(all. 1 - art. 1)
                                                           Allegato A
    a) Il   candidato,  per  essere  ammesso  a  sostenere  la  prova
attitudinale,  dovra'  presentare  al  Consiglio nazionale domanda in
carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La
commissione,  istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su
convocazione  del presidente per lo svolgimento delle prove di esame,
fissandone  il calendario. Della convocazione della commissione e del
calendario   fissato   per   le   prove  e'  data  immediata  notizia
all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda;
    b) l'esame   scritto   consiste   nella   redazione  di  un  atto
giudiziario  o di un parere in materia stragiudiziale vertente su non
piu'  di  tre  materie  tra  quelle  sopra  indicate e a scelta della
commissione d'esame;
    c) l'esame  orale  consiste  nella discussione di brevi questioni
pratiche  vertenti  su tutte le materie, sopra indicate. Il candidato
potra'  accedere  a  questo  secondo esame solo se abbia superato con
successo l'esame scritto;
    d) la   commissione   rilascia   all'interessato   certificazione
dell'avvenuto   superamento   dell'esame,   al  fine  dell'iscrizione
all'albo degli avvocati.