(all. 1 - art. 1)
                                                           ALLEGATO 1

                       DECISIONE DEL CONSIGLIO
  del 19 marzo 2001 che adotta le norme di sicurezza del Consiglio
                            (2001/264/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

   visto   il  trattato  che  istituisce  la  Comunita'  europea,  in
particolare l'articolo 207, paragrafo 3,
   vista la decisione 2000/396/CE, CECA, Euratom del Consiglio, del 5
giugno  2000, che adotta il regolamento interno del Consiglio (1), in
particolare l'articolo 24,
   considerando quanto segue:

   (1)  Per  sviluppare  le  attivita'  del  Consiglio in settori che
    richiedono un certo grado di riservatezza occorre porre in essere
    un  sistema  di  sicurezza  globale  riguardante il Consiglio, il
    Segretariato generale e gli Stati membri.
   (2)  Detto sistema dovrebbe combinare in un unico testo la materia
    disciplinata  da  tutte  le  precedenti  decisioni e disposizioni
    nello stesso settore.
   (3)   In   concreto,   la  maggior  parte  delle  informazioni  UE
    classificate   CONFIDENTIEL   UE   (UE  riservatissime)  e  oltre
    riguarderanno  la  politica  comune  in materia di sicurezza e di
    difesa.
   (4)  Per salvaguardare l'efficienza del sistema di sicurezza cosi'
    posto  in  essere,  gli  Stati  membri dovrebbero condividerne la
    responsabilita' del funzionamento, adottando le necessarie misure
    a  livello  nazionale  per  il  rispetto delle disposizioni della
    presente decisione nei casi in cui le loro autorita' competenti e
    i loro funzionari trattino informazioni classificate UE.
   (5)   Il  Consiglio  accoglie  favorevolmente  l'iniziativa  della
    Commissione  di  introdurre  per  la  data  di applicazione della
    presente  decisione  un  sistema globale che sia in linea con gli
    allegati   della   stessa,  allo  scopo  di  assicurare  il  buon
    funzionamento del processo decisionale dell'Unione.
   (6)   Il  Consiglio  sottolinea  l'importanza  di  associare,  ove
    opportuno,  il  Parlamento europeo e la Commissione alle regole e
    alle  norme  di  riservatezza  necessarie  per  salvaguardare gli
    interessi dell'Unione e degli Stati membri.
   (7) La presente decisione lascia impregiudicato l'articolo 255 del
    trattato e i relativi strumenti di attuazione.
   (8)  La  presente  decisione  lascia  impregiudicate  le  pratiche
    esistenti  negli  Stati membri per quanto riguarda l'informazione
    dei Parlamenti nazionali sulle attivita' dell'Unione,

   DECIDE:

                             Articolo 1

   Sono  approvate  le  norme  di  sicurezza  del Consiglio contenute
nell'allegato.

                             Articolo 2

   1.  Il  Segretario  generale/Alto  rappresentante adotta le misure
adeguate  per  garantire  che, nel trattare informazioni classificate
UE,  i  funzionari  e  gli altri agenti del Segretariato generale del
Consiglio  (in  seguito  denominato:  "SGC"),  i  contraenti  esterni
dell'SGC e il personale distaccato presso l'SGC nonche' negli edifici
del  Consiglio e negli organismi UE decentrati rispettino le norme di
cui all'articolo 1 (2).

(1) GU L 149 del 23.6.2000, pag. 21.
(2) Cfr. conclusioni del Consiglio del 10 novembre 2000.

   2. Gli Stati membri adottano le misure adeguate, in conformita' di
accordi nazionali, per garantire che, nel trattamento di informazioni
classificate  UE,  all'interno  dei  servizi  e  degli  edifici siano
rispettate le norme di cui all'articolo 1 da parte di:

a) membri  delle  Rappresentanze permanenti degli Stati membri presso
   l'Unione  europea,  nonche'  membri  di  delegazioni nazionali che
   partecipano  alle  riunioni  del Consiglio o dei suoi organi o che
   prendono parte ad altre attivita' del Consiglio;
b) altri  membri  delle  amministrazioni nazionali degli Stati membri
   che  trattano  informazioni classificate UE, che prestino servizio
   nel territorio degli Stati membri o all'estero; e
c) contraenti  esterni  e personale distaccato degli Stati membri che
   trattano informazioni classificate UE.

Gli Stati membri informano l'SGC delle misure adottate.

   3.  Le  misure di cui ai paragrafi 1 e 2 sono adottate entro il 30
novembre 2001.

                             Articolo 3

   Conformemente  ai  principi  fondamentali  e  alle norme minime di
sicurezza  contenuti  nella  parte  I  dell'allegato,  il  Segretario
generale/Alto  rappresentante  puo'  adottare  misure  ai sensi della
parte II, sezione I, punti 1 e 2, dell'allegato.

                             Articolo 4

   A  decorrere  dalla  data  della  sua  applicazione,  la  presente
decisione sostituisce:

a) la decisione 98/319/CE del Consiglio, del 27 aprile 1998, relativa
   alle   modalita'  secondo  cui  i  funzionari  e  gli  agenti  del
   Segretariato  generale del Consiglio possono essere autorizzati ad
   accedere a informazioni classificate in possesso del Consiglio (1)
b) la  decisione  del Segretario generale/Alto rappresentante, del 27
   luglio 2000, relativa alle misure di protezione delle informazioni
   classificate  applicabili  al  Segretariato generale del Consiglio
   (2);
c) la  decisione 433/97 del Segretario generale del Consiglio, del 22
   maggio  1997,  relativa  alla procedura di nulla osta di sicurezza
   dei  funzionari  responsabili  per  il  funzionamento  della  rete
   Cortesy.

                             Articolo 5

1. La presente decisione ha effetto il giorno della pubblicazione.
2. Essa si applica a decorrere dal 1 dicembre 2001.

Fatto a Bruxelles, addi' 19 marzo 2001.

                                                 Per il Consiglio
                                                  Il Presidente
                                                     A. LINDH


(1) GU L 140 del 12.5.1998, pag. 12.
(2) GU C 239 del 23.8.2000, pag. 1.