(Allegato)
                                                             Allegato 
 
 
           MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE 
                AL DECRETO-LEGGE 6 GIUGNO 2012, N. 74 
 
 
   All'articolo 2: 
 
   al comma 1, dopo  le  parole:  «e'  istituito»  sono  inserite  le
seguenti: «, a decorrere dall'anno 2012,»; 
 
   al  comma  2,  primo  periodo,  le  parole:  «nel  rispetto»  sono
sostituite dalle seguenti: «nei limiti»; 
 
   al comma 5: 
   la lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
   «b) con quota parte delle risorse di cui all'articolo 16, comma 1,
della legge 6 luglio 2012,  n.  96,  da  ripartire  con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri»; 
 
   la lettera c) e' sostituita dalla seguente: 
   «c) per un miliardo di euro per ciascuno degli anni  2013  e  2014
con le risorse di cui all'articolo 7, comma 21, del  decreto-legge  6
luglio 2012, n. 95.  Qualora  necessario  ai  fini  del  concorso  al
raggiungimento  dell'ammontare  di  risorse  autorizzato  di  cui  al
periodo  precedente,   puo'   provvedersi   mediante   corrispondente
riduzione delle voci di  spesa  indicate  nell'elenco  allegato  alla
legge 24 febbraio 1992, n. 225. In tale ultimo caso, con decreto  del
Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del  Ministro
dell'economia e delle finanze, sono individuate  le  riduzioni  delle
dotazioni finanziarie da operare e  le  voci  di  spesa  interessate,
nonche'  le  conseguenti  modifiche  degli  obiettivi  del  patto  di
stabilita' interno, tali da garantire la neutralita'  in  termini  di
indebitamento netto delle pubbliche  amministrazioni.  Lo  schema  di
decreto di cui  al  precedente  periodo,  corredato  della  relazione
tecnica di cui all'articolo 17, comma  3,  della  legge  31  dicembre
2009, n. 196, e successive modificazioni, e'  trasmesso  alle  Camere
per l'espressione, entro venti giorni, del parere  delle  Commissioni
competenti  per  i  profili   di   carattere   finanziario.   Decorso
inutilmente il termine per l'espressione del parere, il decreto  puo'
essere comunque adottato»; 
 
   al comma 6: 
   al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, al
netto di quelle destinate  alla  copertura  finanziaria  degli  oneri
derivanti dall'articolo 2,  comma  3,  dall'articolo  8,  commi  3  e
15-ter, e dall'articolo 13»; 
 
   al terzo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,  e
curano la  pubblicazione  dei  rendiconti  nei  siti  internet  delle
rispettive regioni». 
 
   All'articolo 3: 
 
   al comma 1: 
   alla lettera  a),  dopo  le  parole:  «pubblici  e  privati»  sono
inserite le seguenti: «e delle infrastrutture, dotazioni territoriali
e attrezzature pubbliche,»; 
 
   la lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
   «b) la concessione, previa presentazione di  perizia  giurata,  di
contributi  a  favore  delle   attivita'   produttive,   industriali,
agricole,   zootecniche,   commerciali,   artigianali,    turistiche,
professionali, ivi comprese  le  attivita'  relative  agli  enti  non
commerciali, ai soggetti pubblici e alle organizzazioni, fondazioni o
associazioni con esclusivo  fine  solidaristico  o  sindacale,  e  di
servizi, inclusi i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, aventi
sede o unita' produttive nei comuni interessati dalla  crisi  sismica
che abbiano subito gravi danni a scorte  e  beni  mobili  strumentali
all'attivita' di loro proprieta'.  La  concessione  di  contributi  a
vantaggio delle imprese casearie danneggiate dagli eventi sismici  e'
valutata  dall'autorita'  competente  entro  il  31  marzo  2013;  il
principio di certezza e di oggettiva determinabilita' del  contributo
si considera rispettato se il contributo medesimo e' conosciuto entro
il 31 marzo 2013;»; 
 
   dopo la lettera b) e' inserita la seguente: 
   «b-bis) la concessione, previa presentazione di  perizia  giurata,
di contributi per il  risarcimento  dei  danni  economici  subiti  da
prodotti in corso di maturazione ovvero di stoccaggio  ai  sensi  del
regolamento (CE) n.  510/2006  del  Consiglio,  del  20  marzo  2006,
relativo  alla  protezione  delle  indicazioni  geografiche  e  delle
denominazioni  d'origine  dei  prodotti  agricoli  e  alimentari,  in
strutture ubicate nei territori di cui all'articolo 1, comma  1,  del
presente decreto;»; 
 
   alla lettera c),  dopo  le  parole:  «alle  strutture  adibite  ad
attivita' sociali,» sono inserite  le  seguenti:  «socio-sanitarie  e
socio-educative, sanitarie,»; 
 
   dopo la lettera f) sono aggiunte le seguenti: 
   «f-bis) la concessione  di  contributi  a  soggetti  pubblici  per
garantire lo svolgimento degli interventi  sociali  e  socio-sanitari
attivati, nella fase dell'emergenza, per le persone impossibilitate a
ritornare al proprio domicilio, a seguito degli eventi sismici; 
   f-ter) la concessione  di  contributi  a  soggetti  pubblici,  ivi
comprese le aziende pubbliche di  servizi  alla  persona,  nonche'  a
soggetti  privati,  senza  fine  di   lucro,   che   abbiano   dovuto
interrompere  le  proprie  attivita'   sociali,   socio-sanitarie   e
socio-educative a seguito di danni alle  strutture  conseguenti  agli
eventi sismici; 
   f-quater) la concessione di contributi ai consorzi di  bonifica  e
di irrigazione per la riparazione, il ripristino o  la  ricostruzione
di strutture e impianti»; 
 
