(Accordo - Art. 9)
                             ARTICOLO 9 
 
  Il personale  interessato  che  contravviene  in  modo  grave  alle
disposizioni legali del Paese ospitante verra' escluso dagli stages o
dai periodi di addestramento. 
  In  qualunque  caso  le  Autorita'  militari  del  Paese  ospitante
presteranno assistenza al personale di cui al paragrafo precedente in
vista dell'attivazione delle procedure del caso. 
  Le infrazioni  commesse  dal  personale  militare  sono  sanzionate
conformemente alla legislazione militare  o  civile  applicabile  nel
Paese dove hanno luogo. 
  In  tale  occasione  l'Ambasciata   del   Paese   d'origine   degli
interessati sara' immediatamente informata dei fatti loro contestati. 
  Nel quadro delle relazioni amichevoli che esistono tra i due Paesi,
saranno ricercate delle soluzioni adeguate, per via  diplomatica,  ad
ogni problema posto, in uno spirito di reciproca comprensione.