(all. 1 - art. 1)
     REGOLAMENTO CONCERNENTE LE ELEZIONI DEL COMITATO DIRETTIVO

                               Art. 1.
                          Corpo elettorale

    Alle   elezioni  dei  sette  componenti  del  comitato  direttivo
dell'I.N.d.A.M.  di  cui  al  comma  2,  dell'art.  6, della legge 11
dicembre 1992, n. 153, partecipano i professori ordinari e associati,
di  ruolo  e fuori ruolo, appartenenti ad universita' e a istituti di
istruzione   universitaria   italiani,   docenti   delle   discipline
matematiche elencate nell'allegato A.
    I docenti di cui al comma 1 godono, purche' in servizio alla data
di  pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro
dell'universita'   e  della  ricerca  scientifica  e  tecnologica  di
indizione   delle   elezioni,  tanto  dell'elettorato  attivo  quanto
dell'elettorato passivo.
                               Art. 2.
                  Elezioni - Commissione elettorale

    Le  elezioni  hanno  luogo  ogni  quattro anni e sono indette dal
Ministro  dell'universita'  e della ricerca scientifica e tecnologica
almeno  centoventi  giorni  prima  della  scadenza dei componenti del
comitato  direttivo  uscente.  In  sede  di  prima  applicazione  del
presente  regolamento,  le  elezioni  vengono  indette  dal  Ministro
dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica  e tecnologica entro
sessanta   giorni   da  quello  della  pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale   del   provvedimento  del  presidente  dell'I.N.d.A.M.  di
emanazione  del  presente  regolamento.  Alle operazioni elettorali e
agli  scrutini  per  le elezioni del presente regolamento sovrintende
una  commissione  nominata dal presidente dell'I.N.d.A.M., costituita
da cinque componenti effettivi e due supplenti, scelti tra coloro che
sono provvisti dell'elettorato.
  La  commissione  nella sua prima adunanza elegge il presidente e il
segretario nel proprio seno.
                               Art. 3.
                       Procedimento elettorale

  Le   elezioni  hanno  luogo  mediante  un  procedimento  elettorale
complesso, articolato in due gradi. Nel corso delle elezioni di primo
grado,  gli  elettori vengono chiamati a scegliere, indifferentemente
in tutto il corpo elettorale, trentasei "grandi elettori".
  Nel  corso  delle  elezioni  di  secondo grado, i trentasei "grandi
elettori",    dopo    un'accurata   analisi   dell'attivita'   svolta
dall'I.N.d.A.M.  nell'ultimo  quadriennio e una ponderata valutazione
dell'attivita'  che  l'Istituto  sara' chiamato a svolgere nel futuro
quadriennio, procederanno ad indicare i sette componenti del comitato
diretttivo prescegliendoli al loro interno come al loro esterno.
                               Art. 4.
                 Elenco degli elettori - Rettifiche

    L'elenco  nominativo dei professori che hanno titolo per prendere
parte alla votazione e' formato dal Ministro dell'universita' e della
ricerca  scientifica  e  tecnologica  ed e' comunicato all'I.N.d.A.M.
entro  trenta  giorni  dalla  data  di  pubblicazione  nella Gazzetta
Ufficiale del decreto di indizione delle elezioni. Tale elenco viene,
sotto  la  sorveglianza  della  commissione elettorale, distribuito a
tutte le universita' italiane o Istituti di istruzione universitaria,
entro  venti  giorni  da  quelli  del  suo  ricevimento  da parte del
Ministro  dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
con  invito  ai  rettori  e ai direttori di affissione all'albo delle
rispettive universita' e istituti per non meno di venti giorni.
    Di  quanto  sopra  viene  dato  immediato  avviso  nella Gazzetta
Ufficiale.
    Gli  aventi diritto al voto che siano esclusi dagli elenchi hanno
facolta'   di  fare  opposizione,  entro  venti  giorni  dal  di'  di
pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  dell'avviso  previsto  dal
precedente  comma,  tramite i rettori delle universita' e i direttori
degli   istituti   di   istruzione  universitaria,  alla  commissione
elettorale di cui all'art. 2.
    L'opposizione   deve   comunque  pervenire  all'l.N.d.A.M.  entro
quaranta  giorni  da  quello  della  data di pubblicazione del citato
avviso nella Gazzetta Ufficiale.
    La commissione elettorale, con deliberazione motivata, accoglie o
respinge  le  opposizioni,  entro  dieci  giorni  dalla  scadenza del
termine  di  cui  al  precedente  comma,  e nei giorni successivi da'
avviso  ai  rettori e ai direttori delle variazioni da apportare agli
elenchi che sano stati loro precedentemente inviati.
                               Art. 5.
                      Seggi elettorali - Schede