   al comma 2, la parola: «utilizzate» e' sostituita dalle  seguenti:
«esistenti o in corso di realizzazione»; 
 
   al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «30  ottobre  2008,  n.
19,»  sono  inserite  le  seguenti:  «nonche'   alle   corrispondenti
disposizioni delle regioni Lombardia e Veneto,»,  le  parole:  «della
predetta regione» sono sostituite  dalle  seguenti:  «delle  predette
regioni»  e  dopo  le  parole:  «paesaggistici,»  sono  inserite   le
seguenti: «fatta eccezione, per i fabbricati rurali, per la  modifica
della sagoma e per la riduzione della volumetria,»; 
 
   al comma 7, primo periodo, dopo le parole: «di cui all'allegato  1
al presente decreto,» sono inserite  le  seguenti:  «nonche'  per  le
imprese con sede o unita' locali al di fuori delle  aree  individuate
dal presente decreto che abbiano subito danni a seguito degli  eventi
sismici, accertati ai soli fini di cui al presente comma  sulla  base
delle verifiche effettuate dalla protezione civile o dai  vigili  del
fuoco o  da  altra  autorita'  od  organismo  tecnico  preposti  alle
verifiche,» e dopo le  parole:  «deve  acquisire»  sono  inserite  le
seguenti: «, nei casi di cui al comma 8,»; 
 
   dopo il comma 7 e' inserito il seguente: 
   «7-bis. In  relazione  a  magazzini,  capannoni,  stalle  e  altre
strutture inerenti alle attivita' produttive agroalimentari,  adibite
alla lavorazione e conservazione di prodotti deperibili  oppure  alla
cura degli animali allevati, eccetto i prefabbricati, e' necessaria e
sufficiente,   ai   fini   dell'immediata   ripresa   dell'attivita',
l'acquisizione della certificazione dell'agibilita' ordinaria»; 
 
   il comma 8 e' sostituito dal seguente: 
   «8. La certificazione di agibilita' sismica di cui al comma  7  e'
acquisita  per  le  attivita'  produttive  svolte  in   edifici   che
presentano una delle  carenze  strutturali  di  seguito  precisate  o
eventuali altre carenze prodotte dai danneggiamenti e individuate dal
tecnico incaricato: 
   a) mancanza di collegamenti tra elementi strutturali  verticali  e
elementi strutturali orizzontali e tra questi ultimi; 
   b)  presenza  di  elementi  di   tamponatura   prefabbricati   non
adeguatamente ancorati alle strutture principali; 
   c) presenza di scaffalature non controventate  portanti  materiali
pesanti che possano, nel  loro  collasso,  coinvolgere  la  struttura
principale causandone il danneggiamento e il collasso»; 
 
   dopo il comma 8 e' inserito il seguente: 
   «8-bis. Ai fini della prosecuzione dell'attivita' produttiva o per
la  sua  ripresa,  nelle  more  dell'esecuzione  della  verifica   di
sicurezza effettuata ai sensi delle norme tecniche vigenti,  'in  via
provvisoria,  il  certificato  di  agibilita'  sismica  puo'   essere
rilasciato dal tecnico incaricato, in assenza delle carenze di cui al
comma 8 o dopo che le  medesime  carenze  siano  state  adeguatamente
risolte, attraverso appositi interventi, anche provvisionali»; 
 
   il comma 10 e' sostituito dal seguente: 
   «10. Per quanto concerne le imprese di cui al comma 8, nelle  aree
colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 in  cui  l'accelerazione
spettrale subita dalla costruzione in esame, cosi' come risulta nelle
mappe  di  scuotimento  dell'Istituto  nazionale   di   geofisica   e
vulcanologia, abbia  superato  il  70  per  cento  dell'accelerazione
spettrale elastica richiesta dalle  norme  vigenti  per  il  progetto
della costruzione nuova e questa, intesa come insieme  di  struttura,
elementi non strutturali e impianti, non sia uscita  dall'ambito  del
comportamento lineare elastico, l'adempimento di cui al  comma  9  si
intende soddisfatto. Qualora  l'accelerazione  spettrale  come  sopra
individuata non abbia superato il  70  per  cento  dell'accelerazione
spettrale elastica richiesta dalla norma vigente ad  una  costruzione
nuova di analoghe  caratteristiche,  per  il  profilo  di  sottosuolo
corrispondente,  tale  costruzione   dovra'   essere   sottoposta   a
valutazione della sicurezza effettuata conformemente al capitolo  8.3
delle norme tecniche per  le  costruzioni,  di  cui  al  decreto  del
Ministro  delle  infrastrutture  14  gennaio  2008,  pubblicato   nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 29  del  4  febbraio
2008, entro i termini temporali  di  cui  al  comma  9  del  presente
articolo, tenendo conto degli interventi locali effettuati  ai  sensi
del comma 8.  Qualora  il  livello  di  sicurezza  della  costruzione
risulti inferiore al 60 per cento della  sicurezza  richiesta  ad  un
edificio  nuovo,  dovranno  eseguirsi  interventi  di   miglioramento
sismico finalizzati al raggiungimento almeno del 60 per  cento  della
sicurezza  richiesta  ad  un  edificio  nuovo,  secondo  le  seguenti
scadenze temporali: 
   a) entro quattro anni dal  termine  di  cui  al  comma  9,  se  la
sicurezza sismica risulta essere pari o inferiore  al  30  per  cento
della sicurezza richiesta ad un edificio nuovo; 
   b) entro otto anni dal termine di cui al comma 9, se la  sicurezza
sismica risulta essere superiore al  50  per  cento  della  sicurezza
richiesta ad un edificio nuovo; 
   c) entro un numero di anni ottenuto per interpolazione lineare tra
quattro e otto per valori di livello  di  sicurezza  (Ls)  per  cento
compresi tra il 30 e il 50 per cento, secondo l'equazione: 
    

