IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, come modificata, da ultimo, con l'art. 12 del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317; Visto il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, e successive modificazioni ed integrazioni, recante le attribuzioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; Visto il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme sull'articolazione organizzativa e le dotazioni organiche dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 2001, n. 107, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle finanze; Visto, l'art. 20, comma 4, secondo periodo, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 107 del 2001, secondo cui fino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui agli articoli 4 e 7 del decreto legislativo n. 300 del 1999, relativi al Ministero dell'economia e delle finanze, continuano a trovare applicazione le vigenti disposizioni che disciplinano, rispettivamente, l'organizzazione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Ministero delle finanze, nonche' quelle concernenti gli uffici di diretta collaborazione ed alle dirette dipendenze dei Ministri preposti ai medesimi dicasteri; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2001, registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2001 - Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 8, foglio n. 19, con il quale l'on. prof. Giulio Tremonti e' stato nominato Ministro dell'economia e delle finanze; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 2001, registrato alla Corte dei conti il 15 giugno 2001 - Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 8, foglio n. 225, con il quale l'on. Giovanni Micciche' e' stato nominato Sottosegretario di Stato presso il Ministero dell'economia e delle finanze; Ritenuta la necessita' di determinare i compiti da delegare all'on. Giovanni Micciche'; Decreta: Art. 1. 1. L'on. Giovanni Micciche' e' delegato a rispondere, per le materie di competenza, in coerenza con gli indirizzi del Ministro, alle interrogazioni a risposta scritta, nonche' ad intervenire presso le Camere, in rappresentanza del Ministro, per lo svolgimento di interrogazioni a risposta orale e per ogni altro intervento che si renda necessario nel corso dei lavori parlamentari, secondo le direttive del Ministro. 2. In linea di massima gli impegni parlamentari del Sottosegretario corrisponderanno alle rispettive deleghe. Art. 2. 1. L'on. Giovanni Micciche' e' delegato a trattare i progetti relativi alle seguenti materie: a) sviluppo economico del Mezzogiorno, con riferimento all'attivita' del Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione; b) attivita' delle societa' a partecipazione pubblica che operano a sostegno dello sviluppo economico del Mezzogiorno; c) rapporti con l'Unione europea e con le regioni relativi alle materie indicate alle lettere a) e b). Art. 3. 1. La specificazione di materie e di impegni di cui agli articoli 1 e 2 e' destinata a subire variazioni ogni qualvolta, per sovrapposizioni di impegni o altre cause, la rappresentanza del Ministro in Parlamento dovra' essere assicurata da altro Sottosegretario. 2. Per le altre materie non riguardanti il bilancio dello Stato e la legge finanziaria, il Ministro provvedera' a delegare di volta in volta, tenendo conto delle competenze delegate. Art. 4. 1. Al coordinamento necessario all'attuazione del presente decreto provvede l'Ufficio di Gabinetto. Art. 5. 1. Il Ministro puo' avocare alla propria firma la risposta alle interrogazioni parlamentari scritte ed orali. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione. Roma, 12 ottobre 2001 Il Ministro: Tremonti