(Allegato)
                                                             Allegato 
 
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE  AL  DECRETO-LEGGE  15
                         MAGGIO 2012, N. 59 
 
    All'articolo 1: 
    al comma 1: 
    la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
    «a) all'articolo 2 e' premesso il seguente: 
    "Art. 1-bis. - (Servizio nazionale della protezione civile). - 1.
E' istituito il Servizio nazionale della protezione civile al fine di
tutelare  l'integrita'  della  vita,  i  beni,  gli  insediamenti   e
l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti  da  calamita'
naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi. 
    2. Il Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  ovvero,  per  sua
delega, un Ministro con portafoglio o  il  Sottosegretario  di  Stato
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri segretario del  Consiglio,
per il conseguimento delle finalita'  del  Servizio  nazionale  della
protezione  civile,  promuove   e   coordina   le   attivita'   delle
amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche,  delle  regioni,
delle  province,  dei  comuni,  degli  enti  pubblici   nazionali   e
territoriali e di ogni altra istituzione e organizzazione pubblica  e
privata presente sul territorio nazionale. 
    3. Per il conseguimento delle finalita' di cui  al  comma  2,  il
Presidente del Consiglio dei Ministri,  ovvero,  per  sua  delega  ai
sensi del  medesimo  comma  2,  un  Ministro  con  portafoglio  o  il
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio  dei  Ministri
segretario del Consiglio, si avvale del Dipartimento della protezione
civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri"»; 
    dopo la lettera b) sono inserite le seguenti: 
    «b-bis) l'articolo 3 e' sostituito dal seguente: 
    "Art. 3. - (Attivita' e compiti di protezione civile). - 1.  Sono
attivita' di protezione civile quelle volte alla  previsione  e  alla
prevenzione dei rischi, al soccorso delle popolazioni sinistrate e ad
ogni altra attivita' necessaria e indifferibile, diretta al contrasto
e al superamento  dell'emergenza  e  alla  mitigazione  del  rischio,
connessa agli eventi di cui all'articolo 2. 
    2. La previsione consiste nelle attivita', svolte  anche  con  il
concorso di soggetti scientifici e  tecnici  competenti  in  materia,
dirette all'identificazione degli scenari di rischio probabili e, ove
possibile, al preannuncio, al monitoraggio, alla sorveglianza e  alla
vigilanza in tempo reale degli eventi e dei  conseguenti  livelli  di
rischio attesi. 
    3. La prevenzione consiste nelle attivita' volte a  evitare  o  a
ridurre  al  minimo  la  possibilita'  che   si   verifichino   danni
conseguenti agli eventi di cui all'articolo 2, anche sulla base delle
conoscenze acquisite per effetto delle attivita'  di  previsione.  La
prevenzione dei diversi tipi di rischio si esplica in  attivita'  non
strutturali    concernenti    l'allertamento,    la    pianificazione
dell'emergenza, la formazione, la diffusione della  conoscenza  della
protezione  civile  nonche'   l'informazione   alla   popolazione   e
l'applicazione della normativa tecnica, ove necessarie, e l'attivita'
di esercitazione. 
    4.  Il  soccorso  consiste   nell'attuazione   degli   interventi
integrati e coordinati diretti ad assicurare alle popolazioni colpite
dagli eventi di cui all'articolo 2 ogni forma di prima assistenza. 
    5.   Il   superamento    dell'emergenza    consiste    unicamente
nell'attuazione, coordinata con gli organi istituzionali  competenti,
delle iniziative necessarie e indilazionabili volte a  rimuovere  gli
ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita. 
    6. I piani e i programmi di gestione, tutela  e  risanamento  del
territorio devono essere coordinati  con  i  piani  di  emergenza  di
protezione civile, con  particolare  riferimento  a  quelli  previsti
all'articolo 15, comma 3-bis, e a  quelli  deliberati  dalle  regioni
mediante il piano regionale di protezione civile. 
    7. Alle attivita' di cui al presente articolo le  amministrazioni
competenti provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali  e
finanziarie disponibili a legislazione vigente"; 
    b-ter) dopo l'articolo 3 sono inseriti i seguenti: 
    "Art. 3-bis. - (Sistema  di  allerta  nazionale  per  il  rischio
meteo-idrogeologico e idraulico). - 1. Nell'ambito delle attivita' di
protezione civile, il sistema  di  allerta  statale  e  regionale  e'
costituito dagli strumenti, dai metodi e  dalle  modalita'  stabiliti
per sviluppare e per acquisire la conoscenza, le  informazioni  e  le
valutazioni, in tempo reale, relative al preannuncio,  all'insorgenza
e  all'evoluzione  dei  rischi  conseguenti  agli   eventi   di   cui
all'articolo 2 al  fine  di  allertare  e  di  attivare  il  Servizio
nazionale della protezione civile ai diversi livelli territoriali. 
