(Trattato-art. 15)
 
                              Art. 15. 
 
  Gli immobili indicati nell'art. 13 e negli alinea primo  e  secondo
dell'art. 14, nonche' i palazzi della Datarla, della Cancelleria, di'
Propaganda Fide in Piazza di Spagna, il palazzo del  Sant'Offizio  ed
adiacenze, quello dei Convertendi (ora Congregazione  per  la  Chiesa
Orientale)  in  piazza  Scossacavalli,  il  palazzo   del   Vicariato
(Allegato II, 6, 7, 8, 10 e 11), e gli altri  edifici  nei  quali  la
Santa Sede in avvenire credera' di sistemare  altri  suoi  Dicasteri,
benche' facenti parte del territorio dello Stato  italiano,  godranno
delle immunita' riconosciute dal  diritto  internazionale  alle  sedi
degli agenti diplomatici di Stati esteri. 
 
  Le stesse immunita' si applicano  pure  nei  riguardi  delle  altre
chiese, anche fuori di Roma, durante il tempo in  cui  vengano  nelle
medesime,  senza  essere  aperte  al  pubblico,  celebrate   funzioni
coll'intervento del Sommo Pontefice.