Art. 6. L'Italia provvedera', a mezzo degli accordi occorrenti con gli enti interessati, che alla Citta' del Vaticano sia assicurata un'adeguata dotazione di acque in proprieta'. Provvedera', inoltre, alla comunicazione con le ferrovie dello Stato mediante la costruzione di una stazione ferroviaria nella Citta' del Vaticano, nella localita' indicata nell'allegata pianta (Allegato I) e mediante la circolazione di veicoli propri del Vaticano sulle ferrovie italiane. Provvedera' altresi' al collegamento, direttamente anche cogli altri Stati, dei servizi telegrafici, telefonici, radiotelegrafici, radiotelefonici e postali nella Citta' del Vaticano. Provvedera' infine anche al coordinamento degli altri servizi pubblici. A tutto quanto sopra si provvedera' a spese dello Stato italiano e nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Trattato. La Santa Sede provvedera', a sue spese, alla sistemazione degli accessi del Vaticano gia' esistenti e degli altri che in seguito credesse di aprire. Saranno presi accordi tra la Santa Sede e lo Stato italiano per la circolazione nel territorio di quest'ultimo dei veicoli terrestri e degli aeromobili della Citta' del Vaticano.