(all. 1 - art. 1)
                                                             Allegato

           MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
              DIREZIONE REGIONALE DEL LAVORO DI POTENZA

    Il giorno 24 settembre 2001, alle ore 16,30, presso la sede della
direzione  regionale del lavoro di Potenza, previa convocazione della
medesima sono convenuti i signori:
      dott.  Domenico  Antonio  Labanca,  direttore della direzionale
regionale  del  lavoro  di Potenza, coadiuvato dal dott. Vito Antonio
Doino;
      dott.ssa   Giuseppina   Travaglio,   responsabile   della  P.O.
dell'ufficio  politiche  del  lavoro  e  emergenze  occupazionali del
Dipartimento  formazione  cultura  e lavoro della regione Basilicata,
coadiuvata dalle signore Cerone Giuseppina e Palese Angela;
      sig. Vito Pietrafesa, in rappresentanza della CGIL;
      sig. Pietro Rubino, in rappresentanza della CISL;
      sig. Francesco Santarsiero, in rappresentanza della UIL.
    La  riunione  ha  lo scopo di esaminare le problematiche connesse
alla  mancata  concessione  della  proroga  al 31 dicembre 2001 della
indennita'  di  mobilita' per numero otto lavoratori dipendenti dalla
Interklim S.p.a, zona industriale di Tito Scalo (Potenza).
    Viene esaminata la posizione dei suddetti otto lavoratori che non
sono  stati  ammessi  al  beneficio della proroga della indennita' di
mobilita'  di cui all'art. 1, comma 14, del decreto-legge 24 novembre
2000,   n.  346,  modificato  dall'art.  78,  comma 29,  della  legge
23 dicembre   2000,  n.  388,  perche'  la  proroga  della  mobilita'
scadrebbe  (sommando  alla data del licenziamento gli otto giorni e i
quattordici   giorni   di   mancato   preavviso)  successivamente  al
31 dicembre  2001  (mentre  ai  sensi  della  circolare  n. 56/92 del
Ministero  del  lavoro e della previdenza sociale l'inserimento nella
lista  di  mobilita'  ha  effetto  dal giorno successivo a quello del
licenziamento).
    Dopo  ampio  ed  approfondito  dibattito,  i rappresentanti delle
organizzazioni   sindacali   dichiarano   di   ritenere   oltre   che
illegittima,  discriminante  e  penalizzante  l'interpretazione della
norma in argomento effettuata dalla INPS sede provinciale di Potenza,
che  non ha inteso erogare l'indennita' di mobilita' ai lavoratori in
questione,  pur  appartenendo  alla  stessa platea dei lavoratori che
beneficiano della proroga dell'indennita' per effetto delle succitate
norme.
    Tutti  i  convenuti  esprimono  preoccupazione  per  la descritta
situazione   che  sta  determinando  una  crescente  tensione  tra  i
lavoratori  esclusi  dalla  proroga  dell'ammortizzatore  sociale  in
argomento,  nonche'  perche' il suo perdurare potrebbe produrre anche
riflessi negativi sull'ordine pubblico.
    Per  quanto  sopra  le  parti convenute, all'unanimita', chiedono
all'on.  Ministro del lavoro e delle politiche sociali di adottare un
provvedimento  ai  sensi  del  decreto-legge  3 maggio  2001, n. 158,
convertito dalla legge 2 luglio 2001, n. 248, che consenta la proroga
dell'indennita' di mobilita' ai lavoratori di seguito riportati:
      1) Capece Gennaro nato il 13 ottobre 1946;
      2) Chinaglia Gilberto nato il 31 gennaio 1945;
      3) Covucci Rocco nato il 29 agosto 1946;
      4) Iannelli Antonio nato il 2 febbraio 1946;
      5) La Torre Carlo nato il 5 febbraio 1946;
      6) Lombardo Francesco nato il 13 aprile 1946;
      7) Sanza Giovanni nato il 21 gennaio 1943;
      8) Zuccarella Giovanni nato il 16 luglio 1945.
    Letto, confermato e sottoscritto.

           MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
             DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI MATERA

