(Trattato-art. 16)
 
                              Art. 16. 
 
  Gli immobili indicati nei tre articoli precedenti,  nonche'  quelli
adibiti  a  sedi  dei  seguenti   Istituti   pontifici:   Universita'
Gregoriana,  Istituto  Biblico,  Orientale,  Archeologico,  Seminario
Russo, Collegio Lombardo, i due palazzi di Sant'Apollinare e la  Casa
degli esercizi per il Clero di San Giovanni e Paolo (Allegato III, 1,
1-bis, 2, 6, 7, 8), non saranno  mai  assoggettati  a  vincoli  o  ad
espropriazioni per causa di pubblica utilita', se non previo accorcio
con la Santa Sede, e saranno  esenti  da  tributi  sia  ordinari  che
straordinari tanto verso lo Stato quanto verso qualsiasi altro ente. 
 
  E' in facolta'  della  Santa  Sede  di  dare  a  tutti  i  suddetti
immobili,  indicati  nel  presente  articolo  e  nei   tre   articoli
precedenti, l'assetto che creda, senza bisogno  di  autorizzazioni  o
consensi da parte di autorita' governative,  provinciali  e  comunali
italiane, le quali possono all'uopo fare  sicuro  assegnamento  sulle
nobili tradizioni artistiche che vanta la Chiesa Cattolica.