2. Per i fini di cui al comma 1 e per contemperare gli interessi
delle popolazioni colpite dal sisma con l'interesse al corretto
utilizzo delle risorse pubbliche, in considerazione della particolare
configurazione del territorio, sono istituiti due Uffici speciali per
la ricostruzione, uno competente sulla citta' dell'Aquila e uno
competente sui restanti comuni del cratere. Tali Uffici forniscono
l'assistenza tecnica alla ricostruzione pubblica e privata e ne
promuovono la qualita', effettuano il monitoraggio finanziario e
attuativo degli interventi e curano la trasmissione dei relativi dati
al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 13
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni,
garantendo gli standard informativi definiti dal decreto ministeriale
di cui all'articolo 67-bis, comma 5, del presente decreto, assicurano
nei propri siti internet istituzionali un'informazione trasparente
sull'utilizzo dei fondi ed eseguono il controllo dei processi di
ricostruzione e di sviluppo dei territori, con particolare
riferimento ai profili della coerenza e della conformita' urbanistica
ed edilizia delle opere eseguite rispetto al progetto approvato
attraverso controlli puntuali in corso d'opera, nonche' della
congruita' tecnica ed economica. Gli Uffici curano, altresi',
l'istruttoria finalizzata all'esame delle richieste di contributo per
la ricostruzione degli immobili privati, anche mediante l'istituzione
di una commissione per i pareri, alla quale partecipano i soggetti
pubblici coinvolti nel procedimento amministrativo.
3. L'Ufficio speciale per i comuni del cratere, costituito dai
comuni interessati con sede in uno di essi, ai sensi dell'articolo
30, commi 3 e 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, previa intesa con il Ministro per la coesione
territoriale, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il
presidente della regione Abruzzo, con i presidenti delle province
dell'Aquila, di Pescara e di Teramo e con un coordinatore individuato
dai 56 comuni del cratere, coordina gli otto uffici territoriali
delle aree omogenee di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri 23 marzo 2012, n. 4013. L'Ufficio speciale per la citta'
dell'Aquila e' costituito dal comune dell'Aquila, previa intesa con
il Ministro per la coesione territoriale, con il Ministro
dell'economia e delle finanze, con il presidente della regione
Abruzzo e con il presidente della provincia dell'Aquila. Nell'ambito
delle citate intese, da concludere entro quindici giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
sono determinati l'organizzazione, la struttura, la durata, i
rapporti con i livelli istituzionali centrali, regionali e locali,
gli specifici requisiti e le modalita' di selezione dei titolari, la
dotazione di risorse strumentali e umane degli Uffici speciali, nel
limite massimo di 50 unita', di cui, per un triennio, nel limite
massimo di 25 unita' a tempo determinato, per ciascun Ufficio. A
ciascuno dei titolari degli Uffici speciali con rapporto a tempo
pieno ed esclusivo e' attribuito un trattamento economico
onnicomprensivo non superiore a 200.000 euro annui, al lordo degli
oneri a carico dell'amministrazione.
4. Il Dipartimento per lo sviluppo delle economie territoriali
della Presidenza del Consiglio dei Ministri coordina le
amministrazioni centrali interessate nei processi di ricostruzione e
di sviluppo al fine di indirizzare e dare impulso, d'intesa con la
regione Abruzzo e gli enti locali, agli Uffici speciali di cui al
comma 2, in partenariato con le associazioni e con le organizzazioni
di categoria presenti nel territorio.
5. Al fine di fronteggiare la ricostruzione conseguente agli eventi
sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009,
il comune dell'Aquila e i comuni del cratere sono autorizzati, in
deroga a quanto previsto dall'articolo 76, commi 4 e 7, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, ad
assumere a tempo indeterminato, a decorrere dall'anno 2013,
complessivamente 200 unita' di personale, previo esperimento di
procedure selettive pubbliche, di cui fino a 128 unita' assegnate al
comune dell'Aquila e fino a 72 unita' assegnate alle aree omogenee.
In considerazione delle suddette assegnazioni di personale e'
incrementata temporaneamente nella misura corrispondente la pianta
organica dei comuni interessati. Dal 2021 il personale eventualmente
risultante in soprannumero e' assorbito secondo le ordinarie
procedure vigenti.
