(Allegato)
                                                             Allegato 
  
           MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE 
                AL DECRETO-LEGGE 2 MARZO 2012, N. 16 
  
    All'articolo 1: 
    al comma 2, lettera b), capoverso  1-quater,  primo  periodo,  le
parole:  «dell'istanza»  sono  sostituite  dalle   seguenti:   «della
richiesta»; 
    al comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nei  casi
di ottemperanza ad obbligazioni derivanti da sanzioni comunitarie»; 
    dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti: 
    «4-bis. In presenza della segnalazione di cui all'articolo 48-bis
del decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.
602, e successive modificazioni, il  soggetto  pubblico  e'  comunque
tenuto a procedere al pagamento, in favore  del  beneficiario,  delle
somme che, fermo quanto  disposto  dall'articolo  72-ter  del  citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del  1973,  introdotto
dall'articolo 3,  comma  5,  lettera  b),  del  presente  decreto,  e
dall'articolo  545  del  codice   di   procedura   civile,   eccedono
l'ammontare del debito per  cui  si  e'  verificato  l'inadempimento,
comprensivo delle spese e degli interessi di mora dovuti. 
    4-ter. Il mancato pagamento dell'eccedenza di cui al comma  4-bis
costituisce violazione dei doveri d'ufficio. 
    4-quater. Costituisce altresi' violazione dei doveri d'ufficio il
mancato  pagamento  delle  somme  dovute  al  beneficiario  ai  sensi
dell'articolo 3, commi 5 e 6, del decreto del Ministro  dell'economia
e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40». 
    All'articolo 2: 
    al comma 1, alinea, le parole: «altra  attivita'  amministrative»
sono sostituite dalle seguenti: «altre attivita' amministrative»; 
    al comma 3, capoverso, le parole: «ai sensi  del  comma  2»  sono
sostituite dalle seguenti: «ai sensi del secondo comma» e le  parole:
«se  il  cessionario  e'  lo  stesso  soggetto   consolidante»   sono
soppresse; 
    dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
    «3-bis.  In  caso  di  cessione  di  eccedenze  utilizzabili   in
compensazione ai sensi dell'articolo 17  del  decreto  legislativo  9
luglio  1997,  n.  241,  e  successive  modificazioni,  tra  soggetti
partecipanti alla tassazione di gruppo, la mancata indicazione  degli
estremi  del  soggetto  cessionario,  dell'importo  ceduto  o   della
tipologia di tributo oggetto di cessione non determina  l'inefficacia
della  cessione.  In  tal  caso,  si  applica  la  sanzione  di   cui
all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
471, e successive modificazioni, nella misura massima stabilita»; 
    dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
    «4-bis. Al fine di individuare  il  coerente  ambito  applicativo
della disposizione di cui all'articolo 1, comma 604, della  legge  27
dicembre 2006, n. 296, l'esenzione  dal  pagamento  dell'imposta  sul
valore aggiunto ivi prevista si intende  applicata  ai  soli  collegi
universitari gestiti da enti che operano esclusivamente negli  ambiti
di cui all'articolo 1, comma 4, della  legge  14  novembre  2000,  n.
338»; 
    al comma 5, lettera a), le parole: «si determino» sono sostituite
dalle seguenti: «si determinano»; 
    dopo il comma 5 e' inserito il seguente: 
    «5-bis. Il comma 28 dell'articolo 35 del decreto-legge  4  luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  4  agosto
2006, n. 248, e' sostituito dal seguente: 
    "28. In caso di appalto di opere o  di  servizi,  il  committente
imprenditore  o  datore  di  lavoro  e'  obbligato  in   solido   con
l'appaltatore, nonche' con ciascuno  degli  eventuali  subappaltatori
entro il  limite  di  due  anni  dalla  cessazione  dell'appalto,  al
versamento all'erario delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente
e dell'imposta sul valore aggiunto scaturente dalle fatture  inerenti
alle  prestazioni  effettuate  nell'ambito  dell'appalto,   ove   non
dimostri di avere messo  in  atto  tutte  le  cautele  possibili  per
evitare l'inadempimento"»; 
    al comma 6, dopo le parole: «comprensivo dell'imposta sul  valore
aggiunto.» e' inserito il seguente periodo: «Per  i  soggetti  tenuti
alle comunicazioni di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge
6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
22 dicembre 2011, n. 214, le comunicazioni sono dovute  limitatamente
alle fatture emesse o  ricevute  per  operazioni  diverse  da  quelle
inerenti ai rapporti oggetto di segnalazione ai  sensi  dell'articolo
7, commi quinto e sesto, del decreto del Presidente della  Repubblica
29 settembre 1973, n. 605»; 
    dopo il comma 6 e' inserito il seguente: 
    «6-bis. All'articolo 36 del decreto-legge 23  febbraio  1995,  n.
41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n.  85,
e successive modificazioni, dopo il comma 10 e' aggiunto il seguente: 
    "10-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche
alle cessioni di contratti di locazione finanziaria acquistati presso
privati o dai soggetti di cui al comma 1, secondo periodo"»; 
    al  comma  7,  lettera  a),  le  parole:  «dalle  seguenti»  sono
sostituite dalle seguenti: «dalla seguente»; 
    al comma  9,  le  parole:  «e  relative»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «, e delle relative»; 
    sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 
    «13-bis.  All'articolo  9-bis,  comma  2,  terzo   periodo,   del
decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28  novembre  1996,  n.  608,  le  parole:  "Nel  settore
turistico" sono sostituite dalle  seguenti:  "Nei  settori  agricolo,
turistico". 
    13-ter.  Al  primo  comma  dell'articolo  22  del   decreto   del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633,  e  successive
modificazioni, dopo il numero 6) e' aggiunto il seguente: 
    "6-bis) per l'attivita' di organizzazione di  escursioni,  visite
della citta', giri turistici ed  eventi  similari,  effettuata  dalle
agenzie di viaggi e turismo". 
    13-quater. All'articolo 10, comma 7, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  dicembre
2011, n.  214,  le  parole:  "dal  comma  2"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "dai commi 2 e 3, lettere a) e b),"». 
    All'articolo 3: 
    i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: 
    «1. Per l'acquisto di beni e di prestazioni di servizi legate  al
turismo effettuati presso soggetti di cui agli articoli 22  e  74-ter
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633,
dalle persone fisiche di cittadinanza diversa da  quella  italiana  e
comunque diversa da quella  di  uno  dei  paesi  dell'Unione  europea
ovvero dello Spazio economico europeo, che  abbiano  residenza  fuori
dal territorio dello Stato, il limite per il trasferimento di  denaro
contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo  21
novembre 2007, n. 231, e' elevato a 15.000 euro a condizione  che  il
cedente del bene o il prestatore del servizio  provveda  ai  seguenti
adempimenti: 
    a)   all'atto   dell'effettuazione   dell'operazione   acquisisca
fotocopia del passaporto del cessionario o  del  committente  nonche'
apposita autocertificazione di quest'ultimo, ai  sensi  dell'articolo
47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari  in
materia di documentazione  amministrativa,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante  che
non e' cittadino italiano ne' cittadino di uno dei Paesi  dell'Unione
europea ovvero dello Spazio economico europeo e che ha  la  residenza
fuori del territorio dello Stato; 
    b) nel primo giorno feriale successivo a quello di  effettuazione
dell'operazione versi  il  denaro  contante  incassato  in  un  conto
corrente intestato al cedente o al  prestatore  presso  un  operatore
finanziario, consegnando a quest'ultimo copia  della  ricevuta  della
comunicazione di cui al comma 2. 
    2. La disposizione di cui al comma 1 opera  a  condizione  che  i
cedenti o i prestatori che  intendono  aderire  alla  disciplina  del
presente articolo inviino apposita comunicazione preventiva, anche in
via telematica, all'Agenzia delle entrate secondo le modalita'  ed  i
termini  stabiliti  con  provvedimento  del  Direttore   dell'Agenzia
stessa, da emanare entro trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
vigore  del  presente  decreto.  Nella  comunicazione  dovra'  essere
indicato il conto che  il  cedente  del  bene  o  il  prestatore  del
servizio intende utilizzare. 
    2-bis. I soggetti di cui agli articoli 22 e  74-ter  del  decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633,  comunicano
all'Agenzia delle entrate le operazioni di cui al comma 1 di  importo
unitario non inferiore  ad  euro  1.000,  effettuate  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,
secondo modalita' e termini stabiliti con provvedimento del Direttore
dell'Agenzia delle entrate»; 
    al comma 3, le parole: «1º maggio  2012»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «1º luglio 2012» e sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti
parole: «, nonche' di quelle di cui all'articolo 12, commi 3 e 4, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214»; 
    dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti: 
    «4-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n.  138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
dopo il comma 4-ter sono inseriti i seguenti: 
    "4-quater. Per i  soggetti  beneficiari  di  stipendi,  pensioni,
compensi e ogni altro emolumento comunque corrisposti dalle pubbliche
amministrazioni  centrali  e  locali  e  dai  loro  enti,  che  siano
impossibilitati, entro la scadenza del termine di cui al comma 4-ter,
per comprovati e gravi motivi  di  salute  ovvero  per  provvedimenti
giudiziari  restrittivi   della   liberta'   personale,   a   recarsi
personalmente presso i locali delle banche o di Poste  italiane  Spa,
e' consentita ai soggetti che risultino, alla stessa  data,  delegati
alla riscossione, l'apertura di  un  conto  corrente  base  o  di  un
libretto  di  risparmio  postale,  intestati  al   beneficiario   dei
pagamenti. 
    4-quinquies. In deroga alle vigenti  disposizioni  di  legge,  il
delegato deve presentare alle banche o a  Poste  italiane  Spa  copia
della documentazione gia' autorizzata dall'ente erogatore  attestante
la delega alla riscossione, copia  del  documento  di  identita'  del
beneficiario del pagamento nonche'  una  dichiarazione  dello  stesso
delegato attestante la sussistenza della  documentazione  comprovante
gli impedimenti di cui al comma 4-quater. Ai fini  degli  adempimenti
previsti dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, il cliente
si considera fisicamente presente qualora sia  presente  il  soggetto
delegato alla riscossione. 
    4-sexies. Entro il 30 giugno 2012 i beneficiari dei pagamenti  di
cui alla lettera c) del comma 4-ter, limitatamente  alla  fattispecie
dei pagamenti pensionistici erogati dall'INPS, indicano un  conto  di
pagamento su cui ricevere i pagamenti di importo  superiore  a  mille
euro. Se l'indicazione non e' effettuata  nel  termine  indicato,  le
banche, Poste italiane Spa e  gli  altri  prestatori  di  servizi  di
pagamento  sospendono  il  pagamento,  trattengono  gli   ordini   di
pagamento  e  versano  i  relativi  fondi  su  un  conto  transitorio
infruttifero, senza spese e oneri per il beneficiario del pagamento. 
    4-septies. Se l'indicazione del beneficiario  e'  effettuata  nei
tre mesi successivi al decorso del termine di cui al comma  4-sexies,
le somme vengono trasferite senza spese e oneri per  il  beneficiario
medesimo. Se l'indicazione non e' effettuata nei tre mesi  successivi
al decorso del termine di cui al comma  4-sexies,  le  banche,  Poste
italiane  Spa  e  gli  altri  prestatori  di  servizi  di   pagamento
provvedono alla restituzione  delle  somme  all'ente  erogatore.  Nel
corso dei tre mesi successivi al decorso del termine di cui al  comma
4-sexies, il beneficiario ottiene il pagamento  mediante  assegno  di
traenza". 
    4-ter. All'articolo 2, comma 4-ter, lettera c), del decreto-legge
13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre 2011, n. 148, sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:
"Dal limite di importo di cui al primo periodo sono comunque  escluse
le somme corrisposte a titolo di tredicesima mensilita'". 
    4-quater. All'articolo 32, comma 1, del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le  seguenti
modificazioni: 
    a) al primo periodo, le  parole:  "lire  seicento  milioni"  sono
sostituite dalle seguenti: "quattrocentomila euro" e le  parole:  "di
lire un miliardo" sono sostituite dalle seguenti:  "a  settecentomila
euro"; 
    b) al terzo periodo, le  parole:  "lire  seicento  milioni"  sono
sostituite dalle seguenti: "settecentomila euro"»; 
    al comma 5, lettera b), il capoverso  72-ter  e'  sostituito  dal
seguente: 
    «Art. 72-ter. - (Limiti di pignorabilita'). - 1. Le somme  dovute
a titolo di stipendio, di salario o di altre indennita'  relative  al
rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute  a  causa  di
licenziamento, possono essere pignorate dall'agente della riscossione
in misura pari ad un decimo per importi fino a 2.500 euro e in misura
pari ad un settimo per importi superiori a 2.500 euro e non superiori
a 5.000 euro. 
    2. Resta ferma la misura di cui all'articolo 545,  quarto  comma,
del codice di procedura civile,  se  le  somme  dovute  a  titolo  di
stipendio, di salario o di altre indennita' relative al  rapporto  di
lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento,
superano i cinquemila euro»; 
    dopo il comma 6 e' inserito il seguente: 
    «6-bis. Al comma 2 dell'articolo 51 del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre  1986,  n.  917,  la  lettera  f-bis)  e'  sostituita  dalla
seguente: 
    "f-bis) le somme, i servizi e le prestazioni erogati  dal  datore
di lavoro alla generalita' dei dipendenti o a categorie di dipendenti
per la frequenza degli asili nido e di colonie  climatiche  da  parte
dei familiari indicati nell'articolo 12, nonche' per borse di  studio
a favore dei medesimi familiari"»; 
    al comma 9, le parole: «La disposizione del comma 8  trova»  sono
sostituite dalle  seguenti:  «Le  disposizioni  di  cui  al  comma  8
trovano»; 
    il comma 13 e' sostituito dal seguente: 
    «13. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le
imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni  penali  e
amministrative, di cui al decreto legislativo  26  ottobre  1995,  n.
504, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 53, comma 1, dopo la lettera c)  e'  aggiunta  la
seguente: 
    "c-bis) i soggetti  che  acquistano,  per  uso  proprio,  energia
elettrica sul mercato elettrico di cui all'articolo 5, comma  1,  del
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, limitatamente al consumo di
detta energia"; 
    b) all'articolo  55,  comma  5,  dopo  le  parole:  "impianti  di
produzione combinata di energia elettrica e calore" sono inserite  le
seguenti: "ed impianti azionati da fonti rinnovabili ai  sensi  della
normativa vigente"»; 
    dopo il comma 13 sono inseriti i seguenti: 
    «13-bis. Nell'ambito dell'attuazione delle direttive  dell'Unione
europea relative a norme comuni per il mercato  interno  dell'energia
elettrica, al fine di assicurare che  i  clienti  finali  di  energia
elettrica,  destinatari  dei  regimi  tariffari   speciali   di   cui
all'articolo 20, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, e di  cui
al   decreto   del   Ministro   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato  19  dicembre  1995,   pubblicato   nella   Gazzetta
Ufficiale n. 39 del 16  febbraio  1996,  i  quali  siano  passati  al
mercato libero non subiscano, per effetto di  tale  passaggio  e  nei
limiti  del  periodo  temporale  di  validita'  dei  medesimi  regimi
individuato dalle norme citate rispettivamente fino al 2007 e fino al
2005, un trattamento di  minore  vantaggio  rispetto  al  trattamento
preesistente,  le  modalita'  di  determinazione   della   componente
tariffaria compensativa oggetto dei  predetti  regimi  assicurano  ai
clienti finali di cui al presente comma  condizioni  di  neutralita'.
Sono fatti salvi sia gli effetti delle  decisioni  della  Commissione
europea in materia sia la gia'  avvenuta  esazione  fiscale,  per  la
quota parte che conseguiva, nella tariffa elettrica, alla  componente
compensativa di cui erano destinatari  i  citati  clienti  finali  di
energia elettrica. 
    13-ter. All'articolo 3,  comma  1,  del  regolamento  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n.  277,  come
modificato dall'articolo 61, comma 1,  lettera  a),  numero  1),  del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le parole: "a pena  di  decadenza,"
sono soppresse»; 
    sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 
    «16-bis. E' istituito presso il Ministero dell'economia  e  delle
finanze il Fondo per la valorizzazione e la promozione delle  realta'
socioeconomiche delle zone appartenenti alle regioni di confine,  cui
e' attribuita una dotazione di 20 milioni di euro  per  l'anno  2012.
L'individuazione delle regioni beneficiarie, nonche' i criteri  e  le
modalita' di  erogazione  del  predetto  Fondo,  sono  stabiliti  con
decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze.   All'onere
derivante dal presente comma  si  provvede  mediante  utilizzo  delle
disponibilita'  esistenti  presso  la  contabilita'   speciale   1778
"Agenzia  delle  entrate  -  Fondi  di  bilancio"  che  sono  versate
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al  Fondo
di cui al presente comma. 
