(Allegato A-art. 1)
                                                           Allegato A 
                                   (Arti. 1, comma 1 del Regolamento) 
 
 
                    ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE 
 
 
 
PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI  TRA  IL  MINISTERO  DELLA  SALUTE,  I
MEDICI  AMBULATORIALI,   SPECIALISTI   E   GENERICI,   E   LE   ALTRE
PROFESSIONALITA' SANITARIE (BIOLOGI, CHIMICI E PSICOLOGI  )  OPERANTI
NEGLI AMBULATORI DIRETTAMENTE GESTITI DAL MINISTERO DELLA SALUTE  PER
L'ASSISTENZA SANITARIA E MEDICO  -  LEGALE  AL  PERSONALE  NAVIGANTE,
MARITTIMO E DELL'AVIAZIONE CIVILE. 
 
 
                   ART. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE 
 
1.Il presente accordo collettivo nazionale,  ai  sensi  dell'articolo
18, comma 7,  del  Decreto  legislativo  30  dicembre  1992  n.502  e
successive modificazioni, regola i rapporti tra  il  Ministero  della
Salute, i medici specialisti e generici e le  altre  professionalita'
sanitarie (biologi, chimici e psicologi) che operano negli ambulatori
direttamente gestiti dagli uffici competenti della Direzione generale
delle professioni  sanitarie  e  delle  risorse  umane  del  Servizio
Sanitario Nazionale (di seguito denominati Uffici SASN). 
2. I relativi rapporti sono regolati, per la parte compatibile, dalla
normativa e dagli istituti economici di  cui  all'accordo  collettivo
nazionale per la disciplina dei rapporti  con  i  medici  specialisti
ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalita' sanitarie
(biologi, chimici, psicologi) ai sensi del decreto legislativo n. 502
del 1992, cosi' come modificato dai decreti  legislativi  7  dicembre
1993, n. 517 e 19 giugno 1999 n. 229 e  dall'articolo  48,  comma  8,
della  legge  23  dicembre  1978,  n.  833,  con  le   modificazioni,
integrazioni e adattamenti, di cui agli articoli  che  seguono,  resi
necessari dalle peculiari esigenze del Ministero della Salute ai fini
dell'erogazione  delle  prestazioni   sanitarie   ambulatoriali   ivi
comprese  quelle  medico  legali  rese  dai   medici   ambulatoriali,
specialisti e generici, e dalle altre professionalita'  sanitarie  al
personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile, ai sensi  del
decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n.  620,  del
decreto legge 2  luglio  1982,  n.  402,  convertito  nella  legge  3
settembre 1982, n. 627 e del decreto ministeriale 22 febbraio 1984. 
3.  I  medici  specialisti  e  generici  convenzionati  e  le   altre
professionalita' sanitarie,  ai  quali  e'  comunque  riconosciuta  e
garantita  la  piena  autonomia  professionale,  si  attengono   alle
direttive  ministeriali  compatibili  con  il  presente  regolamento,
emanato per assicurare un'assistenza  efficace  e  tempestiva  ed  il
regolare funzionamento  degli  ambulatori;  essi,  sotto  il  profilo
funzionale, dipendono dal medico responsabile del poliambulatorio ove
operano, o in sua mancanza, dal medico responsabile  territorialmente
competente. 
4. Ai medici generici ambulatoriali  e  alle  altre  professionalita'
sanitarie si estendono, in quanto applicabili, le norme previste  per
i medici specialisti ambulatoriali di cui il  capo  I,  salvo  quanto
disposto negli articoli dei capi II e III del presente accordo. 
5.  Il  presente  accordo,  che  entra  in  vigore  dalla   data   di
pubblicazione del decreto  di  approvazione,  disciplina  i  rapporti
normativi ed economici sino al 31 dicembre 2009 e  rimane  in  vigore
fino alla pubblicazione del successivo accordo.