(Accordo-art. 12)
                              Art. 12. 
 
  L'indennita' di cui  agli  articoli  precedenti  sara'  corrisposta
anche in caso di invalidita' permanente totale dell'agente. 
 
  L'indennita'  stessa  sara'  pure  corrisposta  in  caso  di  morte
dell'agente al coniuge o  agli  ascendenti  o  discendenti  di  primo
grado.