(all. 1 - art. 1)
          IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n.
230,  recante "Regolamento generale per l'organizzazione degli uffici
di  diretta  collaborazione  dei Ministri", pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 139 del 18 giugno 2001;
  Visto  il  decreto  del Presidente della Repubblica 10 giugno 2001,
recante  la  nomina  del  prof.  ing. Pietro Lunardi a Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 2001, di
nomina dei Sottosegretari di Stato;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 10
aprile  2001,  concernente  l'operativita'  delle disposizioni di cui
all'art. 55, comma 6, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
concernente  gli  adempimenti  necessari  per  il completamento della
riforma dell'organizzazione di Governo;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2001, n.
320, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.
183  dell'8  agosto  2001,  recante  il regolamento di organizzazione
degli   uffici   di   diretta   collaborazione   del  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti;
  Vista   la   legge   26   marzo   2001,  n.  81,  sulla  disciplina
dell'attivita' di Governo;
  Visto   il   decreto-legge   12   giugno   2001,  n.  217,  recante
modificazioni  al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonche'
alla  legge  23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del
Governo, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n.
317;
                              Decreta:

                               Art. 1.
  Fermi restando la responsabilita' politica ed i poteri di indirizzo
del  Ministro,  al Sottosegretario di Stato on. Ugo Giovanni Martinat
e'  delegato l'esercizio delle competenze nelle aree del Dipartimento
per le opere pubbliche e per l'edilizia, fatta eccezione per gli atti
inerenti  le  funzioni  in  materia  di  accordi  di programma con le
regioni  e  quelli  concernenti  i rapporti internazionali. L'on. Ugo
Giovanni  Martinat  attua  gli  indirizzi  del Ministro nelle materie
relative ai provveditorati regionali alle opere pubbliche.
  Al  fine  della  migliore armonizzazione dell'attivita' strategica,
l'alta  vigilanza  e'  esercitata  previa verifica della coerenza con
l'indirizzo politico.

                               Art. 2.
  Nell'ambito  dell'area  di  competenza di cui all'art. 1, l'on. Ugo
Giovanni Martinat e' delegato, nel rispetto degli indirizzi stabiliti
dal  Ministro, alla firma degli atti e ai rapporti con il parlamento,
con  gli  organi  consultivi  e  con  gli  organi  rappresentativi di
associazioni, comunita', enti e parti sociali; inerisce alla presente
delega la trattazione del contenzioso.

                               Art. 3.
  Le  attivita'  delegate  si  esercitano nell'ambito della direttiva
generale  per  l'azione amministrativa emanata dal Ministro, al quale
resta comunque riservata la potesta' di diretto esercizio nei casi di
particolare rilevanza politica e strategica.

                               Art. 4.
  Al  coordinamento  necessario per l'attuazione del presente decreto
provvede  l'Ufficio  di Gabinetto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti.
    Roma, 12 ottobre 2001
                                                 Il Ministro: Lunardi