(all. 1 - art. 1)
CONTRATTO  COLLETTIVO  NAZIONALE  DI LAVORO RELATIVO AL PERSONALE NON
     DIRIGENTE DELL'ENTE AUTONOMO ESPOSIZIONE UNIVERSALE DI ROMA

                               Art. 1.
                        Campo di applicazione
    1. Il presente contratto collettivo di lavoro, stipulato ai sensi
e  per  gli  effetti  dell'art. 73 del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, come successivamente modificato e integrato, interviene,
successivamente  alla  trasformazione  dell'Ente autonomo esposizione
universale  di Roma in societa' per azioni, avvenuta in data 15 marzo
2000,   per  la  disciplina  di  aspetti  riferiti  alla  sola  parte
economica,  con  efficacia  limitata  al  periodo  antecedente  detta
trasformazione,  fino all'applicazione del nuovo contratto collettivo
applicato dalla S.p.a.
    2.  L'applicazione  del  presente contratto riguarda il personale
che,  nel  periodo  di  vigenza  contrattuale,  risultava  dipendente
dell'Ente  autonomo  esposizione  universale  di Roma con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato, a tempo determinato ed a tempo parziale
con esclusione del personale dirigente.
    3.   Il   decreto   legislativo  3 febbraio  1993,  n.  29,  come
successivamente  modificato ed integrato, e' richiamato nel testo del
presente  contratto  con  la dizione decreto legislativo n. 29/1993".
L'Ente  autonomo  esposizione  universale  di  Roma e' richiamato nel
testo con la dizione "l'Ente".
                               Art. 2.
 Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto
    1.  Il  presente  contratto concerne il periodo compreso tra il 1
gennaio  1998  e il 31 maggio 2000, data a partire dalla quale l'Ente
ha   applicato   al   proprio   personale   il  contratto  collettivo
Federculture.  Al  personale  soggetto  a  processi  di  mobilita' in
relazione  alla  trasformazione  dell'Ente  in  S.p.a.  si applica il
presente  contratto  fino alla data di inquadramento definitivo nella
nuova amministrazione o ente pubblico o privato.
    2.  Gli  effetti  decorrono  dal  giorno  successivo alla data di
stipulazione,  salvo  diversa  prescrizione  del  presente contratto.
L'avvenuta stipulazione viene portata a conoscenza dell'Ente da parte
dell'Aran.
    3.  Gli  istituti  con  carattere  vincolato  ed  automatico sono
applicati dall'Ente entro trenta giorni dalla data di stipulazione di
cui al comma 2.
                               Art. 3.
    Aumenti della retribuzione base ed effetti dei nuovi stipendi
    1.  Gli  stipendi  tabellari  previsti  dall'art.  2 del C.C.N.L.
stipulato  in  data  5 giugno  1997  sono  incrementati degli importi
mensili  lordi,  per  tredici  mensilita',  indicati  nella  allegata
tabella 1 ed alle scadenze ivi previste.
    2.  Le  misure  degli  stipendi  risultanti dall'applicazione del
presente  contratto  sono utili ai fini della tredicesima mensilita',
dei trattamenti di previdenza e di quiescenza, dell'equo indennizzo e
sono   assunte   a  base  ai  fini  delle  ritenute  assistenziali  e
previdenziali  e  relativi  contributi,  nonche' della determinazione
della misura di contributi di riscatto.
    3.   Sono  confermate  l'indennita'  integrativa  speciale  e  la
retribuzione  individuale  di anzianita' nell'importo in godimento da
parte  del  personale  in  servizio  alla  data  di  stipulazione del
presente   contratto,  nonche'  gli  eventuali  assegni  ad  personam
riassorbibili e non riassorbibili in godimento alla stessa data.