    16-ter. All'articolo 2, comma  9,  del  decreto-legge  13  maggio
2011, n. 70, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  12  luglio
2011, n. 106, e successive modificazioni, e' aggiunto,  in  fine,  il
seguente periodo:  "Nelle  more  della  conclusione  della  procedura
finalizzata all'individuazione e  riassegnazione  delle  risorse,  la
regolazione contabile delle compensazioni  esercitate  ai  sensi  del
comma 6 avviene utilizzando i fondi  disponibili  sulla  contabilita'
speciale 1778 'Agenzia delle  entrate  -  Fondi  di  bilancio'  senza
incidere sul saldo giornaliero di tesoreria". 
    16-quater. All'articolo 102,  comma  6,  del  testo  unico  delle
imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive  modificazioni,  le
parole: "; per i beni ceduti, nonche' per quelli acquisiti nel  corso
dell'esercizio, compresi  quelli  costruiti  o  fatti  costruire,  la
deduzione spetta in  proporzione  alla  durata  del  possesso  ed  e'
commisurata, per il  cessionario,  al  costo  di  acquisizione"  sono
soppresse. La disposizione del periodo precedente trova  applicazione
a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto. 
    16-quinquies. All'articolo  16,  comma  4,  del  decreto-legge  6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, sono aggiunte,  in
fine, le seguenti parole: ", e alle unita' in uso dei soggetti di cui
all'articolo 3 della legge  5  febbraio  1992,  n.  104,  affetti  da
patologie che richiedono l'utilizzo permanente delle medesime". 
    16-sexies. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con
proprio decreto, emanato entro il  31  maggio  2012,  a  disciplinare
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza  pubblica  l'applicazione
dell'imposta comunale sulla pubblicita' di cui al decreto legislativo
15  novembre  1993,  n.  507,  al  marchio,  apposto  con  dimensioni
proporzionali alla dimensione dei beni, sulle gru mobili, sulle gru a
torre adoperate nei cantieri edili e sulle macchine da cantiere». 
    Dopo l'articolo 3 sono inseriti i seguenti: 
    «Art. 3-bis. - (Accisa sul carburante utilizzato nella produzione
combinata di energia elettrica e calore). -  1.  Al  punto  11  della
tabella A allegata al testo unico di cui al  decreto  legislativo  26
ottobre 1995, n. 504, e' aggiunto, in fine,  il  seguente  capoverso:
"In caso di produzione combinata di energia elettrica  e  calore,  ai
combustibili impiegati si  applicano  le  aliquote  previste  per  la
produzione  di  energia  elettrica  rideterminate  in  relazione   ai
coefficienti individuati con apposito  decreto  del  Ministero  dello
sviluppo  economico,  adottato   di   concerto   con   il   Ministero
dell'economia e delle finanze, con riferimento  all'efficienza  media
del parco cogenerativo nazionale, alle diverse tipologie di  impianto
e anche alla normativa europea  in  materia  di  alto  rendimento.  I
coefficienti sono rideterminati su  base  quinquennale  entro  il  30
novembre dell'anno precedente al quinquennio di riferimento". 
    2. Dal 1º gennaio al 31 dicembre 2012, alla produzione  combinata
di energia elettrica e calore, per l'individuazione dei  quantitativi
di combustibile soggetti alle aliquote sulla  produzione  di  energia
elettrica  continuano  ad  applicarsi  i   coefficienti   individuati
dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas con deliberazione  n.
16/98 dell'11 marzo 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.  82
dell'8 aprile 1998, ridotti nella misura del 12 per cento. 
    3.  A  decorrere  dal  1º  giugno  2012,  al  testo  unico  delle
disposizioni legislative concernenti le imposte  sulla  produzione  e
sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative,  di  cui  al
decreto legislativo 26  ottobre  1995,  n.  504,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 52, comma 3, la lettera f) e' abrogata; 
    b) nell'allegato I, alla voce  relativa  all'aliquota  di  accisa
sull'energia elettrica per qualsiasi uso in locali e  luoghi  diversi
dalle abitazioni, le parole: "lire 6 al kWh"  sono  sostituite  dalle
seguenti: 
    "a) per i consumi fino a 1.200.000 kWh mensili: 
    1) sui primi 200.000 kWh consumati nel mese si applica l'aliquota
di euro 0,0125 per kWh; 
    2) sui consumi che eccedono i primi  200.000  kWh  consumati  nel
mese e che non sono superiori a 1.200.000 kWh si  applica  l'aliquota
di euro 0,0075 per kWh; 
    b) per i consumi superiori a 1.200.000 kWh mensili: 
    1) sui primi 200.000 kWh consumati nel mese si applica l'aliquota
di euro 0,0125 per kWh; 
    2) sui consumi che eccedono i primi  200.000  kWh  consumati  nel
mese si applica un'imposta in misura fissa pari a euro 4.820". 
    4. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota di euro 0,0075 al  kWh
o dell'imposta in misura fissa pari a euro 4.820 sul consumo  mensile
dei soggetti che producono energia elettrica per  uso  proprio  e  la
consumano  per  qualsiasi  uso  in  locali  e  luoghi  diversi  dalle
abitazioni, gli interessati sono tenuti a trasmettere  al  competente
ufficio dell'Agenzia delle dogane, entro il giorno 20 di ogni mese, i
dati relativi al consumo del mese precedente. 
    Art.  3-ter.  -  (Norma  di  interpretazione  autentica).  -   1.
L'esenzione dall'accisa per gli impieghi di cui  al  numero  3  della
tabella A allegata al testo unico di cui al  decreto  legislativo  26
ottobre 1995, n. 504, si applica nel senso che tra i  carburanti  per
la navigazione nelle acque marine comunitarie, compresa la pesca, con
esclusione delle imbarcazioni private da diporto, e i carburanti  per
la navigazione nelle acque interne, limitatamente al trasporto  delle
merci, e per il dragaggio di vie navigabili e porti  e'  compresa  la
benzina. 
    Art.  3-quater.  -  (Termini  per  adempimenti  fiscali).  -   1.
All'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo  il  comma
11 e' inserito il seguente: 
    "11-bis. Gli adempimenti fiscali e il versamento delle  somme  di
cui agli articoli 17 e 20, comma 4, del decreto legislativo 9  luglio
1997, n. 241, che hanno scadenza dal 1º al 20 agosto  di  ogni  anno,
possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza
alcuna maggiorazione". 
    Art. 3-quinquies. - (Misure urgenti per  l'uso  efficiente  e  la
valorizzazione  economica  dello  spettro  radio  e  in  materia   di
contributi per l'utilizzo delle frequenze televisive). - 1.  Al  fine
di assicurare l'uso efficiente e la  valorizzazione  economica  dello
spettro radio, i diritti di uso per frequenze in banda televisiva  di
cui al bando pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana, 5ª serie speciale, n. 80 dell'8 luglio 2011 sono  assegnati
mediante pubblica gara indetta, entro centoventi giorni  dall'entrata
in  vigore  del  presente  articolo,  dal  Ministero  dello  sviluppo
economico sulla base delle procedure stabilite dall'Autorita' per  le
garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata Autorita'. 
    2.  L'Autorita'  adotta,  sentiti  i  competenti   uffici   della
Commissione europea e nel rispetto delle soglie massime fissate dalla
delibera n. 181/09/CONS del 7 aprile 2009, le  necessarie  procedure,
sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi: 
    a) assegnazione delle frequenze ad operatori di rete  sulla  base
di  differenti  lotti,  mediante  procedure   di   gara   aggiudicate
all'offerta   economica   piu'   elevata   anche   mediante   rilanci
competitivi, assicurando la separazione verticale  fra  fornitori  di
programmi e operatori di rete e l'obbligo degli operatori di rete  di
consentire l'accesso ai fornitori di programmi, a condizioni  eque  e
non  discriminatorie,  secondo  le  priorita'  e  i  criteri  fissati
dall'Autorita' per garantire l'accesso  dei  fornitori  di  programmi
nuovi entranti e per favorire l'innovazione tecnologica; 
    b) composizione di ciascun lotto in base al  grado  di  copertura
tenendo conto della possibilita' di consentire  la  realizzazione  di
reti per macro aree di diffusione,  l'uso  flessibile  della  risorsa
radioelettrica, l'efficienza spettrale e l'innovazione tecnologica; 
    c) modulazione della durata  dei  diritti  d'uso  nell'ambito  di
ciascun lotto, in modo da garantire la tempestiva destinazione  delle
frequenze agli usi stabiliti dalla Commissione  europea  in  tema  di
disciplina dello spettro radio anche in relazione a  quanto  previsto
dall'Agenda digitale nazionale e comunitaria. 
    3. L'Autorita' e il Ministero dello sviluppo economico promuovono
ogni azione utile a garantire l'effettiva concorrenza e l'innovazione
tecnologica nell'utilizzo dello spettro radio e ad assicurarne  l'uso
efficiente  e  la  valorizzazione  economica,  in  conformita'   alla
politica di gestione stabilita dall'Unione europea e  agli  obiettivi
dell'Agenda digitale  nazionale  e  comunitaria,  anche  mediante  la
promozione  degli  studi  e  delle  sperimentazioni   di   cui   alla
risoluzione 6/8 WRC 2012 e il puntuale adeguamento alle  possibilita'
consentite  dalla  disciplina  internazionale  dello  spettro  radio,
nonche' ogni azione utile alla promozione degli  standard  televisivi
DVB-T2  e  MPEG-4  o  successive  evoluzioni  approvate   nell'ambito
dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (ITU). 
    4. Il Ministero dello sviluppo economico applica i contributi per
l'utilizzo delle frequenze televisive stabiliti dall'Autorita'  entro
novanta giorni dall'entrata in vigore del presente  articolo  secondo
le procedure del codice delle comunicazioni elettroniche, di  cui  al
decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, al fine di promuovere  il
pluralismo nonche' l'uso efficiente e la valorizzazione dello spettro
frequenziale secondo i principi di ragionevolezza, proporzionalita' e
non discriminazione. Il nuovo  sistema  di  contributi  e'  applicato
progressivamente a partire dal 1º gennaio 2013. 
    5. Al fine di favorire l'innovazione tecnologica, a  partire  dal
1º  gennaio  2013  per  gli  apparecchi  atti  a   ricevere   servizi
radiotelevisivi venduti dalle aziende produttrici ai distributori  di
apparecchiature elettroniche al dettaglio  sul  territorio  nazionale
non si richiede la presenza di un sintonizzatore analogico. A partire
dal  1º  gennaio  2015  gli  apparecchi  atti  a   ricevere   servizi
radiotelevisivi venduti dalle aziende produttrici ai distributori  di
apparecchiature elettroniche al dettaglio  sul  territorio  nazionale
integrano un sintonizzatore digitale per la ricezione di programmi in
tecnologia DVB-T2 con codifica MPEG-4. A partire dal 1º  luglio  2015
gli apparecchi atti a ricevere  servizi  radiotelevisivi  venduti  ai
consumatori sul  territorio  nazionale  integrano  un  sintonizzatore
digitale per la ricezione  di  programmi  in  tecnologia  DVB-T2  con
codifica  MPEG-4  o  successive  evoluzioni   approvate   nell'ambito
dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (ITU). 
    6. All'articolo 8-novies, comma 4,  del  decreto-legge  8  aprile
2008, n. 59, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6  giugno
2008, n. 101, come modificato dall'articolo 45 della legge  7  luglio
2009, n. 88, dopo le parole: "in conformita' ai criteri di  cui  alla
deliberazione n. 181/09/CONS dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle
comunicazioni, del 7 aprile 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 99 del 30  aprile  2009"  sono  inserite  le  seguenti:  ",  fatta
eccezione per i punti 6, lettera  f),  7  e  8,  salvo  il  penultimo
capoverso, dell'allegato A,".  Il  bando  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, 5ª serie speciale, n. 80  dell'8
luglio 2011 e il relativo disciplinare di gara  sono  annullati.  Con
decreto del Ministro dello sviluppo economico,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e  le
modalita'  per  l'attribuzione   di   un   indennizzo   ai   soggetti
partecipanti alla suddetta procedura di gara. 
    7. Dall'attuazione del  presente  articolo  non  devono  derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza  pubblica.  Le  amministrazioni
interessate  provvedono  agli   eventuali   adempimenti   conseguenti
nell'ambito  delle   risorse   umane,   strumentali   e   finanziarie
disponibili a legislazione vigente. Agli indennizzi di cui al comma 6
si provvede a valere e comunque entro i limiti degli introiti di  cui
al comma 2, lettera a). I proventi derivanti dall'assegnazione  delle
frequenze di cui al presente articolo sono  versati  all'entrata  del
bilancio dello Stato, per essere riassegnati  ad  apposito  programma
dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo  economico  ed
essere  destinati  al  Fondo  speciale  rotativo  per   l'innovazione
tecnologica, di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982,  n.
46, e successive modificazioni, tramite versamento sulla contabilita'
speciale 1201 - legge 46/1982 -  innovazione  tecnologica,  al  netto
delle eventuali somme da riassegnare per corrispondere gli indennizzi
ai sensi del periodo precedente. 
    Art. 3-sexies. - (Disposizioni in materia di imposte sui  voli  e
sugli aeromobili). - 1. All'articolo 16 del decreto-legge 6  dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  dicembre
2011, n. 214, e successive modificazioni, sono apportate le  seguenti
modificazioni: 
    a) dopo il comma 10 e' inserito il seguente: 
    "10-bis. E' istituita l'imposta erariale sui voli dei  passeggeri
di   aerotaxi.   L'imposta,   dovuta   per   ciascun   passeggero   e
all'effettuazione di ciascuna tratta, e' fissata  in  misura  pari  a
euro 100 in caso di tragitto non superiore a  1.500  chilometri  e  a
euro 200 in caso di tragitto superiore a 1.500 chilometri.  L'imposta
e' a carico del passeggero ed e' versata dal vettore"; 
    b) il comma 11 e' sostituito dal seguente: 
    "11. E' istituita l'imposta erariale sugli aeromobili privati, di
cui all'articolo 744 del codice della navigazione, immatricolati  nel
Registro  aeronautico  nazionale  tenuto  dall'Ente   nazionale   per
l'aviazione civile (ENAC), nelle seguenti misure annuali: 
    a) aeroplani con peso massimo al decollo: 
    1) fino a 1.000 kg: euro 0,75 al kg; 
    2) fino a 2.000 kg: euro 1,25 al kg; 
    3) fino a 4.000 kg: euro 4,00 al kg; 
    4) fino a 6.000 kg: euro 5,00 al kg; 
    5) fino a 8.000 kg: euro 6,65 al kg; 
    6) fino a 10.000 kg: euro 7,10 al kg; 
    7) oltre 10.000 kg: euro 7,55 al kg; 
    b) elicotteri: l'imposta dovuta e' pari a  quella  stabilita  per
gli aeroplani di corrispondente peso maggiorata del 50 per cento; 
    c) alianti, motoalianti e aerostati: euro 450"; 
    c) i commi da 14 a 15-bis sono sostituiti dai seguenti: 
    "14. Sono esenti dall'imposta sugli aeromobili di cui ai commi da
11 a 13: 
    a) gli aeromobili di Stato e quelli ad essi equiparati; 
    b) gli aeromobili di proprieta' o in esercenza  dei  licenziatari
dei servizi di linea e non di linea, nonche' del lavoro aereo, di cui
alla parte seconda, libro primo, titolo VI, capi I,  II  e  III,  del
codice della navigazione; 
    c)  gli  aeromobili  di   proprieta'   o   in   esercenza   delle
organizzazioni registrate (OR) o delle scuole di addestramento  (FTO)
e dei centri di addestramento per le abilitazioni (TRTO); 
    d) gli aeromobili di proprieta'  o  in  esercenza  all'Aero  club
d'Italia,  agli  Aero  club  locali  e   all'Associazione   nazionale
paracadutisti d'Italia; 
    e) gli aeromobili immatricolati  a  nome  dei  costruttori  e  in
attesa di vendita; 
    f) gli  aeromobili  esclusivamente  destinati  all'elisoccorso  o
all'aviosoccorso; 
    g) gli aeromobili storici,  tali  intendendosi  quelli  che  sono
stati immatricolati per  la  prima  volta  in  registri  nazionali  o
esteri, civili o militari, da oltre quaranta anni; 
    h) gli aeromobili di costruzione amatoriale; 
    i) gli apparecchi per il volo da diporto o sportivo di  cui  alla
legge 25 marzo 1985, n. 106. 
