(all. 1 - art. 1)
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

  Visto  il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n. 300, recante
riforma dell'organizzazione del Governo;
  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
  Visto   l'art.  10  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  come
modificata,  da  ultimo,  con  l'art.  12 del decreto-legge 12 giugno
2001,  n.  217,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2001, n. 317;
  Visto  il  regolamento  di  cui  al  decreto  del  Presidente della
Repubblica  20  febbraio  1998,  n. 38, e successive modificazioni ed
integrazioni,  recante le attribuzioni dei dipartimenti del Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
  Visto  il  regolamento  di  cui  al  decreto  del  Presidente della
Repubblica  28  aprile  1998,  n.  154, e successive modificazioni ed
integrazioni,  recante  norme  sull'articolazione  organizzativa e le
dotazioni  organiche  dei  dipartimenti del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 2001, n.
107,  recante  il  regolamento  di organizzazione del Ministero delle
finanze;
  Visto,  l'art.  20,  comma 4, secondo periodo, del predetto decreto
del  Presidente  della  Repubblica  n. 107 del 2001, secondo cui fino
all'entrata  in vigore dei regolamenti di cui agli articoli 4 e 7 del
decreto   legislativo   n.   300  del  1999,  relativi  al  Ministero
dell'economia  e  delle finanze, continuano a trovare applicazione le
vigenti     disposizioni     che    disciplinano,    rispettivamente,
l'organizzazione  del  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio e della
programmazione  economica  e  del  Ministero  delle  finanze, nonche'
quelle  concernenti  gli  uffici  di  diretta  collaborazione ed alle
dirette dipendenze dei Ministri preposti ai medesimi dicasteri;
  Visto  il  decreto  del Presidente della Repubblica 10 giugno 2001,
registrato  alla  Corte  dei  conti  il  13 giugno  2001  - Ministeri
istituzionali,  Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 8,
foglio  n.  19,  con  il  quale  l'on. prof. Giulio Tremonti e' stato
nominato Ministro dell'economia e delle finanze;
  Visto  il  decreto  del Presidente della Repubblica 12 giugno 2001,
registrato  alla  Corte  del  conti  il  15  giugno  2001 - Ministeri
istituzionali,  Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 8,
foglio  n.  225,  con  il  quale il prof. Mario Baldassarri, e' stato
nominato Sottosegretario di Stato presso il Ministero dell'economia e
delle finanze;
  Ritenuta  la  necessita'  di  determinare  i compiti da delegare al
prof. Mario Baldassarri;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  1. Il  prof.  Mario  Baldassarri  e'  delegato a rispondere, per le
materie  di  competenza,  in coerenza con gli indirizzi del Ministro,
alle  interrogazioni a risposta scritta nonche' ad intervenire presso
le  Camere,  in  rappresentanza  del  Ministro, per lo svolgimento di
interrogazioni  a  risposta  orale e per ogni altro intervento che si
renda  necessario  nel  corso  dei  lavori  parlamentari,  secondo le
direttive del Ministro.
  2.  In  linea  di  massima gli impegni parlamentari del prof. Mario
Baldassarri corrisponderanno alle rispettive deleghe.

                               Art. 2.
  1.  Il  prof.  Mario  Baldassarri e' delegato a trattare i progetti
relativi alle seguenti materie:
    a) elaborazione  dei  documenti  di  programmazione  economica  e
finanziaria  e  delle  linee  di politica economica inerenti la legge
finanziaria  ed  i provvedimenti collegati; informazione statistica e
monitoraggio    sull'andamento   del   sistema   economico;   analisi
dell'andamento dei flussi di cassa e dei conti pubblici; previsione e
verifica  del  fabbisogno  e dell'indebitamento del settore pubblico,
con riferimento alle attivita' della Direzione I del Dipartimento del
tesoro;
    b) costituzione  di  una  Agenzia  per  la  gestione  del  debito
pubblico,  con  riferimento  alla  attivita'  della  Direzione II del
Dipartimento del tesoro;
    c) completamento  del  processo di privatizzazione delle societa'
Ferrovie  dello Stato S.p.a. e Poste italiane S.p.a., con riferimento
alle attivita' della Direzione VII del Dipartimento del tesoro;
    d) supporto  operativo ed attivita' di amministrazione necessarie
al     funzionamento    del    CIPE;    coordinamento    e    ausilio
tecnico-istruttorio  per l'adozione delle deliberazioni collegiali e,
in generale, per l'esercizio delle funzioni del CIPE, nell'ambito del
Servizio  centrale  di  segreteria  del  CIPE del Dipartimento per le
politiche di sviluppo e coesione;
    e) sviluppo   e   integrazione   dei   sistemi   informativi  del
Dipartimento  del  tesoro, del Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato, del Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione
e  del Dipartimento dell'amministrazione generale del personale e dei
servizi,   nell'ambito  del  Servizio  centrale  sistema  informativo
integrato   del   Dipartimento   dell'amministrazione  generale,  del
personale e dei servizi del Tesoro;
    f) razionalizzazione  della  politica  complessiva di acquisti di
beni  e  servizi,  nell'ambito  dell'ufficio per la razionalizzazione
degli  acquisti  della pubblica amministrazione e dei rapporti con la
societa'  (CONSIP)  cui  e'  stata affidata la stipula di convenzioni
generali   per   l'acquisto   di   beni  e  servizi  nell'ambito  del
Dipartimento  dell'amministrazione  generale,  del  personale  e  dei
servizi del Tesoro.

                               Art. 3.
  1. La specificazione di materie e di impegni di cui agli articoli 1
e   2   e'   destinata   a  subire  variazioni  ogni  qualvolta,  per
sovrapposizione  di  impegni  o  altre  cause,  la rappresentanza del
Ministro   in   Parlamento   dovra'   essere   assicurata   da  altro
Sottosegretario.
  2.  Per  le altre materie non riguardanti il bilancio dello Stato e
la  legge finanziaria, il Ministro provvedera' a delegare di volta in
volta, tenendo conto delle competenze delegate.

                               Art. 4.
  1.  Al coordinamento necessario all'attuazione del presente decreto
provvede l'Ufficio di Gabinetto.

                               Art. 5.
  1.  Il  Ministro  puo'  avocare  la  risposta  alle  interrogazioni
parlamentari, scritte ed orali.
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo per la registrazione.
    Roma, 12 ottobre 2001
                                                Il Ministro: Tremonti