(Trattato-art. 6)
 
                               Art. 6. 
 
  L'Italia provvedera', a mezzo degli accordi occorrenti con gli enti
interessati, che alla Citta' del Vaticano sia assicurata  un'adeguata
dotazione di acque in proprieta'. 
 
  Provvedera', inoltre, alla  comunicazione  con  le  ferrovie  dello
Stato mediante la  costruzione  di  una  stazione  ferroviaria  nella
Citta' del Vaticano, nella localita'  indicata  nell'allegata  pianta
(Allegato I)  e  mediante  la  circolazione  di  veicoli  propri  del
Vaticano sulle ferrovie italiane. 
 
  Provvedera' altresi'  al  collegamento,  direttamente  anche  cogli
altri Stati, dei servizi telegrafici,  telefonici,  radiotelegrafici,
radiotelefonici e postali nella Citta' del Vaticano. 
 
  Provvedera' infine  anche  al  coordinamento  degli  altri  servizi
pubblici. 
 
  A tutto quanto sopra si provvedera' a spese dello Stato italiano  e
nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Trattato. 
 
  La Santa Sede provvedera', a sue  spese,  alla  sistemazione  degli
accessi del Vaticano gia' esistenti e  degli  altri  che  in  seguito
credesse di aprire. 
 
  Saranno presi accordi tra la Santa Sede e lo Stato italiano per  la
circolazione nel territorio di quest'ultimo dei veicoli  terrestri  e
degli aeromobili della Citta' del Vaticano.