(all. 1 - art. 1)
                                                             Allegato

Nell'allegato  1  del  decreto  legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e'
aggiunta, in fine tabella, la seguente sostanza:


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N.  Nome comune  Denominazione  Purezza  Entrata  Scadenza   Disposi-
    numeri, d'i-     IUPAC        (1)       in    dell'i-     zioni
    dentifica-                            vigore  scrizione  specifi-
     zione                                                      che
---------------------------------------------------------------------
28  Isoproturon    3-(4-isopro-  970g/kg  1 gen-  31 dicem- Possono
    CAS 34123-59-6 pilfenil)-              naio   bre 2012  essere
    Numero CIPAC   1.1 dimetil-            2003             autoriz-
    336            urea                                     zate so-
                                                  lo le utilizzazioni
                                                  come    diserbante.
                                                  Per  l'applicazione
                                                  dei        principi
                                                  uniformi
                                                  dell'allegato    VI
                                                  del         decreto
                                                  legislativo      17
                                                  marzo 1994, n. 195,
                                                  si deve tener conto
                                                  delle   conclusioni
                                                  del   rapporto   di
                                                  revisione
                                                  dell'Isoproturon,
                                                  in  particolare  le
                                                  relative  appendici
                                                  I  e  II, formulate
                                                  dal        Comitato
                                                  fitosanitario
                                                  permanente   il   7
                                                  dicembre  2001. Per
                                                  effettuare     tale
                                                  variazione  globale
                                                  gli   Stati  membri
                                                  devono: - rivolgere
                                                  particolare
                                                  attenzione     alla
                                                  protezione    della
                                                  acque   sotterranee
                                                  quando  la sostanza
                                                  attiva        viene
                                                  applicata        in
                                                  regioni con terreno
                                                  vulnerabile nonche'
                                                  in       condizioni
                                                  climatiche
                                                  specifiche        o
                                                  secondo  tassi piu'
                                                  elevati  di  quelli
                                                  indicati        nel
                                                  rapporto di riesame
                                                  e,   se  del  caso,
                                                  devono    applicare
                                                  misure           di
                                                  attenuazione    dei
                                                  rischi. - rivolgere
                                                  paricolare
                                                  attenzione
                                                  all'impatto   degli
                                                  organismi acquatici
                                                  e   procurare   che
                                                  nelle condizioni di
                                                  autorizzazione
                                                  siano  incluse,  se
                                                  del caso, misure di
                                                  attenuazione    dei
                                                  rischi.
(1)  Ulteriori  dettagli  sull'identita'  e  la  specificazione della
sostanza attiva sono contenuti nel rapporto di revisione.