    14-bis. L'imposta di cui al comma  11  e'  applicata  anche  agli
aeromobili  non  immatricolati  nel  Registro  aeronautico  nazionale
tenuto dall'ENAC, la cui sosta nel territorio italiano  si  protragga
oltre quarantacinque giorni in via continuativa. Ai fini del  decorso
di tale termine non si considerano i periodi di sosta dell'aeromobile
presso  i  manutentori  nazionali  che   effettuano   operazioni   di
manutenzione sull'aeromobile medesimo risultanti dai registri tecnici
del manutentore. L'imposta  deve  essere  corrisposta  prima  che  il
velivolo rientri nel territorio estero. Se la  sosta  nel  territorio
italiano si protrae per un periodo inferiore all'anno,  l'imposta  e'
dovuta in misura pari a un dodicesimo  degli  importi  stabiliti  nel
comma 11 per ciascun mese a partire  da  quello  dell'arrivo  fino  a
quello di partenza dal  territorio  italiano.  Valgono  le  esenzioni
stabilite nel comma 14 e l'esenzione e'  estesa  agli  aeromobili  di
Stati esteri, ivi compresi quelli militari. 
    15. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia  delle  entrate,
da emanare entro sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore
della presente disposizione, sono previsti  modalita'  e  termini  di
attuazione delle disposizioni di cui ai commi 10-bis e 11. 
    15-bis. In caso di omesso o insufficiente pagamento delle imposte
di cui ai commi 10-bis e 11 si applicano le disposizioni del  decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e del  decreto  legislativo  18
dicembre 1997, n. 472"; 
    d) dopo il comma 15-bis e' inserito il seguente: 
    "15-bis.1. Il Corpo della  guardia  di  finanza  e  le  autorita'
aeroportuali  vigilano  sul  corretto  assolvimento  degli   obblighi
derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 10-bis a 15-bis". 
    2. Le modificazioni apportate dal comma 1 del  presente  articolo
ai commi 11 e 14,  nonche'  al  comma  14-bis  dell'articolo  16  del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si applicano,  rispettivamente,
a partire dal 6 dicembre  2011  e  dal  28  dicembre  2011.  Per  gli
aeromobili di  cui  al  citato  comma  14-bis  dell'articolo  16  del
decreto-legge n. 201 del 2011 che, a decorrere dal 28  dicembre  2011
fino alla data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  hanno
sostato  nel  territorio  nazionale  per  un  periodo   superiore   a
quarantacinque giorni l'imposta e' corrisposta entro  novanta  giorni
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto. L'ammontare dell'imposta di cui al comma  11  dello
stesso  articolo  16,  versata  in  applicazione  delle  disposizioni
previgenti in eccedenza rispetto alla misura stabilita  dal  presente
decreto,  e'  computato  a  credito  del  contribuente  all'atto  del
successivo     rinnovo     del     certificato      di      revisione
dell'aeronavigabilita'; non si procede all'applicazione di sanzioni e
interessi per i versamenti dell'imposta di  cui  al  comma  11  dello
stesso articolo 16, effettuati  in  applicazione  delle  disposizioni
previgenti in  misura  inferiore  rispetto  a  quella  stabilita  dal
presente decreto, se l'eccedenza  e'  versata  entro  novanta  giorni
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto. 
    Art. 3-septies.  -  (Modifica  all'articolo  18  della  legge  12
novembre 2011, n. 183). - 1. All'alinea del comma 1 dell'articolo  18
della legge 12 novembre 2011, n.  183,  e  successive  modificazioni,
dopo le parole: "essere previste," sono inserite le seguenti: "per le
concessionarie e"». 
    All'articolo 4: 
    al  comma  1  e'  aggiunto,  in  fine,   il   seguente   periodo:
«All'articolo 14, comma 6, del medesimo decreto legislativo n. 23 del
2011, le parole: "agli  articoli  52  e  59"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "all'articolo 52"»; 
    dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: 
    «1-bis. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo
2011, n.  23,  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  "Sui
contratti di locazione aventi a oggetto immobili  ad  uso  abitativo,
qualora assoggettati alla cedolare secca di cui  al  presente  comma,
alla fideiussione prestata per il  conduttore  non  si  applicano  le
imposte di registro e di bollo". 
    1-ter. All'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo  2011,  n.
23, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 8 sono aggiunti, in fine, i seguenti  periodi:  "Sono
altresi' esenti  i  fabbricati  rurali  ad  uso  strumentale  di  cui
all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre  1993,  n.
557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994,  n.
133, ubicati nei comuni classificati montani o  parzialmente  montani
di cui  all'elenco  dei  comuni  italiani  predisposto  dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT). Le province autonome di Trento e  di
Bolzano possono prevedere che i fabbricati rurali ad uso  strumentale
siano assoggettati all'imposta municipale propria  nel  rispetto  del
limite  delle  aliquote  definite  dall'articolo  13,  comma  8,  del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ferma restando la  facolta'  di
introdurre esenzioni, detrazioni o deduzioni ai  sensi  dell'articolo
80 del testo unico di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni"; 
    b) al comma 9 e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  "Sono
comunque assoggettati alle  imposte  sui  redditi  ed  alle  relative
addizionali, ove dovute, gli immobili esenti dall'imposta  municipale
propria". 
    1-quater. All'articolo 6 del decreto legislativo 14  marzo  2011,
n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, alinea, le parole da: "17, comma 2," a:  "in  modo
tale da" sono sostituite dalle seguenti: "52 del decreto  legislativo
15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, i comuni, nella
disciplina dell'imposta di scopo di cui all'articolo  1,  comma  145,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono anche"; 
    b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
    "2.  A  decorrere   dall'applicazione   dell'imposta   municipale
propria,  in  via  sperimentale,   di   cui   all'articolo   13   del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,  e  successive  modificazioni,
l'imposta di scopo si applica,  o  continua  ad  applicarsi  se  gia'
istituita, con riferimento alla base  imponibile  e  alla  disciplina
vigente per tale tributo. Il comune adotta i provvedimenti correttivi
eventualmente necessari per assicurare il rispetto delle disposizioni
di cui ai commi da 145 a 151 dell'articolo 1 della legge 27  dicembre
2006, n. 296". 
    1-quinquies. A decorrere  dall'anno  2012,  entro  trenta  giorni
dall'approvazione della delibera che istituisce  l'aliquota  relativa
all'addizionale  comunale  all'imposta  sul  reddito  delle   persone
fisiche, i comuni sono obbligati  a  inviare  al  Dipartimento  delle
finanze del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  le  proprie
delibere  ai  fini   della   pubblicazione   nel   sito   informatico
www.finanze.gov.it»; 
    al comma 2, primo periodo, dopo le parole:  «si  applicano»  sono
inserite le seguenti: «, in deroga all'articolo 16 del citato decreto
legislativo n. 68 del 2011,»; 
    dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
    «2-bis. All'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011,  n.
23, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: 
    "3-bis. I comuni che hanno sede giuridica nelle isole minori e  i
comuni nel cui territorio insistono isole minori  possono  istituire,
con regolamento da adottare ai sensi  dell'articolo  52  del  decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni,  in
alternativa all'imposta di soggiorno di cui al comma 1  del  presente
articolo, un'imposta di sbarco, da applicare fino ad  un  massimo  di
euro 1,50, da riscuotere, unitamente  al  prezzo  del  biglietto,  da
parte delle compagnie  di  navigazione  che  forniscono  collegamenti
marittimi di linea. La compagnia di navigazione e'  responsabile  del
pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti  passivi,
della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti
previsti dalla legge e  dal  regolamento  comunale.  Per  l'omessa  o
infedele presentazione della dichiarazione da parte del  responsabile
d'imposta si applica la sanzione amministrativa dal 100  al  200  per
cento  dell'importo  dovuto.  Per  l'omesso,  ritardato  o   parziale
versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa di  cui
all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.  471,  e
successive  modificazioni.  Per  tutto  quanto  non  previsto   dalle
disposizioni del presente articolo si applica l'articolo 1, commi  da
158 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n.  296.  L'imposta  non  e'
dovuta dai soggetti  residenti  nel  comune,  dai  lavoratori,  dagli
studenti pendolari, nonche' dai componenti dei nuclei  familiari  dei
soggetti che risultino aver pagato l'imposta municipale propria e che
sono  parificati  ai  residenti.  I  comuni  possono  prevedere   nel
regolamento modalita'  applicative  del  tributo,  nonche'  eventuali
esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o  per  determinati
periodi di tempo. Il gettito del tributo e'  destinato  a  finanziare
interventi in materia di turismo e interventi di fruizione e recupero
dei beni culturali e ambientali locali, nonche' dei relativi  servizi
pubblici locali"»; 
    il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
    «3. Per l'anno 2012, il contributo di cui all'articolo 10,  comma
5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,  n.  504,  e  successive
modificazioni, e' rideterminato nella misura dello 0,8 per  mille  ed
e' calcolato sulla quota di gettito dell'imposta  municipale  propria
relativa agli immobili diversi  da  quelli  destinati  ad  abitazione
principale e  relative  pertinenze,  spettante  al  comune  ai  sensi
dell'articolo  13  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,   n.   201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
e successive modificazioni. Il contributo e'  versato  a  cura  della
struttura di gestione di cui all'articolo 22 del decreto  legislativo
9 luglio 1997, n. 241, mediante trattenuta sugli incassi dell'imposta
municipale propria e riversamento diretto da  parte  della  struttura
stessa,   secondo   modalita'   stabilite   mediante    provvedimento
dell'Agenzia delle entrate»; 
    al  comma  4,  secondo  periodo,  le   parole:   «emanate   prima
dell'approvazione» sono sostituite  dalle  seguenti:  «emanati  prima
della data di entrata in vigore»; 
    il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
    «5. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, primo periodo, le parole: "di cui  all'articolo  2
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504"  sono  soppresse  e
dopo le parole: "della stessa" sono aggiunte le seguenti: ";  restano
ferme le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504. I soggetti richiamati dall'articolo  2,  comma
1, lettera b), secondo periodo, del decreto legislativo  n.  504  del
1992, sono individuati nei coltivatori diretti e  negli  imprenditori
agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto  legislativo
29 marzo 2004, n. 99,  e  successive  modificazioni,  iscritti  nella
previdenza agricola";  al  medesimo  comma  2,  secondo  periodo,  le
parole:  "dimora  abitualmente  e   risiede   anagraficamente"   sono
sostituite dalle  seguenti:  "e  il  suo  nucleo  familiare  dimorano
abitualmente  e  risiedono  anagraficamente.  Nel  caso  in   cui   i
componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora  abituale
e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel  territorio
comunale, le  agevolazioni  per  l'abitazione  principale  e  per  le
relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per
un solo immobile"; 
    b) al comma 3 sono aggiunti, in fine,  i  seguenti  periodi:  "La
base imponibile e' ridotta del 50 per cento: 
    a) per i fabbricati di  interesse  storico  o  artistico  di  cui
all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo  22  gennaio
2004, n. 42; 
    b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto
non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante  il  quale
sussistono  dette  condizioni.  L'inagibilita'  o  inabitabilita'  e'
accertata dall'ufficio tecnico comunale  con  perizia  a  carico  del
proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In
alternativa,  il  contribuente  ha   facolta'   di   presentare   una
dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al  decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto  a
quanto   previsto    dal    periodo    precedente.    Agli    effetti
dell'applicazione della riduzione alla meta' della base imponibile, i
comuni  possono  disciplinare  le   caratteristiche   di   fatiscenza
sopravvenuta  del  fabbricato,  non  superabile  con  interventi   di
manutenzione"; 
    c) al comma 5, le parole: "pari  a  130"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "pari a 135" e l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente:
"Per i terreni agricoli, nonche' per quelli non coltivati,  posseduti
e condotti dai coltivatori  diretti  e  dagli  imprenditori  agricoli
professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore e'
pari a 110"; 
    d) al comma 8 sono aggiunti, in fine, i  seguenti  periodi:  "Per
l'anno 2012, la prima rata e' versata nella misura del 30  per  cento
dell'imposta dovuta applicando l'aliquota di base e la  seconda  rata
e' versata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per  l'intero
anno con conguaglio sulla prima rata. Per l'anno 2012, il  versamento
dell'imposta complessivamente dovuta per i fabbricati rurali  di  cui
al comma 14-ter e' effettuato  in  un'unica  soluzione  entro  il  16
dicembre. Con decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri,  da
emanare  entro  il  10  dicembre  2012,  si  provvede,   sulla   base
dell'andamento del gettito derivante dal pagamento della  prima  rata
dell'imposta di cui al presente comma, alla modifica dell'aliquota da
applicare ai medesimi fabbricati e ai terreni in  modo  da  garantire
che il gettito complessivo non superi per l'anno 2012  gli  ammontari
previsti dal Ministero dell'economia e delle finanze  rispettivamente
per i fabbricati rurali ad uso strumentale e per i terreni"; 
    e) dopo il comma 8 e' inserito il seguente: 
    "8-bis. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o  da
imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto
legislativo  29  marzo  2004,  n.  99,  e  successive  modificazioni,
iscritti nella previdenza agricola, purche'  dai  medesimi  condotti,
sono  soggetti  all'imposta  limitatamente  alla  parte   di   valore
eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni: 
    a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte  di  valore
eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500; 
    b) del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte  di  valore
eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500; 
    c) del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte  di  valore
eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000"; 
    f) al comma 10, penultimo periodo, dopo le parole:  "30  dicembre
1992, n. 504" sono aggiunte le seguenti: "; per tali fattispecie  non
si applicano la riserva della quota di imposta prevista dal comma  11
a favore dello Stato e il comma  17.  I  comuni  possono  considerare
direttamente adibita ad abitazione  principale  l'unita'  immobiliare
posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili
che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero  o  sanitari  a
seguito di ricovero  permanente,  a  condizione  che  la  stessa  non
risulti locata, nonche' l'unita' immobiliare posseduta dai  cittadini
italiani non  residenti  nel  territorio  dello  Stato  a  titolo  di
proprieta' o di usufrutto in Italia, a  condizione  che  non  risulti
locata"; 
    g) al comma 11, dopo il primo periodo e'  inserito  il  seguente:
"Non e' dovuta la quota di  imposta  riservata  allo  Stato  per  gli
immobili posseduti dai comuni nel loro territorio e non si applica il
comma 17"; 
    h) al comma 12, dopo le parole: "dell'Agenzia delle entrate" sono
aggiunte le seguenti: "nonche', a decorrere  dal  1º  dicembre  2012,
tramite  apposito  bollettino  postale  al  quale  si  applicano   le
disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili"; 
    i) dopo il comma 12 sono inseriti i seguenti: 
    "12-bis.  Per  l'anno  2012,  il  pagamento  della   prima   rata
dell'imposta municipale propria e' effettuato, senza applicazione  di
sanzioni ed interessi, in misura pari al 50  per  cento  dell'importo
ottenuto applicando le aliquote di base e la detrazione previste  dal
presente articolo; la seconda rata e' versata  a  saldo  dell'imposta
complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla  prima
rata. Per l'anno 2012, l'imposta dovuta per l'abitazione principale e
per le relative pertinenze e' versata in tre rate di cui la  prima  e
la seconda in misura ciascuna pari ad un terzo dell'imposta calcolata
applicando l'aliquota di base e la detrazione previste  dal  presente
articolo, da corrispondere rispettivamente entro il 16 giugno e il 16
settembre; la terza rata e' versata, entro il 16  dicembre,  a  saldo
dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio
sulle precedenti rate; in alternativa, per il medesimo anno 2012,  la
stessa imposta puo' essere versata in due rate di cui la prima, entro
il 16 giugno, in misura pari al 50 per cento  dell'imposta  calcolata
applicando l'aliquota di base e la detrazione previste  dal  presente
articolo e la seconda, entro il 16  dicembre,  a  saldo  dell'imposta
complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla  prima
rata. Per il medesimo  anno,  i  comuni  iscrivono  nel  bilancio  di
previsione l'entrata da  imposta  municipale  propria  in  base  agli
importi  stimati  dal  Dipartimento  delle  finanze   del   Ministero
dell'economia e delle finanze per ciascun comune, di cui alla tabella
pubblicata  sul  sito  internet  www.finanze.gov.it.   L'accertamento
convenzionale non da' diritto al riconoscimento da parte dello  Stato
dell'eventuale differenza tra gettito accertato  convenzionalmente  e
gettito reale ed e' rivisto, unitamente agli accertamenti relativi al
fondo sperimentale di riequilibrio e ai  trasferimenti  erariali,  in
esito a dati aggiornati da  parte  del  medesimo  Dipartimento  delle
finanze, ai sensi dell'accordo sancito dalla Conferenza  Stato-citta'
e autonomie locali del 1º marzo 2012. Con  uno  o  piu'  decreti  del
Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del  Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 10 dicembre  2012,
si provvede, sulla base del gettito  della  prima  rata  dell'imposta
municipale propria  nonche'  dei  risultati  dell'accatastamento  dei
fabbricati rurali,  alla  modifica  delle  aliquote,  delle  relative
variazioni e della detrazione stabilite  dal  presente  articolo  per
assicurare l'ammontare del gettito complessivo  previsto  per  l'anno
2012. Entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati,  ed
in deroga all'articolo 172, comma 1, lettera e), del testo  unico  di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo  1,
comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n.  296,  i  comuni  possono
approvare o modificare il regolamento  e  la  deliberazione  relativa
alle aliquote e alla detrazione del tributo. 
