Dopo l'articolo 62 e' inserito il seguente:
«Art. 62-bis. (Clausola di salvaguardia). - 1. Le disposizioni
del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e
nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le
norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione,
anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.
3».