(Trattato-art. 3)
 
                               Art. 3. 
 
  L'Italia riconosce  alla  Santa  Sede  la  piena  proprieta'  e  la
esclusiva ed assoluta potesta' e giurisdizione sovrana sul  Vaticano,
com'e'  attualmente  costituito,  con  tutte  le  sue  pertinenze   e
dotazioni, creandosi per tal modo la  Citta'  del  Vaticano  per  gli
speciali fini e con le modalita'  di  cui  al  presente  Trattato.  I
confini di detta Citta' sono indicati nella  pianta  che  costituisce
l'Allegato I del presente Trattato, del quale forma parte integrante. 
 
  Resta peraltro inteso che la piazza  di  San  Pietro,  pur  facendo
parte della Citta' del Vaticano, continuera'  ad  essere  normalmente
aperta al pubblico e soggetta ai poteri di  polizia  delle  autorita'
italiane; le quali si arresteranno ai  piedi  della  scalinata  della
Basilica, sebbene  questa  continui  ad  essere  destinata  al  culto
pubblico, e si asterranno percio' dal montare ed accedere alla  detta
Basilica, salvo che  siano  invitate  ad  intervenire  dall'autorita'
competente. 
 
  Quando la Santa Sede, in vista di particolari funzioni, credesse di
sottrarre temporaneamente la piazza di San Pietro al libero  transito
del pubblico, le autorita' italiane, a meno che non fossero  invitate
dall'autorita' competente a rimanere, si ritireranno al di la'  delle
linee esterne del colonnato berniniano e del loro prolungamento.