    12-ter. I soggetti passivi  devono  presentare  la  dichiarazione
entro novanta giorni dalla data in cui il possesso degli immobili  ha
avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti  ai  fini  della
determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con  il
decreto di cui all'articolo 9, comma 6, del  decreto  legislativo  14
marzo 2011, n. 23. La dichiarazione ha effetto  anche  per  gli  anni
successivi sempre che non si verifichino modificazioni  dei  dati  ed
elementi dichiarati cui consegua un  diverso  ammontare  dell'imposta
dovuta. Con il citato decreto, sono altresi' disciplinati i  casi  in
cui  deve  essere  presentata  la  dichiarazione.  Restano  ferme  le
disposizioni dell'articolo 37, comma 55, del decreto-legge  4  luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  4  agosto
2006, n. 248, e dell'articolo 1, comma 104, della legge  27  dicembre
2006, n. 296, e le  dichiarazioni  presentate  ai  fini  dell'imposta
comunale sugli immobili, in quanto compatibili. Per gli immobili  per
i quali l'obbligo dichiarativo e'  sorto  dal  1º  gennaio  2012,  la
dichiarazione deve essere presentata entro il 30 settembre 2012"; 
    l) dopo il comma 13 e' inserito il seguente: 
    "13-bis. A decorrere dall'anno di imposta 2013, le  deliberazioni
di  approvazione  delle  aliquote  e  della  detrazione  dell'imposta
municipale propria  devono  essere  inviate  esclusivamente  per  via
telematica  per  la  pubblicazione  nel  sito  informatico   di   cui
all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28  settembre  1998,
n.  360.  L'efficacia  delle  deliberazioni  decorre  dalla  data  di
pubblicazione nel predetto  sito  informatico  e  gli  effetti  delle
deliberazioni  stesse  retroagiscono  al  1º  gennaio  dell'anno   di
pubblicazione  nel  sito  informatico,   a   condizione   che   detta
pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell'anno a cui la  delibera
si riferisce. A tal fine, l'invio deve avvenire entro il termine  del
23 aprile. In caso di mancata pubblicazione entro il termine  del  30
aprile, le aliquote e la detrazione si intendono prorogate di anno in
anno"; 
    m) al comma 14, lettera a), sono aggiunte, in fine,  le  seguenti
parole: ", ad eccezione del comma 4 che continua ad applicarsi per  i
soli comuni ricadenti nei territori delle regioni a statuto  speciale
e delle province autonome di Trento e di Bolzano"»; 
    dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti: 
    «5-bis. Con decreto di  natura  non  regolamentare  del  Ministro
dell'economia e delle finanze, di  concerto  con  il  Ministro  delle
politiche agricole alimentari e forestali, possono essere individuati
i comuni nei quali si applica l'esenzione di cui alla lettera h)  del
comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,  n.
504, sulla base della altitudine  riportata  nell'elenco  dei  comuni
italiani predisposto dall'Istituto nazionale di  statistica  (ISTAT),
nonche', eventualmente,  anche  sulla  base  della  redditivita'  dei
terreni. 
    5-ter. Il comma 5 dell'articolo 2 del  decreto-legge  23  gennaio
1993, n. 16, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24  marzo
1993, n. 75, e' abrogato. 
    5-quater. Il comma 2 dell'articolo 11  della  legge  30  dicembre
1991, n. 413, e' abrogato. 
    5-quinquies. Per le cooperative di cui alla sezione II del capo V
del titolo II del testo  unico  di  cui  al  decreto  legislativo  1º
settembre 1993, n. 385, le disposizioni di  cui  ai  commi  36-bis  e
36-ter dell'articolo 2 del decreto-legge  13  agosto  2011,  n.  138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
si applicano a decorrere dal secondo periodo d'imposta  successivo  a
quello in corso alla data di entrata in vigore della citata legge  n.
148 del 2011. 
    5-sexies. Al testo unico di cui al decreto del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo  37,  comma  4-bis,  e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente periodo: "Per gli immobili riconosciuti di interesse storico
o artistico, ai sensi dell'articolo 10 del codice di cui  al  decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la riduzione e' elevata al 35 per
cento"; 
    b) all'articolo 90, comma 1: 
    1) dopo il secondo periodo e'  inserito  il  seguente:  "Per  gli
immobili riconosciuti di interesse  storico  o  artistico,  ai  sensi
dell'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22  gennaio
2004, n. 42, il reddito medio ordinario di cui all'articolo 37, comma
1, e' ridotto del 50 per cento e non si applica  comunque  l'articolo
41"; 
    2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per  gli  immobili
locati riconosciuti  di  interesse  storico  o  artistico,  ai  sensi
dell'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22  gennaio
2004, n. 42, qualora il canone risultante dal contratto di  locazione
ridotto del 35 per cento risulti superiore al reddito medio ordinario
dell'unita' immobiliare, il reddito e' determinato in misura  pari  a
quella del canone di locazione al netto di tale riduzione"; 
    c) all'articolo 144, comma 1: 
    1) dopo il secondo periodo e'  inserito  il  seguente:  "Per  gli
immobili riconosciuti di interesse  storico  o  artistico,  ai  sensi
dell'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22  gennaio
2004, n. 42, il reddito medio ordinario di cui all'articolo 37, comma
1, e' ridotto del 50 per cento e non si applica  comunque  l'articolo
41"; 
    2)  nell'ultimo  periodo,  le  parole:  "ultimo   periodo"   sono
sostituite dalle seguenti: "quarto e quinto periodo". 
    5-septies. Le disposizioni di cui al comma 5-sexies si  applicano
a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31
dicembre 2011. Nella  determinazione  degli  acconti  dovuti  per  il
medesimo periodo di imposta si  assume,  quale  imposta  del  periodo
precedente,  quella  che  si  sarebbe   determinata   applicando   le
disposizioni di cui al comma 5-sexies. 
    5-octies. All'articolo 6 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24  giugno  2009,  n.  77,
dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
    "1-bis. I redditi dei fabbricati, ubicati nelle zone colpite  dal
sisma del 6 aprile 2009, purche' distrutti od  oggetto  di  ordinanze
sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o  parzialmente,
non  concorrono  alla  formazione  del  reddito  imponibile  ai  fini
dell'imposta sul reddito delle persone  fisiche  e  dell'imposta  sul
reddito  delle  societa',  fino  alla  definitiva   ricostruzione   e
agibilita' dei fabbricati medesimi. I fabbricati di  cui  al  periodo
precedente  sono,  altresi',  esenti  dall'applicazione  dell'imposta
municipale  propria  di  cui  all'articolo  13  del  decreto-legge  6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
dicembre  2011,  n.  214,  e  successive  modificazioni,  fino   alla
definitiva ricostruzione e agibilita' dei fabbricati stessi"»; 
    al comma 9, capoverso 5, primo periodo, la  parola:  «deficitari»
e'  sostituita  dalla  seguente:  «deficitarie»  e  le  parole:  «nei
confronti di quello» sono sostituite dalle  seguenti:  «precedente  a
quello»; 
    al  comma  10,  secondo  periodo,  la  parola:   «derivanti»   e'
sostituita dalla seguente: «derivante» e le parole:  «2013  e'»  sono
sostituite dalle seguenti: «2013, e'»; 
    dopo il comma 12 sono inseriti i seguenti: 
    «12-bis.  All'articolo  7,  comma  2,  lettera  a),  del  decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 149, nel primo periodo,  le  parole:
"e comunque per un importo non superiore al 3 per cento delle entrate
correnti registrate nell'ultimo consuntivo" sono soppresse. 
    12-ter. All'articolo 1, comma 142, della legge 13 dicembre  2010,
n. 220, le parole: "30 giugno" sono sostituite  dalle  seguenti:  "31
ottobre". 
    12-quater.  Nelle   more   dell'attuazione   delle   disposizioni
dell'articolo  5,  commi  1,  lettera  e),  e  5-bis,   del   decreto
legislativo 28 maggio 2010,  n.  85,  le  amministrazioni  competenti
proseguono nella piena gestione del patrimonio  immobiliare  statale,
ivi comprese le attivita' di dismissione e valorizzazione. 
    12-quinquies.  Ai  soli   fini   dell'applicazione   dell'imposta
municipale propria di cui all'articolo 8 del decreto  legislativo  14
marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni,  nonche'  all'articolo
13 del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.  214,  e  successive
modificazioni,  l'assegnazione  della  casa  coniugale  al   coniuge,
disposta  a  seguito  di   provvedimento   di   separazione   legale,
annullamento, scioglimento o  cessazione  degli  effetti  civili  del
matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di
abitazione». 
    Nel titolo I, dopo l'articolo 4 sono aggiunti i seguenti: 
    «Art. 4-bis. - (Modifiche al testo unico di cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, in materia di  deduzione
dei canoni di leasing). - 1. Al testo unico di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2 dell'articolo 54: 
    1) al terzo periodo, le parole: "a condizione che la  durata  del
contratto non sia" sono sostituite dalle seguenti:  "per  un  periodo
non"; 
    2) al quinto periodo, le parole: "a condizione che la durata  del
contratto non sia" sono sostituite dalle seguenti:  "per  un  periodo
non"; 
    b) il comma 7 dell'articolo 102 e' sostituito dal seguente: 
    "7. Per  i  beni  concessi  in  locazione  finanziaria  l'impresa
concedente che imputa a conto  economico  i  relativi  canoni  deduce
quote di ammortamento determinate in ciascun esercizio  nella  misura
risultante  dal  relativo  piano  di  ammortamento  finanziario.  Per
l'impresa utilizzatrice che imputa a  conto  economico  i  canoni  di
locazione  finanziaria,  a  prescindere  dalla  durata   contrattuale
prevista, la deduzione e' ammessa per un periodo non inferiore ai due
terzi del periodo  di  ammortamento  corrispondente  al  coefficiente
stabilito a norma del comma 2, in relazione all'attivita'  esercitata
dall'impresa stessa; in caso di beni immobili, qualora l'applicazione
della regola di cui al  periodo  precedente  determini  un  risultato
inferiore  a  undici  anni  ovvero  superiore  a  diciotto  anni,  la
deduzione e' ammessa per un periodo, rispettivamente, non inferiore a
undici anni ovvero pari almeno a diciotto anni. Per  i  beni  di  cui
all'articolo 164, comma 1, lettera b), la deducibilita' dei canoni di
locazione finanziaria e' ammessa per  un  periodo  non  inferiore  al
periodo di ammortamento corrispondente al  coefficiente  stabilito  a
norma del comma 2.  La  quota  di  interessi  impliciti  desunta  dal
contratto e' soggetta alle regole dell'articolo 96". 
    2. Le disposizioni di cui al comma 1 si  applicano  ai  contratti
stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge  di
conversione del presente decreto. 
    Art.  4-ter.  -  (Patto  di   stabilita'   interno   "orizzontale
nazionale"  e  disposizioni  concernenti  il  personale  degli   enti
locali). - 1. I comuni che  prevedono  di  conseguire,  nell'anno  di
riferimento, un differenziale  positivo  rispetto  all'obiettivo  del
patto  di  stabilita'  interno  previsto  dalla  normativa  nazionale
possono comunicare al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, sia  mediante  il
sistema  web  appositamente  predisposto,  sia  a  mezzo  di  lettera
raccomandata con avviso di ricevimento sottoscritta dal  responsabile
finanziario, entro il termine perentorio  del  30  giugno,  l'entita'
degli spazi finanziari che sono disposti a cedere  nell'esercizio  in
corso. 
    2.  I  comuni  che  prevedono   di   conseguire,   nell'anno   di
riferimento,  un  differenziale   negativo   rispetto   all'obiettivo
previsto dalla normativa nazionale possono  comunicare  al  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale dello Stato,  sia  mediante  il  sistema  web  appositamente
predisposto, sia a  mezzo  di  lettera  raccomandata  con  avviso  di
ricevimento  sottoscritta  dal  responsabile  finanziario,  entro  il
termine perentorio del 30 giugno, l'entita' degli spazi finanziari di
cui necessitano nell'esercizio in corso per sostenere  spese  per  il
pagamento di residui passivi di parte capitale. 
    3. Ai comuni di cui al comma 1, per l'anno 2012, e' attribuito un
contributo, nei limiti di un importo complessivo di  500  milioni  di
euro, pari agli  spazi  finanziari  ceduti  da  ciascuno  di  essi  e
attribuiti ai comuni di cui al comma 2. In  caso  di  incapienza,  il
contributo  e'  ridotto  proporzionalmente.  Il  contributo  non   e'
conteggiato fra le entrate valide ai fini  del  patto  di  stabilita'
interno ed e' destinato alla riduzione del debito. 
    4. L'Associazione  nazionale  dei  comuni  italiani  fornisce  il
supporto tecnico per agevolare l'attuazione del presente articolo. 
    5. Qualora l'entita' delle richieste pervenute dai comuni di  cui
al comma 2 superi l'ammontare degli spazi finanziari resi disponibili
dai comuni di cui al comma 1, l'attribuzione e' effettuata in  misura
proporzionale ai maggiori spazi finanziari richiesti. Il Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, entro il 30  luglio,  aggiorna
il  prospetto  degli   obiettivi   dei   comuni   interessati   dalla
rimodulazione dell'obiettivo, con riferimento all'anno in corso e  al
biennio successivo. 
    6.  Il  rappresentante  legale,  il  responsabile  del   servizio
finanziario e l'organo di revisione economico-finanziario  attestano,
con la certificazione di cui al comma 20 dell'articolo 31 della legge
12 novembre 2011, n. 183, che i maggiori spazi finanziari di  cui  al
comma 5 sono stati utilizzati esclusivamente per effettuare spese per
il pagamento di residui passivi di parte capitale. In assenza di tale
certificazione, nell'anno di riferimento,  non  sono  riconosciuti  i
maggiori spazi finanziari di cui al comma 5, mentre restano validi  i
peggioramenti dei saldi obiettivi del biennio successivo ai sensi del
comma 7. 
    7. Ai comuni di cui al  comma  1  e'  riconosciuta,  nel  biennio
successivo all'anno in cui cedono gli spazi finanziari, una  modifica
migliorativa del loro obiettivo commisurata  annualmente  alla  meta'
del valore degli spazi finanziari ceduti. Agli enti di cui  al  comma
2, nel biennio successivo all'anno in cui acquisiscono maggiori spazi
finanziari, sono attribuiti saldi obiettivi peggiorati per un importo
annuale pari alla meta' della quota acquisita. La somma dei  maggiori
spazi finanziari ceduti e di quelli  attribuiti,  per  ogni  anno  di
riferimento, e' pari a zero. 
    8.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  comunica  al
Ministero dell'interno l'entita' del contributo di cui al comma 3  da
erogare a ciascun comune. 
    9. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma  3,
pari a 500 milioni di euro per  l'anno  2012,  si  provvede  mediante
versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una corrispondente
quota delle risorse  disponibili  sulla  contabilita'  speciale  1778
"Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio". 
    10. All'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25  giugno  2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,  n.
133,  e  successive  modificazioni,  sono   apportate   le   seguenti
modificazioni: 
    a) al primo periodo, le parole: "20 per  cento"  sono  sostituite
dalle seguenti: "40 per cento"; 
    b) dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "Ai  soli  fini
del calcolo delle facolta' assunzionali, l'onere  per  le  assunzioni
del personale destinato allo svolgimento delle funzioni in materia di
polizia locale, di istruzione  pubblica  e  del  settore  sociale  e'
calcolato  nella  misura  ridotta  del  50  per  cento;  le  predette
assunzioni continuano a rilevare per intero ai fini del calcolo delle
spese di personale previsto dal primo periodo del presente comma"; 
    c) al secondo  periodo,  le  parole:  "periodo  precedente"  sono
sostituite dalle seguenti: "primo periodo"; 
    d) dopo il  secondo  periodo  e'  inserito  il  seguente:  "Ferma
restando  l'immediata  applicazione  della  disposizione  di  cui  al
precedente periodo, con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione  e
la semplificazione, di concerto con i Ministri dell'economia e  delle
finanze e dell'interno, d'intesa con la Conferenza unificata, possono
essere ridefiniti i criteri di calcolo della spesa di  personale  per
le predette societa'"; 
    e) al terzo periodo, la parola: "precedente" e' sostituita  dalla
seguente: "terzo"; 
    f) al quarto periodo, le parole: "20 per cento"  sono  sostituite
dalle seguenti: "40 per cento"; al medesimo periodo sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: "; in tal caso le disposizioni  di  cui  al
secondo  periodo  trovano  applicazione  solo  in  riferimento   alle
assunzioni del personale destinato allo svolgimento delle funzioni in
materia di istruzione pubblica e del settore sociale". 
    11. All'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre  2006,  n.
296, e successive modificazioni, le  parole:  "dell'anno  2004"  sono
sostituite dalle seguenti: "dell'anno 2008". 
