(Allegato) (parte 2)
 
  Dopo l'articolo 62 e' inserito il seguente: 
    «Art. 62-bis. (Clausola di salvaguardia). -  1.  Le  disposizioni
del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale  e
nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le
norme dei rispettivi statuti e delle relative  norme  di  attuazione,
anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre  2001,  n.
3».