(Allegato) (parte 2)
  2. Per i fini di cui al comma 1 e per  contemperare  gli  interessi
delle popolazioni colpite  dal  sisma  con  l'interesse  al  corretto
utilizzo delle risorse pubbliche, in considerazione della particolare
configurazione del territorio, sono istituiti due Uffici speciali per
la ricostruzione, uno  competente  sulla  citta'  dell'Aquila  e  uno
competente sui restanti comuni del cratere.  Tali  Uffici  forniscono
l'assistenza tecnica alla  ricostruzione  pubblica  e  privata  e  ne
promuovono la qualita',  effettuano  il  monitoraggio  finanziario  e
attuativo degli interventi e curano la trasmissione dei relativi dati
al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo  13
della legge 31 dicembre 2009, n.  196,  e  successive  modificazioni,
garantendo gli standard informativi definiti dal decreto ministeriale
di cui all'articolo 67-bis, comma 5, del presente decreto, assicurano
nei propri siti internet  istituzionali  un'informazione  trasparente
sull'utilizzo dei fondi ed eseguono  il  controllo  dei  processi  di
ricostruzione  e  di  sviluppo   dei   territori,   con   particolare
riferimento ai profili della coerenza e della conformita' urbanistica
ed edilizia delle  opere  eseguite  rispetto  al  progetto  approvato
attraverso  controlli  puntuali  in  corso  d'opera,  nonche'   della
congruita'  tecnica  ed  economica.  Gli  Uffici  curano,   altresi',
l'istruttoria finalizzata all'esame delle richieste di contributo per
la ricostruzione degli immobili privati, anche mediante l'istituzione
di una commissione per i pareri, alla quale  partecipano  i  soggetti
pubblici coinvolti nel procedimento amministrativo. 
  3. L'Ufficio speciale per i  comuni  del  cratere,  costituito  dai
comuni interessati con sede in uno di essi,  ai  sensi  dell'articolo
30, commi 3 e 4, del testo unico di cui  al  decreto  legislativo  18
agosto 2000, n. 267, previa intesa con il Ministro  per  la  coesione
territoriale, con il Ministro dell'economia e delle finanze,  con  il
presidente della regione Abruzzo, con  i  presidenti  delle  province
dell'Aquila, di Pescara e di Teramo e con un coordinatore individuato
dai 56 comuni del cratere,  coordina  gli  otto  uffici  territoriali
delle aree omogenee di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri 23 marzo 2012, n. 4013. L'Ufficio speciale per la citta'
dell'Aquila e' costituito dal comune dell'Aquila, previa  intesa  con
il  Ministro  per  la  coesione   territoriale,   con   il   Ministro
dell'economia e  delle  finanze,  con  il  presidente  della  regione
Abruzzo e con il presidente della provincia dell'Aquila.  Nell'ambito
delle citate intese, da concludere entro quindici giorni  dalla  data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
sono  determinati  l'organizzazione,  la  struttura,  la  durata,   i
rapporti con i livelli istituzionali centrali,  regionali  e  locali,
gli specifici requisiti e le modalita' di selezione dei titolari,  la
dotazione di risorse strumentali e umane degli Uffici  speciali,  nel
limite massimo di 50 unita', di cui,  per  un  triennio,  nel  limite
massimo di 25 unita' a tempo  determinato,  per  ciascun  Ufficio.  A
ciascuno dei titolari degli Uffici  speciali  con  rapporto  a  tempo
pieno  ed  esclusivo   e'   attribuito   un   trattamento   economico
onnicomprensivo non superiore a 200.000 euro annui,  al  lordo  degli
oneri a carico dell'amministrazione. 
  4. Il Dipartimento per  lo  sviluppo  delle  economie  territoriali
della   Presidenza   del   Consiglio   dei   Ministri   coordina   le
amministrazioni centrali interessate nei processi di ricostruzione  e
di sviluppo al fine di indirizzare e dare impulso,  d'intesa  con  la
regione Abruzzo e gli enti locali, agli Uffici  speciali  di  cui  al
comma 2, in partenariato con le associazioni e con le  organizzazioni
di categoria presenti nel territorio. 
  5. Al fine di fronteggiare la ricostruzione conseguente agli eventi
sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6  aprile  2009,
il comune dell'Aquila e i comuni del  cratere  sono  autorizzati,  in
deroga  a  quanto  previsto  dall'articolo  76,  commi  4  e  7,  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,  e  successive  modificazioni,  ad
assumere  a  tempo  indeterminato,  a   decorrere   dall'anno   2013,
complessivamente 200  unita'  di  personale,  previo  esperimento  di
procedure selettive pubbliche, di cui fino a 128 unita' assegnate  al
comune dell'Aquila e fino a 72 unita' assegnate alle  aree  omogenee.
