(all. 1 - art. 1)
                                                             Allegato
                STATUTO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI
              DEL PIEMONTE ORIENTALE "AMEDEO AVOGADRO"

                              Titolo I
                           NORME GENERALI
                               Capo I
                         Principi direttivi
                               Art. 1.
             Natura giuridica e finalita' istituzionali
    1.  L'Universita'  degli  studi  del  Piemonte  Orientale "Amedeo
Avogadro"   (di   seguito   denominata   Universita'   o  Ateneo)  e'
un'istituzione  pubblica,  dotata  di personalita' giuridica, che non
persegue  fini  di  lucro;  le  sue  finalita'  sono l'istruzione, la
formazione, la ricerca scientifica e tecnologica.
    2.  L'Universita'  in attuazione dell'art. 33 della Costituzione,
ha  autonomia  didattica, scientifica, organizzativa, amministrativa,
patrimoniale,   finanziaria   e   contabile,   in   base  alle  norme
dell'ordinamento universitario, del presente statuto e degli appositi
regolamenti.
    3.  L'Ateneo  e'  articolato  in  facolta' e dipartimenti, dotati
della  massima  autonomia  programmatica, decisionale, regolamentare,
finanziaria,  amministrativa e contabile, secondo i principi generali
e  la  disciplina adottata dallo stesso Ateneo. L'Ateneo favorisce la
libera  iniziativa  delle  proprie strutture didattiche e di ricerca,
configurando  il  momento  amministrativo  come mezzo per la sua piu'
efficace realizzazione.
    4.  L'Universita'  e'  articolata  in  poli,  ed  ha  la sua sede
centrale  in  Vercelli,  dove risiedono e si riuniscono gli Organi di
governo d'Ateneo.
    5.  L'Universita'  presta particolare attenzione al territorio di
riferimento nelle sue esigenze di qualificazione e sviluppo.
                               Art. 2.
                  Attivita' didattiche e di ricerca
    1.   L'attivita'  didattica  e  l'organizzazione  delle  relative
strutture si svolgono nel rispetto della liberta' di insegnamento dei
docenti   e   nell'osservanza  della  normativa  che  disciplina  gli
ordinamenti didattici universitari.
    2.  L'attivita'  di  ricerca  e  l'organizzazione  delle relative
strutture  si  svolgono  nel rispetto della liberta' dei professori e
dei  ricercatori  e nella salvaguardia dell'autonomia delle strutture
scientifiche.
    3.  L'Universita'  si  dota di adeguati strumenti e procedure per
garantire la qualita' delle attivita' didattiche e di ricerca.
                               Art. 3.
                          Pari opportunita'
    1.  L'Universita'  garantisce pari opportunita' nell'accesso agli
studi,  nel diritto allo studio e nei meccanismi di reclutamento e di
carriera, indipendentemente dal sesso, dalla religione e dall'etnia e
da  ogni  altra  caratteristica non prevista dalla legge e non legata
alla funzione professionale.
    2.  L'Universita',  in  attuazione  degli  articoli 3  e 34 della
Costituzione  e  della vigente normativa, adotta le misure necessarie
per  assicurare, per quanto di sua competenza, la piena realizzazione
del  diritto allo studio, tenendo conto del merito e delle condizioni
economiche,  d'intesa  con  gli  altri  soggetti  pubblici  e privati
interessati.
    3.   L'Universita'   si  adopera,  con  particolare  riguardo  ai
portatori  di  handicap,  a  rimuovere  gli  ostacoli e promuovere le
iniziative  adatte  a  favorire  una piena fruizione dei servizi e il
successo  della  formazione  degli studenti e il loro inserimento nel
mondo del lavoro.
                               Art. 4.
                       Principi organizzativi
    1.   L'Universita'   ha   competenza   per   quanto  riguarda  la
rappresentanza  e le attivita' generali di indirizzo, programmazione,
coordinamento, controllo e valutazione.
    2.  L'Universita',  tenendo  conto della sua struttura articolata
sul   territorio,   organizza   le  proprie  attivita'  istituzionali
didattiche,  scientifiche  e  amministrative  in  base ai principi di
sussidiarieta' e di decentramento.
    3.  Le  relazioni  finanziarie  tra  l'Universita' e le strutture
dotate   di  autonomia  previste  dallo  statuto  sono  regolate  dal
principio del budget, determinato anche sulla base del criterio della
provenienza  delle  risorse  locali,  ivi compresi i contributi degli
studenti,  nel  rispetto  dei  criteri di assegnazione all'Ateneo. La
partecipazione   dell'Universita'  alle  iniziative  delle  strutture
autonome avviene di norma con la formula del cofinanziamento.
                               Art. 5.
                       Rapporti con l'esterno
    1.  L'Universita',  per il raggiungimento delle proprie finalita'
istituzionali,   puo'  stipulare  accordi  e  convenzioni  con  altre
istituzioni  di  istruzione  e con altri soggetti pubblici e privati,
nazionali, dell'Unione europea, internazionali.
    2.  L'Universita'  puo'  dar  vita,  anche con altri soggetti, ad
iniziative  comuni sotto forma di consorzi, partecipazione a societa'
e  ogni  altra  forma organizzativa coerente con i fini istituzionali
dell'Ateneo.
                               Art. 6.
              Rapporti col Servizio sanitario nazionale
    1.  I  rapporti relativi all'apporto della facolta' di medicina e
chirurgia  e  della facolta' di farmacia alle attivita' assistenziali
sono  regolati  sulla  base  di  apposite  intese da stipulare con le
autorita' sanitarie competenti, secondo la normativa vigente.
                               Art. 7.
                       Cooperazione didattica
    1.   L'Ateneo   promuove  l'istituzione  di  strutture  formative
interfacolta',  interateneo, e con enti pubblici e privati, nazionali
ed esteri.
    2.  Tali  strutture  sono  costituite mediante appositi accordi o
convenzioni,  approvati  dal  senato  accademico  e  dal consiglio di
amministrazione, per quanto di loro competenza.
                               Art. 8.
                      Cooperazione scientifica
    1.  L'Universita' o le sue strutture possono stipulare accordi di
cooperazione  con  altre  strutture  di  ricerca pubbliche e private,
nazionali  ed  estere,  per  lo svolgimento di attivita' scientifiche
comuni.
    2.   Tali   attivita'   sono   disciplinate  attraverso  apposite
convenzioni,  approvate  dal  senato  accademico  e  dal consiglio di
amministrazione, per quanto di loro competenza.
                               Capo II
                           Fonti normative
                               Art. 9.
                  Lo statuto e le sue modificazioni
    1.  Il  presente  statuto  costituisce  espressione  fondamentale
dell'autonomia  dell'Universita',  secondo  i  principi  dell'art. 33
della   Costituzione,   cosi'  come  specificati  dalle  disposizioni
legislative vigenti in tema di ordinamento universitario.
     2.  Nel  rispetto  dei  principi  di  cui  al  precedente comma,
rimangono  applicabili  le  norme  in  vigore  disciplinanti  profili
dell'ordinamento  universitario  che  non  formino  specifico oggetto
dello  statuto  e  dei  relativi  regolamenti,  ne'  siano, comunque,
incompatibili con lo statuto stesso.
    3. Il consiglio di amministrazione ed i consigli delle facolta' e
dei  dipartimenti possono sottoporre al senato accademico proposte di
modifica  dello  statuto.  Le modifiche di statuto sono deliberate, a
maggioranza assoluta dei componenti del senato accademico, sentiti il
consiglio  di  amministrazione,  i  consigli  delle  facolta'  e  dei
dipartimenti.
    4.  Lo  statuto  e  le  relative  modificazioni  sono emanati dal
rettore  dell'Universita',  con proprio decreto, secondo le procedure
previste dalla legge.
