(Allegato 1)
                                                           Allegato 1 
 
                                      (di cui all'articolo 3, comma1) 
 
                      INFORMAZIONI IN ETICHETTA 
 
    1. L'etichetta apposta  sulle  confezioni  di  carne  di  pollame
contiene informazioni sull'animale e sulle relative carni,  sul  tipo
di allevamento e di alimentazione. 
    Le informazioni ammesse sono: 
      a) il  numero  di  riferimento  o  codice  di  riferimento  che
evidenzi  il  nesso  tra  le  carni  e  il  lotto  di  produzione  in
allevamento (rintracciabilita'). Tale numero puo' essere il numero di
identificazione del lotto di produzione o di conferimento al  macello
o  al  punto  vendita,  purche'  sia  sufficiente  a   garantire   la
rintracciabilita' e la veridicita' delle informazioni. In  ogni  caso
il lotto  di  conferimento  al  macello  o  al  punto  vendita e'  un
sub-insieme del lotto di produzione in allevamento; 
      b) il paese dell'impresa di produzione dei pulcini o incubatoio
(denominazione e sede); 
      c) il paese e allevamento di ingrasso (denominazione e sede); 
      d) il paese e macello  in  cui  e'  avvenuta  la  macellazione.
L'indicazione deve recare le parole «Macellato in (nome  dello  Stato
membro o del paese terzo) (numero riconoscimento)»; 
      e) il laboratorio di sezionamento. L'indicazione deve recare le
parole «Sezionato in (nome dello Stato  membro  o  del  paese  terzo)
(numero di riconoscimento)»; 
      f) l'alimentazione; 
      g) la forma di allevamento; 
      h) la razza o il tipo genetico; 
      i) l'eta' dell'animale macellato e il periodo di ingrasso (solo
se  abbinate  alle  informazioni  di  cui  al  punto  f)  e  g)   con
l'esclusione per la categoria galletti); 
      l) la data di macellazione; 
      m) le eventuali altre informazioni contenute  nel  disciplinare
approvato dal Ministero; 
      n) il logo o la denominazione dell'organizzazione; 
      o)  il  codice  alfanumerico  attribuito   dal   Ministero   al
disciplinare approvato; 
    2. L'etichetta, in ogni caso, deve riportare, oltre  al  logotipo
di  identificazione  della  organizzazione  ed  il  relativo   codice
alfanumerico  attribuito  dal  Ministero  delle  politiche   agricole
alimentari e forestali, le indicazioni di cui alle  lettere  a),  b),
c), d), e) nonche' quelle di cui alla lettera f) o g) od entrambe. 
    3. L'etichetta delle carni provenienti da un lotto costituito  da
animali  nati,  allevati  e  macellati  in  Italia   puo'   riportare
l'indicazione di «Carni di pollame - o nome  comune  della  specie  -
nato, allevato e macellato in Italia». 
    4. Le carcasse sono identificate individualmente tramite  sigillo
inamovibile contenente il n. di lotto e il logo  dell'organizzazione,
imballate  in  cassette  con  film  protettivo  e   etichettate   con
un'etichetta di macellazione che riporta gli  estremi  identificativi
del lotto e tutte le altre informazioni previste dal disciplinare. 
    5.  Per  le  carcasse  intere,  identificate   mediante   sigillo
dell'organizzazione, vendute tal quali o al taglio nei punti vendita,
l'etichetta puo' essere sostituita da una  informazione  fornita  per
iscritto ed in modo visibile al consumatore. Deve essere garantito il
nesso tra le informazioni riportate sul sigillo e  l'informazione  al
consumatore. Tale informazione puo' rivestire la forma di un cartello
o un documento stampato (precompilato) oppure essere visualizzata  su
uno schermo elettronico. 
Informazioni sulla forma di allevamento. 
    Le informazioni relative alla forma di allevamento devono  essere
riportate in forma semplice, chiara ed univoca, fermo restando quanto
gia'  stabilito  per  particolari  forme  di   allevamento   di   cui
all'articolo l1 del  regolamento  CE  n.  543/2008.  Le  definizioni,
richiamate nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 543/2008 sono: 
      1) estensivo al coperto; 
      2) all'aperto; 
      3) rurale all'aperto; 
      4) rurale in liberta'; 
    Il richiamo alle  modalita'  di  allevamento  e'  effettuato  nel
rispetto delle condizioni indicate nell'allegato  V  del  regolamento
(CE) n. 543/2008. Eventuali altre forme di allevamento  riconducibili
a quelle del regolamento (CE)  n.  543/2008  devono,  in  ogni  caso,
essere ricondotte alle diciture in esso  previste  e  soddisfare  gli
stessi requisiti e condizioni.  Informazioni  aggiuntive  riguardanti
particolari  caratteristiche  dei  rispettivi  tipi  di   allevamento
possono essere riportate in etichetta purche' contenute nell'apposito
disciplinare approvato. 
Informazione sull'alimentazione 
    L'informazione relativa all'alimentazione deve  essere  riportata
in forma semplice, chiara  ed  univoca.  Il  richiamo  a  particolari
componenti dei mangimi utilizzati nell'alimentazione del pollame,  di
cui all'articolo 11 del regolamento CE n. 543/2008, e' effettuato con
la  formula  "Alimentato  con  il  .....  %   di.........,   di   cui
all'allegato IV del regolamento (CE) n. 543/2008  ed  in  conformita'
alle condizioni indicate nell'allegato V del medesimo regolamento. 
    Nel caso di riferimenti alla razione alimentare  vanno  riportati
gli ingredienti specifici utilizzati  e  la  relativa  percentuale  e
l'informazione in etichetta  deve  essere  fornita  con  la  seguente
formula: «Alimentato con il ...... % di.......... ,  il  .....  %  di
............,    ecc.».    Informazioni    aggiuntive     riguardanti
l'alimentazione  possono  essere  riportate  in   etichetta   purche'
contenute nell'apposito disciplinare approvato. 
Informazione sull'eta' dell'animale  macellato  o  sulla  durata  del
periodo di ingrasso 
    Le informazioni sull'eta' dell'animale macellato o  sulla  durata
del periodo di ingrasso possono essere fornite in etichetta  solo  se
abbinate    alle    informazioni    relative    all'allevamento     o
all'alimentazione (con l'esclusione  per  la  categoria  galletti)  e
purche' l'eta' non sia inferiore a quella  indicata  nell'allegato  V
del regolamento (CE) n. 543/2008.