(all. 1 - art. 1)
                                                           Allegato A
            NULLA-OSTA PER LE GARE IN PROGRAMMA NEL 2002
                  CHE SI SONO GIA' SVOLTE NEL 2001
                        E IN ANNI PRECEDENTI
    Con  note  in data 14 dicembre 2001 e 29 gennaio 2002 la C.S.A.I.
(Commissione  sportiva  automobilistica italiana), e con note in data
21 dicembre   2001   e   21 gennaio   2002   la  F.M.I.  (Federazione
motociclistica   italiana),   hanno   trasmesso  al  Ministero  delle
infrastrutture   e  dei  trasporti  -  Ispettorato  generale  per  la
circolazione  e  la  sicurezza  stradale,  ai  fini  del rilascio del
nulla-osta,  il  programma  per il 2002 delle gare automobilistiche e
motociclistiche gia' svolte negli anni precedenti.
    Con   note   in   data   6 febbraio   2002   e  21 dicembre  2001
rispettivamente,  le  suddette Federazioni sportive nazionali, per le
gare  anzidette,  hanno inoltre dichiarato che non si sono verificati
inconvenienti   o  incidenti  di  rilievo  e  di  non  aver  ricevuto
segnalazioni  in  merito  al  verificarsi  di  gravi  limitazioni  al
trasporto pubblico o al traffico ordinario.
    Nelle  suddette  note  e'  anche dichiarato che non sono previste
variazioni  del  percorso di gara rispetto alle precedenti edizioni e
che  gli  organizzatori  hanno  versato  gli  importi  dovuti  per le
operazioni  tecnico-amministrative  di competenza del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.
    Questo   ufficio,   sulla  base  delle  dichiarazioni  delle  due
Federazioni  e delle segnalazioni pervenute da parte delle prefetture
e  degli  enti  proprietari  delle strade e verificato che le gare si
sono  gia' svolte nel 2001 o in anni precedenti e sono proposte dagli
stessi  organizzatori  delle  precedenti  edizioni  e  che  e'  stato
regolarmente    versato    l'importo   dovuto   per   le   operazioni
tecnico-amministrative    di    competenza    del   Ministero   delle
infrastrutture  e  dei  trasporti  come  previsto  dall'art.  405 del
decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 come
aggiornato  con  decreto  del  Ministro  dei  lavori pubblici in data
5 gennaio  2001  (Gazzetta  Ufficiale  n.  26  del  1 febbraio 2001),
rilascia  il nulla-osta per le gare comprese negli elenchi allegati e
costituenti  parte  integrante  del  presente provvedimento, che sono
stati cosi' suddivisi:
      elenco n. 1 (Auto) di cui:
        a) gare di velocita' auto;
        b) gare di velocita' auto storiche;
        c) gare di regolarita' auto (rallies);
        d) gare di regolarita' auto storiche (rallies);
      elenco n. 2 (Moto) di cui:
        a) gare di velocita' moto.
        b) gare di regolarita' moto d'epoca.
    Resta  inteso  che  il  detto  nulla-osta  non  vincola  gli enti
competenti  al rilascio dell'autorizzazione se - per qualsiasi motivo
-  una  determinata  gara sia stata oggetto di segnalazione negativa,
durante lo scorso anno, non ancora nota a questo Ministero.
    Nei   casi  in  cui  gli  organizzatori  dovranno,  per  motivate
necessita',  cambiare  il  percorso  di gara rispetto alla precedente
edizione,  occorrera' comunque il parere delle competenti Federazioni
sportive  nazionali  e dovra' essere rispettata la procedura prevista
per  il  rilascio  del nulla-osta per le gare fuori programma; in tal
caso  l'organizzatore  della  gara  e'  tenuto ad integrare l'importo
dovuto  per  le  operazioni  tecnico-amministrative di competenza del
Ministero  delle infrastrutture e dei trasporti fino alla concorrenza
della somma prevista per le gare fuori programma.
    Conformemente  a  quanto  disposto  dall'art.  9 del Nuovo codice
della strada gli enti competenti potranno rilasciare l'autorizzazione
soltanto  dopo  aver  acquisito  il  verbale di collaudo del percorso
quando dovuto.
    L'autorizzazione per le gare di velocita' e' subordinata altresi'
all'accertamento   della   sussistenza   delle  misure  previste  per
l'incolumita'  del  pubblico  e  dei piloti, giusta il disposto della
circolare 2 luglio 1962 n. 68 del Ministero dell'interno.
    Per  la  tutela  delle strade, della segnaletica stradale e della
sicurezza  e  fluidita' della circolazione stradale nei luoghi ove le
manifestazioni  agonistiche  comportano interferenze, si invitano gli
enti  competenti  ad  impegnare  gli  organizzatori  -  all'atto  del
rilascio  della  autorizzazione - ad operare perche' non siano recate
offese all'estetica delle strade ed all'equilibrio ecologico (nemmeno
con  iscrizioni,  manifestini  ecc.)  e  perche'  in  ogni caso venga
ripristinata puntualmente la situazione ante gara.
      Roma, 15 maggio 2002

         ---->  Vedere tabelle da pag. 68 a pag. 78   <----