(all. 1 - art. 1)
                                                             Allegato
TABELLE  CONTENENTI  LA  MISURA  DEGLI  ONORARI  FISSI  E  DI  QUELLI
VARIABILI  DEI  PERITI  E  DEI  CONSULENTI TECNICI, PER LE OPERAZIONI
ESEGUITE SU DISPOSIZIONE DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA IN MATERIA CIVILE
E  PENALE,  IN  ATTUAZIONE  DELL'ART. 2 DELLA LEGGE 8 LUGLIO 1980, N.
                                319.
                               Art. 1.
    Per  la determinazione degli onorari a percentuale si ha riguardo
per  la  perizia  al  valore  del  bene  o  di altra utilita' oggetto
dell'accertamento   determinato  sulla  base  di  elementi  obiettivi
risultanti  dagli  atti  del  processo e per la consulenza tecnica al
valore  della  controversia;  se non e' possibile applicare i criteri
predetti  gli  onorari  sono commisurati al tempo ritenuto necessario
allo  svolgimento  dell'incarico  e  sono  determinati  in  base alle
vacazioni.
                               Art. 2.
    Per la perizia o la consulenza tecnica in materia amministrativa,
contabile  e  fiscale,  spetta  al  perito o al consulente tecnico un
onorario a percentuale calcolato per scaglioni:
      fino a euro 5.164,57, dal 4,6896% al 9,3951%;
      da  euro  5.164,58  e  fino  a  euro  10.329,14, dal 3,7580% al
7,5160%;
      da  euro  10.329,15  e  fino  a  euro 25.822,84, dal 2,8106% al
5,6370%;
      da  euro  25.822,85  e  fino  a  euro 51.645,69, dal 2,3527% al
4,6896%;
      da  euro  51.645,70  e  fino a euro 103.291,38, dall'1,8790% al
3,7580%;
      da  euro  103.291,39  e  fino  a euro 258.228,45, dallo 0,9316%
all'1,8790%;
      da  euro  258.228,46  fino  e  non oltre euro 516.456,90, dallo
0,4737% allo 0,9474%.
    E' in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a euro 145,12.
                               Art. 3.
    Per  la perizia o la consulenza tecnica in materia di valutazione
di  aziende,  enti  patrimoniali,  situazioni  aziendali,  patrimoni,
avviamento,  diritti  a  titolo  di  risarcimento  di  danni, diritti
aziendali  e  industriali  nonche'  relativi a beni mobili in genere,
spetta  al  perito o al consulente tecnico un onorario determinato ai
sensi dell'articolo precedente e ridotto alla meta'.
    E' in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a euro 145,12.
                               Art. 4.
    Per  la  perizia o la consulenza tecnica in materia di bilancio e
relativo conto dei profili e perdite spetta al perito o al consulente
tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni:
    A. Sul totale delle attivita':
      fino a euro 51.645,69, dallo 0,3790% allo 0,7579%;
      da  51.645,70  e  fino  a  euro  103.291,38, dallo 0,1405% allo
0,2811%;
      da euro 103.291,39 e fino a euro 258.228,45, dallo 0,0932% allo
0,1879%;
      da euro 258.228,46 e fino a euro 516.456,90, dallo 0,0474% allo
0,0947%;
      da  euro  516.456,91  e fino a euro 1.032.913,80, dallo 0,0235%
allo 0,0471%;
      da  euro 1.032.913,81 fino e non oltre euro 2.582.284,50, dallo
0,0093% allo 0,0188%.
    B. Sul totale dei ricavi lordi:
      fino a euro 258.228,45, dallo 0,0932% allo 0,1879%;
      da euro 258.228,46 e fino a euro 516.456,90, dallo 0,0474% allo
0,0947%;
      da  euro  516.546,91  e fino a euro 1.032.913,80, dallo 0,0188%
allo 0,0376%;
      da  euro 1.032.913,81 fino e non oltre euro 5.164.568,99, dallo
0,0093% allo 0,0188%.
    I  suddetti  onorari sono ridotti alla meta' se la formazione del
bilancio  riguarda  societa',  enti o imprese che non svolgono alcuna
attivita'  commerciale od industriale o la cui attivita' sia limitata
alla  pura  e  semplice  amministrazione  di  beni immobili o al solo
godimento  di  redditi patrimoniali; tale disposizione non si applica
agli enti pubblici.
    E' in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a euro 145,12.
                               Art. 5.
    Salvo  quanto  previsto nell'articolo precedente per la perizia o
la   consulenza   tecnica  in  materia  di  inventari,  rendiconti  e
situazioni  contabili  spetta  al  perito  o al consulente tecnico un
onorario da euro 145,12 a euro 970,42.