    2. Nel rispetto delle competenze attribuite alle regioni  e  alle
province autonome di Trento e di Bolzano, il governo  e  la  gestione
del sistema di allerta nazionale  sono  assicurati  dal  Dipartimento
della protezione civile e  dalle  regioni,  attraverso  la  rete  dei
Centri funzionali di cui alla direttiva del Presidente del  Consiglio
dei Ministri 27 febbraio 2004, pubblicata nel  supplemento  ordinario
alla Gazzetta Ufficiale  n.  59  dell'11  marzo  2004,  dal  Servizio
meteorologico nazionale distribuito di cui al comma  4  del  presente
articolo, dalle reti strumentali di monitoraggio e di sorveglianza  e
dai presidi territoriali di cui al decreto-legge 11 giugno  1998,  n.
180, convertito, con modificazioni, dalla legge  3  agosto  1998,  n.
267, e al decreto-legge 12 ottobre  2000,  n.  279,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 dicembre  2000,  n.  365,  nonche'  dai
centri di competenza e da ogni altro soggetto chiamato  a  concorrere
funzionalmente  e  operativamente  a  tali  reti.  Con  decreto   del
Presidente del Consiglio dei Ministri,  da  adottare  entro  sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della  presente  disposizione,
sono definiti i principi per l'individuazione e il funzionamento  dei
centri di competenza. 
    3. Sulla base dei livelli di rischio, anche previsti, di  cui  al
comma 1, ogni regione  provvede  a  determinare  le  procedure  e  le
modalita' di allertamento del proprio sistema di protezione civile ai
diversi livelli di  competenza  territoriale  ai  sensi  del  decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e del  decreto-legge  7  settembre
2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge  9  novembre
2001, n. 401. 
    4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della  presente
disposizione si provvede all'attuazione  del  Servizio  meteorologico
nazionale distribuito (SMND), nel rispetto della normativa vigente in
materia per i diversi settori. I compiti del SMND sono stabiliti  con
decreto del Presidente della Repubblica. 
    5. Le amministrazioni competenti  provvedono  all'attuazione  del
presente articolo nell'ambito  delle  risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie disponibili a legislazione  vigente  e,  comunque,  senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
    Art. 3-ter. - (Gestione delle reti di monitoraggio  e  uso  delle
radio-frequenze). - 1. Per la  gestione  delle  reti  strumentali  di
monitoraggio, le regioni, alle quali sono stati trasferiti i  servizi
in  precedenza  svolti  dal  Servizio  idrografico   e   mareografico
nazionale (SIMN) del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali, in
attuazione dell'articolo 1 del decreto del Presidente  del  Consiglio
dei Ministri 24 luglio 2002, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.
239 dell'11 ottobre 2002, con la rettifica pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 5  novembre  2002,  sono
esentate dal pagamento dei diritti amministrativi  e  dei  contributi
per la concessione del diritto individuale d'uso delle frequenze  per
l'esercizio     dell'attivita'     radioelettrica     a      sussidio
dell'espletamento dei predetti servizi, individuate  da  un  apposito
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,  da  adottare,  su
proposta del Ministro dello sviluppo economico, di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta  giorni  dalla
data di entrata in  vigore  della  presente  disposizione,  ai  sensi
dell'articolo 6 del citato decreto del Presidente del  Consiglio  dei
Ministri 24 luglio 2002. Lo  schema  di  decreto,  corredato  di  una
relazione tecnica volta ad attestarne la  neutralita'  dal  punto  di
vista finanziario, e' trasmesso alle Camere per l'espressione,  entro
venti giorni dalla data di trasmissione, del parere delle Commissioni
parlamentari competenti per  materia  e  per  i  profili  finanziari.
Decorso tale termine, il decreto puo' essere comunque adottato. 
    2. Il Ministero dello sviluppo economico -  Dipartimento  per  le
comunicazioni e' autorizzato  ad  apportare,  sulla  base  del  Piano
nazionale di ripartizione delle frequenze, eventuali modificazioni al
decreto di cui al comma 1, conseguenti ad aggiornamenti del  predetto
Piano e all'evoluzione della normativa europea  e  internazionale  in
materia. 