    Almeno  cinque  giorni  prima  della data fissata per le elezioni
presso  ogni  universita'  o  istituto di istruzione universitaria e'
costituito   dal  presidente  dell'I.N.d.A.M.  un  seggio  elettorale
composto  da  quattro  docenti, di cui uno con funzione di supplente,
designati dalla commissione elettorale.
    Ogni seggio elegge il proprio presidente.
    La  commissione  elettorale  fara'  tempestivamente  pervenire  a
ciascun seggio elettorale le schede di votazione.
    Ogni  scheda reca da un lato un tagliando sul quale devono essere
apposti  il  timbro dell'I.N.d.A.M. e la firma di un componente della
commissione  elettorale,  nonche'  la firma del Presidente del seggio
elettorale  competente.  Unitamente alle schede sara' fatto pervenire
al   seggio   elettorale  l'elenco  degli  aventi  diritto  al  voto,
predisposto  con  uno  spazio libero accanto a ciascun nome affinche'
ogni  interessato,  prima  di  esercitare  il  diritto di voto, possa
apporvi la propria firma.
                               Art. 6.
                       Elezioni di primo grado

    Nel  giorno  prestabilito  le votazioni hanno inizio alle ore 9 e
terminano alle ore 18.
    Aperta  la votazione, il presidente del seggio consegna a ciascun
elettore,  previo  accertamento dell'identita' personale, una scheda,
curando  che  l'elettore  stesso provveda ad apporre la propria firma
sull'apposito elenco.
    Ciascun  elettore  vota  scrivendo,  in  modo chiaro e leggibile,
nella parte centrale della scheda il nome e cognome dei candidati che
intende  designare,  in  numero  non  superiore  a  dodici. Eventuali
designazioni  in  eccedenza  sono  nulle.  Il  voto  e' individuale e
segreto.
    Effettuata   la   votazione,  la  scheda  deve  essere  ripiegata
accuratamente e restituita al Presidente del seggio che la inserisce,
in presenza dell'elettore, nell'urna.
    I   docenti   impossibilitati   a   votare   nell'universita'  di
appartenenza, possono votare nell'universita' piu' vicina nella quale
esista  il  seggio  elettorale,  purche'  muniti di dichiarazione del
rettore  dell'universita'  di appartenenza attestante il possesso dei
requisiti per esercitare il diritto di voto.
    Decorsa  l'ora prevista per la chiusura delle votazioni, i membri
del seggio elettorale:
      a) accertano il numero dei votanti che risulta dall'elenco;
      b) estraggono   le   schede  verificando  che  il  loro  numero
corrisponda a quello dei votanti;
      c) raccolgono   e  chiudono  in  plichi  separati  che  saranno
immediatamente sigillati e firmati esternamente dai membri stessi, le
schede votate e le schede non utilizzate;
      d)  redigono  e  sottoscrivono  apposito processo verbale a cui
allegano, quale parte integrante, l'elenco dei votanti.
    Detto materiale dovra' quindi essere consegnato inmediatamente ai
direttori  amministrativi  che  provvederanno, entro tre giorni dalle
elezioni,  a  far pervenire i plichi, tramite una persona debitamente
autorizzata, al Presidente della commissione elettorale dell'Istituto
nazionale   di   alta   matematica   "Francesco   Severi"   -  Citta'
Universitaria  -  Piazzale Aldo Moro, 5 - Roma, ove si svolgeranno le
operazioni di scrutinio.
    Lo  spoglio delle schede e lo scrutinio dei voti viene effettuato
dalla commissione elettorale in seduta pubblica.
    Delle  operazioni  di  scrutinio  viene redatto processo verbale,
firmato  dai  componenti  della  commissione,  dal  quale risultano i
nominativi  dei  trentasei docenti prescelti allo scopo di eleggere i
sette componenti del comitato direttivo dell'IN.d.A.M.
  Nell'ipotesi in cui due o piu' candidati conseguano un egual numero
di  voti,  prevale  colui  che ha una maggiore anzianita' di ruolo; a
parita'  di  anzianita'  di  ruolo  viene preferito colui che e' piu'
anziano di eta'.
                             Art. 6-bis.
                        Procedure telematiche