In  considerazione  delle  suddette  assegnazioni  di  personale   e'
incrementata temporaneamente nella misura  corrispondente  la  pianta
organica dei comuni interessati. Dal 2021 il personale  eventualmente
risultante  in  soprannumero  e'  assorbito  secondo   le   ordinarie
procedure vigenti. 
  6. Al fine di fronteggiare la ricostruzione conseguente agli eventi
sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6  aprile  2009,
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' autorizzato,  in
deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 102, della  legge  24
dicembre 2007, n. 244, e  successive  modificazioni,  ad  assumere  a
tempo indeterminato, a decorrere dall'anno 2013, fino a 100 unita' di
personale, previo esperimento di procedure selettive pubbliche.  Tale
personale e' temporaneamente assegnato fino a 50 unita'  agli  Uffici
speciali  di  cui  al  comma  2,  fino  a  40  unita'  alle  province
interessate e fino a 10 unita' alla regione Abruzzo. Alla  cessazione
delle esigenze della ricostruzione e dello  sviluppo  del  territorio
coinvolto nel sisma del 6 aprile 2009, tale personale e' assegnato al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per finalita' connesse
a calamita' e ricostruzione, secondo  quanto  disposto  con  apposito
regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis,  della  legge  23
agosto 1988, n. 400. In considerazione delle suddette  assunzioni  di
personale e' corrispondentemente incrementata la  dotazione  organica
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. E' fatto comunque
salvo quanto previsto dall'articolo  2  del  decreto-legge  6  luglio
2012, n. 95. 
  7. Le procedure concorsuali di cui ai commi 5 e 6  sono  bandite  e
gestite  dalla  Commissione  per   l'attuazione   del   progetto   di
riqualificazione delle pubbliche amministrazioni di  cui  al  decreto
interministeriale 25 luglio 1994,  su  delega  delle  amministrazioni
interessate. La Commissione giudicatrice e' designata dal  Presidente
del Consiglio dei Ministri. 
  8. Nell'ambito delle intese  di  cui  al  comma  3  sono  definiti,
sentito  il  Ministro  per   la   pubblica   amministrazione   e   la
semplificazione,  le  categorie  e  i   profili   professionali   dei
contingenti di personale di cui ai commi  5  e  6,  i  requisiti  per
l'ammissione alle procedure concorsuali, la possibilita' di una quota
di riserva, in misura  non  superiore  al  50  per  cento  dei  posti
banditi, a favore del  personale  che  abbia  maturato  un'esperienza
professionale  di  almeno  un  anno,  nell'ambito  dei  processi   di
ricostruzione, presso la  regione,  le  strutture  commissariali,  le
province interessate, il comune dell'Aquila e i comuni del cratere  a
seguito di formale contratto  di  lavoro,  nonche'  le  modalita'  di
assegnazione del personale agli enti di cui al comma  5.  Gli  uffici
periferici delle amministrazioni  centrali  operanti  nel  territorio
della  regione  Abruzzo  interessati  ai  processi  di  ricostruzione
possono essere potenziati attraverso il trasferimento,  a  domanda  e
previo assenso dell'amministrazione di appartenenza, del personale in
servizio, nei medesimi ruoli, presso altre regioni qualunque  sia  il
tempo trascorso dall'assunzione in servizio nella  sede  dalla  quale
provengono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  9. Nella prospettiva del contenimento dei costi per le attivita' di
selezione del personale di cui al comma  6,  si  puo'  prevedere  nei
bandi di concorso una quota di iscrizione  non  superiore  al  valore
dell'imposta di bollo pari ad euro 14,62. 
  Art. 67-quater. - (Criteri e modalita' della ricostruzione).  -  1.