    5.  Lo  statuto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo
alla   pubblicazione   nella   Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana.
    6.  Le  modifiche  di  statuto  entrano in vigore il quindicesimo
giorno  successivo  alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, salvo diverse indicazioni del senato accademico,
recepite nel decreto rettorale di modifica statutaria.
                              Art. 10.
                             Regolamenti
    1. I regolamenti dell'Universita' sono:
      a) il regolamento generale di Ateneo;
      b) il regolamento didattico di Ateneo;
      c) il regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e
la contabilita';
      d) i regolamenti elettorali;
      e) i regolamenti delle strutture didattiche e scientifiche;
      f) gli  altri  regolamenti  previsti da specifiche disposizioni
legislative e dal presente statuto.
    2.  Il  regolamento  generale  di Ateneo e' deliberato dal senato
accademico,  sentito  il  consiglio di amministrazione, consultate le
organizzazioni sindacali del personale per le parti di competenza.
    3.  Il  regolamento  didattico di Ateneo e' deliberato dal senato
accademico, su proposta delle facolta' per quanto di competenza.
    4.  Il  regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e
la  contabilita'  e'  deliberato  dal  consiglio  di amministrazione,
sentito il senato accademico.
    5.   I   regolamenti   elettorali   sono  deliberati  dal  senato
accademico.
    6. Per i regolamenti delle strutture didattiche e scientifiche il
senato accademico approva uno schema-tipo.
    7.  I  regolamenti  di  cui al presente articolo sono emanati con
decreto del rettore.
                              Titolo II
                          ORGANI ACCADEMICI
                               Capo I
                           Organi centrali
                              Art. 11.
                    Organi di governo dell'Ateneo
    1.  Sono  organi  di  governo  dell'Ateneo: il rettore, il senato
accademico e il consiglio di amministrazione.
                              Art. 12.
                             Il rettore
    1.  Il  rettore  rappresenta l'Ateneo a ogni effetto di legge. In
particolare, il rettore:
      a) convoca  e  presiede  il senato accademico e il consiglio di
amministrazione, predisponendone gli ordini del giorno, coordinandone
le attivita' e provvedendo all'esecuzione delle rispettive delibere;
      b) emana  lo  statuto,  i regolamenti di Ateneo e i regolamenti
approvati  dalle  singole  strutture,  nonche' gli atti contenenti le
rispettive modifiche;
      c) vigila  sul  funzionamento  delle  strutture  e  dei servizi
dell'Ateneo   ed  esercita  l'autorita'  disciplinare  sul  personale
nell'ambito delle competenze previste dalla legge;
      d) indice  per  quanto  di  sua  competenza  le  elezioni delle
rappresentanze;
      e) assicura    l'osservanza    delle   norme   dell'ordinamento
universitario nazionale, dello statuto e dei regolamenti di Ateneo;
      f) appronta  la  relazione  consuntiva  annuale  sull'attivita'
dell'Ateneo;
      g) appronta  e  sottopone  al  Ministro competente le relazioni
previste dalla normativa vigente;
      h) adotta, in situazioni di necessita' e indifferibile urgenza,
provvedimenti   di   competenza   degli  organi  di  governo  da  lui
presieduti,  sottoponendoli per la ratifica all'organo relativo nella
seduta immediatamente successiva; la natura di detti provvedimenti e'
specificata dai regolamenti dei suddetti organi;
      i) stipula  tutte  le  convenzioni  e i contratti che non siano
demandati   alla   competenza   specifica   delle  singole  strutture
didattiche,  di  ricerca,  dei  centri  di  servizio  e del direttore
amministrativo;
      j) puo' delegare specifiche attivita' a personale dell'Ateneo;
      k) nomina il direttore amministrativo;
      l) esercita  tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate
dalle norme vigenti.
    2. Il rettore e' coadiuvato nelle sue funzioni, da un pro-rettore
vicario.  Il pro-rettore supplisce il rettore in caso di assenza o di
temporaneo   impedimento   e  decade  alla  conclusione  del  mandato
rettorale.  In  caso di anticipata conclusione del mandato rettorale,
vengono immediatamente indette nuove elezioni e il pro-rettore assume
le  funzioni  del rettore fino all'insediamento del nuovo rettore. Il
mandato,  in  tal  caso,  dura  per  il  periodo  ordinario  previsto
dall'art.   41  ed  eventualmente  per  la  parte  residua  dell'anno
accademico in corso.
    3.  Il  rettore e il pro-rettore vicario devono essere professori
di  molo  di  prima  fascia.  Il  rettore e' nominato con decreto del
Ministro  competente.  Il pro-rettore vicario e' nominato con decreto
del  rettore.  La  carica  di  rettore  e  pro-rettore vicario non e'
cumulabile  con  tutte  le  cariche  elettive  previste  dal presente
statuto.   Non   possono   altresi'   essere  membri  del  nucleo  di
valutazione.
    4.  L'elezione  del rettore avviene a seguito di presentazione di
candidature corredate da:
      a) un documento programmatico;
      b) il nome del pro-rettore vicario;
      c) una lista di firme di elettori proponenti la candidatura.
    Le modalita' di presentazione delle candidature e le modalita' di
svolgimento delle elezioni sono demandate ad apposito regolamento.
    5.  L'elettorato  attivo per l'elezione del rettore e' costituito
da:
      a) i professori di ruolo e fuori ruolo e i ricercatori;
      b) rappresentanti del personale di ruolo tecnico-amministrativo
e  dirigente,  in  misura pari al 10% del totale del personale di cui
alla lettera a);
      c) gli  studenti  eletti  nel consiglio di amministrazione, nel
senato accademico, nei consigli di facolta', nei consigli di corso di
studio,   nei   consigli   di  scuole  di  specializzazione  e  nella
commissione paritetica di Ateneo per la didattica.
                              Art. 13.
                        Il senato accademico
    1.  Il  senato accademico esercita compiti di programmazione e di
governo dell'Ateneo, ne determina la politica culturale e coordina le
attivita' universitarie, valutandone l'efficienza. In particolare, il
senato accademico:
      a) esercita  la  potesta'  regolamentare  di Ateneo, nonche' il
controllo  di  legittimita'  sui  regolamenti elaborati dalle singole
strutture;
      b) delibera le modifiche di statuto;
      c) elabora  e  approva i piani di sviluppo dell'Ateneo, nonche'
ogni altro piano previsto dalla legge;
      d) determina  i  criteri  per  la  definizione del budget delle
strutture   di   Ateneo   sulla   base   delle  esigenze  didattiche,
scientifiche,  organizzative e gestionali prospettate dalle strutture
stesse;
      e) elabora  e  approva il piano di sviluppo edilizio e l'ordine
di   priorita'   degli   interventi,   in   relazione  alle  esigenze
dell'attivita'  didattica  di  ricerca  e amministrativa, prospettate
dalle strutture e dagli organi competenti;
      f) istituisce,  attiva e disattiva i dipartimenti, le strutture
didattiche, di ricerca e di servizio;
      g) approva,  per  gli aspetti di sua competenza, le convenzioni
di interesse generale dell'Ateneo;
      h) stabilisce  i  criteri  generali in materia di contribuzione
studentesca;
      i) approva   l'adesione   dell'Ateneo   a   centri  e  consorzi
interuniversitari;
      j) propone  al  rettore le candidature alla carica di direttore
amministrativo e l'eventuale risoluzione del contratto;
      k) esprime   parere   sulla  relazione  annuale  del  direttore
amministrativo;
      l) esercita  tutte  le  altre  funzioni  che  dalla  legge, dal
presente  statuto  e  dai  regolamenti di Ateneo non siano attribuite
alla competenza di un organo determinato.
