(all. 1 - art. 1)
                                                         Appendice a)
   Legge 17 febbraio 1982 n. 46
   Scheda  informativa  sulla  vigente  normativa  che regolamenta la
concessione  e  l'erogazione  delle  agevolazioni,  coordinata con le
modifiche introdotte dalla presente circolare.
   1. Soggetti beneficiari
   Sono  ammesse  alle agevolazioni le imprese che svolgono attivita'
industriale  di produzione di beni o di servizi e quelle artigiane di
produzione  dotate di una stabile organizzazione in Italia, che, alla
data  di presentazione del modulo di domanda, siano gia' costituite e
iscritte  al  Registro  delle  imprese,  che siano nel pieno e libero
esercizio  dei  propri  diritti,  non  essendo sottoposte a procedure
concorsuali o amministrazione controllata, e che si trovino in regime
di contabilita' ordinaria.
   Sono  escluse dalle agevolazioni le imprese che risultino morose a
causa di precedenti operazioni agevolate dalla legge 46/82.
   2. Territori ammessi
   Il  programma di sviluppo precompetitivo deve essere svolto presso
unita' produttive ubicate nelle seguenti regioni:
   Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna.
   E',  comunque,  consentito  che  parte  del programma venga svolta
anche  presso unita' produttive ubicate in altre regioni a condizione
che  i  relativi  costi  non  superino il 25% della differenza tra il
totale   dei  costi  agevolabili  del  programma  e  quelli  relativi
all'acquisto di beni o servizi di consulenza e simili.
   3. Programmi ammissibili
   Sono  ammissibili  alle  agevolazioni  i  programmi  di  "sviluppo
precompetitivo" cosi' definiti:
   per  sviluppo  precompetitivo si intende il programma diretto alla
progettazione,  sperimentazione, sviluppo e preindustrializzazione di
nuovi  prodotti, processi o servizi ovvero di modifiche sostanziali a
prodotti,  linee  di produzione e processi produttivi, che comportino
sensibili miglioramenti delle tecnologie esistenti. Tali attivita' si
concretizzeranno   nella   realizzazione   di   progetti   pilota   e
dimostrativi  nonche'  di  prototipi  non  commercializzabili  e  non
comprendono  modifiche  di routine o modifiche periodiche apportate a
prodotti,  linee  di  produzione,  processi di fabbricazione, servizi
esistenti    anche    se   tali   modifiche   possono   rappresentare
miglioramenti.   Il   programma   di   sviluppo  precompetitivo  puo'
comprendere  anche attivita' non preponderanti di ricerca industriale
e    attivita'    dirette    alla   realizzazione,   all'ampliamento,
ammodernamento,   ristrutturazione,   riconversione,   riattivazione,
acquisizione o delocalizzazione di centri di ricerca.
   A tal fine si precisa che:
   * per attivita' di ricerca industriale si intendono quelle dirette
all'acquisizione  di  nuove conoscenze finalizzate alla messa a punto
di  nuovi  prodotti, processi produttivi o servizi ovvero al notevole
miglioramento  dei prodotti, processi produttivi o servizi esistenti.
L'attivita' di ricerca si considera non preponderante quando il costo
ad  essa  riferito  e'  inferiore, nell'ambito del medesimo programma
oggetto  di  domanda  di  agevolazione,  a  quello  previsto  per  le
attivita' di sviluppo precompetitivo;
   *  le  attivita'  relative  alla  realizzazione di nuovi centri di
ricerca   ovvero   all'ampliamento,   alla   ristrutturazione,   alla
riconversione,    alla   riattivazione,   all'acquisizione   o   alla
delocalizzazione di centri di ricerca gia' esistenti sono ammissibili
all'agevolazione   solo  se  oggetto  di  richiesta  di  agevolazione
nell'ambito  di un programma per attivita' di sviluppo precompetitivo
ovvero  di  ricerca  e  sviluppo  e  qualora sussista un collegamento
funzionale con tali attivita'. I costi agevolabili relativi ai centri
di  ricerca  non possono superare il 30% del totale degli altri costi
agevolabili del programma di sviluppo precompetitivo.