                         Verbale di accordo
    L'anno  2001,  il  giorno  26  del  mese  di settembre, presso la
direzione  provinciale  del  lavoro  di Matera, su convocazione della
medesima direzione provinciale del lavoro e previa intesa con la sede
INPS di Matera, sono convocati i signori:
      per la direzione provinciale del lavoro di Matera: il direttore
dott. Giovanni Gurrado e la dott.ssa Anna Grazia Paternoster;
      per  l'INPS:  il  vice  direttore  dott.  Vito Latela, il dott.
Giovanni Silvano e la dott.ssa Antezza Rosaria;
      per  le  organizzazioni  sindacali  dei lavoratori CGIL, CISL e
UIL:  sig.  Andrisani  Tommaso,  sig.  D'Amico  Luigi, sig. Piancazzi
Pasquale;
      per la provincia di Matera: sig. Natella Giovanni.
    Scopo  della  riunione  e'  la problematica connessa alla proroga
della indennita' di mobilita' ai lavoratori dell'area Valbasento.
    Dopo ampio ed approfondito dibattito.
    Premesso:
      1) che  l'art.  78,  comma 29, della legge 23 dicembre 2000, n.
338,  ha  prorogato al 31 dicembre 2001 l'indennita' di mobilita' con
scadenza  entro  il  31 dicembre  2000,  in  favore dei dipendenti da
aziende  interessate  da  accordi  di  programma,  stipulati ai sensi
dell'art. 7 della legge 1 marzo 1996, n. 64, ed operanti alla data di
approvazione dell'accordo stesso;
      2) che  la sopracitata norma legislativa ha previsto la proroga
dell'indennita'   di   mobilita'  per  duecentottantanove  lavoratori
Valbasento e nel limite massimo di spesa pari a 14 miliardi;
      3) che,  in  base  alle direttive della sede centrale dell'lNPS
nonche'  del  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  -
Direzione  generale  previdenza  e assistenza sociale - divisione XI,
sono esclusi dal beneficio della proroga dell'indennita' di mobilita'
di cui all'art. 78, comma 29, della legge 23 dicembre 2000, n. 388:
        a) i  lavoratori licenziati in data 31 dicembre dalle aziende
di  cui  sopra, con trattamento di mobilita' scaduto l'8 gennaio 2001
(anziche'  il  31 dicembre  2000)  per  effetto  del  principio della
carenza  (decorrenza  dell'indennita' di mobilita' dall'ottavo giorno
dalla cessazione del rapporto di lavoro);
        b) i lavoratori Valbasento titolari di mobilita' con scadenza
naturale  entro il 31 dicembre 2000, differita entro il corrente anno
2001 per effetto di rioccupazione a tempo determinato;
      4) che  l'esclusione  delle sopracitate categorie di lavoratori
Valbasento  dal  beneficio  della  proroga  ha  creato forti tensioni
sociali;
      5) che,     il     Sottosegretario    Brambilla,    rispondendo
all'interrogazione  parlamentare, ha dichiarato la disponibilita' del
Governo  ad accogliere la raccomandazione dei parlamentari Molinari e
Adduce,  al fine di trovare una soluzione alle problematiche relative
alla  proroga  dell'indennita'  di mobilita' per alcuni lavoratori ex
Interklim  e  Valbasento, utilizzando le procedure previste dall'art.
2,  comma 1,  lettera  b),  del  decreto-legge 3 maggio 2001, n. 158,
convertito, senza modificazioni, dalla legge 2 luglio 2001, n. 248;
      6)  che a tal fine, su direttiva della Direzione generale della
previdenza   e   assistenza  sociale  -  divisione XI,  la  direzione
provinciale   del  lavoro  ha  indetto  la  riunione  odierna  intesa
individuare la platea dei lavoratori Valbasento esclusi dal beneficio
dell'ammortizzato sociale.
    Tutto   quanto   sopra   premesso,  le  parti  sociali  convenute
organizzazioni sindacali, INPS, provincia e D.P.L.
    I) Condividono  ed  approvano l'elenco definitivo dei lavoratori,
dipendenti   dalle   aziende  interessate  da  accordi  di  programma
stipulati  ai  sensi dell'art. 7 della legge 1 marzo 1996, n. 105, ed
operanti alla data di approvazione dell'accordo stesso, con mobilita'
in  scadenza  nel  corso  dell'anno  2001  e per i quali si chiede la
proroga  della  indennita' di mobilita' di cui all'art. 78, comma 29,
della  legge  23 dicembre  2000,  n.  388,  utilizzando  le procedure
previste dall'art. 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge 3 maggio
2001,  n.  158,  convertito senza modificazioni, dalla legge 2 luglio
2001, n. 248.
    Il  sopra  citato  elenco,  allegato  A, e' stato elaborato sulla
scorta   delle  domande  presentate  dagli  interessati  e  dei  dati
risultanti  dagli  archivi  automatizzati  dell'INPS  di Matera al 31
agosto  2001.  Il  precitato  elenco,  che  e'  parte  integrante del
presente verbale, compone di un foglio e contiene 25 nominativi.
    II) Le  parti  sociali  dichiarano  che  il bacino dei lavoratori
beneficiari   della  proroga  dell'indennita'  di  mobilita'  di  cui
all'art.   78,  comma 29,  della  legge  23 dicembre  2000,  n.  388,
integrato come sopra, risulterebbe costituito complessivamente da 284
nominativi  in  conformita' ai parametri normativi. Pertanto le parti
sociali  formulano  e  approvano l'elenco allegato B, elaborato sulla
base delle risultanze degli elenchi redatti in data 23 febbraio 2001,
6 marzo 2001 e 15 giugno 2001 nonche' in data odierna.
    Le   parti   concordano  nel  ritenere  definitivo  detto  elenco
allegato B e si impegnano a non apportare modifiche.
    Il  sopra citato elenco allegato B, parte integrante del presente
verbale, si compone di sei fogli e contiene 284 nominativi.
    Letto, confermato e sottoscritto.