    2. Compongono il senato accademico:
      a) il rettore;
      b) i presidi delle facolta' istituite nell'Ateneo;
      c) i  rappresentanti  dei  dipartimenti  in numero di tre per i
dipartimenti  in cui il numero dei professori e ricercatori afferenti
sia  maggiore  del 20% dell'organico dei professori e dei ricercatori
dell'Ateneo,  due  per i dipartimenti in cui tale numero sia maggiore
del  10%  e  fino al 20%, l per i dipartimenti in cui tale numero sia
compreso tra il 5% ed il 10%.
    Per  i dipartimenti in cui il numero dei professori e ricercatori
afferenti   sia  inferiore  al  5%  dell'organico  dei  professori  e
ricercatori dell'Ateneo, il numero dei rappresentanti e' determinato,
secondo i criteri indicati al comma precedente, sul totale del numero
dei professori e ricercatori afferenti a questi dipartimenti;
      d) tre  rappresentanti  del  personale tecnico-amministrativo e
dirigente;
      e) tre    rappresentanti   degli   studenti,   uno   per   sede
istituzionale, eletti fra gli studenti che, alla data delle elezioni,
non siano ripetenti o fuori corso da piu' di due anni; all'atto della
laurea, essi decadono dal mandato.
    L'elettorato  attivo  e passivo dei rappresentanti degli studenti
per il senato accademico e' costituito da tutti gli studenti iscritti
all'Ateneo.
    3.   Alle  sedute  del  senato  accademico  partecipa,  con  voto
consultivo,  il  direttore amministrativo (o chi lo sostituisce), che
esercita anche le funzioni di segretario.
    4.  Alle  sedute del senato accademico partecipa senza che la sua
presenza  concorra  alla  formazione del numero legale il pro-rettore
vicario.
    5. Il senato accademico e' convocato dal rettore in via ordinaria
secondo  un  calendario stabilito all'inizio di ogni anno accademico,
nonche',  in via straordinaria, su iniziativa del rettore stesso o su
istanza motivata di almeno un terzo dei suoi componenti.
    6.  Il senato accademico puo' istituire gruppi di lavoro, su temi
specifici.
    7.  Il  senato accademico, a maggioranza assoluta dei componenti,
adotta  un proprio regolamento interno in cui sono contenute le norme
di funzionamento.
                              Art. 14.
                   Il consiglio di amministrazione
    1.  Il  consiglio  di  amministrazione  sovrintende alla gestione
amministrativa,  finanziaria  ed  economico-patrimoniale dell'Ateneo,
sulla  base  delle  linee  programmatiche  di  sviluppo formulate dal
senato  accademico,  fatte  salve  le  autonomie  delle facolta', dei
dipartimenti  e  degli  eventuali  altri centri di gestione autonoma,
relativamente  alla  gestione  delle  risorse  di loro competenza. In
particolare, il consiglio di amministrazione:
      a) approva, previo parere del senato accademico, il regolamento
di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita';
      b) approva  il  bilancio  di previsione sulla base dei piani di
attivita' redatti dal senato accademico;
      c) approva il bilancio consuntivo;
      d) approva   il   piano   edilizio  predisposto  dal  direttore
amministrativo  sulla  base  delle indicazioni del senato accademico,
quantificandone  l'incidenza  sul bilancio di Ateneo e sovrintendendo
alla sua esecuzione;
      e) attua  le  deliberazioni  del  senato  accademico  in merito
all'utilizzazione  e alla ripartizione delle risorse finanziarie, nei
limiti stabiliti dal bilancio;
      f) delibera,   per   gli  aspetti  di  propria  competenza,  su
convenzioni  tra  l'Ateneo  e soggetti pubblici e privati, secondo le
norme  contenute  nel regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la
finanza e la contabilita';
      g) vigila  sulla  conservazione  del  patrimonio  immobiliare e
mobiliare  dell'Ateneo  e  definisce  i  criteri  e  le modalita' dei
relativi inventari;
      h) esprime   parere   sulla  relazione  annuale  del  direttore
amministrativo;
      i) delibera  in  materia di contribuzione studentesca indicando
preventivamente  i  limiti  minimi e massimi con riferimento a quanto
previsto dalle norme di legge;
      j) determina  l'ammontare delle previste indennita' di carica e
di servizio;
      k) il  consiglio  di  amministrazione  e'  altresi' titolato ad
esprimere  opinioni,  proposte  e  raccomandazioni  da trasmettere al
senato  accademico  sugli  indirizzi  di  sviluppo dell'Universita' e
sulle problematiche attinenti il rapporto dell'Universita' stessa con
il tessuto sociale;
      l) esercita  tutte le attribuzioni che gli sono demandate dalle
norme vigenti.
    2. Fanno parte del consiglio di amministrazione:
      a) il rettore;
      b) il direttore amministrativo;
      c) tre  rappresentanti dei professori di ruolo di prima fascia,
tre  rappresentanti  dei  professori  di ruolo di seconda fascia, tre
rappresentanti dei ricercatori;
      d) tre  rappresentanti  del  personale tecnico-amministrativo e
dirigente;
      e) tre    rappresentanti   degli   studenti,   uno   per   sede
istituzionale, eletti fra gli studenti che, alla data delle elezioni,
non siano ripetenti o fuori corso da piu' di due anni;
      f) fino   a   dieci   rappresentanti   di   enti   territoriali
sottoscrittori  di un accordo di programma quinquennale in vigore, di
cui sei riservati ai comuni ed alle province di Alessandria, Novara e
Vercelli;
      g) l'assessore   regionale,   o  suo  delegato,  all'istruzione
universitaria;
      h) un rappresentante del MIUR.
    3. Il pro-rettore partecipa inoltre alle sedute, senza diritto di
voto  e senza che la sua presenza concorra alla formazione del numero
legale.
    4.  Il consiglio di amministrazione e' costituito con decreto del
rettore  ed  e'  validamente  costituito  se,  oltre  al rettore e al
direttore  amministrativo, risultano nominati i rappresentanti di cui
alle   lettere  c),  d),  e  regolarmente  indette  le  elezioni  dei
rappresentanti di cui alla lettera e) del comma 2.
    5.    L'elettorato   attivo   dei   membri   del   consiglio   di
amministrazione,  di  cui  alla  lettera  c)  del comma 2, spetta con
riferimento rispettivamente alle categorie da eleggere, ai professori
di  prima  fascia  e  seconda  fascia,  di  ruolo e fuori ruolo, e ai
ricercatori. L'elettorato passivo spetta solo ai professori di ruolo,
ivi  compresi  i professori straordinari e i professori associati non
confermati, e ai ricercatori confermati.
    6.  L'elettorato  attivo  per la rappresentanza di cui al comma 2
della  lettera  e)  e'  costituito  da  tutti  gli  studenti iscritti
all'Ateneo.
    7.  Il consiglio di amministrazione e' presieduto dal rettore che
lo   convoca   in  via  ordinaria  secondo  un  calendario  stabilito
all'inizio  di  ogni anno accademico, nonche' in via straordinaria su
sua  iniziativa  o  su  istanza  motivata di almeno un terzo dei suoi
componenti.
    8.  Il  consiglio  di amministrazione, a maggioranza assoluta dei
componenti,  adotta  un  proprio  regolamento  interno,  in  cui sono
contenute la norme di funzionamento.
                              Art. 15.
                     Il direttore amministrativo
    1.  Il  direttore  amministrativo  e' un dirigente amministrativo
dell'Universita',  di  altre  universita'  ovvero  di enti pubblici e
privati.
    2.  E'  nominato  dal  rettore, dura in carica cinque anni e puo'
essere confermato.
