Allegato 1 STRALCIO DELLA DELIBERA ASSUNTA DALL'OSSERVATORIO SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEGLI ENTI PREVIDENZIALI DI CONCERTO CON L'AGENZIA DEL TERRITORIO IN DATA 17 APRILE 2002, COSI' COME MODIFICATA IL 24 LUGLIO 2002, SUI CRITERI PER LA DEFINZIONE DEGLI IMMOBILI DI PREGIO I criteri ai quali si conforma l'attivita' dell'Osservatorio e dell'Agenzia del territorio nella definizione degli immobili di pregio sono pertanto i seguenti: 1) esistenza per l'intero immobile di "vincoli ai sensi della legge n. 1089/1939 (immobili di valore storico artistico) o ai sensi della legge n. 1497/1939 (vincoli paesaggistici) o ricadenti in zone vincolate ai sensi della legge n. 431/1985 (vincoli paesistici categoriali)". (Circolare del Ministero del lavoro del 27 gennaio 2000, n. 6/4PS/30234); 2) immobili costituiti per oltre 2/3 da "abitazioni di lusso" ai sensi della legge n. 408/1949, e successive modifiche e integrazioni, della legge n. 35/1960, e successive modifiche e integrazioni, del decreto-legge 11 dicembre 1967, n. 1150, convertito nella legge n. 26/1968, nonche' del decreto ministeriale 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969. Ai sensi delle richiamate norme le singole unita' immobiliari ad suo abitativo di superficie superiore ai 240 metri quadri sono in ogni caso da considerarsi di pregio; 3) ubicazione in zone "nelle quali il valore unitario medio di mercato degli immobili e' superiore del 70 per cento rispetto al valore di mercato medio rilevato nell'intero territorio comunale" (art. 2, f-bis, legge n. 488/1999), secondo i valori pubblicati dall'OMI dell'Agenzia del territorio. Gli immobili con un valore di mercato a metro quadro superiore a 3.750,00 euro sono da considerarsi comunque di pregio, mentre quelli con un valore a metro quadro inferiore a 1.431,00 euro sono da considerarsi comunque non di pregio; 4) ubicazione nel centro storico, individuato in base alle perimetrazioni dei piani regolatori (zone omogenee di tipo A), con esclusione delle zone degradate soggette a piani di recupero ai sensi dell'art. 27 della legge 5 agosto 1978, n. 457, individuate negli stessi piani regolatori; 5) nei casi suindicati, sono comunque esclusi dalla categoria di pregio gli immobili degradati il cui valore di riproduzione a nuovo, equivalente al valore di mercato attuale incrementato dai costi di ristrutturazione, sia nel complesso inferiore alla soglia di valore per la classificazione del pregio; 6) per l'applicazione dei suddetti criteri e' sufficiente la presenza di uno solo di questi per l'inserimento dell'immobile nella categoria del pregio salvo quanto indicato al punto 5).