Art. 3. L'Italia riconosce alla Santa Sede la piena proprieta' e la esclusiva ed assoluta potesta' e giurisdizione sovrana sul Vaticano, com'e' attualmente costituito, con tutte le sue pertinenze e dotazioni, creandosi per tal modo la Citta' del Vaticano per gli speciali fini e con le modalita' di cui al presente Trattato. I confini di detta Citta' sono indicati nella pianta che costituisce l'Allegato I del presente Trattato, del quale forma parte integrante. Resta peraltro inteso che la piazza di San Pietro, pur facendo parte della Citta' del Vaticano, continuera' ad essere normalmente aperta al pubblico e soggetta ai poteri di polizia delle autorita' italiane; le quali si arresteranno ai piedi della scalinata della Basilica, sebbene questa continui ad essere destinata al culto pubblico, e si asterranno percio' dal montare ed accedere alla detta Basilica, salvo che siano invitate ad intervenire dall'autorita' competente. Quando la Santa Sede, in vista di particolari funzioni, credesse di sottrarre temporaneamente la piazza di San Pietro al libero transito del pubblico, le autorita' italiane, a meno che non fossero invitate dall'autorita' competente a rimanere, si ritireranno al di la' delle linee esterne del colonnato berniniano e del loro prolungamento.