    3.  Il  direttore  amministrativo  e'  a  capo degli uffici e dei
servizi   centrali  d'Ateneo,  esercita  una  generale  attivita'  di
indirizzo,  direzione,  controllo.  Coordina  l'attivita'  gestionale
dell'Ateneo  e  svolge  tutte le altre funzioni previste dal presente
statuto e dalla normativa vigente.
    4.   Il   direttore  amministrativo  predispone  annualmente  una
relazione  sui  risultati  della  gestione  che  presenta  al  senato
accademico e al consiglio di amministrazione, che esprimono parere.
    5.  Il  rettore  valuta  l'attivita' del direttore amministrativo
avvalendosi del supporto del nucleo di valutazione.
    6.  Un  dirigente  amministrativo  dell'Universita'  puo'  essere
nominato direttore amministrativo vicario.
                              Art. 16.
                          D i r i g e n t i
    1.   Ai  singoli  settori  dell'amministrazione  individuati  dal
direttore amministrativo, sentito il consiglio di amministrazione, e'
preposto,  con  posizione  di  vertice, un dirigente o un titolare di
funzioni   equiparate.   Le   nomine   sono  disposte  dal  direttore
amministrativo.
    2.  L'accesso  alle qualifiche dirigenziali avviene per concorso,
per  esami,  indetto dall'Universita'. I requisiti di ammissione ed i
criteri  di  svolgimento  degli  esami  sono  fissati con il bando di
concorso.
    3.  I  dirigenti  hanno  la  responsabilita'  della  gestione del
settore  e  del  risultato  delle  attivita'  degli  uffici  cui sono
preposti. In particolare:
      a) organizzano,  d'intesa  con  il direttore amministrativo, le
risorse a loro disposizione;
      b) verificano  i  carichi  di  lavoro  e la produttivita' degli
uffici;
      c) esercitano  autonomi  poteri di spesa nei limiti fissati dal
direttore amministrativo;
      d) adottano gli atti costituenti manifestazione di conoscenza o
di giudizio, quali attestazioni, certificazioni, relazioni;
      e) adottano   gli   atti,   anche  provvedimentali,  che  siano
esecutivi di deliberazioni e provvedimenti;
      f) emanano  i  provvedimenti  amministrativi di autorizzazione,
concessione  ed  analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e
valutazioni  da  eseguire secondo criteri predeterminati dalla legge,
dallo  statuto,  dai  regolamenti  o  da  deliberazioni  degli organi
dell'Universita'.
                               Capo II
                          Organi sussidiari
                              Art. 17.
                    Organi sussidiari dell'Ateneo
    1.  Sono organi sussidiari dell'Ateneo: la commissione paritetica
di  Ateneo  per la didattica, il nucleo di valutazione ed il collegio
dei revisori dei conti.
    2.   Il   rettore,  il  senato  accademico  ed  il  consiglio  di
amministrazione   possono  istituire,  nel  rispetto  di  criteri  di
rappresentativita'  e  competenza,  commissioni  ad  hoc, con compiti
istruttori e propositivi, con particolare riguardo alla didattica, al
diritto allo studio, alla ricerca, all'assetto organizzativo.
                              Art. 18.
          Commissione paritetica di Ateneo per la didattica
    1.  Viene  istituita  la commissione paritetica per la didattica,
nel seguito denominata commissione paritetica.
    2. La commissione didattica paritetica:
      a) redige e approva una relazione annuale sulla didattica e sul
complesso   dei  servizi  forniti  agli  studenti;  la  relazione  e'
trasmessa  agli  organi  di  governo  dell'Ateneo che sono chiamati a
pronunciarsi nel merito delle proposte e degli eventuali rilievi;
      b) formula  proposte  agli  Organi  di  governo dell'Ateneo per
l'organizzazione  e  la gestione di un servizio di informazione sulle
iniziative  di  interscambio  e di mobilita' degli studenti a livello
nazionale, comunitario e internazionale;
      c) formula proposte per lo svolgimento di attivita' nei settori
della cultura, dello sport e del tempo libero;
      d) formula  proposte  sui  regolamenti  di  Ateneo  per  quanto
conceme  l'attivita' didattica e gli studenti; in particolare formula
proposte  per definire le modalita' di ammissione ai diversi corsi di
studio ed i criteri di riconoscimento dei crediti formativi;
      e) formula proposte per la promozione dell'immagine dell'Ateneo
come  centro di attivita' didattica ad alta qualificazione, attivando
le opportune iniziative e i necessari collegamenti.
    3.   La  commissione  didattica  paritetica  e'  composta  da  un
rappresentante  dei  professori  di  ruolo  o  ricercatori  e  da  un
rappresentante degli studenti per ogni facolta', nominati dal rettore
su designazione dei rispettivi consigli di facolta'.
    4.  La  commissione  elegge  al  proprio interno un professore di
ruolo o un ricercatore confermato come presidente e uno studente come
vicepresidente. La commissione didattica paritetica redige un proprio
regolamento   interno   nel   quale   sono   contenute  le  norme  di
funzionamento; esso e' approvato dal senato accademico.
                              Art. 19.
                      Il nucleo di valutazione
    1. Viene istituito un nucleo di Ateneo per la valutazione interna
della  gestione  amministrativa,  delle  attivita'  didattiche  e  di
ricerca  e  degli  interventi di sostegno di diritto allo studio, nel
seguito  denominato  nucleo  di  valutazione.  Esso  ha il compito di
fungere  da  supporto  al  rettore  ed  agli  altri Organi di governo
dell'Ateneo   nel   verificare   la   qualita'  della  didattica,  la
produttivita' della ricerca scientifica, l'efficienza delle strutture
amministrative e l'equita' degli interventi di diritto allo studio.
    2. Il nucleo di valutazione invia annualmente una relazione sugli
elementi  raccolti  al rettore, che la trasmette agli altri Organi di
governo.  Esso  puo'  altresi'  far  pervenire agli Organi di governo
suggerimenti    sulle   procedure   organizzative   e   sulle   norme
regolamentari  e  statutarie.  Il  nucleo  di valutazione puo' essere
chiamato  dal  rettore  e  dagli  altri Organi di governo a esprimere
pareri  in  merito a specifici progetti riguardanti la didattica o la
ricerca.
    3. Il nucleo di valutazione e' formato da cinque membri, nominati
tra  studiosi  ed  esperti nel campo della valutazione, di cui almeno
due  scelti  in  ambito  non  accademico.  Il  nucleo e' nominato dal
rettore,  su  parere favorevole del senato accademico e del consiglio
di  amministrazione,  e  dura  in  carica  sino  al completamento del
mandato  del  rettore.  L'Ateneo  fornisce  al  nucleo  il  personale
necessario a svolgere le sue funzioni.
    4.  Il  nucleo  di  valutazione  redige  un  proprio  regolamento
interno,  nel quale sono contenute le norme di funzionamento; esso e'
approvato dal senato accademico.
    5.  Per  i  membri  del  nucleo  di  valutazione e' stabilita una
indennita',   la   cui   entita'  e'  determinata  dal  consiglio  di
amministrazione.
                              Art. 20.
                 Il collegio dei revisori dei conti
    1. Viene istituito il collegio dei revisori dei conti.
    2.  Il collegio e' nominato dal rettore, su parere favorevole del
consiglio  di  amministrazione,  ed  e'  composto  dai seguenti sette
membri indicati dall'Universita': quattro scelti tra gli iscritti nel
registro  dei  revisori  contabili, tre membri scelti rispettivamente
fra  i  funzionari  del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della  ricerca,  del  Ministero  del  tesoro e tra i magistrati della
Corte  dei  conti  con  comprovata  qualificazione  ed  esperienza in
materia.
    Il  collegio e' presieduto da un magistrato della Corte dei conti
e dura in carica tre anni.
