Art. 5. Per l'esecuzione di quanto e' stabilito nell'articolo precedente, prima dell'entrata in vigore del presente Trattato, il territorio costituente la Citta' del Vaticano dovra' essere, a cura del Governo italiano, reso libero da ogni vincolo e da eventuali occupatori. La Santa Sede provvedera' a chiuderne gli accessi, recingendo le parti aperte, tranne la piazza di San Pietro. Resta per altro convenuto che, per quanto riflette gli immobili ivi esistenti, appartenenti ad istituti od enti religiosi, provvedera' direttamente la Santa Sede a regolare i suoi rapporti con questi, disinteressandosene lo Stato italiano.