(all. 1 - art. 1)
                                                             Allegato
                   Al Presidente della Repubblica
    Il consiglio comunale di Frattamaggiore (Napoli), rinnovato nelle
consultazioni  elettorali  del  13  giugno 1999, e' stato sciolto con
decreto  del  Presidente  della Repubblica del 7 maggio 2002 ai sensi
dell'art.  141, comma 1, lettera b), n. 3, del decreto legislativo 18
agosto  2000,  n.  267,  a  seguito delle dimissioni rassegnate dalla
maggioranza dei consiglieri.
    Anteriormente   alle   dimissioni   che   hanno   determinato  lo
scioglimento,   il   prefetto   di  Napoli,  a  seguito  di  rilevate
interferenze  nella  vita  amministrativa  dell'ente  da  parte della
criminalita'  organizzata,  ha  disposto,  in  data 22 dicembre 2001,
l'accesso  ai  sensi  dell'art.  1,  comma  4,  del  decreto-legge  6
settembre  1982,  n.  629, convertito nella legge 12 ottobre 1982, n.
726, e successive modificazioni ed integrazioni, per gli accertamenti
di  rito.  Il  relativo  incarico  e'  stato prorogato con successivi
provvedimenti prefettizi del 4 aprile e del 7 giugno 2002.
    Gli   accertamenti   svolti   tanto  dalle  competenti  autorita'
investigative  quanto  dalla  commissione  d'accesso, confluiti nella
relazione   commissariale  conclusiva  dell'accesso,  cui  si  rinvia
integralmente,  avvalorano la sussistenza di forme di condizionamento
della  criminalita'  organizzata nell'azione amministrativa dell'ente
locale  e  pongono  in  risalto come, nel tempo, l'uso distorto della
cosa  pubblica  si  sia concretizzato nel favorire soggetti collegati
direttamente o indirettamente con gli ambienti malavitosi.
    Da  atti  giudiziari  emessi  nel 1999, sfociati nell'adozione di
misure  di  custodia  cautelare, relativamente alle indagini condotte
dalla   Direzione   distrettuale   antimafia   di   Napoli,  emergono
qualificanti   elementi   indiziari   del  rilevato  condizionamento,
risalenti  alla  fase  preelettorale,  durante  la quale si sarebbero
consolidati i legami con esponenti della locale criminalita'.
    Una  fitta  ed intricata rete di parentele, affinita', amicizie e
frequentazioni  e'  stato il contesto nel quale taluni amministratori
si  sono  legati  ad  esponenti  vicini alle organizzazioni criminali
locali,  i  quali,  in  tal  modo,  si  sono  inseriti  negli  affari
dell'ente,  strumentalizzandone le scelte e sottomettendole ai propri
interessi.
    Come  ampiamente esposto nella relazione commissariale, i settori
in  cui emerge segnatamente l'utilizzo della pubblica amministrazione
per  personali tornaconti affaristici sono quelli relativi ad appalti
di opere pubbliche e di pubblici servizi, le cui procedure sono state
caratterizzate   da   profili   di  illegittimita'  che  denotano  il
condizionamento  e  l'ingerenza  della criminalita' organizzata nelle
scelte dell'ente locale.
    In  particolare, l'appalto relativo all'affidamento dei lavori di
manutenzione  delle strade e piazze e' stato affidato ad una ditta le
cui   quote  societarie  risultano  di  proprieta'  di  soggetti  con
precedenti  per associazione a delinquere di tipo mafioso e collegati
ad  un  importante  clan  della  zona. Il procedimento di affidamento
appare,  inoltre,  caratterizzato  da diverse anomalie che concernono
sia la certificazione del possesso dei requisiti antimafia presentata
dalla  stessa  ditta,  sia le condizioni stabilite nel contratto, che
appaiono  elusive del termine di durata fissato all'atto di indizione
della gara.