    3. Il collegio dei revisori dei conti:
      a) esamina   la   corrispondenza   del  conto  consuntivo  alle
scritture contabili;
      b) compie  tutte  le  verifiche  riguardanti  l'andamento della
gestione  finanziaria,  contabile  e  patrimoniale,  sottoponendo  al
consiglio  di  amministrazione  gli  eventuali  rilievi relativi alla
gestione stessa;
      c) accerta   la   regolarita'   della  tenuta  delle  scritture
contabili;
      d) effettua  verifiche  di  cassa e sull'esistenza dei valori e
dei titoli in proprieta', deposito, cauzione o custodia;
      e) esercita  tutte le attribuzioni che gli sono demandate dalle
norme vigenti.
    4.  I  membri  del collegio possono partecipare, senza diritto di
voto, alle sedute del consiglio di amministrazione.
    5.  Per i membri del collegio dei revisori dei conti e' stabilita
una  indennita',  la  cui  entita'  e'  determinata  dal consiglio di
amministrazione.
                              Art. 21.
                 Comitato per le attivita' sportive
    1. L'Universita' favorisce le attivita' sportive degli studenti e
del personale.
    2.  Il  comitato  per  le  attivita'  sportive  sovrintende  agli
indirizzi  di  gestione  degli  impianti  sportivi ed ai programmi di
sviluppo della relativa attivita' sportiva.
    3.  La  gestione  degli  impianti  sportivi  e  dei  programmi di
sviluppo e' affidata mediante convenzione ad apposito ente.
    4.  Il  comitato  predispone  i  programmi di edilizia sportiva e
formula le relative proposte di finanziamento.
    5.  Il  comitato  e'  composto  dal  rettore, o suo delegato, con
funzioni di presidente, dal direttore amministrativo, o suo delegato,
anche  con  funzione  di  segretario,  da  due  rappresentanti  degli
studenti, eletti secondo la normativa vigente e da due rappresentanti
designati dall'ente gestore.
    6.  Alle attivita' sportive si provvede con i fondi appositamente
stanziati dal M.I.U.R., secondo quanto previsto dalle leggi vigenti e
con  ogni  altro  fondo appositamente stanziato dall'Universita' o da
altri enti.
                             Titolo III
           STRUTTURE ED ATTIVITA' CONNESSE ALLA DIDATTICA
                               Capo I
                             Le facolta'
                              Art. 22.
                             Le facolta'
    1.  Le  facolta'  sono  le  strutture  per  l'organizzazione e lo
svolgimento dell'attivita' didattica dell'Ateneo. Esse sono centri di
gestione autonoma.
    2. Sono organi della facolta':
      a) il consiglio di facolta';
      b) il preside;
      c) la giunta di facolta'.
                              Art. 23.
                      Il consiglio di facolta'
    1. Il consiglio di facolta':
      a) formula  i  piani  di  sviluppo  della  facolta',  sentiti i
consigli  dei  corsi  di  studio,  ove  presenti,  e  i  dipartimenti
interessati, nel quadro delle risorse disponibili alla facolta';
      b) predispone,  per  quanto di sua competenza, gli elementi per
l'elaborazione del programma di sviluppo dell'Ateneo;
      c) approva  i  piani  di  gestione  delle  risorse e i relativi
bilanci;
      d) approva i programmi di impiego del personale e delle risorse
materiali  di  competenza,  ivi  compresa  l'equa  distribuzione  dei
carichi didattici e organizzativi;
      e) organizza  l'attivita'  didattica  e  le attivita' culturali
della  facolta', assicurando la copertura degli insegnamenti attivati
anche  attraverso  l'attribuzione  di  supplenze  e  affidamenti e la
proposta di stipula di contratti;
      f) propone   l'attivazione   delle   procedure   relative  alla
copertura  dei posti di professore e di ricercatore, secondo le norme
vigenti ed acquisiti i pareri dei dipartimenti;
      g) provvede   alla  chiamata  dei  docenti  e  dei  ricercatori
applicando  il  principio  del  consiglio  ristretto  a categorie non
inferiori a quella del chiamato;
      h) disciplina  l'accesso  ai  corsi di studio, nel rispetto dei
requisiti minimi stabiliti dal senato accademico;
      i) stabilisce  l'ammontare  della  contribuzione a carico degli
studenti,  fra  il  minimo  e  il  massimo  indicati dal consiglio di
amministrazione,   nel   rispetto  dei  criteri  fissati  dal  senato
accademico;
      j) delibera,  a  maggioranza  dei componenti, il regolamento di
facolta'  e  approva,  con  identica maggioranza, i regolamenti delle
strutture didattiche a essa afferenti, ove presenti;
      k) avanza  proposte  ed  esprime  pareri  sulle modifiche dello
statuto e dei regolamenti adottati a livello di Ateneo;
      l) approva  la  relazione  annuale  sull'attivita' didattica da
trasmettere al senato accademico;
      m) approva   la   relazione  triennale  dei  professori  e  dei
ricercatori.
    2. Il consiglio di facolta' e' composto:
      a) dai professori di ruolo e dai ricercatori della facolta';
      b) da  una  rappresentanza degli studenti: in numero massimo di
tre  per  facolta fino a 1000 studenti, di cinque da 1001 a 2000 e di
sette oltre 2000 studenti;
      c) da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo.
                              Art. 24.
                        La giunta di facolta'
    1. La giunta di facolta' coadiuva il preside nell'adempimento dei
suoi  compiti  e  nella  gestione  della  facolta',  ivi  comprese le
attivita'  di  istruzione  delle deliberazioni di cui al primo comma,
lettere a), b), c), d) dell'art. 23.
    2.  La  giunta  di  facolta'  e'  presieduta  dal preside, la sua
composizione  e'  definita  dal  regolamento  della  facolta'. La sua
durata coincide con la durata del mandato del preside.
    3.  Partecipa  alla  giunta  con  voto  consultivo  il segretario
amministrativo del centro di gestione autonoma della facolta'.
                              Art. 25.
                             Il preside
    1.  Il preside e' eletto tra i professori della facolta', secondo
le  norme  vigenti, dal consiglio di facolta' nella composizione piu'
allargata.
    2. Il preside:
      a) rappresenta la facolta';
      b) convoca  e  presiede il consiglio di facolta' e la giunta di
facolta;
      c) rende esecutive le deliberazioni degli organi di facolta';
      d) sovrintende   e   vigila   sul  regolare  svolgimento  delle
attivita'  didattiche,  o  delega  queste  funzioni ai presidenti dei
consigli dei corsi di studio;
      e) assicura il funzionamento dei servizi di facolta';
      f) nomina, su proposta dei presidenti dei consigli dei corsi di
studio  interessati,  le  commissioni per il conseguimento del titolo
accademico;
      g) designa  un vice preside, il cui mandato ha la stessa durata
di quello del preside: il vice preside sostituisce il preside in caso
di  assenza  o  di  impedimento;  il  vice  preside  e'  scelto tra i
professori  cui  spetta secondo le norme vigenti l'elettorato passivo
per la carica di preside;
      h) puo'  delegare  funzioni ad altri membri della facolta', con
le modalita' previste dal regolamento di facolta'.
    3. Il preside e il vice-preside sono nominati dal rettore.
                              Art. 26.
                  Commissione didattica paritetica
    1. In ogni facolta' e' istituita la commissione paritetica per la
didattica.
    2.  Le commissioni esprimono parere circa la compatibilita' tra i
crediti  assegnati alle attivita' formative e gli obiettivi formativi
programmati  dalle strutture didattiche. Altri compiti possono essere
assegnati dal regolamento di facolta'.
    3.   La  composizione  numerica  e  la  durata  in  carica  della
commissione   sono   stabilite   dal   regolamento  di  facolta'.  La
commissione e' nominata dal preside.
fo=center; Capo II
                     Altre strutture didattiche
                              Art. 27.
