(Trattato-art. 23)
 
                              Art. 23. 
 
  Per l'esecuzione nel Regno delle  sentenze  emanate  dai  tribunali
della Citta' del Vaticano  si  applicheranno  le  norme  del  diritto
internazionale. 
 
  Avranno invece senz'altro piena efficacia giuridica, anche a  tutti
gli effetti civili, in Italia le sentenze ed i provvedimenti  emanati
da  autorita'  ecclesiastiche  ed   ufficialmente   comunicati   alle
autorita'  civili,  circa  persone  ecclesiastiche  o   religiose   e
concernenti materie spirituali o disciplinari.