Appendice a) Legge 17 febbraio 1982 n. 46 Scheda informativa sulla vigente normativa che regolamenta la concessione e l'erogazione delle agevolazioni, coordinata con le modifiche introdotte dalla presente circolare. 1. Soggetti beneficiari Sono ammesse alle agevolazioni le imprese che svolgono attivita' industriale di produzione di beni o di servizi e quelle artigiane di produzione dotate di una stabile organizzazione in Italia, che, alla data di presentazione del modulo di domanda, siano gia' costituite e iscritte al Registro delle imprese, che siano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo sottoposte a procedure concorsuali o amministrazione controllata, e che si trovino in regime di contabilita' ordinaria. Sono escluse dalle agevolazioni le imprese che risultino morose a causa di precedenti operazioni agevolate dalla legge 46/82. 2. Territori ammessi Il programma di sviluppo precompetitivo deve essere svolto presso unita' produttive ubicate nelle seguenti regioni: Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna. E', comunque, consentito che parte del programma venga svolta anche presso unita' produttive ubicate in altre regioni a condizione che i relativi costi non superino il 25% della differenza tra il totale dei costi agevolabili del programma e quelli relativi all'acquisto di beni o servizi di consulenza e simili. 3. Programmi ammissibili Sono ammissibili alle agevolazioni i programmi di "sviluppo precompetitivo" cosi' definiti: per sviluppo precompetitivo si intende il programma diretto alla progettazione, sperimentazione, sviluppo e preindustrializzazione di nuovi prodotti, processi o servizi ovvero di modifiche sostanziali a prodotti, linee di produzione e processi produttivi, che comportino sensibili miglioramenti delle tecnologie esistenti. Tali attivita' si concretizzeranno nella realizzazione di progetti pilota e dimostrativi nonche' di prototipi non commercializzabili e non comprendono modifiche di routine o modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti anche se tali modifiche possono rappresentare miglioramenti. Il programma di sviluppo precompetitivo puo' comprendere anche attivita' non preponderanti di ricerca industriale e attivita' dirette alla realizzazione, all'ampliamento, ammodernamento, ristrutturazione, riconversione, riattivazione, acquisizione o delocalizzazione di centri di ricerca. A tal fine si precisa che: * per attivita' di ricerca industriale si intendono quelle dirette all'acquisizione di nuove conoscenze finalizzate alla messa a punto di nuovi prodotti, processi produttivi o servizi ovvero al notevole miglioramento dei prodotti, processi produttivi o servizi esistenti. L'attivita' di ricerca si considera non preponderante quando il costo ad essa riferito e' inferiore, nell'ambito del medesimo programma oggetto di domanda di agevolazione, a quello previsto per le attivita' di sviluppo precompetitivo; * le attivita' relative alla realizzazione di nuovi centri di ricerca ovvero all'ampliamento, alla ristrutturazione, alla riconversione, alla riattivazione, all'acquisizione o alla delocalizzazione di centri di ricerca gia' esistenti sono ammissibili all'agevolazione solo se oggetto di richiesta di agevolazione nell'ambito di un programma per attivita' di sviluppo precompetitivo ovvero di ricerca e sviluppo e qualora sussista un collegamento funzionale con tali attivita'. I costi agevolabili relativi ai centri di ricerca non possono superare il 30% del totale degli altri costi agevolabili del programma di sviluppo precompetitivo. I programmi devono avere una durata non inferiore ai 18 mesi e non superiore a 30 mesi a partire dalla data del decreto di concessione provvisoria delle agevolazioni. In casi eccezionali sono previste proroghe non superiori a 6 mesi, autorizzate dal Ministero delle attivita' produttive. Lo sfruttamento industriale dei risultati deve essere coerente con le attivita' ammissibili per il programma di industrializzazione indicate al punto 2 dell'Appendice b). 4. Agevolazioni Le agevolazioni concedibili consistono in: a) un finanziamento agevolato pari al 60% del totale dei costi riconosciuti ammissibili. Se il valore della agevolazione corrispondente al finanziamento agevolato risulta inferiore al 25% espresso in Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL), il finanziamento viene integrato da un contributo alla spesa di importo pari al valore necessario perche' l'agevolazione complessiva sia pari al 25% ESL; qualora nell'ambito del programma siano previste anche attivita' di ricerca industriale i cui costi siano almeno pari al 10% dei costi totali ammissibili, la predetta integrazione e' di importo pari al valore necessario perche' l'agevolazione complessiva sia pari alla media ponderata delle intensita' di