(Trattato-art. 8)
 
                               Art. 8. 
 
  L'Italia, considerando sacra ed inviolabile la  persona  del  Sommo
Pontefice,  dichiara  punibili  l'attentato  contro  di  Essa  e   la
provocazione  a  commetterlo  con  le  stesse  pene   stabilite   per
l'attentato e la provocazione a commetterlo contro la persona del Re. 
 
  Le offese e le ingiurie pubbliche commesse nel territorio  italiano
contro la persona del Sommo Pontefice con discorsi, con fatti  e  con
scritti, sono punite come le offese e le ingiurie  alla  persona  del
Re.