                               Art. 6.
    Per  la  perizia  o  la  consulenza  tecnica in materia di avarie
comuni  spetta  al  perito  o  al  consulente  tecnico  un onorario a
percentuale  calcolato per scaglioni sull'ammontare complessivo della
somma ammessa:
      fino a euro 3.098,74, dal 4,6896% al 9,3951%;
      da  euro  3.098,75  e  fino  a  euro  5.164,57,  dal 3,7580% al
7,5160%;
      da  euro  5.164,58  e  fino  a  euro  10.329,14, dal 3,2843% al
6,5686%;
      da  euro  10.329,15  e  fino  a  euro 25.822,84, dal 2,8106% al
5,6370%;
      da  euro  25.822,85  e  fino  a euro 51.645,69, dall'1,8790% al
3,7580%;
      da  euro  51.645,70  e  fino a euro 103.291,38, dall'1,4053% al
2,8106%;
      da  euro  103.291,39  e  fino  a euro 258.228,45, dallo 0,7042%
all'1,4085%;
      da  euro  258.228,46  fino  e  non oltre euro 516.456,90, dallo
0,2353% allo 0,4705%.
    E' in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a euro 145,12.
    Per  la  perizia  o  la  consulenza  tecnica in materia di avarie
particolari  spetta  al  perito o al consulente tecnico un onorario a
percentuale  calcolato per scaglioni sull'ammontare complessivo della
somma liquidata:
      fino a euro 3.098,74, dal 3,2843% al 6,5686%;
      da  euro  3.098,75  e  fino  a  euro  5.164,57,  dal 2,8106% al
5,6370%;
      da  euro  5.164,58  e  fino  a  euro 15.493,71, dall'1,4053% al
2,8106%;
      da  euro  15.493,72  e  fino  a  euro  30.987,41, dallo 0,7042%
all'1,4085%;
      da  euro  30.987,42 e fino a euro 51.645,69, dallo 0,4737% allo
0,9474%;
      da  euro  51.645,70  fino  e  non  oltre euro 103.291,38, dallo
0,2353% allo 0,4705%.
    E' in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a euro 145,12.
                               Art. 7.
    Per  la  perizia  o  la  consulenza  tecnica espletata con metodo
attuariale  in  materia  di  ricostruzione di posizioni retributive o
previdenziali,  di  prestiti,  di  nude  proprieta'  e  usufrutti, di
ammortamenti  finanziari,  di  adeguamento  al  costo  della  vita  e
rivalutazione  monetaria, spetta al perito o al consulente tecnico un
onorario da euro 145,12 a euro 484,95.
    Per  la perizia o la consulenza tecnica in materia di verifica di
basi  tecniche  di gestioni previdenziali e assistenziali, di riserve
matematiche  individuali e valori di riscatto di anzianita' pregressa
ai  fini del trattamento di previdenza e quiescenza, spetta al perito
o al consulente tecnico un onorario da euro 193,67 a euro 582,05.
                               Art. 8.
    Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di accertamento
di  stato di equilibrio tecnico finanziario di gestioni previdenziali
e  assistenziali spetta al perito o al consulente tecnico un onorario
a  percentuale  calcolato per scaglioni sull'ammontare delle entrate,
effettive o presunte, dell'anno cui si riferisce la valutazione:
      fino a euro 103.291,38 dallo 0,6632%, all'1,3106%;
      da euro 103.291,39 e fino a euro 258.228,45, dallo 0,3790% allo
0,7579%;
      da euro 258.228,46 e fino a euro 516.456,90, dallo 0,2842% allo
0,5684%;
      da  euro  516.456,91  e fino a euro 5.164.568,99, dallo 0,0379%
allo 0,0758%;
      da  euro  5.164.569  fino e non oltre euro 25.822.844,95, dallo
0,0093% allo 0,0188%.
    E' in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a euro 145,12.
    Per  la  perizia  o  la  consulenza tecnica in materia di analisi
tecniche  sui  bilanci consuntivi o preventivi di enti previdenziali,
assicurativi o finanziari spetta al perito o al consulente tecnico un
onorario a percentuale calcolato per scaglioni:
      fino a euro 103.291,38, dal 0,3284% al 0,6569%;
      da  euro  103.291,39  e  fino a euro 258.228,45, dal 0,1405% al
0,2811%;
      da  euro  258.228,46  e  fino a euro 516.456,90, dal 0,0474% al
0,0947%;
      da  euro  516.456,91  e fino a euro 5.164.568,99, dal 0,0141% a
0,0281%;
      da  euro  5.164.569  fino  e  non oltre euro 51.645.689,91, dal
0,00235% al 0,0047%.
