(Trattato-art. 19)
 
                              Art. 19. 
 
  I diplomatici e gli inviati della Santa Sede, i diplomatici  e  gli
inviati dei Governi esteri presso la Santa Sede e i  dignitari  della
Chiesa provenienti dall'estero diretti alla  Citta'  del  Vaticano  e
muniti  di  passaporti  degli  Stati  di  provenienza,  vistati   dai
rappresentanti pontifici all'estero, potranno  senz'altra  formalita'
accedere alla medesima attraverso il territorio italiano. Altrettanto
dicasi  per  le  suddette  persone,  le  quali  munite  di   regolare
passaporto  pontificio  si  recheranno  dalla  Citta'  del   Vaticano
all'estero.