                              Ls - 30
                         4 + _________  »;
                                 5

    
   al comma 12, secondo periodo, le parole: «di cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 160 del 2010»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «di autorizzazione ai sensi dell'articolo 19, comma 2»; 
 
   dopo il comma 13 sono aggiunti i seguenti: 
   «13-bis. In  sede  di  ricostruzione  degli  immobili  adibiti  ad
attivita'   industriale   o   artigianale,   anche   a   seguito   di
delocalizzazione, i comuni possono prevedere  un  incremento  massimo
del 20 per cento della superficie utile, nel rispetto delle norme  di
tutela ambientale, culturale e paesaggistica. 
   13-ter.  In  deroga  al  termine  di   novanta   giorni   previsto
dall'articolo 6, comma 2, lettera b),  del  testo  unico  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 6  giugno  2001,  n.  380,  e
successive modificazioni, le opere temporanee  dirette  a  soddisfare
l'esigenza della prosecuzione delle attivita' produttive  nei  comuni
interessati dal sisma sono rimosse  al  cessare  della  necessita'  e
comunque entro  la  data  di  agibilita'  degli  immobili  produttivi
ripristinati o ricostruiti». 
 
   All'articolo 4: 
 
   al comma 1: 
   all'alinea, dopo le parole: «d'intesa fra loro,» sono inserite  le
seguenti: «sentiti le province e i comuni interessati per  i  profili
di competenza,» e le parole: «all'uopo individuate»  sono  sostituite
dalle seguenti: «allo scopo finalizzate a valere sulle disponibilita'
delle contabilita' speciali di cui al medesimo articolo 2»; 
   alla lettera a),  le  parole:  «compresi  quelli  adibiti  all'uso
scolastico» sono sostituite dalle seguenti: «con priorita' per quelli
adibiti all'uso scolastico o educativo per la  prima  infanzia,»,  le
parole: «le  strutture  edilizie»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«delle strutture edilizie», dopo la parola: «nonche'»  sono  inserite
le seguenti: «degli edifici municipali,»,  le  parole:  «le  caserme»
sono sostituire dalle seguenti:  «delle  caserme»,  le  parole:  «gli
immobili demaniali» sono sostituite dalle seguenti:  «degli  immobili
demaniali» e sono aggiunte, in fine,  le  seguenti  parole:  «.  Sono
altresi' compresi nel piano  le  opere  di  difesa  del  suolo  e  le
infrastrutture e gli impianti pubblici  di  bonifica  per  la  difesa
idraulica e per l'irrigazione»; 
 
   al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «comma 2,» e'  inserita
la seguente: «anche», le parole da: «e dei competenti uffici» fino a:
«istituzionali» sono sostituite dalle seguenti: «nonche' degli  altri
soggetti pubblici competenti» e sono aggiunte, in fine,  le  seguenti
parole: «, sentiti, in merito agli immobili adibiti ad uso scolastico
o  educativo  per  la  prima  infanzia,  le  province  e   i   comuni
competenti»; 
 
   al comma 3, le parole: «bilancio statale»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «bilancio dello Stato»; 
 
   dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: 
   «5-bis.  Il  Ministero  dell'interno  e'  autorizzato  a  porre  a
disposizione delle amministrazioni comunali di cui all'articolo  1  i
segretari comunali non titolari di sede, per un periodo non superiore
alla durata dello stato di emergenza. I  segretari  comunali,  previo
loro  assenso,  sono  assegnati  in   posizione   di   comando   alle
amministrazioni comunali che ne facciano richiesta e sono  impiegati,
anche in deroga al relativo  ordinamento,  per  l'espletamento  delle
nuove o maggiori attivita' delle  amministrazioni  medesime  connesse
all'emergenza. Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione  del  presente
comma, comprensivi  delle  spese  documentate  di  vitto  e  alloggio
sostenute dai segretari  comunali  di  cui  al  secondo  periodo,  si
provvede  a  valere   sulle   risorse   finanziarie   disponibili   a
legislazione  vigente  nell'ambito  dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'interno e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri  per
la finanza pubblica». 
 