6. Al fine di fronteggiare la ricostruzione conseguente agli eventi
sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009,
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' autorizzato, in
deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 102, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, ad assumere a
tempo indeterminato, a decorrere dall'anno 2013, fino a 100 unita' di
personale, previo esperimento di procedure selettive pubbliche. Tale
personale e' temporaneamente assegnato fino a 50 unita' agli Uffici
speciali di cui al comma 2, fino a 40 unita' alle province
interessate e fino a 10 unita' alla regione Abruzzo. Alla cessazione
delle esigenze della ricostruzione e dello sviluppo del territorio
coinvolto nel sisma del 6 aprile 2009, tale personale e' assegnato al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per finalita' connesse
a calamita' e ricostruzione, secondo quanto disposto con apposito
regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23
agosto 1988, n. 400. In considerazione delle suddette assunzioni di
personale e' corrispondentemente incrementata la dotazione organica
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. E' fatto comunque
salvo quanto previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95.
7. Le procedure concorsuali di cui ai commi 5 e 6 sono bandite e
gestite dalla Commissione per l'attuazione del progetto di
riqualificazione delle pubbliche amministrazioni di cui al decreto
interministeriale 25 luglio 1994, su delega delle amministrazioni
interessate. La Commissione giudicatrice e' designata dal Presidente
del Consiglio dei Ministri.
8. Nell'ambito delle intese di cui al comma 3 sono definiti,
sentito il Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione, le categorie e i profili professionali dei
contingenti di personale di cui ai commi 5 e 6, i requisiti per
l'ammissione alle procedure concorsuali, la possibilita' di una quota
di riserva, in misura non superiore al 50 per cento dei posti
banditi, a favore del personale che abbia maturato un'esperienza
professionale di almeno un anno, nell'ambito dei processi di
ricostruzione, presso la regione, le strutture commissariali, le
province interessate, il comune dell'Aquila e i comuni del cratere a
seguito di formale contratto di lavoro, nonche' le modalita' di
assegnazione del personale agli enti di cui al comma 5. Gli uffici
periferici delle amministrazioni centrali operanti nel territorio
della regione Abruzzo interessati ai processi di ricostruzione
possono essere potenziati attraverso il trasferimento, a domanda e
previo assenso dell'amministrazione di appartenenza, del personale in
servizio, nei medesimi ruoli, presso altre regioni qualunque sia il
tempo trascorso dall'assunzione in servizio nella sede dalla quale
provengono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
9. Nella prospettiva del contenimento dei costi per le attivita' di
selezione del personale di cui al comma 6, si puo' prevedere nei
bandi di concorso una quota di iscrizione non superiore al valore
dell'imposta di bollo pari ad euro 14,62.
Art. 67-quater. - (Criteri e modalita' della ricostruzione). - 1.
Nella ricostruzione il comune dell'Aquila e i comuni del cratere
perseguono i seguenti obiettivi:
a) il rientro della popolazione nelle abitazioni attraverso la
ricostruzione e il recupero, con miglioramento sismico e, ove
possibile, adeguamento sismico, di edifici pubblici o di uso
pubblico, con priorita' per gli edifici strategici, e degli edifici
privati residenziali, con priorita' per quelli destinati ad
abitazione principale, insieme con le opere di urbanizzazione
primaria e secondaria, distrutti o danneggiati dal sisma;
b) l'attrattivita' della residenza attraverso la promozione e la
riqualificazione dell'abitato, in funzione anche della densita',
qualita' e complementarita' dei servizi di prossimita' e dei servizi
pubblici su scala urbana, nonche' della piu' generale qualita'
ambientale, attraverso interventi di ricostruzione che, anche
mediante premialita' edilizie e comunque mediante l'attribuzione del
carattere di priorita' e l'individuazione di particolari modalita' di
esame e di approvazione dei relativi progetti, assicurino:
1) un elevato livello di qualita', in termini di vivibilita',
salubrita' e sicurezza nonche' di sostenibilita' ambientale ed
energetica del tessuto urbano;
2) l'utilizzo di moderni materiali da costruzione e di avanzate
tecnologie edilizie, anche per garantire il miglioramento sismico e
il risparmio energetico;
3) l'utilizzo di moderne soluzioni architettoniche e
ingegneristiche in fase di modifica degli spazi interni degli
edifici;
4) l'ampliamento degli spazi pubblici nei centri storici, la
riorganizzazione delle reti infrastrutturali, anche in forma digitale
attraverso l'uso della banda larga, il controllo del sistema delle
acque finalizzato alla riduzione dei consumi idrici e la
razionalizzazione del sistema di smaltimento dei rifiuti;
c) la ripresa socio-economica del territorio di riferimento.
