Allegato NOTA TECNICA Nelle gestioni patrimoniali (individuali e collettive) l'impegno verso una controparte alla restituzione del capitale investito e/o alla corresponsione di un rendimento minimo equivale all'emissione di un'opzione put a favore della controparte, che ha come sottostante gli strumenti finanziari della gestione e come prezzo d'esercizio un valore pari all'importo garantito. Pertanto, a fini prudenziali e segnaletici, l'intermediario che assume l'impegno e' tenuto a rilevare un'opzione put emessa. Quest'ultima va classificata nel portafoglio non immobilizzato, in quanto - sebbene l'opzione duri sino alla chiusura del servizio di gestione patrimoniale cui essa e' collegata - le attivita' sottostanti sono oggetto di gestione dinamica e sottoposte a "turnover". Cio' premesso, ai fini dell'assolvimento dei requisiti patrimoniali sui rischi di mercato, si precisa che le singole attivita' sottostanti devono essere sottoposte, in funzione della loro natura, ai requisiti relativi a titoli di debito, titoli di capitale o quote di OICR. Tuttavia, qualora la banca o la SIM a fini gestionali interni non procedano alla scomposizione analitica delle attivita' che compongono la gestione ma trattino quest'ultima come un unico insieme, anche a fini prudenziali la gestione puo' essere trattata come un'attivita' sintetica (1) In particolare, per i titoli di debito e di capitale, il "delta equivalent value" va calcolato moltiplicando il valore corrente di ciascun titolo sottostante, ovvero della gestione patrimoniale nel caso in cui non si proceda alla scomposizione analitica delle attivita' che la compongono (2), per il "delta" dell'intero portafoglio (comprensivo degli eventuali investimenti in quote di OICR). Anche i requisiti patrimoniali per i fattori "gamma" e "vega" devono essere determinati con riferimento a ciascun sottostante, ovvero all'attivita' sintetica qualora non si proceda alla scomposizione analitica delle attivita' che compongono la gestione patrimoniale (3) Quanto alle quote di OICR presenti nella gestione, si rammenta che la vigente disciplina di vigilanza, coerentemente con quanto previsto dalla direttiva 93/6/CEE, impone alle "posizioni lunghe" su tali quote un requisito patrimoniale da determinarsi con modalita' analoghe a quelle previste per il coefficiente di solvibilita'. Pertanto, relativamente a tali posizioni: - non e' ammessa la compensazione preventiva con eventuali opzioni di segno opposto, tenuto conto che sono prese in considerazione unicamente le "posizioni lunghe"; - il calcolo del requisito va effettuato applicando al valore nazionale un fattore di conversione convenzionalmente pari al 50% e ponderando tale valore per un fattore di controparte corrispondente a quello della tipologia di titoli piu' rischiosa prevista dal regolamento dell'OICR; - non si applicano i requisiti patrimoniali per il rischio generico e per i fattori "gamma" e "vega", in quanto non previsti dal coefficiente di solvibilita'. Le banche e le SIM che utilizzano propri modelli interni per il calcolo dei requisiti patrimoniali sui rischi di mercato potranno considerare la gestione analiticamente oppure come un'attivita' sintetica, in modo analogo a quanto previsto per la metodologia standard. (1) Qualora la gestione patrimoniale sia composta interamente da titoli di debito: a) la durata residua dell'attivita' sintetica e' convenzionalmente pari alla duration modificata del complesso dei titoli di debito che compongono la gestione; b) la ponderazione per il rischio specifico dell'attivita' sintetica e' quella della tipologia di titoli di debito piu' rischiosa prevista dal contratto di gestione patrimoniale. Qualora la gestione patrimoniale sia composta interamente da titoli di capitale, essa puo' essere sinteticamente trattata come un titolo di capitale quotato solo se il contratto di gestione patrimoniale preveda d'investire unicamente in titoli di capitale quotati in mercati ufficiali oppure in contratti derivati su indici di Borsa negoziati su mercati ufficiali e che riguardino indici ampiamente diversificati. In