ARTICOLO 7 Il risarcimento dei danni causati dai membri del personale militare nell'espletamento o in circostanze connesse con l'espletamento della loro missione e' a carico del Paese cui essi appartengono. Nell'ipotesi in cui i danni riguardino personale, mezzi o installazioni militari del Paese ospitante, essi saranno regolati amichevolmente o per via diplomatica. All'occorrenza, la Commissione prevista all'Articolo 4 potra' essere incaricata di proporre un accordo. In tutti i casi e ad ogni modo, la legislazione applicabile sara' quella del Paese ospitante.