2. Gli obiettivi di cui al comma 1 sono attuati mediante:
a) interventi singoli o in forma associata da parte dei privati,
aventi ad oggetto uno o piu' aggregati edilizi, che devono essere
iniziati entro il termine inderogabile stabilito dal comune. Decorso
inutilmente tale termine, il comune si sostituisce al privato
inadempiente e, previa occupazione temporanea degli immobili, affida,
mediante procedimento ad evidenza pubblica, la progettazione e
l'esecuzione dei lavori, in danno del privato per quanto concerne i
maggiori oneri;
b) programmi integrati, nei casi in cui siano necessari
interventi unitari. In tali casi il comune, previo consenso dei
proprietari degli edifici rientranti nell'ambito interessato, puo'
bandire un procedimento ad evidenza pubblica per l'individuazione di
un unico soggetto attuatore con compiti di progettazione e
realizzazione integrata degli interventi pubblici e privati. In caso
di mancato consenso e di particolare compromissione dell'aggregato
urbano, e' facolta' del comune procedere all'occupazione temporanea
degli immobili;
c) delega volontaria ai comuni, da parte dei proprietari, delle
fasi della progettazione, esecuzione e gestione dei lavori, previa
rinuncia ad ogni contributo o indennizzo loro spettante. La delega e'
rilasciata mediante scrittura privata autenticata nelle forme di
legge. In caso di condomini, la delega e' validamente conferita ed e'
vincolante per tutti i proprietari costituiti in condominio, anche se
dissenzienti, purche' riguardi i proprietari che rappresentino almeno
i due terzi delle superfici utili complessive di appartamenti
destinati a prima abitazione, ovvero i proprietari che rappresentino
almeno i tre quarti delle superfici utili complessive delle unita'
immobiliari a qualunque uso destinate. Al fine di incentivare il
ricorso a tale modalita' di attuazione, si possono prevedere
premialita' in favore dei proprietari privati interessati che ne
facciano domanda, consistenti nell'ampliamento e nella
diversificazione delle destinazioni d'uso, nonche', in misura non
superiore al 20 per cento, in incrementi di superficie utile
compatibili con la struttura architettonica e tipo-morfologica dei
tessuti urbanistici storici, privilegiando le soluzioni che non
comportino ulteriore consumo di suolo e che comunque garantiscano la
riqualificazione urbana degli insediamenti esistenti.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 che non contengono principi
fondamentali di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione
hanno efficacia fino all'entrata in vigore della competente normativa
regionale.
4. Per l'esecuzione degli interventi unitari in forma associata
sugli aggregati di proprieta' privata ovvero mista pubblica e
privata, anche non abitativi, i proprietari si costituiscono in
consorzi obbligatori entro trenta giorni dall'invito ad essi rivolto
dal comune. La costituzione del consorzio e' valida con la
partecipazione dei proprietari che rappresentino almeno il 51 per
cento delle superfici utili complessive dell'immobile, ivi comprese
le superfici ad uso non abitativo. La mancata costituzione del
consorzio comporta la perdita dei contributi e l'occupazione
temporanea da parte del comune, che si sostituisce ai privati
nell'affidamento della progettazione e dell'esecuzione dei lavori.
L'affidamento dei lavori da parte dei consorzi obbligatori avviene
nel rispetto dei principi di economicita', efficacia, parita' di
trattamento e trasparenza ed e' preceduto da un invito rivolto ad
almeno cinque imprese idonee, a tutela della concorrenza.
5. In considerazione del particolare valore del centro storico del
capoluogo del comune dell'Aquila, alle unita' immobiliari private
diverse da quelle adibite ad abitazione principale ivi ubicate,
distrutte o danneggiate dal sisma del 6 aprile 2009, e' riconosciuto
un contributo per la riparazione e per il miglioramento sismico, pari
al costo, comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto, degli
interventi sulle strutture e sugli elementi architettonici esterni,
comprese le rifiniture esterne, e sulle parti comuni dell'intero
edificio, definite ai sensi dell'articolo 1117 del codice civile,
nonche' per gli eventuali oneri per la progettazione e per
l'assistenza tecnica di professionisti abilitati. Tali benefici sono
applicati anche agli edifici con un unico proprietario. Sono escluse
dal contributo le unita' immobiliari costruite, anche solo in parte,
in violazione delle vigenti norme urbanistiche ed edilizie o di
tutela paesaggistico-ambientale, senza che sia intervenuta sanatoria
ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47. La fruizione dei
benefici previsti dal presente comma e' subordinata al conferimento
della delega volontaria di cui alla lettera c) del comma 2 del
presente articolo. In caso di mancato consenso e' facolta' del comune
procedere all'occupazione temporanea degli immobili.
