(Trattato-art. 22)
 
                              Art. 22. 
 
  A richiesta della Santa Sede e per delegazione  che  potra'  essere
data dalla medesima o nei singoli casi o in modo permanente, l'Italia
provvedera'  nel  suo  territorio  alla  punizione  dei  delitti  che
venissero commessi nella Citta' del Vaticano, salvo  quando  l'autore
del delitto si sia rifugiato nel territorio italiano, nel  qual  caso
si procedera' senz'altro contro di lui a norma delle leggi italiane. 
 
  La Santa Sede consegnera' allo Stato italiano le  persone,  che  si
fossero rifugiate  nella  Citta'  del  Vaticano,  imputate  di  atti,
commessi nel territorio italiano, che siano ritenuti delittuosi dalle
leggi di ambedue gli Stati. 
 
  Analogamente si provvedera' per le persone imputate di delitti, che
si fossero rifugiate negli immobili dichiarati immuni nell'art. 15, a
meno che i preposti  ai  detti  immobili  preferiscano  invitare  gli
agenti italiani ad entrarvi per arrestarle.