IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 230, recante "Regolamento generale per l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 139 del 18 giugno 2001; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2001, recante la nomina del prof. ing. Pietro Lunardi a Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 2001, di nomina dei Sottosegretari di Stato; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001, concernente l'operativita' delle disposizioni di cui all'art. 55, comma 6, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente gli adempimenti necessari per il completamento della riforma dell'organizzazione di Governo; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2001, n. 320, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 183 dell'8 agosto 2001, recante il regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; Vista la legge 26 marzo 2001, n. 81, sulla disciplina dell'attivita' di Governo; Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonche' alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317; Decreta: Art. 1. Fermi restando la responsabilita' politica ed i poteri di indirizzo del Ministro, al Sottosegretario di Stato on. Ugo Giovanni Martinat e' delegato l'esercizio delle competenze nelle aree del Dipartimento per le opere pubbliche e per l'edilizia, fatta eccezione per gli atti inerenti le funzioni in materia di accordi di programma con le regioni e quelli concernenti i rapporti internazionali. L'on. Ugo Giovanni Martinat attua gli indirizzi del Ministro nelle materie relative ai provveditorati regionali alle opere pubbliche. Al fine della migliore armonizzazione dell'attivita' strategica, l'alta vigilanza e' esercitata previa verifica della coerenza con l'indirizzo politico. Art. 2. Nell'ambito dell'area di competenza di cui all'art. 1, l'on. Ugo Giovanni Martinat e' delegato, nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal Ministro, alla firma degli atti e ai rapporti con il parlamento, con gli organi consultivi e con gli organi rappresentativi di associazioni, comunita', enti e parti sociali; inerisce alla presente delega la trattazione del contenzioso. Art. 3. Le attivita' delegate si esercitano nell'ambito della direttiva generale per l'azione amministrativa emanata dal Ministro, al quale resta comunque riservata la potesta' di diretto esercizio nei casi di particolare rilevanza politica e strategica. Art. 4. Al coordinamento necessario per l'attuazione del presente decreto provvede l'Ufficio di Gabinetto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Roma, 12 ottobre 2001 Il Ministro: Lunardi