                   Il consiglio di corso di studio
    1.  Il  consiglio di corso di studio, ove costituito, e' composto
da:
      a) docenti titolari di insegnamento;
      b) da tre rappresentanti degli studenti.
    2.  I  regolamenti  di  facolta'  disciplinano  la  presenza  nel
consiglio   di  corso  di  studio  di  ricercatori  non  titolari  di
insegnamento e di altre componenti.
    3.  Lo  stesso  regolamento  di  facolta'  stabilisce  il  quorum
strutturale del consiglio di corso di studio.
    4. Il consiglio di corso di studio:
      a) propone  al consiglio di facolta' modalita' di impiego delle
risorse finanziarie destinate al corso;
      b) programma l'impiego delle risorse didattiche;
      c) promuove la sperimentazione di nuove didattiche;
      d) propone   al   consiglio   di   facolta'  l'attribuzione  di
insegnamenti e di contratti di docenza;
      e) esamina e approva i piani di studio;
      f) propone  al consiglio di facolta' i criteri di accesso degli
studenti  al  corso  di studio, salvo quanto previsto dalla specifica
normativa;
      g) propone  al  consiglio  di  facolta' modifiche organizzative
relative al corso e modifiche del regolamento di facolta'.
    5.  Il  consiglio di corso di studio e' convocato dal presidente,
almeno  tre volte l'anno, o su richiesta di almeno un quarto dei suoi
membri.
                              Art. 28.
           Il presidente del consiglio di corso di studio
    1.  Il  Presidente  e'  un professore di prima fascia; in caso di
motivata  indisponibilita',  e' un titolare di insegnamento del corso
di studio, facente parte della facolta'.
    Il  presidente  e'  eletto  da tutti i componenti il consiglio di
corso di studio.
    2. Il presidente:
      a) convoca e presiede il consiglio, coordinandone l'attivita' e
provvedendo alla esecuzione delle relative deliberazioni;
      b) predispone la relazione annuale sull'attivita' didattica;
      c) sovrintende  alle attivita' didattiche del corso di studio e
vigila,  su  eventuale  delega  del preside, sul regolare svolgimento
delle stesse;
      d) propone  al  preside la commissione per il conseguimento del
titolo accademico e nomina, su proposta dei titolari di insegnamento,
le commissioni per gli esami dei singoli insegnamenti.
                              Art. 29.
                      Corsi di specializzazione
    1.  L'Universita',  su  proposta  delle facolta', puo' istituire,
anche in consorzio con altre universita', corsi di specializzazione.
    2.  I  corsi  di  specializzazione  vengono  istituiti dal senato
accademico,  sentito  il  consiglio  di  amministrazione, su proposta
delle  facolta'  interessate,  sulla base di una documentata verifica
delle condizioni necessarie all'efficace svolgimento dei corsi ed, in
particolare, alla disponibilita' di:
      a) personale   docente  in  numero  e  tipo  di  qualificazione
necessari;
      b) risorse finanziarie adeguate;
      c) locali ed attrezzature idonee;
      d) occasioni adeguate di tirocinio professionale;
      e) servizi  generali  delle  strutture  in  cui  si  svolge  la
formazione.
    Alla  costituzione  delle  risorse,  di  cui ai punti precedenti,
possono   concorrere   enti   pubblici  e  privati  tramite  apposite
convenzioni.
    3. Sono organi dei corsi:
      a) il direttore;
      b) il  consiglio del corso o, ove esplicitamente previsto dalla
legge, il consiglio direttivo.
    4.  Il  direttore  e'  un  professore  di ruolo di norma di prima
fascia delle facolta' interessate che tenga un insegnamento nel corso
stesso,  eletto dai componenti il consiglio del corso o dal consiglio
direttivo.
    5. Il direttore:
      a) rappresenta il corso;
      b) ha responsabilita' del funzionamento del corso;
      c) convoca il consiglio del corso e lo presiede.
    6.  Il  consiglio  del  corso  e' composto da tutti i docenti del
corso,  compresi  gli  eventuali  professori  a  contratto  e  da una
rappresentanza  di  specializzandi,  secondo  quanto  stabilito dagli
statuti di ciascun corso.
    7.  I  docenti del corso sono designati annualmente dal consiglio
del corso.
    8.  Il  consiglio  organizza  le  attivita' didattiche del corso,
dispone l'attivazione dei corsi, l'affidamento degli insegnamenti, le
convenzioni  relative  allo  svolgimento  di  attivita' didattiche di
pertinenza  del  corso, propone alle facolta' la stipula di contratti
per le attivita' didattiche.
    9.  In  prima  istituzione, i consigli delle facolta' interessate
designano  un consiglio provvisorio del corso, costituito dai docenti
del  primo anno e dai docenti delle discipline da attivare negli anni
successivi.  Tale  consiglio provvisorio elegge al proprio interno il
direttore del corso.
    10.  Ove  esplicitamente  previsto  dalla legge, il consiglio del
corso  e' sostituito, con funzioni analoghe, dal consiglio direttivo,
costituito secondo le norme vigenti.
    11.  La  deliberazione che dispone l'attivazione di ciascun corso
di specializzazione stabilisce a quale centro di gestione autonoma lo
stesso afferisce.
    12.   Ove   il   corso  sia  istituito  in  consorzio  con  altre
universita',  l'atto  consortile  ne disciplinera' il funzionamento e
l'organizzazione.
                              Art. 30.
                  Corsi di perfezionamento e master
    1.   I   corsi  di  perfezionamento  post  lauream  o  di  master
universitario   di  primo  e  secondo  livello,  sono  istituiti  con
deliberazione    del   senato   accademico   e   del   consiglio   di
amministrazione, su proposta delle facolta' o dei dipartimenti, anche
a  seguito  di  convenzioni  con  enti pubblici e privati e con altre
universita',    per   rispondere   ad   esigenze   culturali   e   di
approfondimento in specifici settori o ad esigenze di aggiornamento o
riqualificazione professionale e di educazione permanente.
    2.   La   deliberazione   di  istituzione  di  ciascun  corso  di
perfezionamento  o  di  master  indica  a  quale  centro  di gestione
autonoma lo stesso afferisce.
                              Art. 31.
                    Corsi di dottorato di ricerca
    1.  L'Universita', su proposta dei dipartimenti interessati, puo'
istituire  corsi di dottorato di ricerca anche in consorzio con altre
universita'  secondo le modalita' previste dall'art. 5. L'attivazione
dei  corsi  di  dottorato  di  ricerca  e' deliberata annualmente dal
senato  accademico e dal consiglio di amministrazione, secondo quanto
stabilito nell'apposito regolamento.
    2. L'amministrazione delle risorse finanziarie per lo svolgimento
dei  corsi  di dottorato e' affidata al dipartimento a cui fa capo il
corso di dottorato.
                              Art. 32.
                           Borse di studio
    1.  L'Ateneo, le facolta' e i dipartimenti nell'ambito delle loro
disponibilita'  finanziarie  possono  istituire  borse  di studio per
diplomati  universitari,  laureati,  dottori  di  ricerca e studenti,
nonche' sussidi agli studenti per soggiorni all'estero.
                              Art. 33.
      Collaborazione degli studenti alle attivita' dell'Ateneo
    1.  L'Universita',  anche  in  accordo  con altri enti pubblici e
privati,  puo'  avvalersi della collaborazione di studenti secondo le
norme vigenti.
    2.  Un  apposito  regolamento  disciplina la collaborazione degli
studenti alle attivita' dell'Ateneo.
                              Titolo IV
                       STRUTTURE SCIENTIFICHE
                               Capo I
                            Dipartimenti
                              Art. 34.