   Dopo l'articolo 4 e' inserito il seguente: 
   «Art. 4-bis. - (Autorizzazioni di spesa in  favore  del  Ministero
per i beni e le attivita' culturali). - 1. Per le  esigenze  connesse
agli interventi di messa in sicurezza degli immobili danneggiati,  di
rimozione  e  ricovero  dei  beni  culturali  mobili,  di   rimozione
controllata e  ricovero  delle  macerie  selezionate  del  patrimonio
culturale tutelato danneggiato dalla crisi  sismica  iniziata  il  20
maggio 2012,  che  ha  interessato  i  territori  delle  province  di
Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia  e  Rovigo,  nonche'
per l'avvio degli interventi  di  ricostruzione,  di  ripristino,  di
conservazione,  di  restauro  e  di  miglioramento  strutturale   del
medesimo patrimonio, sono adottate le seguenti misure: 
   a) e' autorizzata per il Ministero  per  i  beni  e  le  attivita'
culturali la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2012. Al  relativo
onere, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 6  luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,  e
successive modificazioni, intendendosi corrispondentemente ridotte di
pari importo le risorse di cui alla delibera del CIPE di riparto, per
l'anno 2012, del fondo previsto dal citato articolo 32, comma 1; 
   b) e' autorizzata per il Ministero  per  i  beni  e  le  attivita'
culturali la spesa di 500.000 euro annui,  per  ciascuno  degli  anni
2012, 2013 e 2014, per far fronte agli  oneri  connessi  all'utilizzo
delle  necessarie  risorse  umane  e  strumentali  disponibili,   ivi
compresi  quelli  derivanti  dal  riconoscimento  del  compenso   per
prestazioni  di  lavoro  straordinario  effettivamente  reso  e   dal
rimborso delle spese di missione, incluse quelle relative all'uso del
mezzo proprio, in deroga alle vigenti  norme  di  contenimento  della
spesa. Alla copertura finanziaria dei relativi oneri, pari a  500.000
euro annui per ciascuno degli anni 2012, 2013  e  2014,  si  provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 31 marzo 2011,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011,  n.
75, destinata alle spese di parte corrente». 
 
   All'articolo 5: 
 
   al comma 1, primo periodo, dopo le  parole:  «regolare  attivita'»
sono inserite le seguenti: «educativa per la prima  infanzia  e»,  le
parole: «Conferenza Stato-Regioni» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto  legislativo
28 agosto 1997, n.  281,  e  successive  modificazioni»,  le  parole:
«dell'articolo 7-bis del decreto-legge 1°  settembre  2008,  n.  169,
convertito  dalla  legge  30  ottobre  2008»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «dell'articolo 7-bis del decreto-legge 1°  settembre  2008,
n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30  ottobre  2008,
n. 169» e dopo  le  parole:  «ed  alla  ricostruzione  degli  edifici
scolastici» sono inserite le seguenti: «o  utilizzati  per  attivita'
educativa per la prima infanzia»; 
 
   dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
   «1-bis. Per le finalita' di  cui  al  comma  1,  con  decreto  del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,  d'intesa
con i presidenti delle regioni di cui all'articolo  1,  comma  2,  da
emanare entro trenta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto,  sono  altresi'  ripartite
tra le regioni medesime le seguenti risorse: 
   a) una quota pari al  60  per  cento  dello  stanziamento  di  cui
all'articolo 53, comma 5, lettera a), del  decreto-legge  9  febbraio
2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012,
n. 35; 
   b) una quota pari al 60  per  cento  delle  risorse  assegnate  al
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca  per  la
costruzione di nuovi edifici scolastici, di cui alla tabella 5  della
delibera n. 6/2012 del CIPE, del 20 gennaio  2012,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2012»; 
 
   al  comma  3,  le  parole:  «l'Ufficio  scolastico  regionale  per
l'Emilia-Romagna puo'» sono sostituite dalle  seguenti:  «gli  uffici
scolastici regionali per l'Emilia-Romagna, la Lombardia e  il  Veneto
possono». 
 
   Dopo l'articolo 5 e' inserito il seguente: 
   «Art. 5-bis. - (Disposizioni in materia di controlli antimafia). -
1. Per l'efficacia dei controlli antimafia concernenti gli interventi
previsti  nel   presente   decreto,   presso   le   prefetture-uffici
territoriali   del   Governo   delle   province   interessate    alla
ricostruzione sono istituiti  elenchi  di  fornitori,  prestatori  di
servizi  ed  esecutori  di  lavori  non  soggetti  a   tentativo   di
infiltrazione mafiosa operanti nei settori di cui al comma 2, cui  si
rivolgono gli esecutori dei lavori di ricostruzione. 
   2.  Sono  definite  come  maggiormente  esposte   a   rischio   di
infiltrazione mafiosa le seguenti attivita': 
   a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi; 
   b) trasporto e smaltimento di rifiuti per conto di terzi; 
   c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; 
   d) confezionamento, fornitura e trasporto  di  calcestruzzo  e  di
bitume; 
   e) noli a freddo di macchinari; 
   f) fornitura di ferro lavorato; 
   g) autotrasporti per conto di terzi; 
   h) guardiania dei cantieri. 
   3. Le prefetture-uffici territoriali del  Governo  effettuano,  al
momento dell'iscrizione  e  successivamente  con  cadenza  periodica,
verifiche  dirette  ad  accertare  l'insussistenza  delle  condizioni
ostative di cui all'articolo 10, comma 7, lettere a), b)  e  c),  del
regolamento di cui al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  3
giugno 1998, n. 252. 
   4. Le prefetture-uffici territoriali del  Governo  delle  province
indicate al comma 1 effettuano i controlli  antimafia  sui  contratti
pubblici e sui successivi subappalti e subcontratti aventi ad oggetto
lavori,  servizi   e   forniture,   nonche'   sugli   interventi   di
ricostruzione affidati  da  soggetti  privati  e  finanziati  con  le
erogazioni e le concessioni  di  provvidenze  pubbliche,  secondo  le
modalita' stabilite  dalle  linee  guida  indicate  dal  comitato  di
coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi  opere,  anche  in
deroga a quanto previsto  dal  regolamento  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. 
   5.  Per  l'efficacia  dei  controlli  antimafia  e'  prevista   la
tracciabilita' dei flussi finanziari relativi alle erogazioni e  alle
concessioni di provvidenze pubbliche, di cui  alla  legge  13  agosto
2010, n. 136, a favore di soggetti  privati  per  l'esecuzione  degli
interventi di ricostruzione e ripristino. 
   6. Si applicano le modalita'  attuative  di  cui  al  decreto  del
Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  18  ottobre  2011,  recante
"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli  eventi
sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile  2009  ed  ulteriori
disposizioni  di  protezione  civile",  pubblicato   nella   Gazzetta
Ufficiale n. 20 del 25 gennaio 2012. 
   7. All'attuazione del presente articolo  si  provvede  nell'ambito
delle  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie   disponibili   a
legislazione vigente e, comunque, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a
carico della finanza pubblica». 
 
