ALLEGATO 1 DECISIONE DEL CONSIGLIO del 19 marzo 2001 che adotta le norme di sicurezza del Consiglio (2001/264/CE) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunita' europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 3, vista la decisione 2000/396/CE, CECA, Euratom del Consiglio, del 5 giugno 2000, che adotta il regolamento interno del Consiglio (1), in particolare l'articolo 24, considerando quanto segue: (1) Per sviluppare le attivita' del Consiglio in settori che richiedono un certo grado di riservatezza occorre porre in essere un sistema di sicurezza globale riguardante il Consiglio, il Segretariato generale e gli Stati membri. (2) Detto sistema dovrebbe combinare in un unico testo la materia disciplinata da tutte le precedenti decisioni e disposizioni nello stesso settore. (3) In concreto, la maggior parte delle informazioni UE classificate CONFIDENTIEL UE (UE riservatissime) e oltre riguarderanno la politica comune in materia di sicurezza e di difesa. (4) Per salvaguardare l'efficienza del sistema di sicurezza cosi' posto in essere, gli Stati membri dovrebbero condividerne la responsabilita' del funzionamento, adottando le necessarie misure a livello nazionale per il rispetto delle disposizioni della presente decisione nei casi in cui le loro autorita' competenti e i loro funzionari trattino informazioni classificate UE. (5) Il Consiglio accoglie favorevolmente l'iniziativa della Commissione di introdurre per la data di applicazione della presente decisione un sistema globale che sia in linea con gli allegati della stessa, allo scopo di assicurare il buon funzionamento del processo decisionale dell'Unione. (6) Il Consiglio sottolinea l'importanza di associare, ove opportuno, il Parlamento europeo e la Commissione alle regole e alle norme di riservatezza necessarie per salvaguardare gli interessi dell'Unione e degli Stati membri. (7) La presente decisione lascia impregiudicato l'articolo 255 del trattato e i relativi strumenti di attuazione. (8) La presente decisione lascia impregiudicate le pratiche esistenti negli Stati membri per quanto riguarda l'informazione dei Parlamenti nazionali sulle attivita' dell'Unione, DECIDE: Articolo 1 Sono approvate le norme di sicurezza del Consiglio contenute nell'allegato. Articolo 2 1. Il Segretario generale/Alto rappresentante adotta le misure adeguate per garantire che, nel trattare informazioni classificate UE, i funzionari e gli altri agenti del Segretariato generale del Consiglio (in seguito denominato: "SGC"), i contraenti esterni dell'SGC e il personale distaccato presso l'SGC nonche' negli edifici del Consiglio e negli organismi UE decentrati rispettino le norme di cui all'articolo 1 (2). (1) GU L 149 del 23.6.2000, pag. 21. (2) Cfr. conclusioni del Consiglio del 10 novembre 2000. 2. Gli Stati membri adottano le misure adeguate, in conformita' di accordi nazionali, per garantire che, nel trattamento di informazioni classificate UE, all'interno dei servizi e degli edifici siano rispettate le norme di cui all'articolo 1 da parte di: a) membri delle Rappresentanze permanenti degli Stati membri presso l'Unione europea, nonche' membri di delegazioni nazionali che partecipano alle riunioni del Consiglio o dei suoi organi o che prendono parte ad altre attivita' del Consiglio; b) altri membri delle amministrazioni nazionali degli Stati membri che trattano informazioni classificate UE, che prestino servizio nel territorio degli Stati membri o all'estero; e c) contraenti esterni e personale distaccato degli Stati membri che trattano informazioni classificate UE. Gli Stati membri informano l'SGC delle misure adottate. 3. Le misure di cui ai paragrafi 1 e 2 sono adottate entro il 30 novembre 2001. Articolo 3 Conformemente ai principi fondamentali e alle norme minime di sicurezza contenuti nella parte I dell'allegato, il Segretario generale/Alto rappresentante puo' adottare misure ai sensi della parte II, sezione I, punti 1 e 2, dell'allegato. Articolo 4 A decorrere dalla data della sua applicazione, la presente decisione sostituisce: a) la decisione 98/319/CE del Consiglio, del 27 aprile 1998, relativa alle modalita' secondo cui i funzionari e gli agenti del Segretariato generale del Consiglio possono essere autorizzati ad accedere a informazioni classificate in possesso del Consiglio (1) b) la decisione del Segretario generale/Alto rappresentante, del 27 luglio 2000, relativa alle misure di protezione delle informazioni classificate applicabili al Segretariato generale del Consiglio (2); c) la decisione 433/97 del Segretario generale del Consiglio, del 22 maggio 1997, relativa alla procedura di nulla osta di sicurezza dei funzionari responsabili per il funzionamento della rete Cortesy. Articolo 5 1. La presente decisione ha effetto il giorno della pubblicazione. 2. Essa si applica a decorrere dal 1 dicembre 2001. Fatto a Bruxelles, addi' 19 marzo 2001. Per il Consiglio Il Presidente A. LINDH (1) GU L 140 del 12.5.1998, pag. 12. (2) GU C 239 del 23.8.2000, pag. 1.