    12. Al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,  n.
122, dopo il terzo periodo e' inserito il seguente: "A decorrere  dal
2013 gli enti locali possono  superare  il  predetto  limite  per  le
assunzioni strettamente  necessarie  a  garantire  l'esercizio  delle
funzioni di polizia locale, di  istruzione  pubblica  e  del  settore
sociale; resta fermo che  comunque  la  spesa  complessiva  non  puo'
essere  superiore  alla  spesa  sostenuta  per  le  stesse  finalita'
nell'anno 2009". 
    13. Il comma 6-quater dell'articolo 19 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e' sostituito dal seguente: 
    "6-quater. Per  gli  enti  locali  il  numero  complessivo  degli
incarichi  a  contratto  nella   dotazione   organica   dirigenziale,
conferibili ai sensi dell'articolo 110,  comma  1,  del  testo  unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,  di  cui  al  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' stabilito nel  limite  massimo
del  10  per  cento  della   dotazione   organica   della   qualifica
dirigenziale a tempo indeterminato.  Per  i  comuni  con  popolazione
inferiore o pari a 100.000 abitanti il limite massimo di cui al primo
periodo del presente comma e' pari al 20 per  cento  della  dotazione
organica della qualifica dirigenziale a tempo  indeterminato.  Per  i
comuni con popolazione superiore a 100.000  abitanti  e  inferiore  o
pari a 250.000 abitanti il limite massimo di cui al primo periodo del
presente comma puo'  essere  elevato  fino  al  13  per  cento  della
dotazione organica della qualifica dirigenziale a tempo indeterminato
a  valere  sulle  ordinarie  facolta'  per  le  assunzioni  a   tempo
indeterminato. Si applica quanto previsto dal  comma  6-bis.  In  via
transitoria, con provvedimento motivato volto  a  dimostrare  che  il
rinnovo sia indispensabile per il corretto svolgimento delle funzioni
essenziali degli enti, i limiti di  cui  al  presente  comma  possono
essere superati, a valere sulle  ordinarie  facolta'  assunzionali  a
tempo indeterminato, al fine di rinnovare, per una  sola  volta,  gli
incarichi in corso alla data di  entrata  in  vigore  della  presente
disposizione e in scadenza entro il 31 dicembre 2012. Contestualmente
gli enti adottano atti  di  programmazione  volti  ad  assicurare,  a
regime, il rispetto delle percentuali di cui al presente comma". 
    14. Al comma 2 dell'articolo 6 del decreto legislativo 1º  agosto
2011, n. 141, le parole: "Fino alla data di emanazione dei decreti di
cui all'articolo 19, comma 6-quater, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, come introdotto dall'articolo 1 del presente  decreto,"
sono soppresse. 
    15. Al secondo periodo del comma 12-quater dell'articolo 142  del
codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) le parole: "30 per cento" sono sostituite dalle seguenti:  "90
per cento"; 
    b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le inadempienze di
cui al periodo precedente  rilevano  ai  fini  della  responsabilita'
disciplinare  e  per  danno  erariale  e  devono   essere   segnalate
tempestivamente al procuratore regionale della Corte dei conti". 
    16. Il decreto di cui al comma 2 dell'articolo 25 della legge  29
luglio 2010, n. 120, e' emanato entro novanta giorni  dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto. In caso di mancata emanazione
del decreto entro il predetto termine, trovano comunque  applicazione
le  disposizioni  di  cui  ai  commi  12-bis,  12-ter   e   12-quater
dell'articolo  142  del  codice  della  strada,  di  cui  al  decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285». 
    All'articolo 5: 
    al comma 2, dopo le parole: «n. 642,» sono inserite le  seguenti:
«dopo le parole: "n. 87," sono  inserite  le  seguenti:  "nonche'  le
imprese di assicurazioni," e»; 
    al comma 3, le parole: «12,5 per cento,»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «12,5 per cento»; 
    dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti: 
    «6-bis.  Al  fine  di  semplificare   e   razionalizzare,   anche
attraverso la completa  dematerializzazione,  le  procedure  connesse
alla gestione economica e giuridica  del  personale  delle  pubbliche
amministrazioni da parte del Ministero dell'economia e delle  finanze
- Dipartimento dell'amministrazione generale,  del  personale  e  dei
servizi   -   Direzione   centrale   dei   sistemi   informativi    e
dell'innovazione, a decorrere dalla data di entrata in  vigore  della
legge di conversione del presente  decreto,  le  comunicazioni  e  le
istanze per i servizi disponibili sono inviate esclusivamente tramite
il portale stipendi PA ai sensi degli articoli 64  e  65  del  codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7  marzo
2005, n. 82. 
    6-ter. Per  le  finalita'  di  cui  all'articolo  50  del  codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7  marzo
2005, n. 82, nonche' al fine di agevolare  l'acquisizione  d'ufficio,
il controllo sulle dichiarazioni sostitutive riguardanti informazioni
e dati relativi a stati, qualita'  personali  e  fatti  di  cui  agli
articoli 46 e 47 del testo unico di cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, qualunque dato  necessario
all'erogazione dei servizi di pagamento degli stipendi  al  personale
delle pubbliche amministrazioni da parte del Ministero  dell'economia
e delle finanze -  Dipartimento  dell'amministrazione  generale,  del
personale e dei servizi - Direzione centrale dei sistemi  informativi
e dell'innovazione, ai sensi dell'articolo 1, commi 446 e 447,  della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e  dell'articolo  11,  comma  9,  del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011,  n.  111,  e'  acquisito  anche  mediante
appositi  flussi  informativi,  nel  rispetto  dei  principi  per  la
protezione dei dati personali. 
    6-quater. All'attuazione dei commi 6-bis e 6-ter si provvede  con
le  risorse  umane,   strumentali   e   finanziarie   disponibili   a
legislazione vigente, senza nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della
finanza pubblica. 
    6-quinquies. Al fine di procedere  alla  razionalizzazione  delle
banche dati del Ministero dell'economia e delle finanze, all'articolo
1 della legge 17 agosto 2005, n. 166, il comma 5  e'  sostituito  dal
seguente: 
    "5. Titolare dell'archivio informatizzato e'  l'Ufficio  centrale
antifrode dei mezzi di pagamento del Ministero dell'economia e  delle
finanze. Secondo quanto previsto dall'articolo 29 del codice  di  cui
al  decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  il   Ministero
dell'economia e delle finanze designa, per la gestione  dell'archivio
e in qualita' di responsabile del trattamento dei dati personali,  la
Consap Spa. I rapporti tra il Ministero dell'economia e delle finanze
e l'ente gestore sono disciplinati con  apposita  convenzione,  dalla
quale non devono derivare nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della
finanza pubblica"»; 
    al comma 7, capoverso 2,  dopo  le  parole:  «Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana n. 228,»  sono  inserite  le  seguenti:  «e
successivi aggiornamenti ai sensi del comma 3 del presente  articolo,
effettuati  sulla  base  delle  definizioni  di  cui  agli  specifici
regolamenti dell'Unione europea,»; 
    dopo il comma 7 e' inserito il seguente: 
    «7-bis.  All'articolo  4,  comma  3,  lettera  b),  del   decreto
legislativo 31 maggio 2011, n.  91,  dopo  le  parole:  "decreto  del
Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97,"  sono  inserite
le   seguenti:   "prevedendo   come   ambito   di   applicazione   le
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a),
e"»; 
    dopo il comma 8 e' aggiunto il seguente: 
    «8-bis. All'articolo 7, comma  2,  del  decreto-legge  13  maggio
2011, n. 70, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  12  luglio
2011, n. 106, e successive modificazioni, la lettera  gg-septies)  e'
sostituita dalla seguente: 
    "gg-septies)  nel  caso  di  affidamento  ai  soggetti   di   cui
all'articolo 52, comma 5, lettera  b),  del  decreto  legislativo  15
dicembre 1997, n. 446, la riscossione delle entrate viene  effettuata
mediante l'apertura di uno o  piu'  conti  correnti  di  riscossione,
postali o bancari, intestati al soggetto affidatario e dedicati  alla
riscossione delle  entrate  dell'ente  affidante,  sui  quali  devono
affluire tutte le somme riscosse. Il riversamento dai conti  correnti
di riscossione sul conto corrente di tesoreria dell'ente delle  somme
riscosse, al netto dell'aggio e delle spese anticipate  dal  soggetto
affidatario, deve avvenire entro la prima decade  di  ogni  mese  con
riferimento alle somme accreditate sui conti correnti di  riscossione
nel mese precedente"». 
    All'articolo 6: 
    al comma 3 e al  comma  4,  ovunque  ricorrano,  le  parole:  «26
novembre» sono sostituite dalle seguenti: «24 novembre»; 
    dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti: 
    «5-bis. Le Agenzie fiscali e gli agenti della riscossione di  cui
all'articolo  3  del  decreto-legge  30  settembre  2005,   n.   203,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e
successive   modificazioni,   per    l'espletamento    dei    compiti
istituzionali accedono, anche con modalita' telematiche, in esenzione
da tributi e oneri, ai servizi di  consultazione  delle  banche  dati
ipotecaria e catastale e dell'anagrafe immobiliare integrata, gestite
dall'Agenzia del territorio, nonche'  delle  banche  dati  del  libro
fondiario e del catasto gestite dagli enti pubblici territoriali. 
    5-ter. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1,  comma
2, del decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e  successive
modificazioni,  diverse  da  quelle  indicate  al  comma  5-bis,  per
l'assolvimento  dei  fini  istituzionali  accedono,   con   modalita'
telematiche e su base convenzionale,  in  esenzione  da  tributi,  ai
servizi di consultazione delle banche  dati  ipotecaria  e  catastale
gestite dall'Agenzia del territorio. 
    5-quater. L'accesso ai servizi di consultazione delle banche dati
ipotecaria e catastale gestite dall'Agenzia  del  territorio  avviene
gratuitamente e in esenzione da tributi se viene richiesto presso gli
uffici in relazione a beni immobili dei quali il soggetto richiedente
risulta titolare, anche in parte, del  diritto  di  proprieta'  o  di
altri diritti reali di godimento. 
    5-quinquies. Con provvedimento  del  Direttore  dell'Agenzia  del
territorio sono stabiliti modalita' e tempi per estendere il servizio
di consultazione di cui al comma 5-quater anche per via telematica in
modo gratuito e in esenzione da tributi. 
    5-sexies. Fatto salvo  quanto  disposto  dai  commi  da  5-bis  a
5-quinquies,  per  la  consultazione  telematica  della  banca   dati
ipotecaria gestita dall'Agenzia del territorio sono dovuti i  tributi
previsti dalla tabella allegata al testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, e successive modificazioni,  con
una riduzione del 10 per cento. 
    5-septies.  Al  titolo  III   della   tabella   A   allegata   al
decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 26 settembre 1954, n. 869,  e  successive  modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il numero d'ordine 2.2. e' sostituito dal seguente: 
    "2.2. per ogni unita' di nuova  costruzione  ovvero  derivata  da
dichiarazione di variazione: 
    2.2.1 per ogni unita' appartenente alle categorie a  destinazione
ordinaria (categorie dei gruppi A, B e C) e a  quelle  censite  senza
rendita: euro 50,00; 
    2.2.2 per ogni unita' appartenente alle categorie a  destinazione
speciale (categorie dei gruppi D ed E): euro 100,00"; 
    b) dopo il numero d'ordine 3 e' aggiunto il seguente: 
    "3-bis. Consultazione degli atti catastali: 
    3-bis.1. consultazione effettuata su documenti cartacei, per ogni
richiedente e per ogni giorno o frazione: euro 5,00; 
    3-bis.2. consultazione della base informativa: 
    consultazione per unita' immobiliare: euro 1,00; 
    consultazione per soggetto, per ogni  10  unita'  immobiliari,  o
frazione di 10: euro 1,00; 
    elenchi di immobili con estrazione di dati  selezionati  ed  ogni
altra consultazione, per ogni 10 unita' immobiliari,  o  frazioni  di
10: euro 1,00". 
    5-octies. Fatto  salvo  quanto  disposto  ai  commi  da  5-bis  a
5-quinquies,  per  la  consultazione  telematica  della  banca   dati
catastale gestita dall'Agenzia del territorio sono dovuti  i  tributi
previsti dal titolo III della tabella A allegata al decreto-legge  31
luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  26
settembre 1954, n.  869,  come  da  ultimo  modificato  dal  presente
articolo, con una riduzione del 10 per cento. 
    5-novies. I tributi per la consultazione telematica delle  banche
dati ipotecaria e catastale di cui ai commi da 5-sexies a 5-octies si
applicano nella misura ivi prevista anche nel  caso  in  cui  i  dati
richiesti vengano rilasciati in formato elaborabile. 
    5-decies. Al numero d'ordine 6 della tabella  allegata  al  testo
unico di cui al decreto  legislativo  31  ottobre  1990,  n.  347,  e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il numero d'ordine 6.1 e' sostituito dal seguente: 
    "6.1 per ogni soggetto: euro 0,15"; 
    b) la nota del numero d'ordine 6.1 e' sostituita dalla  seguente:
"L'importo e'  dovuto  anticipatamente.  Il  servizio  sara'  fornito
progressivamente anche in formato elaborabile.  Fino  all'attivazione
del  servizio  di  trasmissione  telematica  l'elenco  dei   soggetti
continua a  essere  fornito  su  supporto  cartaceo  a  richiesta  di
chiunque, previo pagamento del medesimo tributo di euro 0,15 per ogni
soggetto". 
    5-undecies. Le  disposizioni  di  cui  ai  commi  da  5-sexies  a
5-decies acquistano efficacia a decorrere dal 1º ottobre 2012. 
    5-duodecies. L'articolo 18 del  testo  unico  delle  disposizioni
legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115,  e
successive modificazioni, si interpreta nel senso che, fra  gli  atti
antecedenti, necessari o funzionali al processo, non sono comprese le
trascrizioni,  le  annotazioni  di  domande  giudiziali,  nonche'  le
trascrizioni, le iscrizioni e le  annotazioni  di  sentenze  o  altri
provvedimenti  giurisdizionali,  ivi  compresa  la  trascrizione  del
pignoramento immobiliare, per le quali  e'  invariata  la  disciplina
sull'imposta di bollo. 
    5-terdecies. All'articolo 16 del testo unico di  cui  al  decreto
legislativo 31 ottobre 1990,  n.  347,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) la lettera b) del comma 1 e' sostituita dalla seguente: 
    "b) le iscrizioni e le trascrizioni di cui  all'articolo  22  del
decreto  legislativo  18  dicembre  1997,  n.   472,   e   successive
modificazioni"; 
    b) nella lettera c) del comma 1, le  parole:  "quando  presso  la
cancelleria giudiziaria  non  esiste  deposito  per  le  spese"  sono
soppresse; 
    c) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: 
    "2-bis. Nei casi di cui alla lettera c) del  comma  1,  l'ufficio
provinciale dell'Agenzia del territorio notifica apposito  avviso  di
liquidazione alle parti interessate con l'invito a  effettuare  entro
il termine di sessanta giorni il pagamento  dell'imposta,  decorsi  i
quali procede alla riscossione a norma dell'articolo 15". 
    5-quaterdecies. Dopo l'articolo 2645-ter  del  codice  civile  e'
inserito il seguente: 
    "Art.  2645-quater  -  (Trascrizione  di  atti   costitutivi   di
vincolo).  -  Si  devono  trascrivere,  se  hanno  per  oggetto  beni
immobili, gli atti di diritto privato, i contratti e gli  altri  atti
di diritto privato, anche unilaterali, nonche'  le  convenzioni  e  i
contratti con i quali vengono costituiti a favore dello Stato,  della
regione, degli  altri  enti  pubblici  territoriali  ovvero  di  enti
svolgenti un servizio di interesse pubblico, vincoli di uso  pubblico
o comunque ogni  altro  vincolo  a  qualsiasi  fine  richiesto  dalle
normative statali e regionali, dagli strumenti  urbanistici  comunali
nonche' dai conseguenti strumenti di  pianificazione  territoriale  e
dalle convenzioni urbanistiche a essi relative". 
    5-quinquiesdecies. Al testo unico delle leggi in materia bancaria
e creditizia, di cui al decreto legislativo  1º  settembre  1993,  n.
385, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 40-bis: 
    1) al comma 1, le parole: "ovvero in caso di mancata rinnovazione
dell'iscrizione entro il termine di cui all'articolo 2847 del  codice
civile" sono soppresse; 
    2) al comma 4, le parole: "La cancellazione d'ufficio si  applica
in tutte le fattispecie di estinzione di cui  all'articolo  2878  del
codice civile" sono soppresse; 
    b) all'articolo 161,  dopo  il  comma  7-quater  e'  aggiunto  il
seguente: 
    "7-quinquies. A decorrere dal 2 maggio 2012, la cancellazione  di
cui  all'articolo  40-bis  si  esegue  anche  con  riferimento   alle
ipoteche, ivi previste, iscritte da oltre venti anni e non  rinnovate
ai sensi dell'articolo 2847 del codice civile. Per tali  ipoteche  il
creditore, entro sei mesi dalla data in cui ne ha ricevuto  richiesta
da parte del debitore mediante lettera  raccomandata  con  avviso  di
ricevimento e salvo che ricorra un giustificato  motivo  ostativo  da
comunicare  al  debitore  medesimo,  trasmette  al  conservatore   la
comunicazione attestante  la  data  di  estinzione  dell'obbligazione
ovvero  l'insussistenza  di  ragioni  di  credito  da  garantire  con
l'ipoteca. Per le richieste ricevute prima  del  2  maggio  2012,  il
termine di sei mesi decorre  dalla  medesima  data.  Il  conservatore
procede d'ufficio alla cancellazione dell'ipoteca, senza alcun  onere
per il debitore, entro il giorno successivo  a  quello  di  ricezione
della comunicazione. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del
territorio, da emanare entro il 30  giugno  2012,  sono  definite  le
modalita'  di  attuazione  delle  disposizioni  di  cui  al  presente
comma"». 
    All'articolo 7, comma 1, all'alinea, le  parole:  «agli  oggetti»
sono soppresse e, alle lettere a) e b),  le  parole:  «degli  schemi»
sono sostituite dalle seguenti: «agli schemi». 
    All'articolo 8: 
    il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
    «1. Il comma 4-bis dell'articolo 14 della legge 24 dicembre 1993,
n. 537, e' sostituito dal seguente: 
    "4-bis. Nella determinazione dei redditi di cui  all'articolo  6,
comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  non  sono
ammessi in deduzione i costi e le spese dei beni o delle  prestazioni
di servizio direttamente utilizzati  per  il  compimento  di  atti  o
attivita' qualificabili come delitto non  colposo  per  il  quale  il
pubblico ministero abbia  esercitato  l'azione  penale  o,  comunque,
qualora il giudice abbia emesso il decreto che dispone il giudizio ai
sensi  dell'articolo  424  del  codice  di  procedura  penale  ovvero
sentenza di non luogo a procedere ai sensi  dell'articolo  425  dello
stesso codice fondata sulla sussistenza della causa di estinzione del
reato  prevista  dall'articolo  157  del   codice   penale.   Qualora
intervenga  una  sentenza  definitiva   di   assoluzione   ai   sensi
dell'articolo 530 del codice di procedura penale ovvero una  sentenza
definitiva di non luogo a procedere ai sensi dell'articolo 425  dello
stesso codice fondata sulla sussistenza di motivi diversi dalla causa
di estinzione indicata nel periodo precedente,  ovvero  una  sentenza
definitiva di non doversi procedere ai sensi  dell'articolo  529  del
codice di  procedura  penale,  compete  il  rimborso  delle  maggiori
imposte versate in relazione alla  non  ammissibilita'  in  deduzione
prevista dal periodo precedente e dei relativi interessi"»; 
    al comma 2, terzo periodo, la parola: «art.» e' sostituita  dalla
seguente: «articolo»; 
    al comma 3, le parole: «emessi  in  base  al  comma  4-bis»  sono
sostituite dalle seguenti: «emessi in base al citato comma  4-bis»  e
le parole: «definitivi; resta ferma» sono sostituite dalle  seguenti:
«definitivi. Resta ferma»; 
    al comma 4, lettera d-ter), la parola: «quindici»  e'  sostituita
dalla seguente: «15» e la  parola:  «cinquantamila»  dalla  seguente:
«50.000»; 
    al comma 5, primo periodo, la parola:  «articolo»  e'  sostituita
dalla seguente: «decreto»; 
    il comma 8 e' sostituito dal seguente: 
    «8. Le Agenzie fiscali  e  la  Guardia  di  finanza,  nell'ambito
dell'attivita' di pianificazione degli  accertamenti,  tengono  conto
anche  delle  segnalazioni  non  anonime  di  violazioni  tributarie,
incluse quelle relative all'obbligo di  emissione  della  ricevuta  o
dello  scontrino  fiscale  ovvero  del  documento  certificativo  dei
corrispettivi»; 
    dopo il comma 8 e' inserito il seguente: 
    «8-bis.  All'articolo  44  del  decreto  del   Presidente   della
Repubblica 29 settembre 1973, n.  600,  e  successive  modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al secondo comma, dopo le parole: "inviano una segnalazione ai
comuni di domicilio fiscale dei soggetti passivi"  sono  aggiunte  le
seguenti: "che abbiano  stipulato  convenzioni  con  l'Agenzia  delle
entrate"; 
    b) al quarto comma, la parola:  "sessanta"  e'  sostituita  dalla
seguente: "trenta"»; 
    al comma 9, lettera b),  la  parola:  «35-quater»  e'  sostituita
dalle seguenti: «Art. 35-quater. - (Pubblicita' in materia di partita
IVA)»; 
    dopo il comma 10 e' inserito il seguente: 
    «10-bis. All'articolo 5 del regolamento di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 5 ottobre 2001, n. 404, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) al comma 3, le parole: "in possesso  di  almeno  cento  unita'
immobiliari" sono sostituite dalle seguenti: "in possesso  di  almeno
dieci unita' immobiliari"; 
    b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
    "3-bis. Sono,  altresi',  tenuti  ad  adottare  la  procedura  di
registrazione telematica  i  soggetti  di  cui  alla  lettera  d-bis)
dell'articolo 10 del testo unico di cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131"»; 
    dopo il comma 12 e' inserito il seguente: 
    «12-bis. All'articolo 29, comma 1, lettera a), del  decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30
luglio 2010, n. 122, dopo le  parole:  "n.  218,"  sono  inserite  le
seguenti: "dell'articolo 48, comma 3-bis, e" e dopo  le  parole:  "n.
472" sono aggiunte le seguenti: ", nonche' in caso  di  definitivita'
dell'atto di accertamento impugnato"»; 
    al comma 13, capoverso 2-ter, ultimo periodo, le  parole:  «fondi
sanitari per» sono sostituite dalle seguenti: «fondi sanitari. Per» e
le parole: «sul valore nominale di  rimborso»  dalle  seguenti:  «sul
valore nominale o di rimborso»; 
    al comma 14, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, sono
aggiunti,  in  fine,  i  seguenti  periodi:  "Per  i  buoni   postali
fruttiferi emessi in  forma  cartacea  prima  del  1º  gennaio  2009,
l'imposta e' calcolata sul valore nominale del singolo titolo  ed  e'
dovuta nella  misura  minima  di  euro  1,81,  con  esclusione  della
previsione di esenzione  di  cui  al  precedente  periodo.  L'imposta
gravante sui buoni postali fruttiferi si  rende  comunque  dovuta  al
momento del rimborso"»; 
    al comma 16, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: 
    «c) nel comma 8: 
    1) le parole: "16 febbraio" sono sostituite dalle  seguenti:  "16
luglio"; 
    2) dopo il primo periodo e' inserito il seguente:  "Nel  caso  in
cui, nel corso del periodo d'imposta, venga meno in tutto o in  parte
la segretazione, l'imposta  e'  dovuta  sul  valore  delle  attivita'
finanziarie in ragione del periodo in cui  il  conto  o  rapporto  ha
fruito della segretazione"»; 
    al comma 16, alla lettera e), capoverso,  il  quarto  periodo  e'
sostituito  dal  seguente:  «Per  gli  immobili  situati   in   Paesi
appartenenti all'Unione europea  o  in  Paesi  aderenti  allo  Spazio
economico  europeo  che   garantiscono   un   adeguato   scambio   di
informazioni, il  valore  e'  quello  catastale  come  determinato  e
rivalutato  nel  Paese  in  cui  l'immobile  e'   situato   ai   fini
dell'assolvimento di imposte di natura patrimoniale o  reddituale  o,
in mancanza, quello di cui al periodo precedente»; 
    al comma 16, lettera f), capoverso  15-bis,  quarto  periodo,  le
parole:  «prevista  dal  comma  precedente»  sono  sostituite   dalle
seguenti: «prevista dal periodo precedente» ed e' aggiunto, in  fine,
il seguente periodo: «Per gli immobili di cui al primo periodo non si
applica l'articolo 70, comma 2, del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917»; 
    al comma 16, lettera h), dopo la parola: «tariffa» sono  inserite
le seguenti: «, parte I,»; 
    dopo il comma 16 sono inseriti i seguenti: 
    «16-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n.  227,  e
successive modificazioni, il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
    "4. Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione  dei  redditi
previsti nei commi 1 e 2 non sussistono per le attivita'  finanziarie
e  patrimoniali  affidate  in  gestione  o  in  amministrazione  agli
intermediari residenti e per i contratti comunque conclusi attraverso
il loro intervento, qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti
da tali attivita' e contratti siano riscossi attraverso  l'intervento
degli intermediari stessi". 
    16-ter. Al comma 12 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  dicembre
2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo le parole: "oggetto di emersione che," sono  inserite  le
seguenti: "a partire dal 1º gennaio 2011 e fino"; 
    b)   dopo   il   primo   periodo   e'   inserito   il   seguente:
"L'intermediario presso il quale  il  prelievo  e'  stato  effettuato
provvede a trattenere l'imposta dai conti comunque  riconducibili  al
soggetto che ha  effettuato  l'emersione  o  riceve  provvista  dallo
stesso contribuente, anche in caso di estinzione del rapporto  acceso
per effetto della procedura di emersione"»; 
    dopo il comma 17 e' inserito il seguente: 
    «17-bis. Nella nota 3-bis all'articolo 13 della tariffa  allegata
al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  642,
la parola: "annuo" e' soppressa»; 
    dopo il comma 21 sono inseriti i seguenti: 
    «21-bis. All'articolo  16,  comma  5-bis,  del  decreto-legge  29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
gennaio 2009, n. 2, dopo le parole: "nel deposito IVA" sono  aggiunte
le seguenti: "senza tempi minimi di giacenza ne' obbligo  di  scarico
dal mezzo di trasporto". 
    21-ter. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006,  n.  296,  i
commi 96 e 97 sono abrogati»; 
    dopo il comma 22 e' inserito il seguente: 
    «22-bis. All'articolo 28, comma 8, lettera b), del  decreto-legge
6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15
luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) le parole: "dell'impianto e" sono sostituite  dalle  seguenti:
", nonche', tenuto conto delle disposizioni degli articoli  22  e  23
della legge 22 dicembre 1957, n. 1293,"; 
    b) dopo le parole: "di 500 mq" sono aggiunte le  seguenti:  ",  a
condizione  che,  per  la  rivendita  di  tabacchi,   la   disciplina
urbanistico-edilizia del luogo consenta all'interno di tali  impianti
la costruzione o il mantenimento di locali chiusi, diversi da  quelli
al servizio della distribuzione di  carburanti,  con  una  superficie
utile minima non inferiore a 30 mq"»; 
    al comma 23, secondo periodo, le parole: «del presente  articolo»
sono sostituite dalle  seguenti:  «del  presente  comma»  e  dopo  le
parole: «legge 13 maggio 1999, n. 133» sono aggiunte le seguenti:  «,
nonche' le risorse giacenti in tesoreria sulla contabilita'  speciale
intestata  all'Agenzia,  opportunamente   versate   all'entrata   del
bilancio dello Stato per essere riassegnate  agli  appositi  capitoli
dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle  politiche
sociali»; 
    al comma 23, terzo periodo, la parola: «Ministero» e'  sostituita
dalla seguente: «Ministro» e dopo  le  parole:  «ad  apportare»  sono
inserite le seguenti: «, con propri decreti,»; 
    al comma 23, quarto periodo, dopo le parole: «Al Ministero»  sono
inserite le seguenti: «del lavoro e delle politiche sociali»; 
    al comma 23, il quinto periodo e' sostituito dal seguente: «Nelle
more delle modifiche al regolamento di cui al decreto del  Presidente
della Repubblica 7 aprile 2011, n. 144, recante riorganizzazione  del
Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali,  rese  necessarie
dall'attuazione del presente comma, le funzioni trasferite  ai  sensi
del presente comma sono esercitate dalla Direzione  generale  per  il
terzo settore e le formazioni sociali del predetto Ministero»; 
    al comma 23, sesto periodo, le  parole:  «predette  disposizioni»
sono sostituite dalle seguenti: «disposizioni del presente comma»; 
    al comma 24, primo periodo, la parola: «efficacia» e'  sostituita
dalla seguente: «efficace», le parole: «l'Agenzia  delle  entrate  e'
autorizzata» sono sostituite dalle seguenti: «l'Agenzia delle dogane,
l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia del territorio sono autorizzate»,
dopo le parole: «procedure concorsuali» sono  inserite  le  seguenti:
«da completare entro il 31 dicembre 2013» e le parole: «dell'articolo
2» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 2»; 
    al  comma  24,  secondo  periodo,  le  parole:  «l'Agenzia  delle
entrate» sono sostituite dalle  seguenti:  «l'Agenzia  delle  dogane,
l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia  del  territorio»  e  la  parola:
«potra'» e' sostituita dalla seguente: «potranno»; 
    al comma 24, quinto periodo, le parole: «l'Agenzia delle  Entrate
non potra'» sono sostituite dalle seguenti: «l'Agenzia delle  dogane,
l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia del territorio non potranno»; 
    al  comma  24,  sesto   periodo,   le   parole:   «sul   bilancio
dell'Agenzia»  sono  sostituite   dalle   seguenti:   «sul   bilancio
dell'Agenzia delle entrate, dell'Agenzia delle dogane e  dell'Agenzia
del territorio.  Alla  compensazione  degli  effetti  in  termini  di
fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 10,3 milioni  di  euro  a
decorrere dall'anno 2013, per l'Agenzia delle dogane e per  l'Agenzia
del territorio si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo
di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008,  n.
154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre  2008,  n.
189. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio»; 
    dopo il comma 24 e' inserito il seguente: 
    «24-bis.  Al  fine  di  assicurare   la   massima   flessibilita'
organizzativa e di potenziare l'attivita' di contrasto  dell'evasione
fiscale e delle frodi in danno del bilancio dello Stato e dell'Unione
europea, anche in attuazione delle disposizioni del presente decreto,
il Corpo della Guardia di finanza e' autorizzato  a  effettuare,  nel
triennio 2013-2015, un piano straordinario di  assunzione  nel  ruolo
"ispettori", nei limiti numerici e di  spesa  previsti  dall'articolo
66,  comma  9-bis,  del  decreto-legge  25  giugno  2008,   n.   112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133,
allo scopo utilizzando  il  50  per  cento  delle  vacanze  organiche
esistenti nel ruolo "appuntati e finanzieri" del medesimo  Corpo.  Le
unita' da  assumere  ai  sensi  del  presente  comma  sono  stabilite
annualmente, assicurando l'invarianza di spesa a regime, con  decreto
del  Ministro  dell'economia  e  delle   finanze,   di   natura   non
regolamentare, e sono considerate a tutti gli effetti in sovrannumero
all'organico del ruolo "ispettori", da riassorbire  per  effetto  dei
passaggi degli ispettori in altri ruoli del Corpo  della  Guardia  di
finanza, secondo le disposizioni vigenti. Le  assunzioni  di  cui  al
presente comma devono in ogni caso garantire  l'incorporamento  nella
carriera iniziale del medesimo Corpo dei volontari delle Forze armate
gia' vincitori dei concorsi banditi alla data di  entrata  in  vigore
del presente decreto»; 
    al comma 25, capoverso 3-quinquies, al primo periodo, le  parole:
«d'intesa»  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «di   concerto»   e,
all'ultimo periodo,  la  parola:  «sostituite»  e'  sostituita  dalla
seguente: «sostituiti»; 
    dopo il comma 25 e' aggiunto il seguente: 
    «25-bis. La disposizione di cui all'articolo 13, comma  3-quater,
terzo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,  si  interpreta
nel senso che i contributi statali concessi a valere sul Fondo per la
tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo  del  territorio,
istituito presso il Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  sono
assegnati agli  enti  destinatari  per  interventi  realizzati  o  da
realizzare nei rispettivi territori per il risanamento e il  recupero
ambientale e lo sviluppo economico dei territori stessi». 
    All'articolo 9: 
    al comma 1, capoverso, le parole da: «Le autorizzazioni» fino  a:
«del  medesimo  decreto»  sono   sostituite   dalle   seguenti:   «Le
autorizzazioni per  le  richieste  di  cui  ai  numeri  6-bis)  e  7)
dell'articolo 51, secondo comma, del medesimo decreto»; 
    al comma 2, alinea, la parola:  «relativi»  e'  sostituita  dalla
seguente: «relative»; 
    dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: 
    «2-bis. All'articolo 55, comma 5,  del  testo  unico  di  cui  al
decreto legislativo n.  504  del  1995,  e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente periodo: "Per la rivendita presso  infrastrutture  pubbliche
destinate esclusivamente alla ricarica di  accumulatori  per  uso  di
forza motrice dei veicoli a trazione elettrica, il debito di  imposta
per le officine di  produzione  e'  accertato  sulla  base  dei  dati
relativi all'energia elettrica consegnata presso i singoli  punti  di
prelievo, comunicati dai gestori delle reti di distribuzione". 