Nella ricostruzione il comune dell'Aquila  e  i  comuni  del  cratere
perseguono i seguenti obiettivi: 
    a) il rientro della popolazione nelle  abitazioni  attraverso  la
ricostruzione  e  il  recupero,  con  miglioramento  sismico  e,  ove
possibile,  adeguamento  sismico,  di  edifici  pubblici  o  di   uso
pubblico, con priorita' per gli edifici strategici, e  degli  edifici
privati  residenziali,  con  priorita'  per   quelli   destinati   ad
abitazione  principale,  insieme  con  le  opere  di   urbanizzazione
primaria e secondaria, distrutti o danneggiati dal sisma; 
    b) l'attrattivita' della residenza attraverso la promozione e  la
riqualificazione dell'abitato,  in  funzione  anche  della  densita',
qualita' e complementarita' dei servizi di prossimita' e dei  servizi
pubblici su  scala  urbana,  nonche'  della  piu'  generale  qualita'
ambientale,  attraverso  interventi  di  ricostruzione   che,   anche
mediante premialita' edilizie e comunque mediante l'attribuzione  del
carattere di priorita' e l'individuazione di particolari modalita' di
esame e di approvazione dei relativi progetti, assicurino: 
      1) un elevato livello di qualita', in termini  di  vivibilita',
salubrita'  e  sicurezza  nonche'  di  sostenibilita'  ambientale  ed
energetica del tessuto urbano; 
      2) l'utilizzo di moderni materiali da costruzione e di avanzate
tecnologie edilizie, anche per garantire il miglioramento  sismico  e
il risparmio energetico; 
      3)  l'utilizzo   di   moderne   soluzioni   architettoniche   e
ingegneristiche  in  fase  di  modifica  degli  spazi  interni  degli
edifici; 
      4) l'ampliamento degli spazi pubblici nei  centri  storici,  la
riorganizzazione delle reti infrastrutturali, anche in forma digitale
attraverso l'uso della banda larga, il controllo  del  sistema  delle
acque  finalizzato  alla  riduzione   dei   consumi   idrici   e   la
razionalizzazione del sistema di smaltimento dei rifiuti; 
    c) la ripresa socio-economica del territorio di riferimento. 
  2. Gli obiettivi di cui al comma 1 sono attuati mediante: 
    a) interventi singoli o in forma associata da parte dei  privati,
aventi ad oggetto uno o piu' aggregati  edilizi,  che  devono  essere
iniziati entro il termine inderogabile stabilito dal comune.  Decorso
inutilmente  tale  termine,  il  comune  si  sostituisce  al  privato
inadempiente e, previa occupazione temporanea degli immobili, affida,
mediante  procedimento  ad  evidenza  pubblica,  la  progettazione  e
l'esecuzione dei lavori, in danno del privato per quanto  concerne  i
maggiori oneri; 
    b)  programmi  integrati,  nei  casi  in  cui   siano   necessari
interventi unitari. In tali  casi  il  comune,  previo  consenso  dei
proprietari degli edifici rientranti  nell'ambito  interessato,  puo'
bandire un procedimento ad evidenza pubblica per l'individuazione  di
un  unico  soggetto  attuatore  con  compiti   di   progettazione   e
realizzazione integrata degli interventi pubblici e privati. In  caso
di mancato consenso e di  particolare  compromissione  dell'aggregato
urbano, e' facolta' del comune procedere  all'occupazione  temporanea
degli immobili; 
    c) delega volontaria ai comuni, da parte dei  proprietari,  delle
fasi della progettazione, esecuzione e gestione  dei  lavori,  previa
rinuncia ad ogni contributo o indennizzo loro spettante. La delega e'
rilasciata mediante scrittura  privata  autenticata  nelle  forme  di
legge. In caso di condomini, la delega e' validamente conferita ed e'
vincolante per tutti i proprietari costituiti in condominio, anche se
dissenzienti, purche' riguardi i proprietari che rappresentino almeno
i  due  terzi  delle  superfici  utili  complessive  di  appartamenti
destinati a prima abitazione, ovvero i proprietari che  rappresentino
almeno i tre quarti delle superfici utili  complessive  delle  unita'
immobiliari a qualunque uso destinate.  Al  fine  di  incentivare  il
ricorso  a  tale  modalita'  di  attuazione,  si  possono   prevedere
premialita' in favore dei  proprietari  privati  interessati  che  ne
facciano    domanda,    consistenti    nell'ampliamento    e    nella
diversificazione delle destinazioni d'uso,  nonche',  in  misura  non
superiore  al  20  per  cento,  in  incrementi  di  superficie  utile
compatibili con la struttura architettonica  e  tipo-morfologica  dei
tessuti urbanistici  storici,  privilegiando  le  soluzioni  che  non
comportino ulteriore consumo di suolo e che comunque garantiscano  la
riqualificazione urbana degli insediamenti esistenti. 
  3. Le disposizioni dei commi 1 e  2  che  non  contengono  principi
fondamentali di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione
hanno efficacia fino all'entrata in vigore della competente normativa
regionale. 