   I programmi devono avere una durata non inferiore ai 18 mesi e non
superiore  a  30 mesi a partire dalla data del decreto di concessione
provvisoria  delle  agevolazioni.  In  casi eccezionali sono previste
proroghe  non  superiori  a  6  mesi, autorizzate dal Ministero delle
attivita' produttive.
   Lo sfruttamento industriale dei risultati deve essere coerente con
le  attivita'  ammissibili  per  il  programma di industrializzazione
indicate al punto 2 dell'Appendice b).
   4. Agevolazioni
   Le agevolazioni concedibili consistono in:
   a)  un  finanziamento  agevolato  pari al 60% del totale dei costi
riconosciuti   ammissibili.   Se   il   valore   della   agevolazione
corrispondente  al  finanziamento  agevolato risulta inferiore al 25%
espresso  in  Equivalente  Sovvenzione  Lordo (ESL), il finanziamento
viene integrato da un contributo alla spesa di importo pari al valore
necessario  perche'  l'agevolazione  complessiva sia pari al 25% ESL;
qualora  nell'ambito  del programma siano previste anche attivita' di
ricerca  industriale  i  cui costi siano almeno pari al 10% dei costi
totali  ammissibili,  la  predetta integrazione e' di importo pari al
valore  necessario  perche'  l'agevolazione complessiva sia pari alla
media  ponderata delle intensita' di aiuto massime previste dall U.E.
per  le  attivita'  di  ricerca  industriale  (50% ESL) e di sviluppo
precompetitivo  (25% ESL). Ai fini del calcolo delle agevolazioni gli
investimenti   previsti   sono   attualizzati  all'anno  di  avvio  a
realizzazione,  applicando  il  tasso di attualizzazione vigente alla
data del primo titolo di spesa (data di avvio a realizzazione);
   La  durata massima del finanziamento e' pari a 10 anni oltre ad un
periodo  di  preammortamento commisurato alla durata, in anni interi,
del  programma  e  non  superiore ai 3 anni decorrenti dalla data del
decreto di concessione.
   Il  tasso  agevolato  e'  pari al 20% del tasso di attualizzazione
vigente alla data di emanazione del decreto di concessione.
   Il rimborso del finanziamento e' previsto in rate annuali costanti
posticipate,   la   prima   delle  quali  decorrente  dalla  data  di
conclusione del periodo di preammortamento.
   b)  maggiorazioni,  nella  forma  di contributi alla spesa, per un
ammontare che, complessivamente , non puo' superare il 25% di ESL del
totale  dei  costi  agevolabili. Le condizioni e le percentuali delle
maggiorazioni concedibili sono:
   1) 10% per i programmi svolti dalle piccole e medie imprese;
   2)  10% per i costi relativi ad attivita' svolte in una delle aree
ammesse  a  godere  della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3,
lettera  a)  del  Trattato  di  Roma, come modificato dal Trattato di
Amsterdam;
   3)  10% per i programmi rientranti negli obiettivi di un programma
o   di   un   progetto   specifico   elaborato   nell'ambito   di  un
programma-quadro   comunitario   di   ricerca-sviluppo  in  corso  di
applicazione  alla  data di presentazione della domanda, a condizione
che  le  attivita'  di  ricerca  e  di  sviluppo  da  svolgere  siano
suscettibili di applicazioni multisettoriali ovvero abbiano carattere
multidisciplinare.  Tale  maggiorazione e' concedibile esclusivamente
per  i programmi che comprendano una quota rilevante, almeno del 30%,
di  ricerca  ovvero comportino rilevanti difficolta' di realizzazione
in   relazione   agli  obiettivi  perseguiti  e  alle  tecnologie  da
sviluppare.  La  percentuale  e'  elevabile al 15% per i programmi in
questione  svolti  dalle  piccole  e  medie imprese qualora alla loro
copertura finanziaria concorrano, sotto qualsiasi forma, purche' tale
concorso    sia   esplicitamente   finalizzato,   ivi   compresa   la
partecipazione  al capitale sociale, banche o intermediari finanziari
di cui al Decreto Legislativo 385/93, art. 107;
   4)  10%  per  programmi  che  prevedano  almeno una delle seguenti
condizioni:
   i)  lo  svolgimento,  nell'ambito  di  una  iniziativa progettuale
comune,  di  una  quota  di  attivita',  escluso  il mero acquisto di
macchinari e attrezzature, non inferiore al 30% dei costi agevolabili
da  parte  di  almeno  due  partners di altri Stati membri dell'U.E.,
purche'   tra  il  soggetto  richiedente  e  i  citati  partners  non
sussistano rapporti di cui all'articolo 2359 del codice civile;
   ii)  lo svolgimento di una quota di attivita' non inferiore al 30%
dei  costi  ammissibili  da  parte  di  Enti  pubblici  di  ricerca o
Universita';
   La somma costituita dall'importo del finanziamento agevolato e dei
complessivi  contributi  alla  spesa  non  puo',  comunque,  superare
l'ammontare dei costi agevolabili.