   All'articolo 6: 
 
   ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 7, lettere a) e b), le parole: «31 luglio
2012»,  ovunque  ricorrono,  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «31
dicembre 2012»; 
 
   al comma 4, il secondo periodo e' soppresso; 
 
   al comma 6, le parole: «di cui all'articolo 240-bis delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del  codice  di  procedura
penale» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 2  della
legge 7 ottobre 1969, n. 742, e successive modificazioni»; 
 
   al comma 9, le parole: «ai sensi del comma  6,  lettera  b)»  sono
sostituite dalle seguenti: «ai sensi del comma 7, lettera b)». 
 
   All'articolo 7: 
 
   al comma  1,  secondo  periodo,  le  parole:  «valutati  in»  sono
sostituite dalle seguenti: «pari a». 
 
   Dopo l'articolo 7 e' inserito il seguente: 
   «Art. 7-bis. - (Crediti vantati dalle imprese). - 1.  La  pubblica
amministrazione, inclusi le regioni, gli enti locali e gli  enti  del
Servizio sanitario  nazionale,  provvede  al  pagamento  dei  crediti
certi, liquidi ed esigibili vantati dalle imprese fornitrici di  beni
e servizi o esecutrici di  opere  pubbliche,  ubicate  nei  territori
colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012 di cui all'allegato l al
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  1°  giugno  2012,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno  2012,  entro
il termine di sessanta giorni, fermo restando il rispetto  dei  saldi
di finanza pubblica e, per gli enti territoriali, compatibilmente con
i  vincoli  derivanti  dall'applicazione  del  patto  di   stabilita'
interno». 
 
   All'articolo 8: 
 
   al comma 1: 
   all'alinea, le parole: «del persistente articolo» sono  sostituite
dalle seguenti: «dell'articolo»,  le  parole:  «30  settembre  2012»,
ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2012»
e le  parole:  «interessi.  Sono»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«interessi, sono»; 
   al numero 9), primo periodo, le parole: «negli elenchi di cui agli
articoli 106 e 107» sono sostituite dalle seguenti: «nell'albo di cui
all'articolo 106»; il secondo periodo e' soppresso; al terzo periodo,
dopo le parole: «attivita' imprenditoriale, commerciale, artigianale»
e' inserita la seguente: «, agricola» ed e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente periodo: «La sospensione si applica anche  ai  pagamenti  di
canoni per contratti di locazione finanziaria aventi per oggetto beni
mobili  strumentali   all'attivita'   imprenditoriale,   commerciale,
artigianale, agricola o professionale»; 
   dopo il numero 9) e' aggiunto il seguente: 
   «9-bis) il pagamento delle rate relative alle provvidenze  di  cui
alla legge 14 agosto 1971, n.  817,  concernente  lo  sviluppo  della
proprieta' coltivatrice»; 
 
   al comma 2, secondo periodo, le  parole:  «sospesi  ai  sensi  del
precedente comma» sono sostituite dalle seguenti: «sospesi  ai  sensi
del precedente periodo»; 
 
   al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «ordinanze sindacali di
sgombero» sono inserite le seguenti: «, comunque adottate entro il 30
novembre 2012,», al secondo periodo, dopo le  parole:  «e  successive
modificazioni,» sono inserite le  seguenti:  «a  decorrere  dall'anno
2012 e» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  «Ai  fini  del
presente comma, il contribuente puo' dichiarare, entro il 30 novembre
2012,  la  distruzione  o  l'inagibilita'  totale  o   parziale   del
fabbricato all'autorita' comunale, che nei  successivi  venti  giorni
trasmette copia dell'atto di verificazione  all'ufficio  dell'Agenzia
delle entrate territorialmente competente»; 
 
   dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
   «3-bis. Fino al 31 dicembre 2012, non  sono  computabili  ai  fini
della  definizione  del  reddito  di  lavoro   dipendente,   di   cui
all'articolo 51 del testo unico di  cui  al  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  22   dicembre   1986,   n.   917,   e   successive
modificazioni, i sussidi occasionali,  le  erogazioni  liberali  o  i
benefici di qualsiasi genere, concessi da parte  sia  dei  datori  di
lavoro privati a favore dei lavoratori residenti nei  comuni  di  cui
all'allegato 1 al decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze
1° giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  130  del  6
giugno 2012, sia da parte dei datori di lavoro privati  operanti  nei
predetti  territori,  a  favore  dei  propri  lavoratori,  anche  non
residenti nei predetti comuni, in relazione agli  eventi  sismici  di
cui all'articolo 1»; 
 
   al comma 4, le parole: «30 settembre 2012» sono  sostituite  dalle
seguenti: «30 novembre 2012» e sono aggiunte, in  fine,  le  seguenti
parole: «, nonche' di societa' di servizi e di persone in cui i  soci
residenti nei comuni colpiti dal sisma rappresentino almeno il 50 per
cento del capitale sociale»; 
 
   al comma 5, la parola: «sospesi»  e'  sostituita  dalla  seguente:
«sospese»; 
 
   al comma 6, dopo le parole: «dell'articolo 1218» sono aggiunte  le
seguenti: «del codice civile, anche ai fini  dell'applicazione  della
normativa bancaria e delle segnalazioni delle  banche  alla  Centrale
dei rischi»; 
 
   il comma 7 e' sostituito dal seguente: 
   «7. Gli impianti alimentati da fonti rinnovabili realizzati nei  o
sui fabbricati e quelli in fase di realizzazione, ubicati nelle  zone
colpite dal sisma del 20 maggio e del 29 maggio  2012,  distrutti  od
oggetto di  ordinanze  sindacali  di  sgombero  in  quanto  inagibili
totalmente o parzialmente, accedono alle incentivazioni  cui  avevano
diritto alla data di entrata in vigore del presente  decreto  qualora
entrino  in  esercizio  entro  il  31  dicembre  2013.  Gli  impianti
fotovoltaici  realizzati  nei  fabbricati  distrutti  possono  essere
ubicati anche a terra mantenendo le  tariffe  in  vigore  al  momento
dell'entrata  in  esercizio.  Gli  impianti   alimentati   da   fonti
rinnovabili gia' autorizzati alla data del  6  giugno  2012  accedono
agli  incentivi  vigenti  alla  medesima  data,  qualora  entrino  in
esercizio entro il 31 dicembre 2013»; 
 
   al comma 8, dopo le  parole:  «normative  comunitarie,  statali  o
regionali in  materia  di»  sono  inserite  le  seguenti:  «benessere
animale,», le  parole:  «registrazione  e  comunicazione  delle  loro
movimentazioni,»  sono  soppresse  e  dopo  le   parole:   «nell'arco
temporale  interessato  dagli  eventi  sismici»  sono   inserite   le
seguenti: «, con eccezione degli animali soggetti a movimentazioni,»; 
 
   al comma 10 sono aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole:  «del
Consiglio  e  dalla  direttiva  2008/119/CE  del  Consiglio,  del  18
dicembre 2008, nonche' dalle norme nazionali e regionali  in  materia
di spandimenti dei liquami»; 
 
   al comma 11, le parole: «gli agricoltori»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «le aziende agricole»; 
   al  comma  13,  le  parole:  «nei  punti»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «nei commi»; 
   al comma 14, le parole:  «all'articolo  6  della  Legge  Regionale
Emilia Romagna  n.  4  del  31  marzo  2009»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «dalle rispettive leggi regionali»; 
   al comma  15,  dopo  le  parole:  «regione  Emilia-Romagna,»  sono
inserite le seguenti: «della provincia di Mantova e  della  provincia
di Rovigo,»; 
   dopo il comma 15 sono aggiunti i seguenti: 
   «15-bis.  Nei  comuni  di  cui  all'articolo  1,  comma  1,   sono
prorogati, per dodici mesi, i titoli di soggiorno in  scadenza  entro
il 31 dicembre 2012 a favore di immigrati che non siano  in  possesso
dei requisiti di lavoro e/o  di  residenza  in  detti  territori  per
effetto degli eventi sismici. 
   15-ter. Le persone fisiche residenti o domiciliate  e  le  persone
giuridiche che hanno sede legale o operativa nei comuni  colpiti  dal
sisma del maggio 2012 sono esentate  dal  pagamento  dell'imposta  di
bollo per le istanze presentate alla pubblica amministrazione fino al
31 dicembre 2012. 
   15-quater.  Le  locazioni  volte  a  consentire  ai  titolari   di
attivita' economiche colpite dagli  eventi  sismici  iniziati  il  20
maggio  2012  la  ripresa  dell'attivita'  in  immobili  situati  nel
territorio della provincia in cui essa si svolgeva, nonche' in quelle
confinanti, sono regolate dal codice civile». 
 
   All'articolo 10: 
 
   al comma 1, primo periodo, dopo le parole:  «medie  imprese»  sono
inserite  le  seguenti:  «,   ivi   comprese   quelle   del   settore
agroalimentare, con sede o unita' locali». 
 
