Art. 15. Gli immobili indicati nell'art. 13 e negli alinea primo e secondo dell'art. 14, nonche' i palazzi della Datarla, della Cancelleria, di' Propaganda Fide in Piazza di Spagna, il palazzo del Sant'Offizio ed adiacenze, quello dei Convertendi (ora Congregazione per la Chiesa Orientale) in piazza Scossacavalli, il palazzo del Vicariato (Allegato II, 6, 7, 8, 10 e 11), e gli altri edifici nei quali la Santa Sede in avvenire credera' di sistemare altri suoi Dicasteri, benche' facenti parte del territorio dello Stato italiano, godranno delle immunita' riconosciute dal diritto internazionale alle sedi degli agenti diplomatici di Stati esteri. Le stesse immunita' si applicano pure nei riguardi delle altre chiese, anche fuori di Roma, durante il tempo in cui vengano nelle medesime, senza essere aperte al pubblico, celebrate funzioni coll'intervento del Sommo Pontefice.