6. Nell'ambito delle misure finanziate con le risorse di cui al
comma 1 dell'articolo 14 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, si
intendono ricompresi gli interventi preordinati al sostegno delle
attivita' produttive e della ricerca. A decorrere dall'anno 2012, una
quota pari al 5 per cento di tali risorse e' destinata alle finalita'
indicate nel presente articolo.
7. Hanno diritto alla concessione dei contributi per la riparazione
e ricostruzione delle abitazioni principali e degli altri indennizzi
previsti dal decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, anche coloro che
succedono mortis causa, a titolo di erede o di legatario, nella
proprieta' dei relativi immobili, a condizione che alla data di
apertura della successione i contributi non siano stati gia' erogati
in favore dei loro danti causa e che questi fossero in possesso delle
condizioni e ancora nei termini per richiederli.
8. I contratti per la redazione dei progetti e la realizzazione dei
lavori di ricostruzione devono essere redatti per iscritto a pena di
nullita' e devono contenere, in maniera chiara e comprensibile,
osservando in particolare i principi di buona fede e di lealta' in
materia di transazioni commerciali, valutati in base alle esigenze di
protezione delle categorie di consumatori socialmente deboli, le
seguenti informazioni:
a) identita' del professionista e dell'impresa;
b) requisiti di ordine generale e di qualificazione del
professionista e dell'impresa, indicando espressamente le esperienze
pregresse e il fatturato degli ultimi cinque anni, nonche' la
certificazione antimafia e di regolarita' del documento unico di
regolarita' contributiva;
c) oggetto e caratteristiche essenziali del progetto e dei lavori
commissionati;
d) determinazione e modalita' di pagamento del corrispettivo
pattuito;
e) modalita' e tempi di consegna;
f) dichiarazione di voler procedere al subappalto dell'esecuzione
dell'opera, ove autorizzato dal committente, indicandone la misura e
l'identita' del subappaltatore.
9. Al fine di garantire la massima trasparenza e tracciabilita'
nell'attivita' di riparazione e di ricostruzione degli edifici
danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009, e' istituito un elenco degli
operatori economici interessati all'esecuzione degli interventi di
ricostruzione. Gli Uffici speciali di cui al comma 2 dell'articolo
67-ter fissano i criteri generali e i requisiti di affidabilita'
tecnica per l'iscrizione volontaria nell'elenco. L'iscrizione
nell'elenco e', comunque, subordinata al possesso dei requisiti di
cui all'articolo 38 del codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, e successive modificazioni, e alle verifiche antimafia
effettuate dalle prefetture-uffici territoriali del Governo
competenti. Gli aggiornamenti periodici delle verifiche sono
comunicati dalle prefetture-uffici territoriali del Governo agli
Uffici speciali ai fini della cancellazione degli operatori economici
dall'elenco. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono stabiliti procedure anche semplificate per il riconoscimento dei
contributi alla ricostruzione privata, ulteriori requisiti minimi di
capacita' e di qualificazione dei professionisti e delle imprese che
progettano ed eseguono i lavori di ricostruzione, sanzioni per il
mancato rispetto dei tempi di esecuzione, nonche' prescrizioni a
tutela delle condizioni alloggiative e di lavoro del personale
impiegato nei cantieri della ricostruzione.
10. Il terremoto del 6 aprile 2009 costituisce evento
straordinario, non imputabile e imprevedibile ai sensi degli articoli
1463 e 1467 del codice civile, e comporta la risoluzione di diritto
dei contratti preliminari di compravendita o istitutivi di diritti
reali di godimento relativi a beni immobili siti nei comuni
interessati dall'evento sismico, individuati dal decreto del
Commissario delegato 16 aprile 2009, n. 3, stipulati in epoca
antecedente da residenti nei medesimi comuni.