  4. Per l'esecuzione degli interventi  unitari  in  forma  associata
sugli  aggregati  di  proprieta'  privata  ovvero  mista  pubblica  e
privata, anche non  abitativi,  i  proprietari  si  costituiscono  in
consorzi obbligatori entro trenta giorni dall'invito ad essi  rivolto
dal  comune.  La  costituzione  del  consorzio  e'  valida   con   la
partecipazione dei proprietari che rappresentino  almeno  il  51  per
cento delle superfici utili complessive dell'immobile,  ivi  comprese
le superfici ad  uso  non  abitativo.  La  mancata  costituzione  del
consorzio  comporta  la  perdita  dei  contributi   e   l'occupazione
temporanea da  parte  del  comune,  che  si  sostituisce  ai  privati
nell'affidamento della progettazione e  dell'esecuzione  dei  lavori.
L'affidamento dei lavori da parte dei  consorzi  obbligatori  avviene
nel rispetto dei principi  di  economicita',  efficacia,  parita'  di
trattamento e trasparenza ed e' preceduto da  un  invito  rivolto  ad
almeno cinque imprese idonee, a tutela della concorrenza. 
  5. In considerazione del particolare valore del centro storico  del
capoluogo del comune dell'Aquila,  alle  unita'  immobiliari  private
diverse da quelle  adibite  ad  abitazione  principale  ivi  ubicate,
distrutte o danneggiate dal sisma del 6 aprile 2009, e'  riconosciuto
un contributo per la riparazione e per il miglioramento sismico, pari
al  costo,  comprensivo  dell'imposta  sul  valore  aggiunto,   degli
interventi sulle strutture e sugli elementi  architettonici  esterni,
comprese le rifiniture esterne,  e  sulle  parti  comuni  dell'intero
edificio, definite ai sensi dell'articolo  1117  del  codice  civile,
nonche'  per  gli  eventuali  oneri  per  la  progettazione   e   per
l'assistenza tecnica di professionisti abilitati. Tali benefici  sono
applicati anche agli edifici con un unico proprietario. Sono  escluse
dal contributo le unita' immobiliari costruite, anche solo in  parte,
in violazione delle vigenti  norme  urbanistiche  ed  edilizie  o  di
tutela paesaggistico-ambientale, senza che sia intervenuta  sanatoria
ai sensi della legge 28  febbraio  1985,  n.  47.  La  fruizione  dei
benefici previsti dal presente comma e' subordinata  al  conferimento
della delega volontaria di cui  alla  lettera  c)  del  comma  2  del
presente articolo. In caso di mancato consenso e' facolta' del comune
procedere all'occupazione temporanea degli immobili. 
  6. Nell'ambito delle misure finanziate con le  risorse  di  cui  al
comma 1 dell'articolo 14 del decreto-legge 28  aprile  2009,  n.  39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77,  si
intendono ricompresi gli interventi  preordinati  al  sostegno  delle
attivita' produttive e della ricerca. A decorrere dall'anno 2012, una
quota pari al 5 per cento di tali risorse e' destinata alle finalita'
indicate nel presente articolo. 
  7. Hanno diritto alla concessione dei contributi per la riparazione
e ricostruzione delle abitazioni principali e degli altri  indennizzi
previsti dal decreto-legge 28 aprile 2009,  n.  39,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77,  anche  coloro  che
succedono mortis causa, a titolo  di  erede  o  di  legatario,  nella
proprieta' dei relativi immobili,  a  condizione  che  alla  data  di
apertura della successione i contributi non siano stati gia'  erogati
in favore dei loro danti causa e che questi fossero in possesso delle
condizioni e ancora nei termini per richiederli. 
  8. I contratti per la redazione dei progetti e la realizzazione dei
lavori di ricostruzione devono essere redatti per iscritto a pena  di
nullita' e devono  contenere,  in  maniera  chiara  e  comprensibile,
osservando in particolare i principi di buona fede e  di  lealta'  in
materia di transazioni commerciali, valutati in base alle esigenze di
protezione delle categorie  di  consumatori  socialmente  deboli,  le
seguenti informazioni: 
    a) identita' del professionista e dell'impresa; 
    b)  requisiti  di  ordine  generale  e  di   qualificazione   del
professionista e dell'impresa, indicando espressamente le  esperienze
pregresse e  il  fatturato  degli  ultimi  cinque  anni,  nonche'  la
certificazione antimafia e di  regolarita'  del  documento  unico  di
regolarita' contributiva; 
    c) oggetto e caratteristiche essenziali del progetto e dei lavori
commissionati; 
    d) determinazione e  modalita'  di  pagamento  del  corrispettivo
pattuito; 
    e) modalita' e tempi di consegna; 
    f) dichiarazione di voler procedere al subappalto dell'esecuzione
dell'opera, ove autorizzato dal committente, indicandone la misura  e
l'identita' del subappaltatore. 