aiuto massime previste dall U.E. per le attivita' di ricerca industriale (50% ESL) e di sviluppo precompetitivo (25% ESL). Ai fini del calcolo delle agevolazioni gli investimenti previsti sono attualizzati all'anno di avvio a realizzazione, applicando il tasso di attualizzazione vigente alla data del primo titolo di spesa (data di avvio a realizzazione); La durata massima del finanziamento e' pari a 10 anni oltre ad un periodo di preammortamento commisurato alla durata, in anni interi, del programma e non superiore ai 3 anni decorrenti dalla data del decreto di concessione. Il tasso agevolato e' pari al 20% del tasso di attualizzazione vigente alla data di emanazione del decreto di concessione. Il rimborso del finanziamento e' previsto in rate annuali costanti posticipate, la prima delle quali decorrente dalla data di conclusione del periodo di preammortamento. b) maggiorazioni, nella forma di contributi alla spesa, per un ammontare che, complessivamente , non puo' superare il 25% di ESL del totale dei costi agevolabili. Le condizioni e le percentuali delle maggiorazioni concedibili sono: 1) 10% per i programmi svolti dalle piccole e medie imprese; 2) 10% per i costi relativi ad attivita' svolte in una delle aree ammesse a godere della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) del Trattato di Roma, come modificato dal Trattato di Amsterdam; 3) 10% per i programmi rientranti negli obiettivi di un programma o di un progetto specifico elaborato nell'ambito di un programma-quadro comunitario di ricerca-sviluppo in corso di applicazione alla data di presentazione della domanda, a condizione che le attivita' di ricerca e di sviluppo da svolgere siano suscettibili di applicazioni multisettoriali ovvero abbiano carattere multidisciplinare. Tale maggiorazione e' concedibile esclusivamente per i programmi che comprendano una quota rilevante, almeno del 30%, di ricerca ovvero comportino rilevanti difficolta' di realizzazione in relazione agli obiettivi perseguiti e alle tecnologie da sviluppare. La percentuale e' elevabile al 15% per i programmi in questione svolti dalle piccole e medie imprese qualora alla loro copertura finanziaria concorrano, sotto qualsiasi forma, purche' tale concorso sia esplicitamente finalizzato, ivi compresa la partecipazione al capitale sociale, banche o intermediari finanziari di cui al Decreto Legislativo 385/93, art. 107; 4) 10% per programmi che prevedano almeno una delle seguenti condizioni: i) lo svolgimento, nell'ambito di una iniziativa progettuale comune, di una quota di attivita', escluso il mero acquisto di macchinari e attrezzature, non inferiore al 30% dei costi agevolabili da parte di almeno due partners di altri Stati membri dell'U.E., purche' tra il soggetto richiedente e i citati partners non sussistano rapporti di cui all'articolo 2359 del codice civile; ii) lo svolgimento di una quota di attivita' non inferiore al 30% dei costi ammissibili da parte di Enti pubblici di ricerca o Universita'; La somma costituita dall'importo del finanziamento agevolato e dei complessivi contributi alla spesa non puo', comunque, superare l'ammontare dei costi agevolabili. 5. Costi e spese ammissibili Sono ammissibili i costi e le spese relativi a: - personale dipendente o in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa limitatamente a ricercatori, tecnici ed altro personale ausiliario adibito all'attivita' del programma ; - strumenti e attrezzature nuovi, opere murarie necessarie; - servizi di consulenza ed altri servizi utilizzati per l'attivita' del programma, inclusa l'acquisizione dei risultati di ricerca, di brevetti, know-how e licenze; - spese generali imputabili all'attivita' del programma (da determinare anche forfettariamente in misura non superiore al 60% del costo per il personale); - costo dei materiali, forniture e prodotti analoghi utilizzati per lo svolgimento del programma. Sono ammissibili, in generale, i costi sostenuti dopo la data di presentazione della domanda. In deroga a tale disposizione, sono ammissibili i costi sostenuti non oltre i 12 mesi precedenti la data di presentazione della domanda, solo se riferiti a studi di fattibilita', limitatamente alle voci relative a personale, servizi di consulenza, brevetti, know-how e licenze e nel limite massimo del 10% dei costi ammissibili dell'intero programma. Per i programmi relativi alla realizzazione di nuovi centri di ricerca o ampliamento, ammodernamento, ristrutturazione, riconversione, riattivazione, acquisizione e delocalizzazione di centri esistenti sono ammissibili le seguenti spese: - progettazione e studi di fattibilita' nel limite massimo del 5% delle spese complessivamente ammissibili; - acquisizione delle aree e dei fabbricati da utilizzare esclusivamente per l'attivita' di sviluppo purche' nei dieci anni precedenti la domanda non siano stati oggetto di agevolazioni pubbliche; - realizzazione di opere edili ed infrastrutturali da utilizzare esclusivamente per l'attivita' di sviluppo; - strumenti, attrezzature, impianti speciali di nuovo acquisto, utilizzati esclusivamente per l'attivita' ad eccezione degli autoveicoli salvo quelli specificamente attrezzati come laboratori mobili. 