    2-ter. All'articolo 56, comma  3,  del  testo  unico  di  cui  al
decreto legislativo n.  504  del  1995,  e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente periodo: "L'obbligo  e'  escluso  per  la  rivendita  presso
infrastrutture pubbliche destinate esclusivamente  alla  ricarica  di
accumulatori  per  uso  di  forza  motrice  dei  veicoli  a  trazione
elettrica"»; 
    al comma 3, l'alinea e' sostituito dal seguente: «Nel capo II del
titolo III del libro VI del codice civile, dopo  l'articolo  2783-bis
e' aggiunto il seguente:»; 
    al comma 3, capoverso «Art. 2783-ter»,  la  parola:  «unione»  e'
sostituita dalla seguente: «Unione»; 
    dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: 
    «3-bis. Gli atti di accertamento emessi dall'Agenzia delle dogane
ai fini della riscossione delle risorse proprie tradizionali  di  cui
all'articolo  2,   paragrafo   1,   lettera   a),   della   decisione
2007/436/CE/Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007,  immediatamente
applicabili ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3,  del  regolamento
(CE) n. 450/2008 del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  23
aprile  2008,  e  della  connessa  IVA  all'importazione,   diventano
esecutivi decorsi dieci giorni dalla notifica e,  oltre  a  contenere
l'intimazione ad adempiere entro il termine  di  dieci  giorni  dalla
ricezione dell'atto, devono anche espressamente recare l'avvertimento
che, decorso il termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle
somme richieste, in deroga alle disposizioni in materia di iscrizione
a ruolo, e' affidata in carico agli agenti della  riscossione,  anche
ai fini dell'esecuzione forzata, con  le  modalita'  determinate  con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle  dogane,  di  concerto
con il Ragioniere generale dello Stato. L'agente  della  riscossione,
con raccomandata semplice spedita all'indirizzo presso  il  quale  e'
stato notificato l'atto di accertamento, informa il debitore di  aver
preso in carico le somme per la riscossione. 
    3-ter.  L'agente  della  riscossione,  sulla  base   del   titolo
esecutivo di cui al comma 3-bis, e senza la preventiva notifica della
cartella di  pagamento,  procede  all'espropriazione  forzata  con  i
poteri, le facolta' e le modalita' previste  dalle  disposizioni  che
disciplinano   la   riscossione    a    mezzo    ruolo.    Ai    fini
dell'espropriazione forzata l'esibizione dell'estratto  dell'atto  di
cui al comma 3-bis, come trasmesso all'agente della  riscossione  con
le  modalita'  determinate  con  il   provvedimento   del   direttore
dell'Agenzia delle dogane, di concerto  con  il  Ragioniere  generale
dello Stato, previsto al comma 3-bis, tiene luogo a tutti gli effetti
dell'esibizione dell'atto stesso in tutti  i  casi  in  cui  l'agente
della riscossione ne attesti la provenienza. Decorso  un  anno  dalla
notifica degli atti di cui al comma 3-bis,  l'espropriazione  forzata
e' preceduta dalla notifica dell'avviso di cui  all'articolo  50  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. 
    3-quater. A partire dal primo giorno successivo al termine ultimo
per il pagamento, le somme richieste con gli atti  di  cui  al  comma
3-bis sono maggiorate degli interessi di mora nella  misura  indicata
dall'articolo 30 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre  1973,  n.  602.  All'agente  della  riscossione   spettano
l'aggio, interamente a carico del  debitore,  ed  il  rimborso  delle
spese relative alle procedure esecutive,  previsti  dall'articolo  17
del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. 
    3-quinquies. Ai fini della procedura di  riscossione  contemplata
dai commi da 3-bis a  3-sexies,  i  riferimenti  contenuti  in  norme
vigenti  al  ruolo  ed  alla  cartella  di  pagamento  si   intendono
effettuati agli atti indicati al comma 3-bis ed  i  riferimenti  alle
somme iscritte a ruolo si intendono effettuati  alle  somme  affidate
agli agenti della riscossione secondo le disposizioni di cui ai commi
da 3-bis a 3-sexies. 
    3-sexies. La dilazione del pagamento  prevista  dall'articolo  19
del decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.
602,  puo'  essere  concessa  solo  dopo  l'affidamento  del   carico
all'agente della riscossione. 
    3-septies. I rifiuti posti in sequestro presso  aree  portuali  e
aeroportuali ai sensi  dell'articolo  259  o  dell'articolo  260  del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono affidati anche  prima
della  conclusione  del  procedimento   penale,   con   provvedimento
dell'autorita' giudiziaria, a uno dei consorzi obbligatori competenti
sulla base delle caratteristiche delle diverse tipologie  di  rifiuto
oggetto di sequestro. L'autorita' giudiziaria dispone  l'acquisizione
di  campioni  rappresentativi  per   le   esigenze   probatorie   del
procedimento, procedendo ai sensi dell'articolo 392, comma 1, lettera
f), del codice di procedura penale. 
    3-octies. I consorzi obbligatori di cui al comma 3-septies, ove i
rifiuti abbiano caratteristiche tali da non poter  essere  conservati
altrove a  spese  del  proprietario,  procedono  al  trattamento  dei
rifiuti al fine di consentirne la vendita, ad opera  di  un  curatore
nominato dall'autorita' giudiziaria, fra i soggetti in  possesso  dei
requisiti stabiliti dal Ministro dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare, con proprio decreto da emanare entro  sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto.  Il  ricavato  della  vendita,  detratte  le  spese
sostenute per il trattamento, il  compenso  del  curatore  e  per  le
connesse  attivita',   e'   posto   a   disposizione   dell'autorita'
giudiziaria, fino  al  termine  del  processo.  Con  la  sentenza  di
condanna il giudice  dispone  la  distribuzione  del  ricavato  della
vendita dei rifiuti, procedendo a ripartirne il 50 per cento al Fondo
unico giustizia del Ministero della giustizia e il  restante  50  per
cento al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
mare, per il finanziamento di specifici programmi di riqualificazione
ambientale delle aree portuali e aeroportuali. 
    3-novies. All'articolo 46, comma 4, del decreto-legge 6  dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  dicembre
2011, n. 214, le  parole:  "il  servizio  doganale  e'  svolto"  sono
sostituite dalle seguenti: "il servizio ai fini dello sdoganamento e'
svolto di norma". 
    3-decies. All'articolo 11, comma 9,  del  decreto  legislativo  8
novembre 1990, n. 374, e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:
"L'ufficio doganale che effettua le verifiche generali o parziali con
accesso  presso  l'operatore  e'  competente  alla  revisione   delle
dichiarazioni doganali  oggetto  del  controllo  anche  se  accertate
presso un altro ufficio doganale". 
    3-undecies.  Dopo  il  comma  1  dell'articolo  17  del   decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni,  e'
inserito il seguente: 
    "1-bis. All'accertamento doganale, disciplinato dall'articolo 247
del regolamento (CEE) n. 2454/1993 della Commissione,  del  2  luglio
1993, e successive modificazioni, e dall'articolo 117 del regolamento
(CE) n. 450/2008 del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  23
aprile 2008, effettuato con criteri di selettivita'  nella  fase  del
controllo  che  precede  la  concessione  dello   svincolo,   restano
applicabili le previsioni dell'articolo 16 del presente decreto". 
    3-duodecies. In applicazione degli articoli 201 e 253-nonies  del
regolamento (CEE) n. 2454/1993 della Commissione, del 2 luglio  1993,
e  successive  modificazioni,  e  della  Convenzione  relativa   allo
sdoganamento centralizzato, fatta a Bruxelles il 10 marzo 2009,  resa
esecutiva dalla legge 3 febbraio 2011, n. 7, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze da adottare entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto, sono individuate le procedure contabili e fiscali necessarie
a dare applicazione all'istituto  delle  autorizzazioni  uniche  alle
procedure semplificate per il regime di importazione. 
    3-terdecies. All'articolo 194, comma 3, del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, il terzo periodo e' soppresso». 
    All'articolo 10: 
    al  comma  1,  primo  periodo,  le  parole:  «cento  mila»   sono
sostituite dalla seguente: «100.000»; 
    al comma 1, quarto periodo, la parola: «medesimi»  e'  sostituita
dalla seguente: «medesime», le  parole:  «all'Arma»  sono  sostituite
dalle seguenti: «dell'Arma», le parole: «al  Corpo»  dalle  seguenti:
«del Corpo» e la parola: «agiscono»  e'  sostituita  dalla  seguente:
«agisce»; 
    al comma 1, quinto periodo, le parole:  «su  proposta  del»  sono
sostituite dalla seguente: «dal»; 
    al comma 2, lettera a), le parole: «, nonche' ai parenti  e  agli
affini  entro  il  terzo  grado  dei  soggetti  ivi  indicati»   sono
sostituite dalle seguenti: «non separato»; 
    al comma 2, dopo la lettera a) sono inserite le seguenti: 
    «a-bis) all'articolo 24 del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,
dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
    "1-bis. Al fine di garantire obiettivi di massima trasparenza,  e
per una piu' efficace e tempestiva  verifica  degli  adempimenti  cui
ciascun soggetto e' tenuto, e' fatto obbligo  a  tutte  le  figure  a
vario titolo operanti nella filiera del sistema gioco  di  effettuare
ogni tipo di versamento senza  utilizzo  di  moneta  contante  e  con
modalita' che assicurino la tracciabilita' di ogni pagamento"; 
    a-ter) all'articolo 24 del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,
dopo il comma 27 e' inserito il seguente: 
    "27-bis. Al fine  di  assicurare  la  tracciabilita'  dei  flussi
finanziari, finalizzata a  prevenire  infiltrazioni  criminali  e  il
riciclaggio di denaro di provenienza illecita, chiunque, ancorche' in
caso di assenza o di inefficacia delle autorizzazioni  di  polizia  o
delle  concessioni  rilasciate  dall'Amministrazione   autonoma   dei
monopoli di Stato, gestisce con qualunque  mezzo,  anche  telematico,
per conto proprio o di  terzi,  anche  ubicati  all'estero,  concorsi
pronostici o scommesse di qualsiasi genere deve utilizzare uno o piu'
conti correnti bancari o postali, accesi presso banche  o  presso  la
societa' Poste italiane Spa, dedicati in via  esclusiva  ai  predetti
concorsi pronostici o scommesse. Sui predetti conti devono transitare
le spese, le erogazioni di oneri economici e i proventi finanziari di
ogni natura relativi ai concorsi pronostici o scommesse di  qualsiasi
genere"»; 
    al comma 2, lettera b), la  parola:  «aggiungere»  e'  sostituita
dalle seguenti: «sono inserite», dopo le parole: «o il  mantenimento»
sono  inserite  le  seguenti:  «;  le  parole:  "o   indagato"   sono
soppresse», la parola: «323"» e' sostituita dalla seguente:  «323,"»,
le parole: «"416-bis" sono  inserite  le  seguenti»  sono  sostituite
dalle seguenti: «"416-bis," e' inserita la seguente», dopo la parola:
«"644,"» sono inserite le seguenti: «; al secondo periodo le  parole:
"o indagate" sono  soppresse»,  le  parole:  «il  mantenimento»  sono
sostituite dalla seguente: «mantenimento» e le parole: «, nonche'  ai
parenti ed affini entro il terzo grado  dei  soggetti  ivi  indicati»
sono sostituite dalle seguenti: «non separato»; 
    al comma 5, lettera a), le parole da: «per tale  posizione»  fino
alla fine della lettera  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «per  le
finalita'  di  finanziamento  del  montepremi  delle  corse,  di  cui
all'articolo 1, comma 281, della legge 30 dicembre 2004, n. 311»; 
    dopo il comma 8 e' inserito il seguente: 
    «8-bis. Al comma 34 dell'articolo 24 del decreto-legge  6  luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15  luglio
2011, n. 111, e successive modificazioni, le  parole:  "entro  il  30
giugno 2012" sono sostituite dalle seguenti:  "entro  il  1º  gennaio
2013"»; 
    al  comma  9  e'  aggiunto,  in  fine,   il   seguente   periodo:
«Conseguentemente, nel predetto decreto direttoriale: 
    a) all'articolo 2, commi 1, 2 e 3, le parole: "31 dicembre"  sono
sostituite dalle seguenti: "1º settembre"; 
    b) all'articolo 3, commi 1 e 2, le  parole:  "31  dicembre"  sono
sostituite dalle seguenti: "1º luglio"; 
    c) all'articolo 5, comma 3, dopo le  parole:  "I  prelievi  sulle
vincite di cui al comma 1" sono inserite le seguenti: ", a  decorrere
dal 1º settembre 2012,"»; 
    dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti: 
    «9-bis. Al fine di rendere la legislazione  nazionale  pienamente
coerente con quella  degli  altri  Paesi  che  concorrono  in  ambito
europeo alla realizzazione della nuova formula di gioco, all'articolo
24, comma 40, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, la lettera  a)  e'
sostituita dalla seguente: 
    "a) un nuovo concorso numerico da svolgersi, tramite il  relativo
concessionario, in ambito europeo, con giocata  minima  fissata  a  2
euro, con destinazione del 38 per cento della raccolta  nazionale  ad
imposta e con destinazione  a  montepremi  del  50  per  cento  della
raccolta nonche' delle vincite, pari o  superiori  a  10  milioni  di
euro, non riscosse nei termini di decadenza previsti dal  regolamento
di gioco". 
    9-ter. Nell'articolo 135, comma 1, del codice di cui  al  decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e' aggiunta la seguente lettera: 
    "q-quater) le controversie  aventi  ad  oggetto  i  provvedimenti
emessi dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in materia
di  giochi  pubblici  con  vincita  in   denaro   e   quelli   emessi
dall'Autorita' di polizia relativi al rilascio di  autorizzazioni  in
materia di giochi pubblici con vincita in denaro". 
    9-quater. La disposizione di cui all'articolo 2, comma  2,  primo
periodo, del decreto-legge 25 marzo  2010,  n.  40,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, si  interpreta  nel
senso che la stessa trova applicazione nei riguardi delle concessioni
pubbliche  statali  i  cui  bandi  di  gara  siano  stati  pubblicati
successivamente alla data di entrata in vigore della  predetta  legge
n. 73 del 2010, e, per le concessioni in essere alla data di  entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, sempre che
le pratiche o i rapporti negoziali citati con i soggetti terzi  siano
previsti in forma espressa nei relativi documenti di offerta. 
    9-quinquies. All'articolo 110, comma 9,  lettera  e),  del  testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio  decreto  18
giugno 1931, n. 773, e  successive  modificazioni,  e'  aggiunto,  in
fine, il seguente periodo:  ".  Se  la  violazione  e'  commessa  dal
rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente
privo di personalita' giuridica, la sanzione si applica alla  persona
giuridica o all'ente". 
    9-sexies. Il comma 71 dell'articolo 1  della  legge  13  dicembre
2010, n. 220, e' abrogato. 
    9-septies. A decorrere dal 1º gennaio 2013, il prelievo  erariale
sul gioco del bingo, il montepremi e il compenso per  il  controllore
centralizzato  del  gioco,  di  cui  agli  articoli  5,  6  e  7  del
regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze  31  gennaio
2000, n. 29, e successive modificazioni, sono fissati  nella  misura,
rispettivamente, dell'11 per cento, di  almeno  il  70  per  cento  e
dell'1 per cento del prezzo di vendita delle cartelle. Tali  aliquote
si applicano sia al gioco  raccolto  su  rete  fisica  sia  a  quello
effettuato con partecipazione  a  distanza  di  cui  al  decreto  del
Direttore generale  dell'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di
Stato 24 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139  del
17 giugno 2011. All'articolo 24, comma 33, del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15  luglio
2011, n. 111, le parole: "con un'aliquota  di  imposta  stabilita  in
misura pari  al  10%  delle  somme  giocate"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "con un'aliquota del prelievo erariale stabilita all'11 per
cento e del compenso per il controllore centralizzato del gioco  pari
all'1 per cento delle somme giocate" e le parole:  "le  modalita'  di
versamento  dell'imposta"  sono  sostituite   dalle   seguenti:   "le
modalita' di versamento del prelievo erariale e del compenso  per  il
controllore centralizzato del gioco". 