   All'articolo 11, comma 1: 
   al primo periodo, dopo le  parole:  «100  milioni  di  euro»  sono
inserite le seguenti: «per l'anno  2012»  e  dopo  le  parole:  «alle
imprese» sono inserite le seguenti: «, con sede o unita' locali»; 
   dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Sono comprese  tra
i beneficiari anche le imprese agricole la cui sede principale non e'
ubicata nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, ma i cui  fondi
siano situati in tali territori». 
 
   Dopo l'articolo 11 e' inserito il seguente: 
   «Art. 11-bis. - (Attivazione di una misura per le  grandi  imprese
danneggiate dal sisma nel Fondo rotativo per il sostegno alle imprese
e gli investimenti in ricerca). - 1. Nel rispetto delle  disposizioni
di cui ai commi 354, 358, 359, 360 e 361 dell'articolo 1 della  legge
30 dicembre 2004, n.  311,  e  successive  modificazioni,  a  partire
dall'esercizio finanziario 2013, una quota fino a 25 milioni di  euro
dell'autorizzazione di  spesa  di  cui  al  comma  361  del  medesimo
articolo 1 della legge n. 311 del 2004, e  successive  modificazioni,
e' destinata alla copertura degli oneri derivanti  dai  finanziamenti
agevolati concessi, entro il 31 dicembre 2016,  alle  grandi  imprese
che abbiano sedi operative danneggiate dal sisma nei territori di cui
all'articolo  1  del  presente  decreto,  in  relazione  a  spese  di
investimento  connesse,  tra  l'altro,  con  la   ricostruzione,   la
ristrutturazione e il ripristino degli immobili, con il trasferimento
anche  temporaneo  dell'attivita'   in   altro   sito   idoneo,   con
l'acquisizione  e  il  ripristino  di  impianti,  attrezzature,  beni
strumentali e altri beni mobili. 
   2. Le grandi imprese di cui al comma  1  possono  accedere  ad  un
finanziamento con capitale di  credito  di  importo  massimo  pari  a
quello delle spese ammesse alle agevolazioni, composto per il 70  per
cento da un finanziamento agevolato e per  il  30  per  cento  da  un
finanziamento  bancario   concesso   da   un   soggetto   autorizzato
all'esercizio del credito. Il tasso fisso di interesse applicabile ai
finanziamenti agevolati di cui al comma 1 e' pari allo 0,50 per cento
nominale annuo. La durata  massima  dei  finanziamenti  agevolati  e'
fissata  in   quindici   anni,   comprensivi   di   un   periodo   di
preammortamento non superiore a tre anni dalla data  di  stipulazione
del contratto di finanziamento. 
   3. I criteri, le condizioni e le modalita' per la concessione  dei
finanziamenti agevolati di cui al presente  articolo  sono  stabiliti
con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia  e
delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo  economico,
d'intesa con le regioni interessate. Con  il  medesimo  decreto  sono
disciplinate la misura e le  modalita'  del  concorso  delle  regioni
Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto agli oneri connessi alla quota  di
autorizzazione di spesa di cui al comma 1. 
   4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica». 
 
   All'articolo 12: 
 
   al comma 1, dopo le parole: «per l'anno  2012»  sono  inserite  le
seguenti: «sono assegnati, ai sensi del comma 3»; 
 
   al comma 3, le parole: «per le finalita' di cui ai commi  1  e  2»
sono  sostituite  dalle   seguenti:   «ai   fini   della   successiva
riassegnazione alla contabilita' speciale  di  cui  al  comma  1  del
presente articolo». 
 
   Dopo l'articolo 12 e' inserito il seguente: 
   «Art.  12-bis.  -  (Detassazione  dei  rimborsi  per  danni   alle
imprese). - 1. Per le imprese con sede o unita'  locali  ubicate  nei
territori di cui all'articolo 1, comma 1, e per le imprese con sede o
unita' locali ubicate al di fuori dell'area  delimitata  che  abbiano
subito danni, verificati con perizia giurata ai  sensi  del  presente
decreto, per effetto  degli  eventi  sismici  del  maggio  2012,  non
concorrono alla formazione  del  reddito  imponibile  ai  fini  delle
imposte  sul  reddito  e  dell'imposta  regionale   sulle   attivita'
produttive le plusvalenze e le sopravvenienze derivanti da indennizzi
o risarcimenti per danni connessi  agli  eventi  sismici  di  cui  al
presente decreto. 
   2.   L'agevolazione   di   cui   al   comma   1   e'   subordinata
all'autorizzazione  della  Commissione  europea,  con  le   procedure
previste  dall'articolo  108,   paragrafo   3,   del   Trattato   sul
funzionamento dell'Unione europea». 
 
   All'articolo 13: 
 
   al comma 1, dopo le parole: «destinati ad abbattere» sono inserite
le seguenti: «per intero». 
 
   All'articolo 14: 
   al  comma  1,  le  parole:  «alla  Regione  Emilia  Romagna»  sono
sostituite dalle seguenti: «alle regioni di cui al presente  decreto»
e le parole: «della medesima Regione» sono sostituite dalle seguenti:
«delle medesime regioni». 
 
   All'articolo 16: 
 
   al comma  2,  dopo  le  parole:  «sul  bilancio»  e'  inserita  la
seguente: «autonomo». 
 