    Qualora  l'analisi di cui al comma precedente riguardi piu' di un
bilancio,   il   compenso   complessivo  e'  costituito  dalla  somma
dell'onorario relativo al bilancio piu' recente e da quello spettante
per ciascun bilancio precedente ridotto alla meta'.
    E' in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a euro 145,12.
                               Art. 9.
    Per  la  perizia  o  la consulenza tecnica in materia di opere di
pittura,  scultura  e simili spetta al perito o al consulente tecnico
un onorario da euro 96,58 a euro 484,95.
    Quando l'indagine ha ad oggetto piu' reperti l'onorario spettante
per  ogni  reperto  successivo  al primo e' ridotto da un terzo a due
terzi.
                              Art. 10.
    Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di accertamento
di   retribuzioni   o   di  contributi  previdenziali,  assicurativi,
assistenziali e fiscali e ogni altra questione in materia di rapporto
di  lavoro  spetta  al  perito o al consulente tecnico un onorario da
euro 145,12 a euro 582,05.
                              Art. 11.
    Per  la perizia o la consulenza tecnica in materia di costruzioni
edilizie,   impianti   industriali,  impianti  di  servizi  generali,
impianti elettrici, macchine isolate e loro parti, ferrovie, strade e
canali,  opere  idrauliche,  acquedotti e fognature, ponti, manufatti
isolati  e strutture speciali, progetti di bonifica agraria e simili,
spetta  al  perito  o al consulente tecnico un onorario a percentuale
calcolato per scaglioni:
      fino a euro 5.164,57, dal 6,5686% al 13,1531%;
      da  euro  5.164,58  e  fino  a  euro  10.329,14, dal 4,6896% al
9,3951%;
      da  euro  10.329,15  e  fino  a  euro 25.822,84, dal 3,7580% al
7,5160%;
      da  euro  25.822,85  e  fino  a  euro 51.645,69, dal 2,8106% al
5,6370%;
      da  euro  51.645,70  e  fino a euro 103.291,38, dall'1,8790% al
3,7580%;
      da  euro  103.291,39  e  fino  a euro 258.228,45, dallo 0,9316%
all'1,8790%;
      da  euro  258.228,46  fino  e  non oltre euro 516.456,90, dallo
0,2353% allo 0,4705%.
    E' in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a euro 145,12.
                              Art. 12.
    Per  la perizia o la consulenza tecnica in materia di verifica di
rispondenza  tecnica  alle prescrizioni di progetto e/o di contratto,
capitolati  e  norme,  di collaudo di lavori e forniture, di misura e
contabilita'  di  lavori,  di  aggiornamento  e revisione dei prezzi,
spetta  al perito o al consulente tecnico un onorario da un minimo di
euro 145,12 ad un massimo di euro 970,42.
    Per  la  perizia  o  consulenza  tecnica  in  materia  di rilievi
topografici, planimetrici e altimetrici, compresi le triangolazioni e
poligonazione,  la  misura  dei  fondi  rustici, i rilievi di strade,
canali,  fabbricati,  centri  abitati  e  aree fabbricabili spetta al
perito  o  al consulente tecnico un onorario minimo di euro 145,12 ad
un massimo di euro 970,42.
                              Art. 13.
    Per  la  perizia  o  la  consulenza  tecnica in materia di estimo
spetta  al  perito  o al consulente tecnico un onorario a percentuale
calcolato per scaglioni sull'importo stimato:
      fino a euro 5.164,57, dall'1,0264% al 2,0685%;
      da  euro  5.164,58  e  fino  a  euro  10.329,14,  dallo 0,9316%
all'1,8790%;
      da  euro  10.329,15  e  fino  a  euro  25.822,84, dallo 0,8369%
all'1,6895%;
      da  euro  25.822,85  e  fino  a  euro  51.645,69, dallo 0,5684%
all'1,1211%;
      da  euro 51.645,70 e fino a euro 103.291,38, dallo 0,3790% allo
0,7579%;
      da euro 103.291,39 e fino a euro 258.228,45, dallo 0,2842% allo
0,5684%;
      da  euro  258.228,46  fino  e  non oltre euro 516.456,90, dallo
0,0474% allo 0,0947%.
    Nel  caso  di  stima  sommaria  spetta  al perito o al consulente
tecnico  un  onorario  determinato  ai  sensi  del comma precedente e
ridotto  alla meta'; nel caso di semplice giudizio di stima lo stesso
e' ridotto di due terzi.
    E' in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a euro 145,12.
                              Art. 14.