    3. Dall'attuazione del  presente  articolo  non  devono  derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica"»; 
    alla lettera c): 
    al numero 1), capoverso, le parole: «del  Ministro  dell'interno»
sono sostituite dalle seguenti: «di un Ministro con portafoglio»,  le
parole:   «acquisita   l'intesa   delle   regioni    territorialmente
interessate» sono sostituite dalle seguenti: «anche su richiesta  del
presidente della regione o delle regioni territorialmente interessate
e comunque acquisita l'intesa  delle  medesime  regioni»  e  dopo  le
parole: «natura degli eventi,» sono inserite le seguenti: «disponendo
in ordine all'esercizio del potere di ordinanza»; 
    al numero 2), capoverso, al primo periodo, la parola:  «sessanta»
e' sostituita dalla seguente: «novanta» e,  al  secondo  periodo,  la
parola: «quaranta» e' sostituita dalla seguente: «sessanta»; 
    al numero 3), capoverso: 
    al primo periodo, dopo le parole: «stato di emergenza dichiarato»
sono  inserite  le  seguenti:  «a  seguito  degli   eventi   di   cui
all'articolo 2, comma 1, lettera c)»; 
    il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai  seguenti:  «Le
ordinanze   sono   emanate,   acquisita   l'intesa   delle    regioni
territorialmente  interessate,  dal  Capo  del   Dipartimento   della
protezione civile,  salvo  che  sia  diversamente  stabilito  con  la
deliberazione  dello  stato  di  emergenza  di  cui   al   comma   1.
L'attuazione delle ordinanze e' curata in  ogni  caso  dal  Capo  del
Dipartimento della protezione civile. Con le  ordinanze,  nei  limiti
delle risorse a tali fini  disponibili  a  legislazione  vigente,  si
dispone in ordine all'organizzazione e all'effettuazione dei  servizi
di soccorso e di assistenza alla popolazione interessata dall'evento,
alla messa in sicurezza degli edifici pubblici e privati e  dei  beni
culturali gravemente danneggiati o che costituiscono minaccia per  la
pubblica  e  privata  incolumita',  nonche'   al   ripristino   delle
infrastrutture e delle reti indispensabili per la  continuita'  delle
attivita' economiche e produttive e  per  la  ripresa  delle  normali
condizioni di vita, e  comunque  agli  interventi  volti  ad  evitare
situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose»; 
    al numero 4), capoverso: 
    al primo periodo, le  parole:  «al  Ministro  dell'interno»  sono
sostituite dalle seguenti: «al Ministro con portafoglio  delegato  ai
sensi del comma 1»; 
    al secondo periodo, la parola: «ventesimo»  e'  sostituita  dalla
seguente: «trentesimo»,  la  parola:  «verificazione»  e'  sostituita
dalla  seguente:  «verifica»  e  le  parole:   «per   i   conseguenti
provvedimenti» sono soppresse; 
    al terzo periodo, la  parola:  «ventesimo»  e'  sostituita  dalla
seguente: «trentesimo»; 
    al numero 6), capoverso, dopo il terzo  periodo  e'  inserito  il
seguente:  «I  commissari  delegati  sono  scelti,  tranne   motivate
eccezioni, tra i soggetti per cui la legge non prevede alcun compenso
per lo svolgimento dell'incarico»; 
    al numero 7): 
    al capoverso 4-bis sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,
nel limite del parametro massimo costituito  dal  70  per  cento  del
trattamento economico previsto per il primo presidente della Corte di
cassazione»; 
    al capoverso 4-ter, secondo periodo, dopo le parole:  «sei  mesi»
sono inserite le seguenti: «non prorogabile e per i  soli  interventi
connessi all'evento»; 
    e' aggiunto, in fine, il seguente capoverso: 
    «4-quinquies. Il  Governo  riferisce  annualmente  al  Parlamento
sulle attivita' di protezione  civile  riguardanti  le  attivita'  di
previsione,  di  prevenzione,  di  mitigazione  del  rischio   e   di
pianificazione dell'emergenza, nonche' sull'utilizzo del Fondo per la
protezione civile»; 
    al numero 8.1), le parole: «il quarto  periodo»  sono  sostituite
dalle seguenti: «il quinto periodo», dopo le parole: «al Dipartimento
della  protezione  civile»  sono  inserite  le  seguenti:   «,   alle
competenti Commissioni parlamentari» ed  e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente periodo: «I rendiconti sono  altresi'  pubblicati  nel  sito
