(all. 1 - art. 1)
                                                           Allegato A

DOCUMENTO  PER  LA  DEFINIZIONE  DEI  CRITERI TECNICO-SCIENTIFICI PER
L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE 7 MARZO 2001, n. 78

Considerazioni generali.

    La  legge  7  marzo  2001, n. 78, recante norme sulla tutela e la
valorizzazione  del  patrimonio  storico  della Grande Guerra, affida
allo  Stato  e alle regioni, nell'ambito delle rispettive competenze,
il  compito  di  promuovere  la  ricognizione,  la  catalogazione, la
manutenzione,  il  restauro,  la  gestione  e la valorizzazione delle
"testimonianze"  definite nell'art. 1, comma 2, della medesima legge,
che costituiscono "vestigia" della guerra.
    E'  altresi' previsto che i privati in forma singola a associata,
gli  enti pubblici territoriali, le regioni e le province autonome di
Trento  e  Bolzano possano provvedere direttamente agli interventi di
cui  sopra, e/o essere ammessi a godere di finanziamenti statali, con
le modalita' previste dall'art. 8 della legge n. 78/2001.
    I   progetti   di   intervento  debbono  essere  presentati  alle
Soprintendenze competenti per territorio che ne dovranno esaminare la
compatibilita'  con i criteri tecnico-scientifici del Ministero per i
beni    e    le    attivita'   culturali,   definiti   dal   comitato
tecnico-scientifico  speciale  per  il patrimonio storico della Prima
guerra  mondiale,  oltre a quelli di tutela se trattasi di interventi
su "beni" rientranti nelle categorie definite dal decreto legislativo
n. 490/1999.
    Tanto   premesso   si   formulano,   criteri  tecnico-scientifici
d'intervento, ai quali debbono attenersi i soggetti conservatori.
1. Criteri tecnico-scientifici degli interventi.
    A  norma  dell'art. 1, comma 2, della stessa legge, gli obiettivi
degli  interventi consistono nella ricognizione, nella catalogazione,
nella   manutenzione   e   nel   restauro,  nella  gestione  e  nella
valorizzazione  delle  vestigia  relative  a  entrambe  le  parti del
conflitto.  Tale consequenzialita' adottata dal legislatore configura
priorita' tecniche che si ritiene debbano essere rispettate.
    La  ricognizione  e  il  censimento  del patrimonio storico della
Grande  Guerra  si  considera  propedeutico  ai fini della conoscenza
della  vastita'  e dell'importanza delle vestigia conservate e dunque
preliminare  a  progetti  di  intervento  analitico  sui singoli beni
(oggetti). Nello stesso tempo la qualita' e lo stato di conservazione
del  suddetto  patrimonio,  inseriti  in una opportuna catalogazione,
risultano  essere  elemento  non  secondario  ai fini di qualsivoglia
intervento di tutela.
    Pertanto   saranno  propedeutici,  ai  fini  della  fattibilita',
interventi  di  ricognizione  come  momento  preliminare  a quelli di
inventariazione analitica, di catalogazione e di restauro.
    Ai  fini  della  gestione  e  della valorizzazione del patrimonio
storico  della Grande Guerra i sindaci, o per loro gli assessori alla
cultura,  individuati  dalla  normativa  (art.  9)  come  l'autorita'
istituzionale   destinataria  delle  comunicazioni  di  possesso,  da
presentarsi  dai  detentori  a  qualsiasi titolo di "reperti mobili o
cimeli"  o di raccolte degli stessi, saranno i soggetti istituzionali
di  riferimento  per  una prima indagine conoscitiva dell'entita' del
patrimonio in argomento.
    Resta  comunque  fermo il ricorso, da parte delle Soprintendenze,
ai  rapporti  istituzionali  gia'  instaurati  o  da  instaurare  sul
territorio  con  gli  altri soggetti, pubblici e privati, per un piu'
articolato censimento.
    Quanto  sopra  per  rendere  di pubblica conoscenza il patrimonio
testimoniale ovunque esso risulti conservato.
    Fermo  restando  quanto stabilito all'art. 1, comma 5 (divieto di
alterazione   delle   caratteristiche   materiali  e  storiche  delle
vestigia)  e  comma 6 (applicazione dell'art. 51 del "Testo Unico" di
cui  al  decreto  legislativo n. 490/1999 a cippi, monumenti, stemmi,
graffiti,   lapidi,   iscrizioni  e  tabernacoli),  le  modalita'  di
intervento dovranno soddisfare le seguenti indicazioni:
1.1.  Interventi sui reperti singoli, su collezioni di cimeli e sugli
archivi.
