(all. 1 - art. 1)
                                                             Allegato

NUOVE  TIPOLOGIE DI VALORI MOBILIARI PER LE QUALI RISULTA APPLICABILE
LA  DISCIPLINA  SUI  TITOLI  "STANDARD"  PREVISTA DALLE ISTRUZIONI DI
     VIGILANZA ATTUATIVE DELL'ART. 129 DEL TESTO UNICO BANCARIO.

    1)  obbligazioni  convertibili  in  azioni,  ovvero  obbligazioni
abbinate  a warrant che conferiscano il diritto ad acquistare azioni,
aventi caratteristiche finanziarie rientranti tra quelle previste nel
Riquadro II per le obbligazioni ordinarie;
    2)  i  titoli obbligazionari, denominati "step up" e "step down",
nei  quali  il  tasso  d'interesse,  o  lo  spread  sui  parametri di
indicizzazione,    assume   valori   predefiniti   crescenti   ovvero
decrescenti  nel tempo. Sono ricompresi in questa categoria anche gli
strumenti   a   tasso   variabile  con  rendimento  cedolare  massimo
predefinito nel corso del tempo (titoli c.d. "sliding cap");
    3)  i titoli obbligazionari nei quali l'ammontare della cedola e'
indicizzato  all'andamento  dei  tassi  Libor  ovvero  dei tassi swap
(titoli c.d., Constant Maturity Swap) su valute di Paesi della Zona A
(1);
    4)  polizze  di  credito  commerciale  (PCC)  aventi  le seguenti
caratteristiche:
      importo minimo per polizza: non inferiore a euro 50.000;
      durata originaria e media: non inferiore a 30 gg.;
      sottoscrizione:   ogni  polizza  e'  sottoscritta  da  un  solo
soggetto finanziatore;
      modalita'  di  cessione a terzi: unicamente secondo il disposto
degli articoli 1260 e seg. del codice civile.
    L'eventuale  emissione  di  PCC  con  caratteristiche  diverse da
quelle   sopra   prospettate   resta   soggetta   agli   obblighi  di
comunicazione  preventiva alla Banca d'Italia secondo i termini della
procedura  ordinaria  di  cui  alle citate Istruzioni di Vigilanza in
materia  di  emissione  e offerta in Italia di valori mobiliari (cfr.
parag. 4, Sez. II).
    Si  fa  inoltre  presente  che  l'emissione  di PCC aventi durata
originaria  e  media  inferiore  a  trenta  giorni risulta nella fase
attuale  problematica ai fini dell'ordinato funzionamento del mercato
(2).
    (1) I Paesi della zona A sono definiti nella sez. I, par. 3 delle
Istruzioni   di   vigilanza   attuative  dell'art.  129  del  decreto
legislativo  385/1993.  Attualmente  la  zona A ricomprende gli Stati
OCSE e l'Arabia Saudita.
    (2) Si  rammenta  che  affinche'  la  stipulazione di una PCC non
configuri  una violazione della riserva di legge sancita dall'art. 11
del   decreto   legislativo   385/1993   e'   necessario   che  dalla
documentazione  dell'operazione  risulti  con  chiarezza la natura di
finanziamento  della  stessa  e  che il reperimento di risorse in tal
modo  effettuato  non  presenti  connotazioni  tali  (ad  esempio per
numerosita' e frequenza delle operazioni) da configurare di fatto una
forma  di  raccolta  del risparmio tra il pubblico (cfr. in proposito
circ. n. 229/1999, titolo IX, cap. 2, sez. I, par. 3).