Allegato A
(Arti. 1, comma 1 del Regolamento)
ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE
PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA IL MINISTERO DELLA SALUTE, I
MEDICI AMBULATORIALI, SPECIALISTI E GENERICI, E LE ALTRE
PROFESSIONALITA' SANITARIE (BIOLOGI, CHIMICI E PSICOLOGI ) OPERANTI
NEGLI AMBULATORI DIRETTAMENTE GESTITI DAL MINISTERO DELLA SALUTE PER
L'ASSISTENZA SANITARIA E MEDICO - LEGALE AL PERSONALE NAVIGANTE,
MARITTIMO E DELL'AVIAZIONE CIVILE.
ART. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE
1.Il presente accordo collettivo nazionale, ai sensi dell'articolo
18, comma 7, del Decreto legislativo 30 dicembre 1992 n.502 e
successive modificazioni, regola i rapporti tra il Ministero della
Salute, i medici specialisti e generici e le altre professionalita'
sanitarie (biologi, chimici e psicologi) che operano negli ambulatori
direttamente gestiti dagli uffici competenti della Direzione generale
delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio
Sanitario Nazionale (di seguito denominati Uffici SASN).
2. I relativi rapporti sono regolati, per la parte compatibile, dalla
normativa e dagli istituti economici di cui all'accordo collettivo
nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti
ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalita' sanitarie
(biologi, chimici, psicologi) ai sensi del decreto legislativo n. 502
del 1992, cosi' come modificato dai decreti legislativi 7 dicembre
1993, n. 517 e 19 giugno 1999 n. 229 e dall'articolo 48, comma 8,
della legge 23 dicembre 1978, n. 833, con le modificazioni,
integrazioni e adattamenti, di cui agli articoli che seguono, resi
necessari dalle peculiari esigenze del Ministero della Salute ai fini
dell'erogazione delle prestazioni sanitarie ambulatoriali ivi
comprese quelle medico legali rese dai medici ambulatoriali,
specialisti e generici, e dalle altre professionalita' sanitarie al
personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile, ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, del
decreto legge 2 luglio 1982, n. 402, convertito nella legge 3
settembre 1982, n. 627 e del decreto ministeriale 22 febbraio 1984.
3. I medici specialisti e generici convenzionati e le altre
professionalita' sanitarie, ai quali e' comunque riconosciuta e
garantita la piena autonomia professionale, si attengono alle
direttive ministeriali compatibili con il presente regolamento,
emanato per assicurare un'assistenza efficace e tempestiva ed il
regolare funzionamento degli ambulatori; essi, sotto il profilo
funzionale, dipendono dal medico responsabile del poliambulatorio ove
operano, o in sua mancanza, dal medico responsabile territorialmente
competente.
4. Ai medici generici ambulatoriali e alle altre professionalita'
sanitarie si estendono, in quanto applicabili, le norme previste per
i medici specialisti ambulatoriali di cui il capo I, salvo quanto
disposto negli articoli dei capi II e III del presente accordo.
5. Il presente accordo, che entra in vigore dalla data di
pubblicazione del decreto di approvazione, disciplina i rapporti
normativi ed economici sino al 31 dicembre 2009 e rimane in vigore
fino alla pubblicazione del successivo accordo.