   5. Costi e spese ammissibili
   Sono ammissibili i costi e le spese relativi a:
   -  personale dipendente o in rapporto di collaborazione coordinata
e   continuativa   limitatamente  a  ricercatori,  tecnici  ed  altro
personale ausiliario adibito all'attivita' del programma ;
   - strumenti e attrezzature nuovi, opere murarie necessarie;
   -   servizi   di   consulenza  ed  altri  servizi  utilizzati  per
l'attivita'  del  programma,  inclusa l'acquisizione dei risultati di
ricerca, di brevetti, know-how e licenze;
   -  spese  generali  imputabili  all'attivita'  del  programma  (da
determinare anche forfettariamente in misura non superiore al 60% del
costo per il personale);
   -  costo  dei  materiali, forniture e prodotti analoghi utilizzati
per lo svolgimento del programma.
   Sono  ammissibili,  in generale, i costi sostenuti dopo la data di
presentazione della domanda.
   In  deroga a tale disposizione, sono ammissibili i costi sostenuti
non  oltre  i  12  mesi  precedenti  la  data  di presentazione della
domanda, solo se riferiti a studi di fattibilita', limitatamente alle
voci  relative a personale, servizi di consulenza, brevetti, know-how
e  licenze  e  nel  limite  massimo  del  10%  dei  costi ammissibili
dell'intero programma.
   Per  i  programmi  relativi  alla realizzazione di nuovi centri di
ricerca     o    ampliamento,    ammodernamento,    ristrutturazione,
riconversione,  riattivazione,  acquisizione  e  delocalizzazione  di
centri esistenti sono ammissibili le seguenti spese:
   -  progettazione e studi di fattibilita' nel limite massimo del 5%
delle spese complessivamente ammissibili;
   -   acquisizione   delle  aree  e  dei  fabbricati  da  utilizzare
esclusivamente  per  l'attivita'  di  sviluppo purche' nei dieci anni
precedenti  la  domanda  non  siano  stati  oggetto  di  agevolazioni
pubbliche;
   -  realizzazione  di opere edili ed infrastrutturali da utilizzare
esclusivamente per l'attivita' di sviluppo;
   -  strumenti,  attrezzature,  impianti speciali di nuovo acquisto,
utilizzati   esclusivamente   per   l'attivita'  ad  eccezione  degli
autoveicoli  salvo  quelli  specificamente attrezzati come laboratori
mobili.
   6. Istruttoria
   L'istruttoria    dei   programmi   e'   effettuata   dalla   banca
concessionaria  entro 90 giorni dalla data di chiusura dei termini di
presentazione delle domande per il "PIA Innovazione".
   L'attivita' istruttoria e' volta ad accertare, tra l'altro:
   a) la validita' economico-finanziaria del programma;
   b)  la  validita' degli obiettivi intermedi e finali del programma
sotto il profilo tecnologico;
   c)  la  ricaduta  sul  mercato  di riferimento e sul miglioramento
delle condizioni ambientali;
   d)  l'interesse  industriale  e  l'impatto economico dei risultati
perseguiti;
   e)   il   carattere   di  addizionalita'  del  programma  rispetto
all'ordinaria  attivita' di ricerca e sviluppo dell'impresa (solo per
le grandi imprese);
   f)  la  capacita'  tecnico-scientifica  ad  assicurare la corretta
esecuzione del programma;
   g)  il  sostanziale  apporto  diretto  del  soggetto  beneficiario
nell'ideazione e nello svolgimento del programma.