    Il comune ha, inoltre, affidato diversi lavori di manutenzione ad
una  ditta,  il  cui  titolare  e' risultato coinvolto in una vicenda
giudiziaria  dalla  quale e' emerso il suo collegamento con esponenti
apicali  di  un  importante  clan  camorrista, avendo posto in essere
azioni  delinquenziali  finalizzate  all'accaparramento degli appalti
pubblici mediante la contraffazione di certificazioni, La commissione
ha  evidenziato  che  ogni  procedura  espletata dall'amministrazione
all'epoca  in  carica  e'  risultata  caratterizzata da irregolarita'
strumentalmente indirizzate a precostituire situazioni di vantaggio a
favore della medesima ditta, come la corresponsione alla stessa di un
importo pari a quello posto a base di gara, senza la decurtazione del
ribasso  di  gara, in violazione del principio della par condicio dei
partecipanti  alla  gara  informale.  L'organo ispettivo ha, inoltre,
rilevato  come  l'affidamento  tramite  trattativa  privata,  che  ha
caratterizzato  la  maggior  parte  degli  appalti  aggiudicati  alla
predetta  ditta, sia in contrasto con la normativa vigente in materia
di attivita' negoziale della pubblica amministrazione in quanto priva
dei presupposti di imprevedibilita' giustificativi delle procedure di
urgenza. Ancora, per un altro appalto, la gara informale propedeutica
all'aggiudicazione  con  trattativa  privata e' stata arbitrariamente
limitata  alle  sole ditte che avevano gia' impegni con il comune con
contratti   di   manutenzione,  in  contrasto  con  il  principio  di
trasparenza  dell'azione  amministrativa.  Tale  limitazione e' stata
ritenuta sintomatica di possibili intese tra le ditte convocate volte
a  mantenere  in essere equilibri consolidati nella spartizione degli
appalti.  Altre irregolarita' emergono dalle procedure di affidamento
dei  lavori di demolizione di opere edilizie abusive, sempre a favore
della  ditta predetta. Anche in un'altra occasione risultano eluse la
normativa  in  materia  di  appalti  e  le  prescrizioni  del vigente
regolamento  comunale  dei  contratti, sia riguardo alla procedura di
pubblicita'  del  bando  che in ordine alla verifica del possesso dei
requisiti  di capacita' economico-finanziaria e tecnico-organizzativa
nei  confronti  delle  ditte  partecipanti alla gara, con conseguente
vantaggio per la ditta in questione.
    Pertanto,  il  prefetto  di  Napoli,  con relazione del 22 luglio
2002,   che  qui  s'intende  integralmente  richiamata,  valutata  la
situazione riscontrata sia in ordine al contesto ambientale nel quale
e'  notoria  la  diffusione  del fenomeno criminale, sia in relazione
allo  stato di disfunzionalita' dell'ente, ha proposto l'applicazione
della misura di rigore prevista dall'art. 143 del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267.
    La  descritta  condizione  di  assoggettamento  alle scelte delle
locali   organizzazioni   criminali   che   pervade   il   comune  di
Frattamaggiore  -  la cui gestione provvisoria, a seguito del decreto
di  scioglimento  intervenuto  in applicazione dell'ordinaria ipotesi
dissolutoria  delle  dimissioni  di  almeno  la  meta'  piu'  uno dei
consiglieri e' attualmente affidata ad un commissario straordinario -
impone  da  parte  dello  Stato  un  ben  piu'  incisivo  intervento,
adeguatamente  mirato  a  sostenere  il  ripristino  della  legalita'
mediante  il  recupero  della struttura pubblica al servizio dei suoi
fini istituzionali.
    Rilevato  che  per  le  caratteristiche  che  lo  configurano, il
provvedimento  dissolutorio previsto dall'art. 143 del citato decreto
legislativo  puo' intervenire finanche quando sia gia' stato disposto
provvedimento  per  altra  causa,  differenziandosene per funzioni ed
effetti,  si  formula rituale proposta per l'adozione della misura di
rigore  nei  confronti  del  comune  di  Frattamaggiore  (Napoli) con
conseguente affidamento per la durata di diciotto mesi della gestione
dell'ente  ad  una  commissione  straordinaria  cui,  in  virtu'  dei
successivi  articoli 144 e 145, sono attribuite specifiche competenze
e  metodologie  di  intervento  finalizzate  a garantire nel tempo la
rispondenza    dell'azione   amministrativa   alle   esigenze   della
collettivita'.
      Roma, 30 ottobre 2002
                                     Il Ministro dell'interno: Pisanu