(all. 1 - art. 1)
                                                           ALLEGATO A

                LOCAZIONE ABITATIVA AGEVOLATA
                      TIPO DI CONTRATTO
      (Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 2, comma 3)

Il/La sig./soc. (1)..................................... di seguito
denominato/a locatore (assistito/a da (2)..........................
in persona di ...............................) concede in locazione
al/ alla sig. (1) .................................................
di seguito denominato/a conduttore, identificato/a mediante (3) ...
....................... (assistito/a da (2)........................
in persona di .....................................................
che accetta, per sé e suoi aventi causa, l'unita' immobiliare  posta
in ................ via ....................... n. ...... piano ...
scala ...... int. ...... composta di n. ..... vani, oltre cucina  e
servizi,  e  dotata  altresi'   dei  seguenti   elementi  accessori
(indicare   quali:  solaio,  cantina,  autorimessa  singola,  posto
macchina in comune o meno, ecc.) ..................................
...................................................................
...................................................................
non ammobiliata/ammobiliata (4) come da elenco a parte sottoscritto
dalle parti.
TABELLE MILLESIMALI: proprieta' ............ riscaldamento .........
acqua .................. altre ....................................
COMUNICAZIONE ex articolo 8, 3° comma, del decreto-legge  11 luglio
1992, n. 333 convertito dalla legge 8 agosto 1992, n 359:
a) estremi catastali identificativi dell'unita' immobiliare ........
b) codice fiscale del locatore ....................................
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E TECNICA SICUREZZA IMPIANTI:
...................................................................
CERTIFICATO DI COLLAUDO E CERTIFICAZIONE ENERGETICA:
...................................................................
La locazione e' regolata dalle pattuizioni seguenti.

                         Articolo 1 (Durata)

Il  contratto e' stipulato per la durata di anni (5), dal al , e alla
prima scadenza, ove le parti non concordino sul rinnovo del medesimo,
e  senza  che  sia  necessaria  disdetta  per  finita  locazione,  il
contratto  e'  prorogato  di  diritto  di  due  anni,  fatta salva la
facolta'  di  disdetta  da  parte  del  locatore  che intenda adibire
l'immobile  agli  usi  o  effettuare  sullo  stesso  le  opere di cui
all'articolo  3 della legge n. 431/98, ovvero vendere l'immobile alle
condizioni  e  con  le  modalita'  di  cui al citato articolo 3. Alla
scadenza del periodo di proroga biennale ciascuna parte ha diritto di
attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni ovvero per la
rinuncia  al rinnovo del contratto, comunicando la propria intenzione
con  lettera  raccomandata da inviare all'altra parte almeno sei mesi
prima  della  scadenza. In mancanza della comunicazione, il contratto
e'  rinnovato  tacitamente alle stesse condizioni. Nel caso in cui il
locatore  abbia  riacquistato  la  disponibilita'  dell'alloggio alla
prima  scadenza  e  non lo adibisca, nel termine di dodici mesi dalla
data in cui ha riacquistato tale disponibilita', agli usi per i quali
ha  esercitato  la  facolta' di disdetta, il conduttore ha diritto al
ripristino del rapporto di locazione alle stesse condizioni di cui al
contratto  disdettato  o,  in  alternativa, ad un risarcimento pari a
trentasei mensilita' dell'ultimo canone di locazione corrisposto.

                             Articolo 2
                              (Canone)

A.   Il   canone   annuo   di  locazione,  secondo  quanto  stabilito
dall'Accordo   locale   definito  tra  ...........................  e
depositato  il ................. presso il Comune di ............. e'
convenuto in euro ..................., che il conduttore si obbliga a
corrispondere  nel  domicilio del locatore ovvero a mezzo di bonifico
bancario, ovvero ............. in n. ...... rate eguali anticipate di
euro   ...........................   ciascuna,   alle  seguenti  date
...............................................(4)  Nel  caso  in cui
l'Accordo territoriale di cui al presente punto lo preveda, il canone
viene   aggiornato   ogni   anno   nella   misura   contrattata   del
...............,   che  comunque  non  puo'  superare  il  75%  della
variazione Istat.