    Le procedure di cui i precedenti articoli 4, 5 e 6 possono essere
sostituite da procedure telematiche che prevedono:
      1. la definizione dell'elenco dell'elettorato attivo e passivo,
in   conformita'   a   quanto   disposto  dall'art.  l  del  presente
regolamento;
      2.  la  pubblicita'  per  via  telematica  degli  elenchi  e la
possibilita'  di  presentare  opposizione  entro  venti  giorni dalla
pubblicazione degli stessi;
      3.  l'accertamento dell'identita' dell'elettore e la segretezza
del voto.
    Le  procedure  telematiche  sono  definite,  in  accordo  con  il
Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca, con
provvedimento   del  Presidente,  che  sara'  inviato  alla  Gazzetta
Ufficiale.
                               Art. 7.
                      Elezioni di secondo grado

    Non  oltre  il  quindicesimo  giorno  successivo  a  quello della
conclusione   delle   elezioni   di   primo   grado,   il  presidente
dell'I.N.d.A.M.  convoca  i  trentasei eletti in Roma, presso la sede
dell'Istituto, mediante avviso scritto, contenente il seguente ordine
del giorno:
      1)  esame  dell'attivita'  svolta  dall'I.N.d.A.M.  nell'ultimo
quadriennio;
      2)  prospettive  di  attivita'  dell'I.N.d.A.M. per il prossimo
quadriennio;
      3)   elezione  dei  sette  componenti  del  Comitato  direttivo
dell'I.N.d.A.M.
    Il presidente dell'I.N.d.A.M. presiede la riunione dell'assemblea
elettorale per quanto riguarda i primi due punti posti all'ordine del
giorno.  La  riunione  e'  valida  se sono presenti almeno ventisette
elettori su trentasei.
    Le  elezioni  di cui al punto 3) hanno luogo a scrutinio segreto,
mediante  l'utilizzazione  di  schede  a  tale fine predisposte dalla
commissione   elettorale,   con  un  procedimento  analogo  a  quello
descritto nell'art. 6.
    Ciascun  elettore puo' esprimere 4 voti di preferenza, scegliendo
i  candidati  anche  al  di  fuori dell'assemblea elettorale, purche'
naturalmente  fra  coloro  che  sono  dotati  di  elettorato attivo e
passivo.
    Le  schede  vengono  raccolte  in apposita urna dalla commissione
elettorale,  la  quale,  ultimata la votazione, procede seduta stante
allo  scrutinio,  proclamando, mediante processo verbale sottoscritto
da tutti i suoi componenti, i nomi degli eletti.
    Tutti  gli  atti relativi alle elezioni vengono subito rimessi in
originale  al Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica  affinche'  egli possa procedere alla nomina del Comitato
direttivo dell'I.N.d.A.M.
                               Art. 8.
                   Vacanze del comitato direttivo

    Nell'ipotesi  in  cui  nel  corso  del  quadriennio di durata del
comitato direttivo abbiano a verificarsi per dimissioni, decadenza od
altra  causa delle vacanze, ai posti che si renderanno liberi saranno
dal   Ministro   dell'universita'   e  della  ricerca  scientifica  e
tecnologica  nominati  componenti  del  comitato direttivo coloro che
seguono nell'ordine nell'elenco dei candidati non eletti.
                               Art. 9.
                          Durata in carica

    I componenti del comitato direttivo non possono essere confermati
nella carica se non per una sola volta consecutiva.