   Il Ministero delle Attivita' Produttive, ricevute le istruttorie e
verificatone  l'esito,  acquisisce  il necessario parere del Comitato
tecnico  previsto  dall'art.  16  della  legge  46/82, provvedendo ad
inserire in graduatoria solo le iniziative con esito positivo.
   Le   domande  relative  a  programmi  concernenti  prevalentemente
attivita' di "ricerca industriale" sono trasmesse dal Ministero delle
Attivita'  Produttive  al  Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica (secondo le modalita' previste dall'art. 10
della Legge 297/99)
   7. Erogazione delle agevolazioni
   Le  erogazioni  del finanziamento e del contributo sono effettuate
dalla  banca concessionaria, con cadenza annuale in numero massimo di
3  oltre  l'erogazione  a  saldo,  a seguito delle richieste avanzate
dalle  imprese  in  base  allo stato di avanzamento del programma. Le
spese  da  effettuarsi  ai  fini del raggiungimento dei vari stati di
avanzamento  sono  stabilite  nel piano di erogazioni disposto con la
concessione.  Ai  fini  dell'ultima erogazione l'impresa trasmette la
documentazione    di    spesa   all'ente   gestore   entro   3   mesi
dall'ultimazione del programma.
   L'ammontare complessivo delle erogazioni effettuate nel periodo di
realizzazione   del   programma   non  puo'  superare  il  90%  delle
agevolazioni concesse. Il restante 10% viene erogato a saldo dopo gli
accertamenti disposti dal Ministero.
   Per  le  PMI, la prima erogazione puo' essere disposta a titolo di
anticipazione  previa  fideiussione  bancaria o polizza assicurativa,
per  un  importo  pari a quello previsto per il primo e eventualmente
anche  il  secondo  stato  di avanzamento, nel limite massimo del 25%
dell'importo totale delle agevolazioni concesse.
   Dall'erogazione  relativa  all'ultimo  stato  di avanzamento viene
trattenuto il 10% dell'importo totale delle agevolazioni da erogare a
saldo successivamente agli accertamenti previsti.
   8. Revoche
   Sono previste revoche dei benefici concessi in caso di:
   a) verifica dell'assenza di uno o piu' requisiti di ammissibilita'
ovvero verifica di documentazione incompleta o irregolare;
   b)   mancato   rispetto   dei  termini  massimi  previsti  per  la
realizzazione del programma;
   c) mancato raggiungimento degli stati di avanzamento entro un anno
dalle date previste nel piano delle erogazioni;
   d) mancata trasmissione della documentazione finale di spesa entro
i termini previsti;
   e) mancata realizzazione del programma di sviluppo;
   f)  mancato  raggiungimento degli obiettivi previsti dal programma
(fatti salvi i casi di forza maggiore ecc.);
   g)   mancata  restituzione  protratta  per  oltre  un  anno  degli
interessi  di  preammortamento,  ovvero  delle rate del finanziamento
concesso;
   h)  ottenimento,  a fronte del medesimo programma, di agevolazioni
di  qualsiasi  natura  previste  da  altre norme statali, regionali o
comunitarie  o  comunque  concesse da enti o istituzioni pubbliche ed
alle quali l'impresa non abbia formalmente rinunciato.

   Riferimenti normativi e attuativi
   * Legge 17 febbraio 1982, n. 46 Artt. 14-18 (GU 27.02.82, n. 57)
   (Istituzione del FIT - Fondo per l'Innovazione Tecnologica)
   *  Legge  23  dicembre  1999, n. 488 Art. 54 c. 8 (GU 27.12.99, n.
302) Finanziaria 2000
   (E'  affidato  al Ministero dell'Industria il compito di riformare
il Fondo)
   *  Decreto  del  Ministero  dell'Industria  16  gennaio  2001  (GU
14.04.01, n. 79)
   (Direttive per la concessione delle agevolazioni del FIT)
   *  Circolare esplicativa 11 maggio 2001, n. 1034240 (SO n.143 alla
GU n. 133 del 11/06/01)
   (indicazioni   procedurali,   schemi   di   domanda,   schemi   di
dichiarazioni, ecc.)