    9-octies. Nelle more di un riordino delle  norme  in  materia  di
gioco pubblico, incluse quelle in  materia  di  scommesse  su  eventi
sportivi, anche ippici, e non sportivi, le disposizioni del  presente
comma sono rivolte a favorire  tale  riordino,  attraverso  un  primo
allineamento temporale delle scadenze  delle  concessioni  aventi  ad
oggetto la raccolta delle  predette  scommesse,  con  il  contestuale
rispetto dell'esigenza  di  adeguamento  delle  regole  nazionali  di
selezione  dei  soggetti  che,  per  conto  dello  Stato,  raccolgono
scommesse su eventi sportivi, inclusi quelli ippici, e  non  sportivi
ai  principi  stabiliti  dalla  sentenza  della  Corte  di  giustizia
dell'Unione europea del 16 febbraio 2012 nelle cause riunite  C-72/10
e C-77/10. A questo fine, in considerazione della  prossima  scadenza
di un gruppo di concessioni per la raccolta delle predette scommesse,
l'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di  Stato  bandisce   con
immediatezza, comunque non oltre il 31 luglio 2012, una gara  per  la
selezione dei soggetti che raccolgono tali  scommesse  nel  rispetto,
almeno, dei seguenti criteri: 
    a)  possibilita'  di  partecipazione  per  i  soggetti  che  gia'
esercitano attivita' di raccolta di gioco in uno  degli  Stati  dello
Spazio economico europeo, avendovi  la  sede  legale  ove  operativa,
sulla base  di  valido  ed  efficace  titolo  abilitativo  rilasciato
secondo le disposizioni vigenti nell'ordinamento di tale Stato e  che
siano  altresi'  in   possesso   dei   requisiti   di   onorabilita',
affidabilita'       ed       economico-patrimoniale       individuati
dall'Amministrazione autonoma dei  monopoli  di  Stato  tenuto  conto
delle disposizioni in materia di cui alla legge 13 dicembre 2010,  n.
220, nonche' al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; 
    b) attribuzione di concessioni, con scadenza al 30  giugno  2016,
per la raccolta, esclusivamente  in  rete  fisica,  di  scommesse  su
eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi presso agenzie, fino  a
un numero massimo  di  2.000,  aventi  come  attivita'  esclusiva  la
commercializzazione di prodotti di gioco pubblici, senza  vincolo  di
distanze minime fra loro ovvero rispetto ad altri punti di  raccolta,
gia' attivi, di identiche scommesse; 
    c) previsione, quale componente del prezzo, di una base d'asta di
11.000 euro per ciascuna agenzia; 
    d) sottoscrizione di una convenzione di concessione di  contenuto
coerente con ogni altro principio  stabilito  dalla  citata  sentenza
della Corte di giustizia dell'Unione europea del  16  febbraio  2012,
nonche' con le compatibili disposizioni nazionali vigenti in  materia
di giochi pubblici; 
    e) possibilita' di esercizio delle agenzie in un qualunque comune
o provincia,  senza  limiti  numerici  su  base  territoriale  ovvero
condizioni di favore rispetto a  concessionari  gia'  abilitati  alla
raccolta di identiche scommesse o che possono comunque  risultare  di
favore per tali ultimi concessionari; 
    f) rilascio di garanzie fideiussorie coerenti con quanto previsto
dall'articolo 24 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. 
    9-novies. I concessionari per la raccolta delle scommesse di  cui
al comma 9-octies in scadenza alla data del 30 giugno 2012 proseguono
le loro attivita' di raccolta fino alla data di sottoscrizione  delle
concessioni accessive  alle  concessioni  aggiudicate  ai  sensi  del
predetto comma. Sono abrogati i commi 37 e 38  dell'articolo  24  del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,  la  lettera  e)  del  comma  287
dell'articolo 1 della legge 30 dicembre  2004,  n.  311,  nonche'  la
lettera e) del comma 4 dell'articolo 38 del  decreto-legge  4  luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  4  agosto
2006, n. 248». 
    All'articolo 11: 
    al comma 3, le  parole:  «e'  il  terzo»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «il terzo»; 
    dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
    «3-bis. All'articolo 13, comma 1, secondo  periodo,  del  decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, le parole:  "dalla  lettera  a)
del" sono sostituite dalla seguente: "dal"»; 
    al comma 4, capoverso,  la  parola:  «303»  e'  sostituita  dalle
seguenti: «Art. 303»; 
    al comma 4,  capoverso,  comma  2,  l'alinea  e'  sostituito  dal
seguente: «La disposizione di cui al comma 1 non si applica:» e, alla
lettera a), le parole: «articolo  57,  lettera  d)»  sono  sostituite
dalle seguenti:  «articolo  4,  comma  2,  lettera  e),  del  decreto
legislativo 8 novembre 1990, n. 374»; 
    al comma 4, capoverso, comma 3, alla lettera a), le parole:  «per
diritti» sono sostituite dalle seguenti:  «per  i  diritti»  e,  alla
lettera e), le parole: «oltre 4.000» sono sostituite dalle  seguenti:
«per i diritti pari o superiori a 4.000 euro»; 
    al comma 5: 
    alla lettera a), le parole: «da 3.000 euro a  30.000  euro»  sono
sostituite dalle seguenti: «da 500 euro a 3.000 euro»; 
    alla lettera b), le parole: «da 3.000 euro a  30.000  euro»  sono
sostituite dalle seguenti: «da 500 euro a 3.000 euro»; 
    al comma 8, lettera a), capoverso 2, lettera a), le  parole:  «10
mila» sono sostituite dalla seguente: «10.000»; 
    al comma 8, lettera b), numero 1), capoverso 1, alla lettera  a),
le parole: «10 mila» sono sostituite dalla seguente: «10.000» e, alla
lettera b), le parole: «40 mila» dalla seguente: «40.000»; 
    al comma 8, lettera d), numero 1), capoverso 1, alla lettera  a),
le parole: «10 mila» sono sostituite dalla seguente: «10.000» e, alla
lettera b), le parole: «10 mila» dalla seguente: «10.000». 
    All'articolo 12: 
    dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: 
    «3-bis. All'articolo 37, comma 10,  del  decreto-legge  6  luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15  luglio
2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo  le  parole:  "e  9,"  sono  inserite  le  seguenti:  "ad
eccezione del maggior gettito derivante dal contributo unificato  nel
processo tributario,"; 
    b) le parole: ", amministrative  e  tributaria"  sono  sostituite
dalle seguenti: "e amministrativa". 
    3-ter. Le somme corrispondenti alle maggiori entrate  di  cui  al
comma  3-bis,  al  netto  della  quota  parte  utilizzata  ai   sensi
dell'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 24 gennaio  2012,  n.  1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono
iscritte in bilancio per essere destinate per meta' alle finalita' di
cui al comma 13 del citato articolo 37 del decreto-legge  n.  98  del
2011 e per la restante meta', con le modalita' previste dall'articolo
13 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545,  in  materia  di
ordinamento  degli  organi  speciali  di  giurisdizione   tributaria,
all'incremento  della  quota  variabile  del  compenso  dei   giudici
tributari»; 
    dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
    «4-bis. All'articolo 4 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo
il comma 39 e' inserito il seguente: 
    "39-bis. E' istituito il ruolo  unico  nazionale  dei  componenti
delle commissioni tributarie,  tenuto  dal  Consiglio  di  presidenza
della giustizia tributaria. Nel ruolo unico sono inseriti,  ancorche'
temporaneamente  fuori  ruolo,   i   componenti   delle   commissioni
tributarie  provinciali  e  regionali,  nonche'  i  componenti  della
commissione tributaria centrale, in servizio alla data di entrata  in
vigore del presente comma. I componenti delle commissioni  tributarie
sono inseriti nel ruolo unico secondo  la  rispettiva  anzianita'  di
servizio nella qualifica. I componenti delle  commissioni  tributarie
nominati a partire dal concorso bandito il 3 agosto 2011,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale,  n.  65  del  16  agosto
2011, sono inseriti nel ruolo unico  secondo  l'ordine  dagli  stessi
conseguito  in  funzione  del  punteggio  complessivo  per  i  titoli
valutati nelle relative procedure  selettive.  A  tale  ultimo  fine,
relativamente al concorso bandito il 3 agosto 2011 si prescinde dalla
scelta effettuata dai candidati in funzione delle sedi di commissione
tributaria bandite; ai fini della  immissione  in  servizio  di  tali
candidati resta in ogni caso fermo quanto disposto dal comma  39.  In
caso di pari anzianita' di servizio nella qualifica  ovvero  di  pari
punteggio, i componenti delle commissioni  tributarie  sono  inseriti
nel  ruolo  unico  secondo  l'anzianita'  anagrafica.   A   decorrere
dall'anno 2013, il ruolo unico e' reso pubblico annualmente, entro il
mese di gennaio, attraverso il sito istituzionale  del  Consiglio  di
presidenza della giustizia tributaria"»; 
    al comma 5, le parole:  «del  demanio."»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «del demanio»; 
    al comma 7, dopo le parole: «Sono fatti salvi» sono  inserite  le
seguenti: «, in riferimento ai crediti di cui al comma 6,»; 
    al  comma  11,  capoverso  lettera  n-ter),  le  parole:   «spese
sostenute della» sono sostituite  dalle  seguenti:  «spese  sostenute
dalla», le parole da: «, diverse» fino a: «stesso,»  sono  sostituite
dalle seguenti: «e per l'attuazione del ciclo integrato dei rifiuti e
della depurazione delle acque,»  e  le  parole:  «50  milioni»  dalle
seguenti: «60 milioni»; 
    dopo il comma 11 sono aggiunti i seguenti: 
    «11-bis.  Non  sono  soggette  a  esecuzione  forzata  le   somme
finalizzate all'acquisto di cui al comma 8, al contributo di  cui  al
comma 9, nonche', previa adozione da  parte  della  regione  Campania
della deliberazione semestrale di  preventiva  quantificazione  degli
importi delle somme destinate alle relative finalita', alle spese  di
cui all'articolo 32, comma 4, lettera n-ter), della legge 12 novembre
2011, n. 183, introdotta dal  comma  11  del  presente  articolo,  in
quanto riconducibili alla  connotazione  di  entrate  a  destinazione
vincolata. 
    11-ter.  Al  fine  di  evitare  interruzioni  o  turbamenti  alla
regolarita' della gestione  del  termovalorizzatore  di  Acerra  puo'
essere mantenuto, su richiesta della regione Campania, per la  durata
di dodici mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione  del  presente  decreto,  il  presidio  militare  di  cui
all'articolo  5  del  decreto-legge  30  dicembre   2009,   n.   195,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010,  n.  26,
con oneri  quantificati  in  euro  1.007.527  a  carico  della  quota
spettante alla regione Campania dei ricavi  derivanti  dalla  vendita
dell'energia. 
    11-quater. All'articolo 9,  comma  3-bis,  del  decreto-legge  29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
gennaio 2009, n. 2,  dopo  le  parole:  "cessione  pro  soluto"  sono
inserite le seguenti: "o pro solvendo". La forma della cessione e  la
modalita' della sua notificazione sono disciplinate,  con  l'adozione
di  forme  semplificate,  inclusa  la  via  telematica,  dal  decreto
previsto dall'articolo 13, comma 2, della legge 12 novembre 2011,  n.
183. 
    11-quinquies. La disposizione di cui  al  comma  11-quater  e  le
disposizioni ivi richiamate si applicano anche  alle  amministrazioni
statali ed agli enti pubblici nazionali. Con decreto  di  natura  non
regolamentare  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze   sono
stabilite le modalita' di attuazione del presente comma. 
    11-sexies. All'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio
2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012,
n. 27, alla lettera a), le  parole:  "Le  assegnazioni  disposte  con
utilizzo" sono sostituite dalle seguenti: "Una  quota  delle  risorse
del suddetto fondo speciale per la reiscrizione dei  residui  passivi
di parte corrente, pari a 1.000 milioni di euro,  e'  assegnata  agli
enti locali, con priorita' ai comuni per il pagamento dei crediti  di
cui  al  presente  comma.  L'utilizzo"  e  le  parole:  "al   periodo
precedente" sono sostituite dalle seguenti: "ai periodi precedenti". 
    11-septies. Sulla base dell'Accordo tra Governo e regioni del  21
dicembre 2011, le risorse statali spettanti alle  regioni  a  statuto
ordinario per l'anno 2012,  come  complessivamente  rideterminate  in
base alle riduzioni apportate ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30  luglio  2010,  n.  122,  e  ai  sensi  di  successive
disposizioni, sono  finalizzate  al  finanziamento  degli  interventi
regionali in materia di  edilizia  sanitaria,  secondo  le  modalita'
stabilite dalla proposta regionale di riparto funzionale  di  cui  la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano ha preso atto  nella  seduta
del 18 novembre 2010, ad eccezione di un importo pari a  148  milioni
di euro destinato al rimborso dell'onere sostenuto  dalle  regioni  a
statuto ordinario per il pagamento dell'imposta sul  valore  aggiunto
relativa ai contratti  di  servizio  del  trasporto  pubblico  locale
ferroviario. 
    11-octies. Il comma 5 dell'articolo 1  della  legge  13  dicembre
2010, n. 220, e' abrogato. 
    11-novies. Per l'anno 2011 le risorse  di  cui  all'articolo  30,
comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,  n.  214,  pari  a  425
milioni di euro, al  fine  di  assicurare  nelle  regioni  a  statuto
ordinario  i  necessari  servizi   di   trasporto   pubblico   locale
ferroviario da parte della societa' Trenitalia Spa,  sono  ripartite,
per i contratti di servizio ferroviario in essere al 2011, secondo  i
criteri e le percentuali stabiliti dalla Conferenza delle  regioni  e
delle province autonome nella seduta del 22 settembre 2011 e versate,
per la parte non ancora erogata, alla  societa'  Trenitalia  Spa.  Al
relativo  versamento  si   provvede   con   decreto   del   Ministero
dell'economia e delle finanze. A tale fine dette somme  sono  versate
all'entrata del  bilancio  dello  Stato  per  essere  riassegnate  ad
apposito  capitolo  dello   stato   di   previsione   del   Ministero
dell'economia e delle finanze.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le
occorrenti variazioni di bilancio». 
    All'articolo 13: 
    al comma 1 e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «Alle
ulteriori minori entrate o maggiori spese derivanti dall'articolo  2,
comma 6-bis, dall'articolo 4, comma 5-sexies, lettere a) e b),  comma
5-septies, secondo periodo, e  comma  5-octies,  e  dall'articolo  8,
comma 16, lettere e) e  f),  si  provvede  a  valere  sulle  maggiori
entrate derivanti dagli articoli 6, commi da 5-bis  a  5-undecies,  e
10, commi 9-octies e 9-novies»; 
    dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: 
    «1-bis. L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  (INPS)  e
l'Istituto nazionale per l'assicurazione  contro  gli  infortuni  sul
lavoro (INAIL), nell'ambito della propria autonomia, adottano  misure
di razionalizzazione  organizzativa,  aggiuntive  rispetto  a  quelle
previste dall'articolo 4, comma 66, della legge 12 novembre 2011,  n.
183, e dall'articolo 21, commi da 1 a 9, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  dicembre
2011, n. 214, e successive modificazioni, volte a ridurre le  proprie
spese di funzionamento, in misura pari  a  60  milioni  di  euro  per
l'anno 2012. Le riduzioni sono quantificate, rispettivamente,  in  12
milioni di euro annui per l'INAIL e in 48 milioni di euro per l'INPS,
sulla base di quanto stabilito con il decreto del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali 3 aprile 2012,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n.  86  del  12  aprile  2012.  Le  somme  derivanti  dalle
riduzioni di spesa di cui al presente comma sono versate entro il  30
settembre ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata
del bilancio dello Stato. 
    1-ter.  L'Amministrazione  autonoma  dei   monopoli   di   Stato,
nell'ambito   della   propria    autonomia,    adotta    misure    di
razionalizzazione  organizzativa,  aggiuntive   rispetto   a   quelle
previste dall'articolo 4, comma 38, della legge 12 novembre 2011,  n.
183, volte a ridurre le proprie spese  di  funzionamento,  in  misura
pari  a  11,1  milioni  di  euro  per  l'esercizio  2012,  che   sono
conseguentemente versate entro il 30 settembre ad  apposito  capitolo
dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato. 
    1-quater. I Ministeri  vigilanti  verificano  l'attuazione  degli
adempimenti di cui  ai  commi  1-bis  e  1-ter,  comprese  le  misure
correttive previste dalle disposizioni vigenti  ivi  indicate,  anche
con riferimento all'effettiva riduzione delle spese di  funzionamento
degli enti interessati. 
    1-quinquies. E' disposta la  riduzione  lineare  delle  dotazioni
finanziarie disponibili iscritte a legislazione vigente in termini di
competenza e di cassa, nell'ambito  delle  spese  rimodulabili  delle
missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21,  comma
5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per  un  importo
pari a 280 milioni di euro per l'anno 2012 e a 180 milioni di euro  a
decorrere dall'anno 2013.  Sono  esclusi  gli  stanziamenti  relativi
all'istituto della destinazione del cinque per mille dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche e gli stanziamenti relativi alle  spese
per la tutela dell'ordine e la sicurezza  pubblica,  nonche'  per  il
soccorso pubblico. Il Ministro dell'economia e delle finanze, ai fini
delle successive riduzioni, e' autorizzato ad accantonare  e  rendere
indisponibili le predette somme. Le amministrazioni potranno proporre
variazioni compensative, anche relative a missioni diverse,  tra  gli
accantonamenti interessati nel rispetto dell'invarianza sui saldi  di
finanza pubblica».