6. Istruttoria L'istruttoria dei programmi e' effettuata dalla banca concessionaria entro 90 giorni dalla data di chiusura dei termini di presentazione delle domande per il "PIA Innovazione". L'attivita' istruttoria e' volta ad accertare, tra l'altro: a) la validita' economico-finanziaria del programma; b) la validita' degli obiettivi intermedi e finali del programma sotto il profilo tecnologico; c) la ricaduta sul mercato di riferimento e sul miglioramento delle condizioni ambientali; d) l'interesse industriale e l'impatto economico dei risultati perseguiti; e) il carattere di addizionalita' del programma rispetto all'ordinaria attivita' di ricerca e sviluppo dell'impresa (solo per le grandi imprese); f) la capacita' tecnico-scientifica ad assicurare la corretta esecuzione del programma; g) il sostanziale apporto diretto del soggetto beneficiario nell'ideazione e nello svolgimento del programma. Il Ministero delle Attivita' Produttive, ricevute le istruttorie e verificatone l'esito, acquisisce il necessario parere del Comitato tecnico previsto dall'art. 16 della legge 46/82, provvedendo ad inserire in graduatoria solo le iniziative con esito positivo. Le domande relative a programmi concernenti prevalentemente attivita' di "ricerca industriale" sono trasmesse dal Ministero delle Attivita' Produttive al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica (secondo le modalita' previste dall'art. 10 della Legge 297/99) 7. Erogazione delle agevolazioni Le erogazioni del finanziamento e del contributo sono effettuate dalla banca concessionaria, con cadenza annuale in numero massimo di 3 oltre l'erogazione a saldo, a seguito delle richieste avanzate dalle imprese in base allo stato di avanzamento del programma. Le spese da effettuarsi ai fini del raggiungimento dei vari stati di avanzamento sono stabilite nel piano di erogazioni disposto con la concessione. Ai fini dell'ultima erogazione l'impresa trasmette la documentazione di spesa all'ente gestore entro 3 mesi dall'ultimazione del programma. L'ammontare complessivo delle erogazioni effettuate nel periodo di realizzazione del programma non puo' superare il 90% delle agevolazioni concesse. Il restante 10% viene erogato a saldo dopo gli accertamenti disposti dal Ministero. Per le PMI, la prima erogazione puo' essere disposta a titolo di anticipazione previa fideiussione bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari a quello previsto per il primo e eventualmente anche il secondo stato di avanzamento, nel limite massimo del 25% dell'importo totale delle agevolazioni concesse. Dall'erogazione relativa all'ultimo stato di avanzamento viene trattenuto il 10% dell'importo totale delle agevolazioni da erogare a saldo successivamente agli accertamenti previsti. 8. Revoche Sono previste revoche dei benefici concessi in caso di: a) verifica dell'assenza di uno o piu' requisiti di ammissibilita' ovvero verifica di documentazione incompleta o irregolare; b) mancato rispetto dei termini massimi previsti per la realizzazione del programma; c) mancato raggiungimento degli stati di avanzamento entro un anno dalle date previste nel piano delle erogazioni; d) mancata trasmissione della documentazione finale di spesa entro i termini previsti; e) mancata realizzazione del programma di sviluppo; f) mancato raggiungimento degli obiettivi previsti dal programma (fatti salvi i casi di forza maggiore ecc.); g) mancata restituzione protratta per oltre un anno degli interessi di preammortamento, ovvero delle rate del finanziamento concesso; h) ottenimento, a fronte del medesimo programma, di agevolazioni di qualsiasi natura previste da altre norme statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche ed alle quali l'impresa non abbia formalmente rinunciato. Riferimenti normativi e attuativi * Legge 17 febbraio 1982, n. 46 Artt. 14-18 (GU 27.02.82, n. 57) (Istituzione del FIT - Fondo per l'Innovazione Tecnologica) * Legge 23 dicembre 1999, n. 488 Art. 54 c. 8 (GU 27.12.99, n. 302) Finanziaria 2000 (E' affidato al Ministero dell'Industria il compito di riformare il Fondo) * Decreto del Ministero dell'Industria 16 gennaio 2001 (GU 14.04.01, n. 79) (Direttive per la concessione delle agevolazioni del FIT) * Circolare esplicativa 11 maggio 2001, n. 1034240 (SO n.143 alla GU n. 133 del 11/06/01) (indicazioni procedurali, schemi di domanda, schemi di dichiarazioni, ecc.)