  9. Al fine di garantire la  massima  trasparenza  e  tracciabilita'
nell'attivita'  di  riparazione  e  di  ricostruzione  degli  edifici
danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009, e' istituito un elenco degli
operatori economici interessati all'esecuzione  degli  interventi  di
ricostruzione. Gli Uffici speciali di cui al  comma  2  dell'articolo
67-ter fissano i criteri generali  e  i  requisiti  di  affidabilita'
tecnica  per  l'iscrizione   volontaria   nell'elenco.   L'iscrizione
nell'elenco e', comunque, subordinata al possesso  dei  requisiti  di
cui all'articolo 38 del codice  dei  contratti  pubblici  relativi  a
lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12  aprile
2006, n. 163, e successive modificazioni, e alle verifiche  antimafia
effettuate   dalle   prefetture-uffici   territoriali   del   Governo
competenti.  Gli  aggiornamenti  periodici   delle   verifiche   sono
comunicati dalle  prefetture-uffici  territoriali  del  Governo  agli
Uffici speciali ai fini della cancellazione degli operatori economici
dall'elenco. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio  dei
Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
sono stabiliti procedure anche semplificate per il riconoscimento dei
contributi alla ricostruzione privata, ulteriori requisiti minimi  di
capacita' e di qualificazione dei professionisti e delle imprese  che
progettano ed eseguono i lavori di  ricostruzione,  sanzioni  per  il
mancato rispetto dei tempi  di  esecuzione,  nonche'  prescrizioni  a
tutela delle  condizioni  alloggiative  e  di  lavoro  del  personale
impiegato nei cantieri della ricostruzione. 
  10.  Il  terremoto   del   6   aprile   2009   costituisce   evento
straordinario, non imputabile e imprevedibile ai sensi degli articoli
1463 e 1467 del codice civile, e comporta la risoluzione  di  diritto
dei contratti preliminari di compravendita o  istitutivi  di  diritti
reali  di  godimento  relativi  a  beni  immobili  siti  nei   comuni
interessati  dall'evento  sismico,  individuati   dal   decreto   del
Commissario delegato  16  aprile  2009,  n.  3,  stipulati  in  epoca
antecedente da residenti nei medesimi comuni. 
  11. Le cariche elettive e politiche dei comuni,  delle  province  e
della regione nei cui territori sono ubicate  le  opere  pubbliche  e
private finanziate ai sensi del decreto-legge 28 aprile 2009, n.  39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24  giugno  2009,  n.  77,
sono incompatibili con quella di progettista, di direttore dei lavori
o di collaudatore di tali opere nonche' con l'esercizio di  attivita'
professionali  connesse  con  lo  svolgimento  di  dette  opere,  ivi
comprese l'amministrazione di condomini e la presidenza  di  consorzi
di aggregati edilizi. I soggetti che alla data di entrata  in  vigore
della legge di conversione del presente decreto sono in condizioni di
incompatibilita' possono esercitare la relativa opzione entro novanta
giorni. Il regime di incompatibilita' previsto dal presente comma  si
applica anche ai dipendenti  delle  amministrazioni,  enti  e  uffici
pubblici,  che  a  qualsiasi  titolo  intervengano  sui  procedimenti
inerenti alla ricostruzione. 
  12. Resta ferma l'autorizzazione di spesa dell'articolo  14,  comma
1,  del  decreto-legge  28  aprile  2009,  n.  39,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77. 
  13. Ferma restando la sussistenza dei requisiti di legge,  per  gli
orfani delle vittime degli eventi sismici verificatisi nella  regione
Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009 si  applicano,  senza  limiti  di
eta', le disposizioni in materia  di  assunzioni  obbligatorie  nelle
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 7, comma 2, della legge
12 marzo 1999, n. 68. Le assunzioni devono in ogni caso avvenire  nel
rispetto dei  limiti  delle  assunzioni  consentite  dalla  normativa
vigente   per   l'anno   di   riferimento.   Resta   comunque   ferma
l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 della  citata
legge n. 68 del 1999,  e  successive  modificazioni,  in  materia  di
assunzioni obbligatorie e quote di riserva, in  quanto  ad  esclusivo
beneficio dei lavoratori disabili. 
  Art. 67-quinquies. - (Disposizioni  transitorie  e  finali).  -  1.
Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore  della  legge
di conversione del presente decreto, i comuni di cui al comma  3  del
presente articolo predispongono, ove non vi abbiano gia'  provveduto,
i piani di ricostruzione del centro storico, di cui all'articolo  14,
comma 5-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, che definiscono gli
indirizzi da seguire in fase di ricostruzione e la  stima  dei  costi
riguardanti  l'intero   perimetro   del   centro   storico.   Decorso
inutilmente il suddetto termine, le  finalita'  di  cui  all'articolo
67-quater sono comunque perseguite con gli strumenti  previsti  dalla
legislazione  ordinaria   nazionale   e   regionale.   I   piani   di
ricostruzione  hanno  natura  strategica  e,  ove  asseverati   dalla
provincia   competente   secondo   la   disciplina   vigente,   anche
urbanistica. Le varianti urbanistiche per la ricostruzione  normativa
e cartografica sono approvate mediante accordo di programma ai  sensi
dell'articolo 34 del testo unico di cui  al  decreto  legislativo  18
agosto 2000,  n.  267,  tra  il  comune  proponente  e  la  provincia
competente.  Le  disposizioni  urbanistiche  comunali  si   intendono
aggiornate  se  in  contrasto  con  altre  sopraggiunte  disposizioni
statali o regionali in materia urbanistica. Nell'attuazione dei piani
di ricostruzione, ai fini del citato articolo 14,  comma  5-bis,  del
decreto-legge n. 39 del 2009, il particolare interesse  paesaggistico
degli edifici civili privati e' attestato dal direttore regionale per
i beni culturali e paesaggistici. 
  2.  Fino  all'adozione  di  un  testo  unico   delle   disposizioni
concernenti gli interventi relativi agli eventi sismici del 6  aprile
2009, restano efficaci le disposizioni delle ordinanze del Presidente
del Consiglio dei Ministri emanate in attuazione del decreto-legge 28
aprile 2009, n. 39, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24
giugno 2009, n.  77,  che  presentano  ancora  ulteriori  profili  di
applicabilita'. 
  3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente capo e
di tutte le misure gia' adottate in relazione al sisma del  6  aprile
2009, si intendono per territori comunali colpiti dal sisma quelli di
cui all'articolo 1 del decreto del  Commissario  delegato  16  aprile
2009, n. 3, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del  17  aprile
2009, e di cui al decreto del Commissario delegato 17 luglio 2009, n.
11, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del  28  luglio  2009.
Resta  ferma   l'applicazione   dell'articolo   1,   comma   3,   del
decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 giugno 2009, n. 77. 
  Art.  67-sexies.  -  (Copertura  finanziaria).  -  1.  Agli   oneri
derivanti dai commi 3, 5, 6 e 7 dell'articolo  67-ter,  pari  a  euro
14.164.000 per ciascuno degli  anni  2013,  2014  e  2015  e  a  euro
11.844.000 a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante  utilizzo
delle  risorse  del  Fondo   sperimentale   di   riequilibrio,   come
determinato dall'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.
23, e, a decorrere  dalla  data  della  sua  attivazione,  del  fondo
perequativo, come determinato ai sensi dell'articolo 13 del  medesimo
decreto legislativo n. 23 del 2011. 
  2.  Con  uno  o  piu'  decreti  del  Ministro   per   la   coesione
territoriale, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, sono stabilite le modalita' di trasferimento  delle  risorse
agli Uffici speciali di cui all'articolo 67-ter, comma 2, nonche'  le
modalita' di utilizzo delle risorse destinate alla ricostruzione. 
  3. All'onere connesso col finanziamento degli interventi  necessari
per  la  riparazione  e  il  miglioramento  sismico   degli   edifici
gravemente danneggiati dal terremoto del  15  dicembre  2009  che  ha
colpito l'Umbria e per il quale  e'  stato  dichiarato  lo  stato  di
emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
22 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  4  del  7
gennaio 2010, si provvede con 20 milioni di euro per l'anno 2012 e 15
milioni di euro per l'anno 2013, a valere  su  corrispondente  quota,
per i medesimi anni, delle risorse rivenienti dall'articolo 16, comma
1, della legge 6 luglio 2012, n. 96, da assegnare alla regione Umbria
con  le  modalita'   previste   dalla   medesima   disposizione,   ad
integrazione  del  gettito  derivante  alla  stessa  dall'istituzione
dell'imposta sulla benzina per autotrazione,  prevista  dall'articolo
6, comma 1, lettera c),  della  legge  14  giugno  1990,  n.  158,  e
dall'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre  1990,
n. 398, gia' disposta con legge  regionale  della  regione  Umbria  9
dicembre 2011, n. 17. La regione Umbria e' autorizzata  a  utilizzare
il  finanziamento  assegnato,   con   priorita'   per   gli   edifici
comprendenti abitazioni dei residenti e attivita' produttive  oggetto
di ordinanza di sgombero, nonche' per il Piano integrato di  recupero
della frazione di Spina del comune di Marsciano. 