11. Le cariche elettive e politiche dei comuni, delle province e
della regione nei cui territori sono ubicate le opere pubbliche e
private finanziate ai sensi del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77,
sono incompatibili con quella di progettista, di direttore dei lavori
o di collaudatore di tali opere nonche' con l'esercizio di attivita'
professionali connesse con lo svolgimento di dette opere, ivi
comprese l'amministrazione di condomini e la presidenza di consorzi
di aggregati edilizi. I soggetti che alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto sono in condizioni di
incompatibilita' possono esercitare la relativa opzione entro novanta
giorni. Il regime di incompatibilita' previsto dal presente comma si
applica anche ai dipendenti delle amministrazioni, enti e uffici
pubblici, che a qualsiasi titolo intervengano sui procedimenti
inerenti alla ricostruzione.
12. Resta ferma l'autorizzazione di spesa dell'articolo 14, comma
1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.
13. Ferma restando la sussistenza dei requisiti di legge, per gli
orfani delle vittime degli eventi sismici verificatisi nella regione
Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009 si applicano, senza limiti di
eta', le disposizioni in materia di assunzioni obbligatorie nelle
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 7, comma 2, della legge
12 marzo 1999, n. 68. Le assunzioni devono in ogni caso avvenire nel
rispetto dei limiti delle assunzioni consentite dalla normativa
vigente per l'anno di riferimento. Resta comunque ferma
l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 della citata
legge n. 68 del 1999, e successive modificazioni, in materia di
assunzioni obbligatorie e quote di riserva, in quanto ad esclusivo
beneficio dei lavoratori disabili.
Art. 67-quinquies. - (Disposizioni transitorie e finali). - 1.
Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, i comuni di cui al comma 3 del
presente articolo predispongono, ove non vi abbiano gia' provveduto,
i piani di ricostruzione del centro storico, di cui all'articolo 14,
comma 5-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, che definiscono gli
indirizzi da seguire in fase di ricostruzione e la stima dei costi
riguardanti l'intero perimetro del centro storico. Decorso
inutilmente il suddetto termine, le finalita' di cui all'articolo
67-quater sono comunque perseguite con gli strumenti previsti dalla
legislazione ordinaria nazionale e regionale. I piani di
ricostruzione hanno natura strategica e, ove asseverati dalla
provincia competente secondo la disciplina vigente, anche
urbanistica. Le varianti urbanistiche per la ricostruzione normativa
e cartografica sono approvate mediante accordo di programma ai sensi
dell'articolo 34 del testo unico di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, tra il comune proponente e la provincia
competente. Le disposizioni urbanistiche comunali si intendono
aggiornate se in contrasto con altre sopraggiunte disposizioni
statali o regionali in materia urbanistica. Nell'attuazione dei piani
di ricostruzione, ai fini del citato articolo 14, comma 5-bis, del
decreto-legge n. 39 del 2009, il particolare interesse paesaggistico
degli edifici civili privati e' attestato dal direttore regionale per
i beni culturali e paesaggistici.
2. Fino all'adozione di un testo unico delle disposizioni
concernenti gli interventi relativi agli eventi sismici del 6 aprile
2009, restano efficaci le disposizioni delle ordinanze del Presidente
del Consiglio dei Ministri emanate in attuazione del decreto-legge 28
aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
giugno 2009, n. 77, che presentano ancora ulteriori profili di
applicabilita'.
3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente capo e
di tutte le misure gia' adottate in relazione al sisma del 6 aprile
2009, si intendono per territori comunali colpiti dal sisma quelli di
cui all'articolo 1 del decreto del Commissario delegato 16 aprile
2009, n. 3, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile
2009, e di cui al decreto del Commissario delegato 17 luglio 2009, n.
11, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 28 luglio 2009.
Resta ferma l'applicazione dell'articolo 1, comma 3, del
decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.
Art. 67-sexies. - (Copertura finanziaria). - 1. Agli oneri
derivanti dai commi 3, 5, 6 e 7 dell'articolo 67-ter, pari a euro
14.164.000 per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 e a euro
11.844.000 a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante utilizzo
delle risorse del Fondo sperimentale di riequilibrio, come
determinato dall'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.
23, e, a decorrere dalla data della sua attivazione, del fondo
perequativo, come determinato ai sensi dell'articolo 13 del medesimo
decreto legislativo n. 23 del 2011.
2. Con uno o piu' decreti del Ministro per la coesione
territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sono stabilite le modalita' di trasferimento delle risorse
agli Uffici speciali di cui all'articolo 67-ter, comma 2, nonche' le
modalita' di utilizzo delle risorse destinate alla ricostruzione.
