(Trattato-art. 12)
 
                              Art. 12. 
 
  L'Italia riconosce alla Santa Sede il diritto di legazione attivo e
passivo secondo le regole generali del diritto internazionale. 
 
  Gli inviati dei Governi esteri presso la Santa  Sede  continuano  a
godere nel Regno di tutte le prerogative ed immunita',  che  spettano
agli agenti diplomatici secondo il diritto internazionale, e le  loro
sedi potranno continuare a rimanere nel territorio  italiano  godendo
delle immunita' loro dovute a norma del diritto internazionale, anche
se i loro Stati non abbiano rapporti diplomatici con l'Italia. 
 
  Resta inteso che l'Italia si impegna a lasciare sempre ed  in  ogni
caso  libera  la  corrispondenza  da  tutti  gli  Stati,  compresi  i
belligeranti, alla Santa Sede e viceversa, nonche' il libero  accesso
dei Vescovi di tutto il mondo alla Sede Apostolica. 
 
  Le Alte Parti contraenti si impegnano a stabilire fra loro  normali
rapporti diplomatici,  mediante  accreditamento  di  un  Ambasciatore
italiano presso la Santa  Sede  e  di  un  Nunzio  pontificio  presso
l'Italia, il quale sara' il decano del Corpo diplomatico, a'  termini
del diritto consuetudinario riconosciuto dal Congresso di Vienna  con
atto del 9 giugno 1815. 
 
  Per effetto della riconosciuta sovranita' e  senza  pregiudizio  di
quanto e' disposto nel successivo art. 19, i diplomatici della  Santa
Sede ed i corrieri spediti in nome del  Sommo  Pontefice  godono  nel
territorio  italiano,  anche  in  tempo  di  guerra,   dello   stesso
trattamento dovuto ai diplomatici ed ai corrieri di  gabinetto  degli
altri Governi esteri, secondo le norme del diritto internazionale.