(Trattato-art. 5)
 
                               Art. 5. 
 
  Per l'esecuzione di quanto e' stabilito  nell'articolo  precedente,
prima dell'entrata in vigore del  presente  Trattato,  il  territorio
costituente la Citta' del Vaticano dovra' essere, a cura del  Governo
italiano, reso libero da ogni vincolo e da eventuali  occupatori.  La
Santa Sede provvedera' a chiuderne gli accessi, recingendo  le  parti
aperte, tranne la piazza di San Pietro. 
 
  Resta per altro convenuto che, per quanto riflette gli immobili ivi
esistenti, appartenenti ad istituti od  enti  religiosi,  provvedera'
direttamente la Santa Sede a regolare i  suoi  rapporti  con  questi,
disinteressandosene lo Stato italiano.