(Trattato-art. 9)
 
                               Art. 9. 
 
  In conformita' alle norme del diritto internazionale sono  soggette
alla sovranita' della Santa Sede  tutte  le  persone  aventi  stabile
residenza nella Citta' del Vaticano. Tale residenza non si perde  per
il semplice fatto di una temporanea dimora altrove, non  accompagnata
dalla  perdita  dell'abitazione  nella  Citta'  stessa  o  da   altre
circostanze comprovanti l'abbandono di detta residenza. 
 
  Cessando di essere soggette alla sovranita' della  Santa  Sede,  le
persone menzionate nel comma precedente, ove a  termini  della  legge
italiana,  indipendentemente  dalle  circostanze   di   fatto   sopra
previste, non siano da ritenere munite di altra cittadinanza, saranno
in Italia considerate senz'altro cittadini italiani. 
 
  Alle persone stesse, mentre sono  soggette  alla  sovranita'  della
Santa Sede, saranno applicabili nel territorio  del  Regno  d'Italia,
anche nelle materie in cui deve essere osservata la  legge  personale
(quando non siano regolate da norme emanate dalla Santa Sede), quelle
della legislazione italiana, e, ove si tratti di persona che  sia  da
ritenere munita di altra cittadinanza, quelle dello  Stato  cui  essa
appartiene.