B. Il canone annuo di locazione, secondo quanto stabilito dal decreto
di cui all'articolo 4, comma 3, della legge n. 431/1998, e' convenuto
in  euro  ...............  importo  che  il  conduttore  si obbliga a
corrispondere  nel  domicilio del locatore ovvero a mezzo di bonifico
bancario,  ovvero  ...................  in  n.  .......  rate  eguali
anticipate di euro ..................... ciascuna, alle seguenti date
..............................(4)
Nel  caso  in  cui  nel  predetto  decreto sia previsto, il canone e'
aggiornato  annualmente nella misura contrattata del ............ che
comunque non puo' superare il 75% della variazione Istat. (6)

                             Articolo 3
                        (Deposito cauzionale)

A  garanzia  delle  obbligazioni  assunte  col presente contratto, il
conduttore  versa/non  versa  (4)  al  locatore (che con la firma del
contratto  ne  rilascia,  in  caso,  quietanza)  una  somma  di  euro
..........  pari  a ........... mensilita' del canone, non imputabile
in  conto  canoni  e  produttiva  -  salvo che la durata contrattuale
minima  non  sia  superiore  ad  anni  quattro,  ferma la proroga del
contratto  per  due  anni  -  di  interessi  legali,  riconosciuti al
conduttore  al  termine  di  ogni  anno  di  locazione.  Il  deposito
cauzionale  cosi  costituito  viene  reso al termine della locazione,
previa   verifica   sia   dello  stato  dell'unita'  immobiliare  sia
dell'osservanza di ogni obbligazione contrattuale.
Altre  forme  di garanzia ...........................................
................................................................(4)

                             Articolo 4
                          (Oneri accessori)

Per  gli  oneri  accessori  le parti fanno applicazione della Tabella
oneri  accessori,  allegato  C  al decreto emanato dal Ministro delle
infrastrutture   e   dei   trasporti  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  ai  sensi dell'articolo 4, comma 2,
della  legge  n.  431/1998 e di cui il presente contratto costituisce
                            l'allegato A.
Il  pagamento  degli  oneri  anzidetti  deve  avvenire  -  in sede di
consuntivo   -  entro  sessanta  giorni  dalla  richiesta.  Prima  di
effettuare  il  pagamento,  il  conduttore  ha  diritto  di  ottenere
l'indicazione  specifica  delle  spese  anzidette  e  dei  criteri di
ripartizione.  Ha inoltre diritto di prendere visione - anche tramite
organizzazioni   sindacali   -   presso   il   locatore   (o  il  suo
amministratore  o  l'amministratore  condominiale, ove esistente) dei
documenti  giustificativi  delle  spese  effettuate.  Insieme  con il
pagamento  della  prima  rata del canone annuale, il conduttore versa
una  quota  di  acconto  non  superiore  a  quella  di  sua spettanza
           risultante dal consuntivo dell'anno precedente.

                             Articolo 5
                 (Spese di bollo e di registrazione)

Le  spese  di  bollo  per  il  presente  contratto  e per le ricevute
conseguenti,  sono a carico del conduttore. Il locatore provvede alla
registrazione  del  contratto,  dandone notizia al conduttore. Questi
corrisponde la quota di sua spettanza, pari alla meta'.
Le  parti possono delegare alla registrazione del contratto una delle
organizzazioni  sindacali che abbia prestato assistenza ai fini della
stipula del contratto medesimo.

                             Articolo 6
                (Pagamento, risoluzione e prelazione)

Il  pagamento  del  canone  o  di  quant'altro dovuto anche per oneri
accessori  non puo' venire sospeso o ritardato da pretese o eccezioni
del   conduttore,  quale  ne  sia  il  titolo.  Il  mancato  puntuale
pagamento,  per  qualsiasi  causa,  anche di una sola rata del canone
(nonche'  di  quant'altro  dovuto,  ove di importo pari almeno ad una
mensilita'  del  canone),  costituisce  in  mora il conduttore, fatto
salvo quanto previsto dall'articolo 55 della legge 27 luglio 1978, n.
392.
La  vendita  dell'unita' immobiliare locata - in relazione alla quale
viene/non  viene  (4)  concessa  la  prelazione  al  conduttore - non
costituisce motivo di risoluzione del contratto.

                             Articolo 7
                                (Uso)

L'immobile  deve  essere destinato esclusivamente a civile abitazione
del   conduttore   e  delle  seguenti  persone  attualmente  con  lui
conviventi
...................................................................
..................................................................
Salvo   espresso   patto  scritto  contrario,  e'  fatto  divieto  di
sublocazione,  sia  totale  sia  parziale.  Per  la  successione  nel
contratto  si  applica  l'articolo 6 della legge n. 392/78, nel testo
vigente  a  seguito  della  sentenza  della  Corte  costituzionale n.
404/1988.

