(all. 1 - art. 1)
                                                           Allegato 1

STRALCIO  DELLA  DELIBERA  ASSUNTA  DALL'OSSERVATORIO  SUL PATRIMONIO
IMMOBILIARE  DEGLI  ENTI  PREVIDENZIALI DI CONCERTO CON L'AGENZIA DEL
TERRITORIO IN DATA 17 APRILE 2002, COSI' COME MODIFICATA IL 24 LUGLIO
    2002, SUI CRITERI PER LA DEFINZIONE DEGLI IMMOBILI DI PREGIO

    I  criteri  ai  quali si conforma l'attivita' dell'Osservatorio e
dell'Agenzia  del  territorio  nella  definizione  degli  immobili di
pregio sono pertanto i seguenti:
      1)  esistenza  per l'intero immobile di "vincoli ai sensi della
legge  n. 1089/1939 (immobili di valore storico artistico) o ai sensi
della  legge n. 1497/1939 (vincoli paesaggistici) o ricadenti in zone
vincolate  ai  sensi  della  legge  n.  431/1985  (vincoli paesistici
categoriali)".  (Circolare  del  Ministero  del lavoro del 27 gennaio
2000, n. 6/4PS/30234);
      2)  immobili  costituiti per oltre 2/3 da "abitazioni di lusso"
ai   sensi   della  legge  n.  408/1949,  e  successive  modifiche  e
integrazioni,  della  legge  n.  35/1960,  e  successive  modifiche e
integrazioni, del decreto-legge 11 dicembre 1967, n. 1150, convertito
nella  legge  n.  26/1968,  nonche' del decreto ministeriale 2 agosto
1969,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969.
Ai  sensi delle richiamate norme le singole unita' immobiliari ad suo
abitativo  di  superficie  superiore ai 240 metri quadri sono in ogni
caso da considerarsi di pregio;
      3)  ubicazione in zone "nelle quali il valore unitario medio di
mercato  degli  immobili  e'  superiore  del 70 per cento rispetto al
valore  di  mercato  medio  rilevato nell'intero territorio comunale"
(art.  2,  f-bis,  legge  n.  488/1999),  secondo i valori pubblicati
dall'OMI  dell'Agenzia  del territorio. Gli immobili con un valore di
mercato a metro quadro superiore a 3.750,00 euro sono da considerarsi
comunque  di  pregio,  mentre  quelli  con  un  valore a metro quadro
inferiore  a  1.431,00  euro  sono  da  considerarsi  comunque non di
pregio;
      4)  ubicazione  nel  centro  storico,  individuato in base alle
perimetrazioni  dei  piani  regolatori (zone omogenee di tipo A), con
esclusione delle zone degradate soggette a piani di recupero ai sensi
dell'art.  27  della  legge  5 agosto 1978, n. 457, individuate negli
stessi piani regolatori;
      5)  nei  casi suindicati, sono comunque esclusi dalla categoria
di  pregio  gli  immobili  degradati  il cui valore di riproduzione a
nuovo,  equivalente  al  valore  di  mercato attuale incrementato dai
costi di ristrutturazione, sia nel complesso inferiore alla soglia di
valore per la classificazione del pregio;
      6)  per  l'applicazione  dei suddetti criteri e' sufficiente la
presenza  di uno solo di questi per l'inserimento dell'immobile nella
categoria del pregio salvo quanto indicato al punto 5).