(Trattato-art. 1)
 
               Trattato fra la Santa Sede e l'Italia. 
 
                  IN NOME DELLA SANTISSIMA TRINITA' 
 
  Premesso: 
 
  Che la Santa Sede e l'Italia hanno riconosciuto la  convenienza  di
eliminare  ogni  ragione  di  dissidio   fra   loro   esistente   con
l'addivenire ad una sistemazione definitiva dei  reciproci  rapporti,
che sia conforme a giustizia ed alla dignita' delle due Alte Parti  e
che, assicurando alla Santa Sede in modo stabile  una  condizione  di
fatto e di diritto la quale Le garantisca l'assoluta indipendenza per
l'adempimento della Sua alta missione nel mondo, consenta alla  Santa
Sede  stessa  di  riconoscere  composta   in   modo   definitivo   ed
irrevocabile la «questione romana», sorta nel 1870  con  l'annessione
di Roma al Regno d'Italia sotto la dinastia di Casa Savoia; 
 
  Che dovendosi, per assicurare alla Santa Sede l'assoluta e visibile
indipendenza, garentirLe una sovranita' indiscutibile pur  nel  campo
internazionale, si e' ravvisata  la  necessita'  di  costituire,  con
particolari modalita', la Citta'  del  Vaticano,  riconoscendo  sulla
medesima alla  Santa  Sede  la  piena  proprieta'  e  l'esclusiva  ed
assoluta potesta' e giurisdizione sovrana; 
 
  Sua Santita' il Sommo Pontefice  Pio  XI  e  Sua  Maesta'  VITTORIO
EMANUELE III, Re d'Italia,- hanno risoluto di stipulare un  Trattato,
nominando a tale effetto due Plenipotenziari, cioe', per parte di Sua
Santita', Sua Eminenza  Reverendissima  il  signor  Cardinale  PIETRO
GASPARRI, Suo Segretario di Stato, e, per parte di Sua  Maesta',  Sua
Eccellenza il signor Cavaliere BENITO  MUSSOLINI,  Primo  Ministro  e
Capo del Governo; i quali, scambiati i loro rispettivi pieni poteri e
trovatili in buona e dovuta forma,  hanno  convenuto  negli  articoli
seguenti: 
 
                               Art. 1. 
 
  L'Italia, riconosce e riafferma, il principio consacrato  nell'art.
1 dello Statuto del Regno  4  marzo  1848,  pel  quale  la  religione
cattolica, apostolica e romana e' la sola religione dello Stato.