    Gli  interventi  si conformeranno, per i "beni" vincolati - e per
quelli  non vincolati, ove sia richiesto il finanziamento dello Stato
-  ai  parametri  definiti  dal  Ministero  (Istituto centrale per il
catalogo  e la documentazione ICCD, Istituto centrale per il catalogo
unico ICCU, Direzione generale per gli archivi, Istituto centrale del
restauro ICR, ecc.).
    Per  gli  archivi  le  proposte di intervento saranno relative ad
archivi   organici,   documentali   e/o   fotografici,   o   a  parti
significative ed organiche di archivi attinenti la Grande Guerra.
1.1.1 Interventi di ricognizione e catalogazione/inventariazione:
A) Ricognizione:   indagine   di  massima  per  l'individuazione  dei
reperti,  pubblici  o  privati, d'interesse storico e testimoniale, o
degli archivi;
B) Catalogazione/inventariazione: descrizione analitica dei reperti o
degli  archivi,  al  fine di consentire la piu' ampia fruizione delle
testimonianze.
    1.1.2. Interventi di manutenzione e restauro:
    1.1.2.1. dei reperti.
    a) Manutenzione:    l'intervento    deve   porre   in   atto   le
operazioni/opere necessarie per conservare l'esistente;
    b) Conservazione:  l'intervento deve mirare a sospendere o almeno
a rallentare i processi degenerativi, consentendo la lettura di tutte
le fasi di vita del reperto;
    c) Restauro:    il   restauro   dei   cimeli   (uniformi,   armi,
equipaggiamenti,  diari,  corrispondenza,  ecc.) dovra' rispondere ai
seguenti criteri:
      1)  sono  vietate  le  alterazioni  delle  caratteristiche  dei
materiali e storiche del reperto;
      2)  l'intervento  deve mirare a fermare o almeno a rallentare i
processi   degenerativi   (come  nella  conservazione),  ma  anche  a
ristabilire   l'integrita'   strutturale,  non  solo  esteriore,  del
cimelio;
      3)   ogni   elemento  originale  deve  essere  salvaguardato  e
recuperato  o,  qualora  cio'  non  sia  possibile,  nella scelta dei
materiali   sostitutivi   si  seguiranno  criteri  di  funzionalita',
durabilita', e compatibilita' con l'originale;
      4)  non  e'  ammessa  la  riproduzione imitativa degli elementi
mancanti  siano  essi  puramente  decorativi o strutturali. Eventuali
integrazioni,  necessarie  alla  fruizione  dell'oggetto  e  comunque
mirate  alla sua conservazione e contestualizzazione, dovranno essere
documentate e non imitative, al limite del falso, dell'originale;
      5)  i procedimenti da adottare devono essere sempre reversibili
per assicurare la possibilita' di smontaggio e di interventi futuri;
      6)  i  prodotti  impiegati  dovranno  rispondere  ai criteri di
efficacia, reversibilita' e stabilita' chimico-fisica e biologica;
    1.1.2.2. degli archivi.
    a) Restauro:  gli  interventi  di restauro sugli archivi dovranno
rispondere ai seguenti criteri:
      l'intervento di restauro dovra', di norma, riguardare organiche
serie  o  porzioni  di  serie  documentali;  la decisione riguardo al
materiale  da  sottoporre a restauro andra' assunta con ogni cautela,
nell'ambito di un'accurata ricognizione e programmazione su documenti
che oggettivamente necessitano di tali rimedi;
    1)  sono  vietati gli interventi che comportino alterazione delle
caratteristiche materiali e storiche del documento;
    2)  l'intervento  deve mirare a fermare o, almeno, a rallentare i
processi   degenerativi   e  a  ristabilire  l'integrita',  non  solo
esteriore, ma "strutturale" del documento;
    3)  ogni  elemento  originale  va  salvaguardato  e recuperato o,
qualora cio' non sia possibile, nella scelta di materiali sostitutivi
si  seguiranno criteri di funzionalita', durabilita' e compatibilita'
con l'originale;
    4)  non  e'  ammessa alcuna riproduzione imitativa degli elementi
mancanti, siano essi puramente decorativi o contenutistici;
    5)  i  procedimenti  da adottare devono essere sempre reversibili
per assicurare la possibilita' di smontaggio e di interventi futuri;
    6)   i   prodotti  impiegati  debbono  rispondere  a  criteri  di
efficacia, reversibilita' e stabilita' chimico-fisiche e biologiche.
    Gli  interventi  di restauro sugli archivi pubblici non statali e
sugli  archivi  privati  dichiarati  di  notevole  interesse  storico
saranno   conformi   alle   linee   guida   fissate   dal  Centro  di
fotoriproduzione legatoria e restauro degli archivi di Stato.