                            Dipartimenti
    1.   I   dipartimenti   sono   le   strutture   scientifiche  per
l'organizzazione e la gestione dell'attivita' di ricerca dell'Ateneo;
promuovono,  coordinano,  verificano  e pubblicizzano tali attivita',
ferma restando l'autonomia di ogni singolo docente.
    2.  Ai  dipartimenti  afferiscono  i  professori ed i ricercatori
dell'Ateneo.
    3.   Altre   modalita'   di  partecipazione  alle  attivita'  dei
dipartimenti possono essere stabilite nel regolamento dei medesimi.
    4.      Ai     dipartimenti     vengono     assegnate     risorse
tecnico-amministrative per le attivita' ad essi connesse.
    5.  La  costituzione  di un dipartimento e' deliberata dal senato
accademico,  sentito il consiglio di amministrazione, su proposta dei
professori  di  ruolo  e  ricercatori  interessati;  la  proposta  di
costituzione  deve  essere  corredata  da  un  progetto scientifico e
dall'indicazione  delle  risorse necessarie per avviarne l'attivita'.
La  costituzione di un dipartimento richiede il concorso di un numero
pari   ad   almeno  il  5%  tra  professori  e  ricercatori  presenti
nell'Ateneo  al  momento  in  cui  la proposta viene presentata. Sono
previste  eccezioni  per  comprovati motivi di ricerca, approvate dal
senato accademico.
    6.   Le   modalita'   di  costituzione  e  disattivazione  di  un
dipartimento  e  di  accorpamento di piu' dipartimenti sono stabilite
dal regolamento generale di Ateneo.
    7. I dipartimenti possono articolarsi in sezioni.
    8. Sono organi del dipartimento:
      a) il consiglio;
      b) la giunta;
      c) il direttore.
                              Art. 35.
                      Consiglio di dipartimento
    1.  Il  consiglio  di  dipartimento  e'  l'organo  al  quale sono
affidate l'attivita' di sviluppo e di programmazione del dipartimento
e la scelta dei relativi criteri di attuazione.
    2. In particolare il consiglio di dipartimento:
      a) approva il regolamento di dipartimento;
      b) approva  il  bilancio preventivo ed il conto consuntivo e le
relative relazioni di accompagnamento;
      c) approva le domande di afferenza al dipartimento;
      d) approva i piani di acquisizione e gestione delle risorse e i
relativi  bilanci,  in  base al principio dell'autonomia finanziaria,
amministrativa, contabile e di spesa;
      e) propone l'attivazione di dottorati di ricerca e l'adesione a
consorzi  di  dottorati;  organizza l'attivita' didattica relativa ai
dottorati  di ricerca e le altre attivita' didattiche la cui gestione
e' affidata dalle facolta' al dipartimento;
      f) propone   e  definisce  l'utilizzo  delle  risorse  umane  e
materiali di sua competenza, curando l'equa distribuzione dei carichi
organizzativi e gestionali;
      g) approva  i  contratti  e  le  convenzioni  di  ricerca  e di
consulenza;
      h) delibera   su   ogni   altra   proposta   della   giunta  di
dipartimento;
      i) esprime  parere  in ordine alle chiamate ed ai trasferimenti
dei  docenti e dei ricercatori da effettuare da parte dei consigli di
facolta',  limitatamente ai settori scientifico-disciplinari compresi
nel  dipartimento,  applicando il principio del consiglio ristretto a
categorie non inferiori a quella del chiamato;
      j) elegge   i   rappresentanti   del   dipartimento  in  senato
accademico;
      k) esercita  ogni  altra attribuzione che ad esso sia assegnata
dal  presente  statuto,  dalla legge, dai regolamenti di Ateneo e dal
regolamento interno.
    3. Il consiglio di dipartimento e' composto da:
      a) il direttore, che lo convoca e lo presiede;
      b) i professori e ricercatori afferenti al dipartimento;
      c) il  segretario  amministrativo,  con  funzione di segretario
verbalizzante e voto consultivo;
      d) una  rappresentanza del personale tecnico nella composizione
e  consistenza  definita dal regolamento di Ateneo. Il regolamento di
dipartimento  puo'  prevedere  la presenza, senza diritto di voto, di
altri soggetti svolgenti attivita' in quel dipartimento.
                              Art. 36.
                       Giunta di dipartimento
    1. La giunta:
      a) predispone il piano annuale delle ricerche del dipartimento;
      b) predispone,  per  gli  importi stabiliti dal regolamento per
l'amministrazione,  la  finanza  e  la contabilita' dell'Universita',
l'acquisto di beni, l'esecuzione di lavori e la fornitura di servizi;
      c) predispone  annualmente  le  richieste di finanziamento e di
assegnazione  delle  risorse  necessarie  per  il  funzionamento  del
dipartimento da inoltrare al senato accademico;
      d) predispone  annualmente una relazione sulle attivita' svolte
dal dipartimento da allegare al conto consuntivo;
      e) elabora  il  bilancio  preventivo  e  i conti consuntivi del
dipartimento da sottoporre al consiglio di dipartimento.
    2.  La giunta di dipartimento e' presieduta dal direttore, la sua
composizione  e'  definita  dal  regolamento  di dipartimento. La sua
durata coincide con la durata del mandato del direttore.
    3.  Nel  caso  di  un  dipartimento  articolato  in  sezioni,  la
rappresentanza dei docenti e' espressione delle sezioni.
                              Art. 37.
                      Direttore di dipartimento
    1.  Il  direttore  e'  eletto  tra i professori di ruolo di prima
fascia,   dal  consiglio  di  dipartimento  nella  composizione  piu'
allargata.
    2. Il direttore:
      a) rappresenta il dipartimento;
      b) convoca e presiede il consiglio e la giunta di dipartimento;
      c) da' esecuzione alle delibere degli organi del dipartimento;
      d) indice  le  elezioni  delle rappresentanze per gli organi di
sua competenza;
      e) stipula  i  contratti  e  le  convenzioni  di competenza del
dipartimento;
      f) presenta  al  consiglio  di  dipartimento  i  bilanci  ed  i
rendiconti predisposti dalla giunta;
      g) designa,  fra  i membri della giunta, un vice-direttore, che
lo  sostituisce in caso di assenza o di impedimento ed il cui mandato
ha la stessa durata del direttore.
    3. Il direttore ed il vice-direttore sono nominati dal rettore.
                               Capo II
                           Altre strutture
                              Art. 38.
                Centri interdipartimentali di ricerca
    1.   Il   senato   accademico,   su   proposta  dei  dipartimenti
interessati,    puo'    deliberare    la   costituzione   di   centri
interdipartimentali per attivita' di ricerca di rilevante impegno, su
progetti  di  durata  pluriennale. Le modalita' per l'istituzione dei
centri sono previste dal regolamento generale di Ateneo.
    2.  Le  risorse  di  personale,  finanziarie  e  di  spazi per lo
svolgimento  dell'attivita'  devono essere garantite dai dipartimenti
che  hanno  promosso  la  costituzione  del centro e da quelli che vi
afferiscano in seguito.
                              Art. 39.
                         Centri di servizio
    1.  Il  senato  accademico,  anche  su  proposta del consiglio di
amministrazione,  delibera la costituzione di centri di servizio, per
assicurare  lo svolgimento di attivita' di particolare complessita' e
di  interesse generale per i dipartimenti, le facolta' e le strutture
amministrative.
    2.   Le   modalita'  per  l'istituzione,  l'organizzazione  e  il
funzionamento  dei  centri sono contenute nel regolamento generale di
Ateneo.
                              Art. 40.
                        Sistema bibliotecario
    1.  E' istituito un sistema bibliotecario di Ateneo, che assicura
il   coordinamento   tra   le  biblioteche  esistenti  (di  facolta',
interfacolta',   di   dipartimento,   interdipartimentali),  ai  fini
dell'accrescimento, della conservazione e della miglior fruizione del
patrimonio  librario  e documentale dell'Universita', nonche' ai fini
del trattamento e della diffusione.