internet del Dipartimento della protezione civile»; 
    al numero 10), capoverso: 
    al   secondo   periodo,   le   parole:   «corrispondentemente   e
obbligatoriamente reintegrato in pari misura» sono  sostituite  dalle
seguenti: «reintegrato in tutto o in parte» e dopo le  parole:  «voci
di spesa» e' inserita la seguente: «rimodulabili»; 
    al quarto periodo, le parole: «In combinazione»  sono  sostituite
dalle  seguenti:  «Anche  in   combinazione»   e   le   parole:   «e'
corrispondentemente e obbligatoriamente reintegrato» sono  sostituite
dalle seguenti: «e' corrispondentemente reintegrato, in  tutto  o  in
parte,»; 
    al  quinto   periodo,   dopo   le   parole:   «maggiori   entrate
corrispondenti»  sono  inserite  le   seguenti:   «,   tenuto   conto
dell'eventuale ricorso alla modalita' di reintegro di cui al  secondo
periodo,»; 
    al sesto periodo, dopo le parole: «Per la copertura  degli  oneri
derivanti» sono inserite le seguenti: «dalle disposizioni di  cui  al
successivo periodo, nonche'» e le parole: «tributari  e  contributivi
ai sensi del comma 5-ter, si provvede  mediante  ulteriori  riduzioni
delle voci di spesa e aumenti dell'aliquota  di  accisa  individuati,
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, ai sensi  del»  sono
sostituite dalle seguenti:  «tributari  e  contributivi  disposti  ai
sensi del comma 5-ter, si provvede mediante ulteriori riduzioni delle
voci di spesa e aumenti dell'aliquota di accisa di cui al»; 
    dopo il sesto periodo e' inserito il seguente:  «In  presenza  di
gravi difficolta' per il tessuto economico e sociale derivanti  dagli
eventi calamitosi che hanno colpito i soggetti residenti  nei  comuni
interessati, ai soggetti titolari di  mutui  relativi  agli  immobili
distrutti o inagibili, anche parzialmente, ovvero  alla  gestione  di
attivita' di natura commerciale  ed  economica  svolta  nei  medesimi
edifici o comunque compromessa dagli eventi  calamitosi  puo'  essere
concessa, su richiesta, la sospensione delle rate, per un periodo  di
tempo circoscritto, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario»; 
    il settimo periodo e' sostituito dal seguente: «Con ordinanze del
Capo del Dipartimento della protezione civile,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, le risorse di  cui  al  primo
periodo sono destinate, per gli interventi di rispettiva  competenza,
alla  Protezione  civile  ovvero  direttamente  alle  amministrazioni
interessate»; 
    sono aggiunti, in  fine,  i  seguenti  periodi:  «Lo  schema  del
decreto di cui al terzo periodo, corredato della relazione tecnica di
cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e
successive modificazioni, e' trasmesso alle Camere per l'espressione,
entro venti giorni, del parere delle  Commissioni  competenti  per  i
profili di carattere finanziario. Decorso inutilmente il termine  per
l'espressione del parere, il decreto puo' essere comunque adottato»; 
    alla lettera d): 
    il numero 1.2) e' sostituito dal seguente: 
    «1.2) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
    "b)  assume,  coordinandosi  con  il  presidente   della   giunta
regionale, la direzione unitaria dei servizi di emergenza da attivare
a livello provinciale, coordinandoli con gli interventi  dei  sindaci
dei comuni interessati; sono  fatte  salve  le  disposizioni  vigenti
nell'ordinamento giuridico della regione Friuli Venezia Giulia"»; 
    al numero 2), le parole: «o,  per  sua  delega»  sono  sostituite
dalle seguenti: «,  per  sua  delega»  e  le  parole:  «del  Ministro
dell'interno» sono sostituite dalle seguenti:  «di  un  Ministro  con
portafoglio»; 
    alla lettera e) e' aggiunto, in fine, il seguente numero: 
    «2-bis) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: 
    "3-bis. Il comune approva  con  deliberazione  consiliare,  entro
novanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
disposizione, il piano di emergenza comunale previsto dalla normativa
vigente in materia di protezione civile, redatto secondo i criteri  e
le  modalita'  di  cui  alle  indicazioni  operative   adottate   dal
Dipartimento della protezione civile e dalle giunte regionali. 