1.2. Interventi sulle testimonianze legate al territorio.
1.2.1. Interventi di ricognizione dei manufatti:
    a) Censimento: individuazione sul territorio delle vestigia.
    b) Rilievo: metrico e tipologico.
    c) Analisi:  ricerca dei documenti di archivio relativi alla vita
(costruzione, utilizzo, vicende belliche ecc.) del manufatto.
1.2.2. Interventi di recupero:
    a) memorializzazione:    elementi   indicatori   sul   territorio
(segnaletica, cippi, croci), delle antropizzazioni operate durante le
operazioni belliche;
    b) manutenzione:   l'intervento   opera   su  manufatti  in  uso,
realizzando  quanto  necessario ai fini di conservare la preesistenza
evitando rimozioni o interventi sostitutivi non giustificati;
    c) conservazione:  l'intervento deve mirare a sospendere o almeno
a rallentare i processi degenerativi, consentendo la lettura di tutte
le fasi di vita del manufatto al limite della memoria;
    d) restauro:  puo'  essere  consentita la modifica funzionale del
manufatto  per  rispondere alle esigenze attuali nella compatibilita'
con  le  caratteristiche  preesistenti.  Le modifiche dovranno essere
documentate e non imitative, al limite del falso, delle preesistenze;
    e) ripristino:  la  ricostruzione di manufatti (trincee, ricoveri
ecc.)  e'  limitata  a  tratti dimostrativi per i quali e' ammessa la
riproduzione imitativa degli elementi mancanti;
    A  titolo  esemplificativo  il  progetto  presentato, nel caso di
interventi sul territorio, prevedera':
      relazione   storica   sulle   vicende  belliche  in  quell'area
territoriale   (supportata   possibilmente   da  specifiche  ricerche
archivistiche);
      inquadramento topografico e assetto idro-geologico dei luoghi;
      perimetrazione  dei  manufatti e individuazione delle emergenze
e/o di aree sottoposte a vincolo;
      studio sulla cantierabilita' durante le operazioni belliche;
      individuazione  delle  caratteristiche  tecnico-costruttive dei
manufatti;
      descrizione  delle  tecniche costruttive dell'edilizia locale e
relative coloriture;
      censimento  naturalistico delle coltivazioni e piantumazioni in
relazione alle trasformazioni avvenute;
      valorizzazione     del     territorio,    dei    manufatti    e
dell'oggettistica   (cimeli  e  residuati)  collegati  all'intervento
proposto;
      capacita' gestionale nel tempo.
    I  suddetti  approfondimenti  sono  da considerare propedeutici a
qualsiasi tipo di intervento di recupero (1/2 1.2.2.).
    Nel caso di interventi su "beni" vincolati si adotteranno inoltre
tutti   i  criteri  stabiliti  dalle  Soprintendenze  competenti  per
territorio.
1.3. Interventi di valorizzazione.
    La  legge  indica,  tra  gli  obiettivi di valorizzazione, quelli
intesi a assicurare la piu' ampia fruizione dei beni.
    E'  quindi  auspicabile che gli interventi sul territorio possano
inserirsi  in  percorsi  storico-naturalistici  o didattici, fruibili
quindi in parte anche da scolaresche o da turisti non attrezzati, con
possibilita'   gestionali  legate  ad  attivita'  gia'  radicate  sul
territorio  (guide  alpine,  guardie forestali, impianti di risalita,
infrastrutture turistiche).
    E'  compito  dei  comuni,  nell'ambito delle attivita' culturali,
promuovere  mostre  temporanee e/o itineranti, che possano costituire
poli  di  orientamento  per la conoscenza delle collezioni private di
cimeli,  ed inoltre rendere noto il loro valore testimoniale mediante
pubblicazioni dei cataloghi.
    Nel caso degli archivi o di raccolte di reperti mobili i progetti
di  valorizzazione  dovranno  essere  elaborati  tenendo  conto delle
esigenze  di tutela e conservazione della documentazione. Non saranno
percio'  ammesse  iniziative  suscettibili di nuocere alla integrita'
fisica  dei  materiali  o  incompatibili  con il valore culturale del
bene. In occasione di mostre, anche itineranti, saranno verificate le
condizioni  di  sicurezza dei materiali e saranno adottate le cautele
necessarie  a garantirne la salvaguardia sia durante il trasporto che
durante l'esposizione.
    L'eventuale  trasferimento  temporaneo  all'estero  di  materiale
appartenente  a  beni  vincolati  ai sensi del decreto legislativo n.
490/1999  e'  regolato  dalle  vigenti disposizioni. Cautele analoghe
saranno adottate per la restante documentazione.