    2.  La  commissione  d'Ateneo  per  le  biblioteche e' organo del
sistema bibliotecario d'Ateneo.
    3.  Con regolamento generale d'Ateneo vengono definiti tipologia,
modalita'  costitutive  e  organizzative  del  sistema  bibliotecario
d'Ateneo,  nonche'  la composizione della commissione d'Ateneo per le
biblioteche.
                              Titolo V
                            NORME FINALI
                              Art. 41.
             Norme generali riguardanti l'eleggibilita'
              negli organi di governo e nelle strutture
                       didattiche e di ricerca
    1.  Per  la nomina alle cariche elettive dei professori ordinari,
associati  e ricercatori e' richiesta l'opzione per il regime a tempo
pieno  da esercitarsi prima dell'assunzione della carica, fatte salve
specifiche riserve di legge.
    2.  Il rettore dura in carica quattro anni accademici. Ogni altra
carica  elettiva  ha  la  durata  di  tre  anni  accademici. Non sono
rieleggibili  per  l'intera durata del mandato coloro i quali abbiano
gia' ricoperto la medesima carica per due mandati consecutivi.
    3.  Le rappresentanze delle categorie nei vari organi e strutture
previsti  dallo  statuto sono elette con voto limitato: ogni elettore
puo' votare un solo candidato.
    4.  Sono  incompatibili  tra  di  loro  le  cariche di preside di
facolta',  consigliere di amministrazione, direttore di dipartimento.
Sono  altresi' incompatibili tra di loro le cariche di componente del
senato   accademico   e   del   consiglio   di   amministrazione.   I
rappresentanti  del personale tecnico-amministrativo e degli studenti
possono far parte di un solo organo o struttura.
    5.  Le  elezioni  del  rettore,  del  preside,  del  direttore di
dipartimento  e  del presidente del consiglio di corso di studio sono
indette  dal  professore di prima fascia decano del corpo elettorale.
Le  elezioni  delle  rappresentanze  sono  indette  da  chi  presiede
l'organo  o  la  struttura cui tali elezioni si riferiscono. Tutte le
elezioni  sono  indette  almeno  tre  mesi  prima  della scadenza del
mandato.
    6. Le elezioni avvengono mediante votazione a scrutinio segreto.
    7.  In prima votazione risulta eletto il candidato che riporta la
maggioranza  assoluta  dei  voti  degli aventi diritto; nella seconda
votazione risulta eletto il candidato che ha riportato la maggioranza
assoluta  dei  voti.  In  caso  di  mancata  elezione  e qualora piu'
candidati abbiano riportato voti si ricorre al ballottaggio fra i due
candidati  che  hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di
parita' viene ripetuto il ballottaggio.
    8.  Nelle elezioni delle rappresentanze viene redatta la lista di
coloro  che  hanno  ottenuto  voti in misura non inferiore al 10% dei
voti  riportati  dal  primo  eletto; alla lista si attinge in caso di
cessazione dell'incarico degli eletti. Solo in seguito ad esaurimento
della lista si procede ad una ulteriore votazione.
    9.  Un  membro  elettivo che si assenti senza giustificazione per
tre  volte  consecutive  o, comunque, nell'arco di un anno accademico
registri piu' del 50% di assenze decade dalla carica.
                              Art. 42.
                Limitazione dell'attivita' didattica
    1.  Il  rettore  puo'  ottenere  una  limitazione  degli obblighi
didattici.
    2.  Il  rettore,  sentito  il senato accademico, puo' concedere a
richiesta  l'autorizzazione a fruire della limitazione degli obblighi
didattici  al  pro-rettore,  ai  presidi di facolta', ai direttori di
dipartimento e ai presidenti dei consigli di corso di studio.
                              Art. 43.
                      Validita' delle riunioni
    1.  Le assemblee si intendono validamente costituite quando siano
state  regolarmente  indette  le elezioni per tutte le rappresentanze
previste.  Il  requisito dell'indizione regolare e' esteso ai casi di
elezioni suppletive.
    2.  Le  assemblee  sono  validamente costituite se e' presente la
maggioranza  degli  aventi diritto detratti gli assenti giustificati.
Il  numero  dei  presenti  non  puo' essere comunque inferiore ad 1/3
degli aventi diritto.
                              Art. 44.
                         I n d e n n i t a'
    1.  Il  rettore,  il  pro-rettore,  i  presidi  di facolta', ed i
direttori  di  dipartimento  fruiscono  di  un'indennita'  di  carica
determinata   dal  consiglio  di  amministrazione  nei  limiti  degli
stanziamenti di bilancio.
    2. Analoga indennita' e' attribuita ai dirigenti ed ai funzionari
tecnico-amministrativi  con incarichi di responsabilita' definiti dal
regolamento   generale   di   Ateneo   e   assegnati   dal  direttore
amministrativo;  la misura dell'indennita' e' stabilita dal consiglio
di  amministrazione su proposta dello stesso direttore amministrativo
nei limiti degli stanziamenti di bilancio.
    3.  Sono  altresi' configurabili ulteriori indennita' relative al
lavoro  organizzativo  svolto  da  altri professori e ricercatori. La
determinazione  del  relativo  ammontare  e' deliberata dai consigli,
rispettivamente,  di  facolta'  e di dipartimento, all'interno di una
quota   di   bilancio  assegnata  ad  ogni  facolta'  e  dipartimento
dall'Ateneo.
    4.  Ai  componenti  del  consiglio  di amministrazione compete un
gettone  di presenza per la partecipazione ad ogni singola seduta del
consiglio,  la cui entita' e' determinata nel regolamento generale di
Ateneo.  Il  gettone  di  presenza  non  compete ai membri di diritto
(rettore  e direttore amministrativo) ed ai membri non aventi diritto
di voto.
                              Titolo VI
                          NORME TRANSITORIE
                              Art. 45.
               Scadenza e rinnovo dei mandati in corso
    1.  Gli  organi elettivi in carica alla data di entrata in vigore
del  presente statuto cessano dalla carica alla scadenza naturale del
loro mandato, cosi' come previsto dalla previgente normativa.
    2.  Il  senato  accademico  preesistente  cessa di funzionare con
l'insediamento  del  senato accademico previsto dal presente statuto,
che  dovra'  intervenire  non  piu'  tardi  del  sessantesimo  giorno
successivo all'emanazione del regolamento elettorale.
    3.   Le   disposizioni   del   presente  statuto  concernenti  le
incompatibilita'  e  le  ineleggibilita'  si  applicano  dalla  prima
elezione disposta ai sensi del presente statuto.
                              Art. 46.
                     Emanazione dei regolamenti
    1.  Entro  un anno dall'entrata in vigore del presente statuto e'
emanato il regolamento generale di Ateneo.
    2. Tutti i regolamenti elettorali devono essere emanati entro tre
mesi dall'entrata in vigore del presente statuto.
    3.  Tutti  gli  altri regolamenti devono essere emanati entro sei
mesi dall'entrata in vigore del regolamento generale di Ateneo.
    4.  I  regolamenti  previgenti  si  applicano sino all'entrata in
vigore dei nuovi regolamenti previsti dal presente statuto, in quanto
con esso compatibili.
                              Art. 47.
                           A l l e g a t i
    1.  Allo  statuto  sono  allegati  gli  elenchi  delle  strutture
didattiche  e  di  ricerca attivate al momento dell'entrata in vigore
dello   statuto.   Le   variazioni   delle   strutture  didattiche  e
scientifiche non comportano modificazioni dello statuto.

                               Tabelle
          ---->  Vedere Tabelle da pag. 69 a pag. 71  <----