   All'articolo 17: 
   al comma 1, al primo periodo, le parole: «punto 4» sono sostituite
dalle seguenti: «comma 4»; al secondo periodo, le parole: «di cui  al
presente punto» sono sostituite dalle seguenti: «di cui  al  presente
comma», la parola: «facilmente» e' soppressa e le parole: «secondo le
modalita' del punto 2» sono sostituite dalle  seguenti:  «secondo  le
modalita' previste dal comma 2»; 
 
   al comma 4, le parole: «di  cui  al  punto  1  ove  occorra»  sono
sostituite dalle seguenti: «di  cui  al  comma  1  ove  occorra»,  le
parole: «della presente ordinanza» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«del presente decreto» e le parole da: «In caso» fino  a:  «punto  1»
sono sostituite dalle seguenti: «In caso di ulteriori  necessita',  i
presidenti delle regioni dei territori di  cui  all'articolo  1,  con
proprio  decreto,  individuano  gli  ulteriori  impianti  in  cui  e'
possibile conferire i rifiuti di cui al comma 1»; 
 
   al comma 5, primo periodo, dopo le  parole:  «CER  20.01.34»  sono
aggiunte le seguenti: «, ai rifiuti che contengono amianto il  codice
CER 17.06.05*»; 
 
   al comma 6, primo periodo, le parole: «di cui  al  punto  1»  sono
sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 1»; 
 
   al comma 7, primo periodo, le parole: «di cui  al  punto  1»  sono
sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 1» e le parole: «al punto
4» sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 4»; 
 
   al comma 8, le parole: «di cui al punto 1» sono  sostituite  dalle
seguenti: «di cui al comma 1»; 
 
   al comma 9, al  primo  periodo,  le  parole:  «al  punto  4»  sono
sostituite dalle seguenti: «dal comma 4» e  le  parole:  «di  cui  al
precedente punto 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al  comma
1»;  al  sesto  periodo,  le  parole:  «sulla  base  della   presente
ordinanza» sono sostituite dalle seguenti: «sulla base  del  presente
decreto»; 
 
   al comma 10,  le  parole:  «al  punto  4»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «dal comma 4»; 
 
   al comma 11,  le  parole:  «al  punto  4»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «dal comma 4» e  le  parole:  «di  cui  al  punto  7»  sono
sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 7»; 
 
   al comma 12, le parole: «di cui al punto 4» sono sostituite  dalle
seguenti: «di cui al comma 4» ed e' aggiunto, in  fine,  il  seguente
periodo: «Il trasporto  dei  rifiuti  sanitari  prodotti  nei  luoghi
adibiti all'assistenza alla popolazione colpita  dall'evento  sismico
avviene in deroga agli articoli 188-ter e 193 del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni»; 
 
   al comma 17, dopo le parole: «1,5 milioni di euro»  sono  inserite
le seguenti: «per l'anno 2012». 
 
   All'articolo 18: 
 
   al  comma  3,  le  parole:  «Allegato  8»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «Allegato VIII alla parte seconda»; 
 
   al  comma  5,  le  parole:  «Allegato  8»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «Allegato VIII alla parte seconda». 
 
   All'articolo 19: 
 
   al comma 1, secondo periodo, le parole: «di cui al punto 25»  sono
sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 2»; 
 
   al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: «per  le  procedure  di
VIA di cui alla medesima legge regionale» sono inserite le  seguenti:
«e delle corrispondenti leggi della regione Lombardia e della regione
Veneto»; 
 
   dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: 
   «2-bis. I procedimenti di autorizzazione di cui  al  comma  2  non
sono soggetti ad alcuna  spesa  istruttoria,  con  l'eccezione  degli
oneri di natura tariffaria». 
 
   Dopo l'articolo 19 sono inseriti i seguenti: 
   «Art.  19-bis.  -  (Zone  a  burocrazia  zero).  -   1.   In   via
sperimentale, fino al 31 dicembre 2013, nei territori delle  province
di  Bologna,  Modena,  Ferrara,  Mantova,  Reggio  Emilia  e  Rovigo,
interessati dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio  2012,  si
applica, entro trenta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto, la disciplina delle zone a
burocrazia zero prevista dall'articolo 43 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122. 
   Art. 19-ter. -  (Compensazione  di  crediti  con  somme  dovute  a
seguito di iscrizione a ruolo). - 1. Per gli anni  2012  e  2013,  in
favore dei lavoratori autonomi e degli imprenditori che hanno cessato
l'esercizio delle attivita', residenti nei territori  delle  province
di  Bologna,  Modena,  Ferrara,  Mantova,  Reggio  Emilia  e  Rovigo,
interessati dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio  2012,  e'
riconosciuta la facolta' di compensare le somme dovute  a  titolo  di
imposte dirette con i  crediti  di  cui  all'articolo  28-quater  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,  n.  602.
Con  decreto  del  Ministro  dell'economia   e   delle   finanze   e'
disciplinata la procedura per l'attuazione del presente  articolo  al
fine di assicurare l'assenza  di  effetti  negativi  a  carico  della
finanza pubblica». 
 
   All'articolo 20: 
 
   il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
   «l. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli  2,  comma
3, 8, commi 3 e 15-ter, e 13, pari a 37,2 milioni di euro per  l'anno
2012, a 98,9 milioni di euro per l'anno 2013 e a 31,5 milioni di euro
per l'anno 2014, si provvede nell'ambito delle risorse del  Fondo  di
cui all'articolo 2, comma 1».