(Trattato-art. 17)
 
                              Art. 17. 
 
  Le retribuzioni, di qualsiasi  natura,  dovute  dalla  Santa  Sede,
dagli altri enti centrali della Chiesa Cattolica e dagli enti gestiti
direttamente dalla Santa Sede  anche  fuori  di  Roma,  a  dignitari,
impiegati e salariati, anche  non  stabili,  saranno  nel  territorio
italiano esenti, a  decorrere  dal  1°  gennaio  1929,  da  qualsiasi
tributo tanto verso lo Stato quanto verso ogni altro ente.