3. All'onere connesso col finanziamento degli interventi necessari
per la riparazione e il miglioramento sismico degli edifici
gravemente danneggiati dal terremoto del 15 dicembre 2009 che ha
colpito l'Umbria e per il quale e' stato dichiarato lo stato di
emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
22 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7
gennaio 2010, si provvede con 20 milioni di euro per l'anno 2012 e 15
milioni di euro per l'anno 2013, a valere su corrispondente quota,
per i medesimi anni, delle risorse rivenienti dall'articolo 16, comma
1, della legge 6 luglio 2012, n. 96, da assegnare alla regione Umbria
con le modalita' previste dalla medesima disposizione, ad
integrazione del gettito derivante alla stessa dall'istituzione
dell'imposta sulla benzina per autotrazione, prevista dall'articolo
6, comma 1, lettera c), della legge 14 giugno 1990, n. 158, e
dall'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990,
n. 398, gia' disposta con legge regionale della regione Umbria 9
dicembre 2011, n. 17. La regione Umbria e' autorizzata a utilizzare
il finanziamento assegnato, con priorita' per gli edifici
comprendenti abitazioni dei residenti e attivita' produttive oggetto
di ordinanza di sgombero, nonche' per il Piano integrato di recupero
della frazione di Spina del comune di Marsciano.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 67-septies. - (Interventi urgenti in favore delle popolazioni
colpite dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012). - 1. Il
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, recante interventi urgenti in
favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno
interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara,
Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012, e
l'articolo 10 del presente decreto si applicano anche ai territori
dei comuni di Ferrara, Mantova, nonche', ove risulti l'esistenza del
nesso causale tra i danni e gli indicati eventi sismici, dei comuni
di Castel d'Ario, Commessaggio, Dosolo, Motteggiana, Pomponesco,
Viadana, Adria, Bergantino, Castelnovo Bariano, Fiesso Umbertiano,
Casalmaggiore, Casteldidone, Corte de' Frati, Piadena, San Daniele
Po, Robecco d'Oglio, Argenta.
2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 si
provvede nell'ambito delle risorse del Fondo per la ricostruzione
delle aree colpite dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, di cui
all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74.
Art. 67-octies. - (Credito d'imposta in favore di soggetti
danneggiati dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012). - 1. I soggetti
che alla data del 20 maggio 2012 avevano sede legale od operativa e
svolgevano attivita' di impresa o di lavoro autonomo in uno dei
comuni interessati dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, e che per
effetto del sisma hanno subito la distruzione ovvero l'inagibilita'
dell'azienda, dello studio professionale, ovvero la distruzione di
attrezzature o di macchinari utilizzati per la loro attivita',
denunciandole all'autorita' comunale e ricevendone verificazione,
possono usufruire di un contributo sotto forma di credito di imposta
pari al costo sostenuto, entro il 30 giugno 2014, per la
ricostruzione, il ripristino ovvero la sostituzione dei suddetti
beni.
2. Il credito di imposta deve essere indicato nella dichiarazione
dei redditi relativa al periodo di imposta di maturazione del credito
e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta nei
quali lo stesso e' utilizzato. Esso non concorre alla formazione del
reddito ne' della base imponibile dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli
articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed e' utilizzabile
esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
3. Il credito di imposta di cui al comma 1 e' attribuito nel limite
massimo di spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013,
2014 e 2015. Al relativo onere si provvede, per l'anno 2013, mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 33, comma 1, terzo periodo, della legge 12 novembre
2011, n. 183, e, per gli anni 2014 e 2015, mediante corrispondente
riduzione della proiezione, per l'anno 2014, dello stanziamento del
fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2012-2014, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e
speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze, adottato entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, sono stabilite le modalita' applicative delle disposizioni
del presente articolo, ivi incluse quelle relative ai controlli e
alla revoca del beneficio conseguente alla sua indebita fruizione.
Per fruire del contributo, le imprese presentano un'istanza, secondo
le modalita' che saranno individuate con il decreto di cui al primo
periodo, all'Agenzia delle entrate, che concede il contributo nel
rispetto del limite di spesa di cui al comma 3. A tal fine, per
ciascuna istanza accolta, l'Agenzia delle entrate indica la quota del
credito di imposta fruibile in ciascuno degli anni 2013, 2014 e
2015».