    Per  la  perizia  o  la  consulenza in materia di cave e miniere,
minerali,  sostanze  solide,  liquide e gassose spetta al perito o al
consulente  tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni
sull'importo stimato:
      fino a euro 5.164,57, dall'1,4053% al 2,8106%;
      da  euro  5.164,58  e  fino  a  euro  10.329,14,  dallo 0,9316%
all'1,8790%;
      da  euro  10.329,15 e fino a euro 25.822,84, dallo 0,4737% allo
0,9474%;
      da  euro  25.822,85 e fino a euro 51.645,69, dallo 0,2842% allo
0,5684%;
      da  euro 51.645,70 e fino a euro 103.291,38, dallo 0,1879% allo
0,3758%;
      da euro 103.291,39 e fino a euro 258.228,45, dallo 0,0932% allo
0,1879%;
      da  euro  258.228,46  fino  e  non oltre euro 516.456,90, dallo
0,0474% allo 0,0947%.
    E' in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a euro 145,12.
                              Art. 15.
    Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di valutazione,
riparazione  e  trasformazione  di  aerei,  navi  e imbarcazioni e in
quella  di  salvataggio  e  recuperi spetta al perito o al consulente
tecnico  un onorario determinato ai sensi dell'art. 11 e ridotto alla
meta'.  In  materia  di  valutazione di danni l'onorario come innanzi
determinato e' ulteriormente ridotto alla meta'.
    E' in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a euro 96,58.
                              Art. 16.
    Per  la  perizia  o  la consulenza tecnica in materia di funzioni
contabili  amministrative  di  case  e  beni  rustici, di curatele di
aziende  agrarie, di equo canone, di fitto di fondi urbani e rustici,
di  redazione  di  stima dei danni da incendio e grandine, di tabelle
millesimali  e  riparto  di  spese condominiali spetta al perito o al
consulente  tecnico  un  onorario  da  un minimo di euro 145,12 ad un
massimo di euro 970,42.
                              Art. 17.
    Per  la  consulenza  tecnica  in  materia  di  infortunistica del
traffico  e  della  circolazione  spetta  al  consulente  tecnico  un
onorario a percentuale calcolato per scaglioni:
      fino a euro 258,23, dal 7,5160% al 15,0321%;
      da euro 258,24 e fino a euro 516,46, dal 5,6370% all'11,2741%;
      da euro 516,47 e fino a euro 2.582,28, dal 3,7580% al 7,5160%;
      da  euro  2.582,29  e  fino  a  euro 25.822,84, dall'1,4053% al
2,8106%;
      da  euro  25.822,85  fino  e  non  oltre  euro 51.645,69, dallo
0,9316% all'1,8790%.
    E' in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a euro 38,73.
    Il  valore e' determinato in base all'entita' del danno cagionato
alla  cosa. Nel caso di piu' cose danneggiate si ha riguardo al danno
di maggiore  entita'.  Per  la  perizia nella materia di cui al primo
comma  l'onorario  e'  commisurato  al tempo ritenuto necessario allo
svolgimento dell'incarico ed e' determinato in base alle vacazioni.
                              Art. 18.
    Per  la  perizia o la consulenza tecnica in materia di esplosivi,
di  armi,  di  proiettili,  di bossoli e simili spetta al perito o al
consulente  tecnico  un  onorario  da euro 48,03 a euro 145,12 per il
primo reperto.
    Se  il  reperto  e' costituito da un'arma in esso sono compresi i
proiettili e i bossoli.
    Per  la  perizia  o la consulenza tecnica in materia di balistica
spetta  al perito o al consulente tecnico un onorario da euro 96,58 a
euro 387,86 per il primo reperto.
    Quando  l'indagine di cui al primo e al terzo comma ha ad oggetto
piu'  reperti  l'onorario  spettante  per  ogni reperto successivo al
primo e' ridotto da un terzo a due terzi.
                              Art. 19.
    Per   la   perizia   o   la  consulenza  tecnica  in  materia  di
geomorfologia   applicata,   idrogeologia,   geologia   applicata   e
stabilita'  dei  pendii  spetta  al perito o al consulente tecnico un
onorario da un minimo di euro 241,70 ad un massimo di euro 4.852,11.
                              Art. 20.
    Per  la  perizia  in materia medico-legale, nel caso di immediata
espressione  del  giudizio  raccolta  a verbale, spettano al perito i
seguenti onorari, non cumulabili fra loro:
      visita medico-legale euro 19,11;
      ispezione esterna di cadavere euro 19,11;
      autopsia euro 67,66;
      autopsia su cadavere esumato euro 96,58.