    3-ter. Il  comune  provvede  alla  verifica  e  all'aggiornamento
periodico del proprio piano  di  emergenza  comunale,  trasmettendone
copia alla regione, alla prefettura-ufficio territoriale del  Governo
e alla provincia territorialmente competenti. 
    3-quater. Dall'attuazione dei commi  3-bis  e  3-ter  non  devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica"»; 
    e' aggiunta, in fine, la seguente lettera: 
    «e-bis) l'articolo 20 e' sostituito dal seguente: 
    "Art. 20.  -  (Disciplina  delle  ispezioni  e  del  monitoraggio
dell'attuazione delle misure contenute nelle ordinanze di  protezione
civile). - 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri,
adottato previa  intesa  in  sede  di  Conferenza  unificata  di  cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28  agosto  1997,  n.  281,  e
successive modificazioni, entro sei mesi dalla  data  di  entrata  in
vigore della  presente  disposizione,  si  provvede,  senza  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica, alla disciplina di un sistema
di monitoraggio e di verifica dell'attuazione, anche sotto  l'aspetto
finanziario,  delle  misure  contenute   nelle   ordinanze   di   cui
all'articolo 5, nonche'  dei  provvedimenti  adottati  in  attuazione
delle medesime e delle ispezioni. 
    2. Il sistema di cui al  comma  1  e'  tenuto  ad  assicurare  la
continuita' dell'azione  di  monitoraggio  e  la  periodicita'  delle
ispezioni. 
    3. A decorrere dalla data di entrata in vigore  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1, e'  abrogato
il regolamento di cui al decreto del Presidente della  Repubblica  30
gennaio 1993, n. 51"»; 
    dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
    «1-bis. All'articolo 31 della legge 12  novembre  2011,  n.  183,
dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti: 
    "8-bis. Le spese per gli interventi realizzati  direttamente  dai
comuni e dalle province in relazione a eventi calamitosi  in  seguito
ai quali e' stato deliberato dal Consiglio dei Ministri lo  stato  di
emergenza e che risultano effettuate  nell'esercizio  finanziario  in
cui avviene la calamita' e nei due esercizi  successivi,  nei  limiti
delle risorse  rese  disponibili  ai  sensi  del  comma  8-ter,  sono
escluse, con legge, dal saldo finanziario  rilevante  ai  fini  della
verifica del rispetto del patto di stabilita' interno. 
    8-ter.  Alla  compensazione   degli   effetti   in   termini   di
indebitamento netto e di  fabbisogno  derivanti  dall'attuazione  del
comma  8-bis  del  presente  articolo  si  provvede  anche   mediante
l'utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo  6,  comma  2,
del  decreto-legge  7  ottobre  2008,   n.   154,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre  2008,  n.  189,  e  successive
modificazioni"»; 
    al comma 2, lettera a), capoverso, secondo  periodo,  le  parole:
«Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri»   sono
sostituite  dalle  seguenti:  «Con  regolamento  emanato   ai   sensi
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23  agosto  1988,  n.  400,  e
successive modificazioni». 
    Dopo l'articolo 1 e' inserito il seguente: 
    «Art. 1-bis. - (Piano regionale di protezione civile). - 1. Entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge  di  conversione
del presente  decreto,  le  regioni  possono  approvare  con  propria
deliberazione il piano  regionale  di  protezione  civile,  che  puo'
prevedere criteri e modalita' di intervento da  seguire  in  caso  di
emergenza  sulla  base  delle  indicazioni  operative  adottate   dal
Dipartimento della protezione civile e  il  ricorso  a  un  piano  di
prevenzione dei rischi. Il piano regionale di protezione civile  puo'
prevedere,  nell'ambito  delle  risorse  disponibili  a  legislazione
vigente, l'istituzione di un fondo, iscritto nel bilancio  regionale,
per la messa in atto degli interventi previsti dal medesimo piano per
fronteggiare le prime fasi dell'emergenza». 
    L'articolo 2 e' soppresso. 
    All'articolo 3: 
    al comma 1: 
    all'alinea sono premesse le seguenti parole: «Fatto salvo  quanto
previsto dall'articolo 40-bis del decreto-legge 24 gennaio  2012,  n.
1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27,»; 
    alla lettera a), dopo le parole: «19 gennaio 2010, n. 3840,» sono
inserite le seguenti: «5 ottobre 2010, n. 3900, e 11 ottobre 2010, n.
