(all. 1 - art. 1)
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

  Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  300, recante
riforma dell'organizzazione del Governo;
  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
  Visto   l'art.   10  della  legge  23 agosto  1988,  n.  400,  come
modificata,  da  ultimo,  con  l'art.  12 del decreto-legge 12 giugno
2001,  n.  217,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2001, n. 317;
  Visto  il  regolamento  di  cui  al  decreto  del  Presidente della
Repubblica  20 febbraio  1998,  n.  38, e successive modificazioni ed
integrazioni,  recante le attribuzioni dei dipartimenti del Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
  Visto  il  regolamento  di  cui  al  decreto  del  Presidente della
Repubblica  28 aprile  1998,  n.  154,  e successive modificazioni ed
integrazioni,  recante  norme  sull'articolazione  organizzativa e le
dotazioni  organiche  dei  dipartimenti del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 2001, n.
107,  recante  il  regolamento  di organizzazione del Ministero delle
finanze;
  Visto,  l'art.  20,  comma 4, secondo periodo, del predetto decreto
del  Presidente  della  Repubblica  n. 107 del 2001, secondo cui fino
all'entrata  in vigore dei regolamenti di cui agli articoli 4 e 7 del
decreto   legislativo   n.   300  del  1999,  relativi  al  Ministero
dell'economia  e  delle finanze, continuano a trovare applicazione le
vigenti     disposizioni     che    disciplinano,    rispettivamente,
l'organizzazione  del  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio e della
programmazione  economica  e  del  Ministero  delle  finanze, nonche'
quelle  concernenti  gli  uffici  di  diretta  collaborazione ed alle
dirette dipendenze dei Ministri preposti ai medesimi dicasteri;
  Visto  il  decreto  del Presidente della Repubblica 10 giugno 2001,
registrato  alla  Corte  dei  conti  il  13 giugno  2001  - Ministeri
istituzionali,  Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 8,
foglio  n.  19,  con  il  quale  l'on. prof. Giulio Tremonti e' stato
nominato Ministro dell'economia e delle finanze;
  Visto  il  decreto  del Presidente della Repubblica 12 giugno 2001,
registrato  alla  Corte  dei  conti  il  15 giugno  2001  - Ministeri
istituzionali,  Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 8,
foglio  n.  225,  con  il  quale  l'on.  Giovanni  Micciche' e' stato
nominato Sottosegretario di Stato presso il Ministero dell'economia e
delle finanze;
  Ritenuta la necessita' di determinare i compiti da delegare all'on.
Giovanni Micciche';

                              Decreta:

                               Art. 1.
  1. L'on.  Giovanni  Micciche'  e'  delegato  a  rispondere,  per le
materie  di  competenza,  in coerenza con gli indirizzi del Ministro,
alle interrogazioni a risposta scritta, nonche' ad intervenire presso
le  Camere,  in  rappresentanza  del  Ministro, per lo svolgimento di
interrogazioni  a  risposta  orale e per ogni altro intervento che si
renda  necessario  nel  corso  dei  lavori  parlamentari,  secondo le
direttive del Ministro.
  2. In linea di massima gli impegni parlamentari del Sottosegretario
corrisponderanno alle rispettive deleghe.

                               Art. 2.
  1. L'on.  Giovanni  Micciche'  e'  delegato  a  trattare i progetti
relativi alle seguenti materie:
    a) sviluppo    economico   del   Mezzogiorno,   con   riferimento
all'attivita'  del  Dipartimento  per  le  politiche  di  sviluppo  e
coesione;
    b) attivita' delle societa' a partecipazione pubblica che operano
a sostegno dello sviluppo economico del Mezzogiorno;
    c) rapporti  con  l'Unione europea e con le regioni relativi alle
materie indicate alle lettere a) e b).

                               Art. 3.
  1. La specificazione di materie e di impegni di cui agli articoli 1
e   2   e'   destinata   a  subire  variazioni  ogni  qualvolta,  per
sovrapposizioni  di  impegni  o  altre  cause,  la rappresentanza del
Ministro   in   Parlamento   dovra'   essere   assicurata   da  altro
Sottosegretario.
  2. Per  le  altre materie non riguardanti il bilancio dello Stato e
la  legge finanziaria, il Ministro provvedera' a delegare di volta in
volta, tenendo conto delle competenze delegate.

                               Art. 4.
  1. Al  coordinamento necessario all'attuazione del presente decreto
provvede l'Ufficio di Gabinetto.

                               Art. 5.
  1. Il  Ministro  puo'  avocare  alla propria firma la risposta alle
interrogazioni parlamentari scritte ed orali.
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo per la registrazione.
    Roma, 12 ottobre 2001
                                                Il Ministro: Tremonti