Tabella A.
Pensioni da liquidare agli iscritti alla Cassa di previdenza per
ogni lira di stipendio e col contributo di 10 centesimi in base alla
tavola di mutualita' degli impiegati dello Stato (1881-892) e alla
eliminazione complessiva dei pensionati civili dello Stato
(1903-912), raccordata con la eliminazione complessiva dei pensionati
civili e militari (1882-892), ed al saggio d'interesse del 4.25 per
cento.
NORME PER L'APPLICAZIONE DELLA TABELLA A.
La pensione a favore dell'impiegato ai ottiene:
1. - Se lo stipendio stabilito agli effetti della presente
decreto, e' rimasto costante nell'intiera durata del servizio,
moltiplicando lo stipendio stesso per il coefficiente della presente
tabella in corrispondenza all'eta' e agli anni di servizio alla data
del collocamento a riposo.
2. - Se invece l'impiegato ha conseguito durante il servizio
aumenti o diminuzioni di stipendio, in primo luogo si determina con
la norma precedente la quota di pensione dovuta allo stipendio
iniziale, stabilito agli effetti suaccennati, come se esso fosse
rimasto invariato durante l'intiero servizio, e poi si calcola, per
ciascuno aumento o diminuzione di stipendio, la quota parte di
pensione relativa, da determinarsi ugualmente con la norma
precedente, in ragione pero', oltre che dell'eta', degli anni di
servizio trascorsi dalla data in cui avvenne la variazione sino alla
data del collocamento a riposo. La pensione effettiva e' costituita
dalla somma delle quote di pensione dovute allo stipendio iniziale ed
ai successivi aumenti di stipendio, ridotta delle quote di pensione
che si riferiscono alle eventuali diminuzioni di stipendio.
Parte di provvedimento in formato grafico
Tabella B.
Valore capitale corrispondente ad una lira di pensione vitalizia
liquidata o da liquidarsi a favore dei segretari ed altri impiegati
degli Enti locali iscritti alla Cassa, in base alla Tabella A.
(Eliminazione complessiva e sopravvivenza dei pensionati dello
Stato (1903-1912) raccordata con l'eliminazione complessiva dei
pensionati civili e militari (1882-1892).
Saggio d'interesse del 4.25 per cento.
Parte di provvedimento in formato grafico
(1)
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AGGIORNAMENTO (1)
L' Errata-Corrige in G.U. 07/12/1923 n. 287 ha disposto che "Nelle
tabelle A e B allegate al R. decreto 7 ottobre 1923, n. 2349,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 novembre n. s., n. 275,
sono stati riscontrati i seguenti errori che qui vengono rettificati:
Tabella A:
[...]
Id. eta' alla data della cessazione dal servizio 30, anni di
servizio 10, in luogo di 0.0352 deve leggersi 0.0852.
[...]
Id. eta' 37, anni di servizio 2, in luogo di 0.0141 deve leggersi:
0.0144;
Id., id. anni di servizio 3, in luogo di 0.10221 deve leggersi
0.0221.
Id., eta' 41, anni di servizio 13, in luogo di 1.1357 deve
leggersi: 0.1357.
Id., eta' 46, anni di servizio 14, in luogo di 4.1643 deve
leggersi: 0.1643.
Id., eta' 43, anni di servizio 19, in luogo di 0.24...deve
leggersi: 0.2477.
Pagina 6858, eta' 63, anni di servizio 10, in luogo di 0.1071 deve
leggersi: 0.1701.
Pagina 6858, eta' 65, anni di servizio 17, in luogo di 0.4033 deve
leggersi: 0.4053.
Id., eta' 51, anni di servizio 26, in luogo di 0.5083 deve
leggersi: 0.5033.
Id., eta' 61, anni di servizio 28, in luogo di.7778 deve leggersi:
0.7778.
Id., eta' 63, anni di servizio 30, in luogo di 0.0237 deve
leggersi: 1.0237.
Pag. 6859, eta' 67, anni di servizio 28, in luogo di 0.1070 deve
leggersi 1.1070.
Id. id., anni servizio 29, in luogo di 0.1887 deve leggersi:
1.1887.
Pag. 6861, eta' 66, anni di servizio 33, in luogo di 1.4075 deve
leggersi: 1.4705.
Tabella B:
Pag. 6862: l'eta' 80 deve essere preceduta dal segno > (eguale o
maggiore) in luogo del segno < (eguale o minore)".
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Nota redazionale
Il testo delle presenti tabelle e' gia' integrato con le correzioni
apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 07/12/1923, n. 287
durante il periodo di "vacatio legis".
E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.