3901,», le parole: «2007, e n. 21» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«2007, n. 21» e dopo le parole: «27 gennaio 2010»  sono  aggiunte  le
seguenti: «e n. 243 del 16 ottobre 2010»; 
    alla lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:  «,
recante  dichiarazione  di  "grande  evento"  in  occasione  del  VII
incontro mondiale delle famiglie che si terra' nella citta' di Milano
nei giorni dal 30 maggio al 3 giugno 2012»; 
    al comma 2: 
    al primo periodo, le parole: «senza nuovi e maggiori oneri»  sono
sostituite dalle seguenti: «senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la
finanza pubblica»; 
    al secondo periodo, le parole: «e per la durata massima di trenta
giorni» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque non oltre  il  31
dicembre 2012»; 
    il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
    «4. Tenuto conto della deliberazione del Consiglio  dei  Ministri
in data 16 febbraio 2012, adottata nella  riunione  del  14  febbraio
2012, ai  sensi  dell'articolo  61,  comma  3,  del  decreto-legge  9
febbraio 2012, n. 5, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  4
aprile 2012, n. 35, e registrata dalla Corte dei  conti  in  data  23
marzo   2012,   concernente   il   trasferimento   dell'impianto   di
termovalorizzazione  di  Acerra  alla   regione   Campania,   e   del
conseguente decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze  n.
17226 in data 14 marzo 2012,  recante  variazione  del  bilancio,  le
risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007-2013 relative al
Programma attuativo regionale, necessarie per l'acquisto del predetto
termovalorizzatore, pari a euro 355.550.240,84, di  cui  all'articolo
12, comma 8, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012,  n.  44,  sono  trasferite
direttamente alla societa' creditrice gia' proprietaria dell'impianto
di termovalorizzazione di Acerra, a saldo di  ogni  sua  pretesa,  da
parte  del  competente  Dipartimento  del  Ministero  dello  sviluppo
economico. In  considerazione  del  fatto  che  il  trasferimento  e'
effettuato per conto della regione Campania, per lo stesso,  ai  fini
fiscali, resta fermo quanto previsto dal comma  10  dell'articolo  12
del  predetto  decreto-legge  n.  16  del   2012,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge n. 44 del 2012. Resta salva ogni  garanzia
prevista dal codice civile in favore della regione  Campania  che  ha
acquisito l'impianto. Alla compensazione degli effetti, in termini di
fabbisogno e di indebitamento netto,  derivanti  dall'attuazione  del
presente comma si provvede ai sensi del comma 4-bis»; 
    dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
    «4-bis. Sono ridotti, per un importo pari a 138 milioni  di  euro
nell'anno 2012, i limiti di spesa  di  cui  al  patto  di  stabilita'
interno per la regione Campania, per  la  cui  mera  ricognizione  e'
adottato  un  apposito  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri. All'articolo 2, comma 7, della legge 12 novembre  2011,  n.
184, le parole:  "12.000  milioni  di  euro"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "11.782 milioni di euro"»; 
    e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
    «5-bis.  E'   istituita,   nell'ambito   delle   risorse   umane,
strumentali  e  finanziarie  disponibili  a   legislazione   vigente,
un'anagrafe pubblica degli appalti pubblici dei  grandi  eventi,  che
mette  a  disposizione  nel  sito  internet  del  Dipartimento  della
protezione civile le informazioni relative agli appalti  pubblici  di
lavori, servizi e forniture e ai soggetti imprenditoriali che sono  o
che  si  propongono  come  affidatari  di  tali  lavori,  servizi   e
forniture, comprese le segnalazioni su inadempienze e su  danni  gia'
verificatisi». 
    All'allegato «Allegato  (articolo  5,  comma  5-quinquies,  della
legge n. 225 del 1992)» sono apportate le seguenti modificazioni: 
    le parole: «Allegato (articolo 5, comma 5-quinquies, della  legge
n. 225  del  1992)»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «Allegato  1
(articolo 1, comma 1, lettera c), numero 10) - "Allegato (articolo 5,
comma 5-quinquies)"»; 
    alla tabella: Ministero dell'interno, le voci: «2309 -  Somma  da
erogare  a  enti,  istituti,  associazioni,   fondazioni   ed   altri
organismi», e «2310 - Contributo  annuo  a  favore  dell'Associazione
nazionale vittime civili di guerra» sono soppresse; 
    alla tabella: Ministero della salute, la voce: «4401 -  Somme  da
destinare  alle  attivita'  istituzionali  della   sezione   italiana
dell'Agenzia internazionale per  la  prevenzione  della  cecita'»  e'
soppressa; 
    e' aggiunto, in fine, il seguente segno: «"».