    4.   I  benefici  economici  risultanti  dalla  applicazione  del
presente  articolo  sono computati ai fini previdenziali, secondo gli
ordinamenti  vigenti,  alle  scadenze  e  negli  importi previsti dal
presente  contratto  nei confronti del personale comunque cessato dal
servizio,  con  diritto  a pensione, nel periodo di vigenza economica
del contratto stesso. Agli effetti del trattamento di fine servizio e
delle   competenze   spettanti  in  caso  di  licenziamento,  nonche'
dell'indennita'   prevista   dall'art.  2122  del  codice  civile  si
considerano  solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione
del rapporto di lavoro.
                               Art. 4.
                            Fondo di ente
    1.  E'  costituito  presso  l'Ente  un  fondo  utilizzato  per la
corresponsione  dei  trattamenti  accessori al personale destinatario
del presente contratto. Il fondo e' alimentato dalle seguenti risorse
economiche:
      a) gli   importi   derivanti  dall'applicazione  dell'art.  35,
comma 1, del C.C.N.L. del 7 giugno 1996;
      b) le  eventuali economie di gestione rilevate, con riferimento
all'esercizio  1999, secondo la disciplina dell'art. 35, commi 1 e 2,
del   C.C.N.L.   7 giugno  1996;  dette  economie  di  gestione  sono
utilizzabili  a  condizione che dal consuntivo dell'anno precedente a
quello  di  utilizzazione  non  risulti un incremento delle spese del
personale  dipendente, eccettuato quello derivante dalla applicazione
del  C.C.N.L.  e  comunque  per un ammontare contenuto entro un tetto
massimo   corrispondente   alla   misura  dei  risparmi  di  gestione
determinati  per  l'anno precedente incrementata sulla base del tasso
di inflazione programmato per l'anno di riferimento; sono fatte salve
le  quote  che  disposizioni  di  legge  riservano  a  risparmio  del
fabbisogno complessivo;
      c) le risorse che specifiche disposizioni legislative destinano
all'incentivazione del personale;
      d) le  somme derivanti dall'attuazione dell'art. 43 della legge
n. 449/1997;
      e) le  economie conseguenti alla trasformazione del rapporto di
lavoro da tempo pieno a tempo parziale ai sensi dell'art. 1, commi da
57  e seguenti, della legge n. 662/1996 e successive modificazioni ed
integrazioni;
      f) gli  incrementi  economici  derivanti  da disapplicazione di
disposizioni  di  legge,  da  regolamenti  o  da  atti amministrativi
generali,  ai  sensi  dell'art. 2, comma 3 del decreto legislativo n.
29/1993;
      g) un  importo  dello  0,71%  del  monte salari dell'anno 1997,
esclusa    la   quota   relativa   alla   dirigenza,   corrispondente
all'incremento, in misura pari ai tassi programmati d'inflazione, del
trattamento economico accessorio con decorrenza dal 31 dicembre 1999,
a valere sull'anno 2000;
      h)  un  importo  pari  allo  0,80% del monte salari riferito al
personale  di  cui  alla  lettera  b);  detta  voce e' utilizzabile a
decorrere  dal  1  maggio  1999,  a  condizione che sia verificata la
sussistenza   delle   necessarie  corrispondenti  disponibilita'  nel
bilancio dell'Ente;
      i) l'importo  corrispondente all'ammontare complessivo riferito
all'anno  1999  delle  indennita'  di  direzione  e  di  staff di cui
all'art.  29,  comma  6 del C.C.N.L. 7 giugno 1996 e delle indennita'
per  il personale appartenente all'area Quadri di cui all'art. 34 del
medesimo C.C.N.L.
    2.  Gli  importi  previsti  dal comma 1, lettere b) e h), possono
essere resi disponibili solo a seguito del preventivo accertamento da
parte    dell'ufficio    di   controllo   interno   delle   effettive
disponibilita'   di   bilancio   create  a  seguito  di  processi  di
razionalizzazione   e   riorganizzazione   delle   attivita'   ovvero
espressamente  destinate  dall'Ente  al  raggiungimento  di specifici
obiettivi di produttivita' e di qualita'.