Allegato 1 (di cui all'articolo 3, comma1) INFORMAZIONI IN ETICHETTA 1. L'etichetta apposta sulle confezioni di carne di pollame contiene informazioni sull'animale e sulle relative carni, sul tipo di allevamento e di alimentazione. Le informazioni ammesse sono: a) il numero di riferimento o codice di riferimento che evidenzi il nesso tra le carni e il lotto di produzione in allevamento (rintracciabilita'). Tale numero puo' essere il numero di identificazione del lotto di produzione o di conferimento al macello o al punto vendita, purche' sia sufficiente a garantire la rintracciabilita' e la veridicita' delle informazioni. In ogni caso il lotto di conferimento al macello o al punto vendita e' un sub-insieme del lotto di produzione in allevamento; b) il paese dell'impresa di produzione dei pulcini o incubatoio (denominazione e sede); c) il paese e allevamento di ingrasso (denominazione e sede); d) il paese e macello in cui e' avvenuta la macellazione. L'indicazione deve recare le parole «Macellato in (nome dello Stato membro o del paese terzo) (numero riconoscimento)»; e) il laboratorio di sezionamento. L'indicazione deve recare le parole «Sezionato in (nome dello Stato membro o del paese terzo) (numero di riconoscimento)»; f) l'alimentazione; g) la forma di allevamento; h) la razza o il tipo genetico; i) l'eta' dell'animale macellato e il periodo di ingrasso (solo se abbinate alle informazioni di cui al punto f) e g) con l'esclusione per la categoria galletti); l) la data di macellazione; m) le eventuali altre informazioni contenute nel disciplinare approvato dal Ministero; n) il logo o la denominazione dell'organizzazione; o) il codice alfanumerico attribuito dal Ministero al disciplinare approvato; 2. L'etichetta, in ogni caso, deve riportare, oltre al logotipo di identificazione della organizzazione ed il relativo codice alfanumerico attribuito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le indicazioni di cui alle lettere a), b), c), d), e) nonche' quelle di cui alla lettera f) o g) od entrambe. 3. L'etichetta delle carni provenienti da un lotto costituito da animali nati, allevati e macellati in Italia puo' riportare l'indicazione di «Carni di pollame - o nome comune della specie - nato, allevato e macellato in Italia». 4. Le carcasse sono identificate individualmente tramite sigillo inamovibile contenente il n. di lotto e il logo dell'organizzazione, imballate in cassette con film protettivo e etichettate con un'etichetta di macellazione che riporta gli estremi identificativi del lotto e tutte le altre informazioni previste dal disciplinare. 5. Per le carcasse intere, identificate mediante sigillo dell'organizzazione, vendute tal quali o al taglio nei punti vendita, l'etichetta puo' essere sostituita da una informazione fornita per iscritto ed in modo visibile al consumatore. Deve essere garantito il nesso tra le informazioni riportate sul sigillo e l'informazione al consumatore. Tale informazione puo' rivestire la forma di un cartello o un documento stampato (precompilato) oppure essere visualizzata su uno schermo elettronico. Informazioni sulla forma di allevamento. Le informazioni relative alla forma di allevamento devono essere riportate in forma semplice, chiara ed univoca, fermo restando quanto gia' stabilito per particolari forme di allevamento di cui all'articolo l1 del regolamento CE n. 543/2008. Le definizioni, richiamate nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 543/2008 sono: 1) estensivo al coperto; 2) all'aperto; 3) rurale all'aperto; 4) rurale in liberta'; Il richiamo alle modalita' di allevamento e' effettuato nel rispetto delle condizioni indicate nell'allegato V del regolamento (CE) n. 543/2008. Eventuali altre forme di allevamento riconducibili a quelle del regolamento (CE) n. 543/2008 devono, in ogni caso, essere ricondotte alle diciture in esso previste e soddisfare gli stessi requisiti e condizioni. Informazioni aggiuntive riguardanti particolari caratteristiche dei rispettivi tipi di allevamento possono essere riportate in etichetta purche' contenute nell'apposito disciplinare approvato. Informazione sull'alimentazione L'informazione relativa all'alimentazione deve essere riportata in forma semplice, chiara ed univoca. Il richiamo a particolari componenti dei mangimi utilizzati nell'alimentazione del pollame, di cui all'articolo 11 del regolamento CE n. 543/2008, e' effettuato con la formula "Alimentato con il ..... % di........., di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 543/2008 ed in conformita' alle condizioni indicate nell'allegato V del medesimo regolamento. Nel caso di riferimenti alla razione alimentare vanno riportati gli ingredienti specifici utilizzati e la relativa percentuale e l'informazione in etichetta deve essere fornita con la seguente formula: «Alimentato con il ...... % di.......... , il ..... % di ............, ecc.». Informazioni aggiuntive riguardanti l'alimentazione possono essere riportate in etichetta purche' contenute nell'apposito disciplinare approvato. Informazione sull'eta' dell'animale macellato o sulla durata del periodo di ingrasso Le informazioni sull'eta' dell'animale macellato o sulla durata del periodo di ingrasso possono essere fornite in etichetta solo se abbinate alle informazioni relative all'allevamento o all'alimentazione (con l'esclusione per la categoria galletti) e purche' l'eta' non sia inferiore a quella indicata nell'allegato V del regolamento (CE) n. 543/2008.