L'articolo 68 e' sostituito dal seguente:
«Art. 68. - (Assicurazioni estere). - 1. All'articolo 26-ter, comma
3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: "Nel caso in
cui l'imposta sostitutiva non sia applicata direttamente dalle
imprese di assicurazione estere operanti nel territorio dello Stato
in regime di liberta' di prestazione di servizi ovvero da un
rappresentante fiscale, l'imposta sostitutiva e' applicata dai
soggetti di cui all'articolo 23 attraverso i quali sono riscossi i
redditi derivanti da tali contratti".
2. All'articolo 1 del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265,
e successive modificazioni, dopo il comma 2-quinquies e' inserito il
seguente:
"2-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-ter si applicano
anche ai soggetti di cui all'articolo 26-ter, comma 3, terzo periodo,
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, e successive modificazioni. L'imposta di cui al comma 2 e'
commisurata al solo ammontare del valore dei contratti di
assicurazione indicati nel citato terzo periodo. A tal fine i
contraenti sono tenuti a fornire la provvista. I sostituti d'imposta
segnalano i contraenti nei confronti dei quali non e' stata applicata
l'imposta. Nei confronti dei predetti soggetti l'imposta e' riscossa
mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 14 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e
successive modificazioni".
3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le
disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo si applicano a
decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1º gennaio 2011. Per tale
periodo d'imposta il versamento dell'imposta deve essere effettuato
entro il 16 novembre 2012 sulla base del valore dei contratti in
essere al 31 dicembre 2011».
All'articolo 69:
al comma 2:
all'alinea, dopo la parola: «32,» sono inserite le seguenti: «33,
comma 5,» e le parole: «euro 123.692.408 euro per l'anno 2012,
99.980.489 euro per l'anno 2013, 220.661.620 euro per l'anno 2014,
405.887.450 euro per l'anno 2015, 307.900.000 euro per l'anno 2016 e
309.500.000 euro a decorrere dall'anno 2017, che aumentano a
178.858.408 euro per l'anno 2012, a 123.980.489 euro per l'anno 2013,
a 260.661.620 euro per l'anno 2014, a 455.887.450 euro per l'anno
2015, a 357.900.000 euro per l'anno 2016, 359.500.000 euro per l'anno
2017» sono sostituite dalle seguenti: «135.292.408 euro per l'anno
2012, 113.780.489 euro per l'anno 2013, 234.261.620 euro per l'anno
2014, 414.587.450 euro per l'anno 2015, 316.600.000 euro per l'anno
2016 e 318.200.000 euro a decorrere dall'anno 2017, che aumentano a
190.458.408 euro per l'anno 2012, a 137.780.489 euro per l'anno 2013,
a 274.261.620 euro per l'anno 2014, a 464.587.450 euro per l'anno
2015, a 366.600.000 euro per l'anno 2016 e a 368.200.000 euro per
l'anno 2017»;
alla lettera a), le parole: «quanto a 178.858.408 euro per l'anno
2012, a 123.980.489 euro per l'anno 2013, a 120 milioni di euro per
l'anno 2014 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015» sono
sostituite dalle seguenti: «quanto a 185.458.408 euro per l'anno
2012, a 132.780.489 euro per l'anno 2013, a 128,6 milioni di euro per
l'anno 2014 e a 108,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015»;
alla lettera b), ultimo periodo, le parole: «potranno proporre»
sono sostituite dalle seguenti: «, in sede di predisposizione del
disegno di legge di bilancio, possono proporre»;
dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente:
«b-bis) quanto a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012,
2013 e 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare»;
dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. Al fine di semplificare l'organizzazione degli enti
territoriali locali, di assicurare il conseguimento degli obiettivi
di finanza pubblica e di contribuire al contenimento della spesa
pubblica, nonche' in ottemperanza al disposto dell'articolo 23, comma
22, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le province
autonome di Trento e di Bolzano prevedono, nell'ambito della propria
autonomia statutaria e nel quadro delle procedure di coordinamento
previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, che gli
incarichi conferiti all'interno delle comunita' di valle siano svolti
a titolo esclusivamente onorifico, senza la corresponsione di alcuna
forma di remunerazione, indennita' o gettone di presenza.
3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3-bis si applicano
compatibilmente con le competenze attribuite alle province autonome
di Trento e di Bolzano ai sensi dello statuto speciale e delle
relative norme di attuazione».