  4. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  Art. 67-septies. - (Interventi urgenti in favore delle  popolazioni
colpite dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012).  -  1.  Il
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,  recante  interventi  urgenti  in
favore delle popolazioni  colpite  dagli  eventi  sismici  che  hanno
interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara,
Mantova, Reggio Emilia e Rovigo,  il  20  e  il  29  maggio  2012,  e
l'articolo 10 del presente decreto si applicano  anche  ai  territori
dei comuni di Ferrara, Mantova, nonche', ove risulti l'esistenza  del
nesso causale tra i danni e gli indicati eventi sismici,  dei  comuni
di Castel  d'Ario,  Commessaggio,  Dosolo,  Motteggiana,  Pomponesco,
Viadana, Adria, Bergantino, Castelnovo  Bariano,  Fiesso  Umbertiano,
Casalmaggiore, Casteldidone, Corte de' Frati,  Piadena,  San  Daniele
Po, Robecco d'Oglio, Argenta. 
  2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui  al  comma  1  si
provvede nell'ambito delle risorse del  Fondo  per  la  ricostruzione
delle aree colpite dal sisma del 20 e del  29  maggio  2012,  di  cui
all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74. 
  Art.  67-octies.  -  (Credito  d'imposta  in  favore  di   soggetti
danneggiati dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012). - 1.  I  soggetti
che alla data del 20 maggio 2012 avevano sede legale od  operativa  e
svolgevano attivita' di impresa o  di  lavoro  autonomo  in  uno  dei
comuni interessati dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, e  che  per
effetto del sisma hanno subito la distruzione  ovvero  l'inagibilita'
dell'azienda, dello studio professionale, ovvero  la  distruzione  di
attrezzature o  di  macchinari  utilizzati  per  la  loro  attivita',
denunciandole all'autorita'  comunale  e  ricevendone  verificazione,
possono usufruire di un contributo sotto forma di credito di  imposta
pari  al  costo  sostenuto,  entro  il  30  giugno   2014,   per   la
ricostruzione, il ripristino  ovvero  la  sostituzione  dei  suddetti
beni. 
  2. Il credito di imposta deve essere indicato  nella  dichiarazione
dei redditi relativa al periodo di imposta di maturazione del credito
e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta  nei
quali lo stesso e' utilizzato. Esso non concorre alla formazione  del
reddito  ne'  della  base  imponibile  dell'imposta  regionale  sulle
attivita' produttive, non rileva ai fini del  rapporto  di  cui  agli
articoli 61 e 109,  comma  5,  del  testo  unico  delle  imposte  sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed e' utilizzabile
esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. 
  3. Il credito di imposta di cui al comma 1 e' attribuito nel limite
massimo di spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni  2013,
2014 e 2015. Al relativo onere si provvede, per l'anno 2013, mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 33, comma 1, terzo  periodo,  della  legge  12  novembre
2011, n. 183, e, per gli anni 2014 e  2015,  mediante  corrispondente
riduzione della proiezione, per l'anno 2014, dello  stanziamento  del
fondo speciale di conto  capitale  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2012-2014, nell'ambito del programma "Fondi  di  riserva  e
speciali"  della  missione  "Fondi  da  ripartire"  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2012, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare.
Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'   autorizzato   ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  4.  Con  decreto  di  natura   non   regolamentare   del   Ministro
dell'economia e delle finanze, adottato entro sessanta  giorni  dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto, sono stabilite le modalita' applicative  delle  disposizioni
del presente articolo, ivi incluse quelle  relative  ai  controlli  e
alla revoca del beneficio conseguente alla  sua  indebita  fruizione.
Per fruire del contributo, le imprese presentano un'istanza,  secondo
le modalita' che saranno individuate con il decreto di cui  al  primo
periodo, all'Agenzia delle entrate, che  concede  il  contributo  nel
rispetto del limite di spesa di cui al  comma  3.  A  tal  fine,  per
ciascuna istanza accolta, l'Agenzia delle entrate indica la quota del
credito di imposta fruibile in  ciascuno  degli  anni  2013,  2014  e
2015». 
  L'articolo 68 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 68. - (Assicurazioni estere). - 1. All'articolo 26-ter, comma
3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.
600, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente:  "Nel  caso  in
cui  l'imposta  sostitutiva  non  sia  applicata  direttamente  dalle
imprese di assicurazione estere operanti nel territorio  dello  Stato
in regime  di  liberta'  di  prestazione  di  servizi  ovvero  da  un
rappresentante  fiscale,  l'imposta  sostitutiva  e'  applicata   dai
soggetti di cui all'articolo 23 attraverso i quali  sono  riscossi  i
redditi derivanti da tali contratti". 
