(Trattato-art. 21)
 
                              Art. 21. 
 
  Tutti i Cardinali godono in Italia degli onori dovuti  ai  Principi
del sangue: quelli residenti in Roma, anche fuori  della  Citta'  del
Vaticano, sono, a tutti gli effetti, cittadini della medesima. 
 
  Durante la vacanza della Sede Pontificia, l'Italia provvede in modo
speciale a che non sia ostacolato il libero transito ed  accesso  dei
Cardinali attraverso il territorio italiano al Vaticano, e che non si
ponga impedimento o limitazione alla liberta' personale dei medesimi. 
 
  Cura, inoltre, l'Italia che nel suo  territorio  all'intorno  della
Citta' del Vaticano non vengano commessi atti, che  comunque  possano
turbare le adunanze del Conclave. 
 
  Le dette norme valgono anche per i Conclavi che si tenessero  fuori
della Citta' del Vaticano, nonche'  per  i  Concilii  presieduti  dal
Sommo Pontefice o dai suoi Legati e nei riguardi dei Vescovi chiamati
a parteciparvi.