(Trattato-art. 11)
 
                              Art. 11. 
 
  Gli enti centrali  della  Chiesa  Cattolica  sono  esenti  da  ogni
ingerenza da parte dello Stato italiano (salvo le disposizioni  delle
leggi italiane concernenti gli acquisti dei  corpi  morali),  nonche'
dalla conversione nei riguardi dei beni immobili.