(Accordo - Art. 7)
                             ARTICOLO 7 
 
  Il risarcimento dei danni causati dai membri del personale militare
nell'espletamento o in circostanze connesse con l'espletamento  della
loro missione e' a carico del Paese cui essi appartengono. 
  Nell'ipotesi  in  cui  i  danni  riguardino  personale,   mezzi   o
installazioni militari del Paese  ospitante,  essi  saranno  regolati
amichevolmente o per via diplomatica. 
  All'occorrenza,  la  Commissione  prevista  all'Articolo  4  potra'
essere incaricata di proporre un accordo. In tutti i casi e  ad  ogni
modo, la legislazione applicabile sara' quella del Paese ospitante.