caso contrario, la gestione va sinteticamente trattata come un titolo di capitale non quotato. Nel caso di gestioni di tipo misto, l'attivita' sintetica va ripartita per natura (titolo di debito, titolo di capitale, quote di OICR) proporzionalmente al peso che ciascuna categoria di attivita' ha all'interno della gestione. Alle frazioni classificate come titoli di debito e di capitale si applicano le menzionate regole convenzionali. (2) Nel caso di gestioni miste il valore corrente va ripartito per natura porzionalmente al peso che ciascuna categoria di attivita' ha all'interno della gestione. (3) Nel caso di gestioni miste, il gamma e il vega dell'attivita' sintetica vanno applicati, al fine di tenere conto della natura del sottostanti, a ciascuna categoria di attivita' (titoli di debito, titoli di capitale) che che compongono la gestione. Si fa inoltre presente che nelle segnalazioni di vigilanza e in bilancio le opzioni in esame vanno rilevate come segue: 1) Banche: - i premi incassati in anticipo vanno segnalati nella matrice dei conti nella sottovoce 1921.69 "creditori diversi - premi ricevuti per contratti derivati di natura opzionale - contratti derivati finanziari", nelle segnalazioni su base consolidata nella sottovoce 32230.10 "altre passivita' - altre", in bilancio nella voce 50 "altre passivita'"; - le attivita' da ricevere, sottostanti alle opzioni, devono figurare negli "impegni e rischi" (matrice dei conti voce 1543 - sottovoci da 42 a 46 "titoli da ricevere per operazioni da regolare - altre operazioni"; segnalazioni su base consolidata sottovoce 32310.18 "impegni - altri impegni"; bilancio voce 20 "impegni"); - il rischio finanziario connesso con le opzioni va segnalato (4) nella matrice dei conti nella voce 1599 "contratti derivati finanziari", nelle segnalazioni su base consolidata nella voce 33253 "contratti derivati finanziari: valori intrinseci negativi"; - il prezzo d'esercizio delle opzioni va riportato (5) nella matrice dei conti nella voce 3041 "opzioni", nelle segnalazioni su base consolidata nella voce 33243 "opzioni", in bilancio nella nota integrativa, tabella 10.5 "operazioni a termine"; - nella nota integrativa, sezione 12 "gestione e intermediazione per conto terzi", va fornita un'adeguata illustrazione dell'operativita' in gestioni patrimoniali garantite. 2) SIM: - nel bilancio di esercizio le attivita' da ricevere sottostanti alle opzioni devono essere indicate nella voce 20 - "Impegni", i premi connessi con le opzioni emesse devono essere indicati nella voce del passivo 50 - "Opzioni e altri valori emessi". Ulteriori e dettagliate informazioni sulle opzioni e, piu' in generale, sull'operativita' in questione devono essere fornite in nota integrativa; - nelle segnalazioni di vigilanza relative ai dati patrimoniali (Sez. I) i premi delle opzioni devono essere segnalati nella voce 44030 - "Opzioni e altri valori assimilati emessi". Nella sezione "Portafoglio e posizioni in contratti derivati e pronti contro termine" (Sez. III) devono essere indicate: nella voce 44150 - "Titoli in portafoglio", sottovoci 3 e 05, le opzioni emesse per le quali il premio sia stato regolato; nella voce 44151 - "Vendita di contratti derivati con scambio di capitale", sottovoci 2 e 04, le opzioni emesse per le quali il premio sia ancora da regolare. Nei dati di bilancio (Sez. VIII) devono essere indicati: i premi delle opzioni (voce 43054 - "Opzioni e altri valori assimilati emessi"); le attivita' da ricevere (voce 43101 - "Impegni: titoli da ricevere per operazioni da regolare"); le opzioni emesse (voce 43104 - "Operazioni fuori bilancio con altre finalita': opzioni emesse"); il valore di mercato delle opzioni (voce 43308 - "Opzioni e altri valori assimilati: valore di mercato"). (4) Nel caso di gestioni miste il rischio finanziario va ripartito in base al peso che ciascuna categoria di attivita' ha all'interno della gestione. (5) Nel caso di gestioni miste Il prezzo di esercizio va ripartito per "categoria valore mobiliare" in base al peso che ciascuna categoria di attivita' ha all'interno della gestione.