  2. All'articolo 1 del decreto-legge  24  settembre  2002,  n.  209,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n.  265,
e successive modificazioni, dopo il comma 2-quinquies e' inserito  il
seguente: 
  "2-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-ter  si  applicano
anche ai soggetti di cui all'articolo 26-ter, comma 3, terzo periodo,
del decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.
600, e successive modificazioni. L'imposta  di  cui  al  comma  2  e'
commisurata  al  solo  ammontare  del   valore   dei   contratti   di
assicurazione indicati  nel  citato  terzo  periodo.  A  tal  fine  i
contraenti sono tenuti a fornire la provvista. I sostituti  d'imposta
segnalano i contraenti nei confronti dei quali non e' stata applicata
l'imposta. Nei confronti dei predetti soggetti l'imposta e'  riscossa
mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo  14  del  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  602,  e
successive modificazioni". 
  3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212,  le
disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo si  applicano  a
decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1º gennaio 2011. Per tale
periodo d'imposta il versamento dell'imposta deve  essere  effettuato
entro il 16 novembre 2012 sulla base  del  valore  dei  contratti  in
essere al 31 dicembre 2011». 
  All'articolo 69: 
  al comma 2: 
  all'alinea, dopo la parola: «32,» sono inserite le  seguenti:  «33,
comma 5,» e le  parole:  «euro  123.692.408  euro  per  l'anno  2012,
99.980.489 euro per l'anno 2013, 220.661.620 euro  per  l'anno  2014,
405.887.450 euro per l'anno 2015, 307.900.000 euro per l'anno 2016  e
309.500.000  euro  a  decorrere  dall'anno  2017,  che  aumentano   a
178.858.408 euro per l'anno 2012, a 123.980.489 euro per l'anno 2013,
a 260.661.620 euro per l'anno 2014, a  455.887.450  euro  per  l'anno
2015, a 357.900.000 euro per l'anno 2016, 359.500.000 euro per l'anno
2017» sono sostituite dalle seguenti: «135.292.408  euro  per  l'anno
2012, 113.780.489 euro per l'anno 2013, 234.261.620 euro  per  l'anno
2014, 414.587.450 euro per l'anno 2015, 316.600.000 euro  per  l'anno
2016 e 318.200.000 euro a decorrere dall'anno 2017, che  aumentano  a
190.458.408 euro per l'anno 2012, a 137.780.489 euro per l'anno 2013,
a 274.261.620 euro per l'anno 2014, a  464.587.450  euro  per  l'anno
2015, a 366.600.000 euro per l'anno 2016 e  a  368.200.000  euro  per
l'anno 2017»; 
  alla lettera a), le parole: «quanto a 178.858.408 euro  per  l'anno
2012, a 123.980.489 euro per l'anno 2013, a 120 milioni di  euro  per
l'anno 2014 e 100 milioni di euro a decorrere  dall'anno  2015»  sono
sostituite dalle seguenti: «quanto  a  185.458.408  euro  per  l'anno
2012, a 132.780.489 euro per l'anno 2013, a 128,6 milioni di euro per
l'anno 2014 e a 108,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015»; 
  alla lettera b), ultimo periodo,  le  parole:  «potranno  proporre»
sono sostituite dalle seguenti: «, in  sede  di  predisposizione  del
disegno di legge di bilancio, possono proporre»; 
  dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente: 
  «b-bis) quanto a 5 milioni di euro per ciascuno  degli  anni  2012,
2013 e 2014, si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione  dello
stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2012, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare»; 
  dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: 
  «3-bis.  Al  fine  di  semplificare  l'organizzazione  degli   enti
territoriali locali, di assicurare il conseguimento  degli  obiettivi
di finanza pubblica e di  contribuire  al  contenimento  della  spesa
pubblica, nonche' in ottemperanza al disposto dell'articolo 23, comma
22, del decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,  n.  214,  le  province
autonome di Trento e di Bolzano prevedono, nell'ambito della  propria
autonomia statutaria e nel quadro delle  procedure  di  coordinamento
previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42,  che  gli
incarichi conferiti all'interno delle comunita' di valle siano svolti
a titolo esclusivamente onorifico, senza la corresponsione di  alcuna
forma di remunerazione, indennita' o gettone di presenza. 
  3-ter.  Le  disposizioni  di  cui  al  comma  3-bis  si   applicano
compatibilmente con le competenze attribuite alle  province  autonome
di Trento e di Bolzano  ai  sensi  dello  statuto  speciale  e  delle
relative norme di attuazione».