    Qualora  il  parere  non possa essere dato immediatamente e venga
presentata  una  relazione scritta, spetta al perito, per le medesime
operazioni, un onorario:
      per visite medico-legali da euro 48,03 a euro 145,12;
      per accertamenti su cadavere da euro 116,20 a euro 387,86.
                              Art. 21.
    Per  la consulenza tecnica avente ad oggetto accertamenti medici,
diagnostici,  identificazione  di  agenti  patogeni,  riguardanti  la
persona spetta al consulente tecnico un onorario da euro 48,03 a euro
290,77.
                              Art. 22.
    Per  la perizia o la consulenza tecnica avente ad oggetto l'esame
alcoolimetrico  spetta  al perito o al consulente tecnico un onorario
di euro 14,46 a campione.
                              Art. 23.
    Per  la  perizia  o  la  consulenza  tecnica avente ad oggetto la
ricerca del tasso percentuale carbossiemoglobinemico spetta al perito
o al consulente tecnico un onorario di euro 28,92 a campione.
                              Art. 24.
    Per  la perizia o la consulenza tecnica in materia psichiatrica o
criminologica spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da
euro 96,58 a euro 387,86.
                              Art. 25.
    Per la perizia o la consulenza tecnica avente ad oggetto diagnosi
su  materiale  biologico  o  su  tracce  biologiche  ovvero  indagini
biologiche  o valutazioni sui risultati di indagini di laboratorio su
tracce  biologiche  spetta  al  perito  o  al  consulente  tecnico un
onorario da euro 28,92 a euro 290,77.
    Qualora  i reperti o i marcatori sottoposti ad esame sono piu' di
uno  l'onorario  spettante per ciascuno di essi, successivo al primo,
e' ridotto alla meta'.
                              Art. 26.
    Per  la  perizia  o  la  consulenza  tecnica  avente  ad  oggetto
accertamenti   diagnostici   su   animali,   nel  caso  di  immediata
espressione  del giudizio raccolta a verbale, spettano al perito o al
consulente tecnico i seguenti onorari, non cumulabili fra loro:
      visita clinica euro 19,11;
      esame necroscopico euro 67,66.
    Qualora  il  parere  non possa essere dato immediatamente e venga
presentata  una  relazione  scritta, spetta al perito o al consulente
tecnico, per le medesime operazioni, un onorario:
      per visita clinica da euro 48,03 a euro 145,12;
      per esame necroscopico da euro 96,58 a euro 290,77.
    Nel  caso  di  malattie  infettive,  epidemiche  o endemiche, che
abbiano  interessato  piu'  capi  facenti parte di un gregge o di una
mandria  o  di  un allevamento gli onorari di cui ai precedenti commi
sono raddoppiati.
                              Art. 27.
    Per  la  perizia o la consulenza tecnica tossicologica su reperti
non biologici spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da
euro 48,03 a euro 145,12 a campione per la ricerca qualitativa di una
sostanza,  da  euro  67,66  a  euro  193,67 a campione per la ricerca
quantitativa.
    Per  la  perizia o la consulenza tecnica tossicologica su reperti
biologici  spetta  al  perito  o al consulente tecnico un onorario da
euro  67,66  a  euro  193,67  per  l'analisi  qualitativa di ciascuna
sostanza da euro 48,03 a euro 145,12 per l'analisi quantitativa.
    Quando  le sostanze o i campioni sottoposti ad esame sono piu' di
uno  l'onorario  spettante per ogni sostanza o campione successivo al
primo e' ridotto alla meta'.
                              Art. 28.
    Per  la  perizia  o  la  consulenza tecnica chimica-tossicologica
avente  ad  oggetto  la  ricerca  quantitativa o qualitativa completa
generale  incognita  delle sostanze inorganiche, organiche volatili e
organiche  non volatili nonche' di agenti patogeni spetta al perito o
al consulente tecnico un onorario da euro 48,03 a euro 145,12.
    Per   la  perizia  o  la  consulenza  ecotossicologica  volta  ad
accertare  le  alterazioni  e le impurita' di qualsiasi sostanza o ad
identificare gli agenti patogeni infettanti, infestanti e inquinanti,
spetta  al perito o al consulente tecnico un onorario da euro 48,03 a
euro 407,48.
    Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di inquinamento
acustico spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da euro
48,03 a euro 484,95.
                              Art. 29.
    Tutti  gli onorari, ove non diversamente stabilito nelle presenti
tabelle, sono comprensivi della relazione sui risultati dell'incarico
espletato,   della  partecipazione  alle  udienze  e  di  ogni  altra
attivita' concernente i quesiti.