                             Articolo 8
                      (Recesso del conduttore)

E'  facolta'  del conduttore recedere dal contratto per gravi motivi,
previo  avviso da recapitarsi tramite lettera raccomandata almeno sei
mesi prima.

                             Articolo 9
                             (Consegna)

Il   conduttore   dichiara  di  aver  visitato  l'unita'  immobiliare
locatagli, di averla trovata adatta all'uso convenuto e, pertanto, di
prenderla  in  consegna  ad  ogni  effetto  col  ritiro delle chiavi,
costituendosi  da quel momento custode della stessa. Il conduttore si
impegna  a  riconsegnare l'unita' immobiliare nello stato in cui l'ha
ricevuta, salvo il deperimento d'uso, pena il risarcimento del danno;
si  impegna,  altresi',  a  rispettare le norme del regolamento dello
stabile  ove  esistente,  accusando in tal caso ricevuta dello stesso
con  la  firma  del  presente  contratto,  cosi  come  si  impegna ad
osservare  le  deliberazioni  dell'assemblea dei condomini. E in ogni
caso  vietato  al conduttore compiere atti e tenere comportamenti che
possano recare molestia agli altri abitanti dello stabile.
Le parti danno atto, in relazione allo stato dell'unita' immobiliare,
ai   sensi   dell'articolo   1590   del   Codice   civile  di  quanto
segue:......................................................   ovvero
di quanto risulta dall'allegato verbale di consegna. (4)

                             Articolo 10
                         (Modifiche e danni)

Il  conduttore  non  puo'  apportare  alcuna  modifica,  innovazione,
miglioria  o  addizione ai locali locati ed alla loro destinazione, o
agli  impianti  esistenti,  senza  il preventivo consenso scritto del
locatore.
Il   conduttore   esonera   espressamente   il   locatore   da   ogni
responsabilita'  per danni diretti o indiretti che possano derivargli
da   fatti   dei   dipendenti   del  locatore  medesimo  nonche'  per
interruzioni incolpevoli dei servizi.

                             Articolo 11
                             (Assemblee)

Il   conduttore  ha  diritto  di  voto,  in  luogo  del  proprietario
dell'unita' immobiliare locatagli, nelle deliberazioni dell'assemblea
condominiale  relative  alle  spese ed alle modalita' di gestione dei
servizi di riscaldamento e di condizionamento d'aria.
Ha  inoltre  diritto  di intervenire, senza voto, sulle deliberazioni
relative alla modificazione degli altri servizi comuni.
Quanto  stabilito  in  materia  di riscaldamento e di condizionamento
d'aria  si applica anche ove si tratti di edificio non in condominio.
In  tale  caso  (e  con  l'osservanza,  in  quanto applicabili, delle
disposizioni  del  codice  civile  sull'assemblea  dei  condomini)  i
conduttori  si  riuniscono  in  apposita  assemblea,  convocata dalla
proprieta' o da almeno tre conduttori.

                             Articolo 12
                             (Impianti)

Il  conduttore  -  in  caso  d'installazione sullo stabile di antenna
televisiva   centralizzata   -   si  obbliga  a  servirsi  unicamente
dell'impianto  relativo,  restando  sin  d'ora il locatore in caso di
inosservanza  autorizzato  a  far  rimuovere  e demolire ogni antenna
individuale  a spese del conduttore, il quale nulla puo' pretendere a
qualsiasi  titolo,  fatte  salve  le  eccezioni  di legge. Per quanto
attiene   all'impianto   termico  autonomo,  ove  presente,  vale  la
normativa  del  DPR  n.  412/93, con particolare riferimento a quanto
stabilito dall'articolo 11, comma 2, del citato DPR.

                             Articolo 13
                              (Accesso)

Il  conduttore  deve  consentire  l'accesso all'unita' immobiliare al
locatore,  al  suo  amministratore nonche' ai loro incaricati ove gli
stessi  ne  abbiano  -  motivandola  -  ragione.  Nel  caso in cui il
locatore  intenda  vendere l'unita' immobiliare locata, il conduttore
deve  consentirne  la  visita  una volta la settimana, per almeno due
ore,  con  esclusione  dei  giorni  festivi  oppure  con  le seguenti
modalita' ...............................(4)

                             Articolo 14

                   (Commissione di conciliazione)

La  Commissione  di  conciliazione, di cui all'articolo 6 del decreto
del  Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il
Ministro   dell'economia   e   delle   finanze,   emanato   ai  sensi
dell'articolo  4, comma 2, della legge 431/98, e' composta al massimo
da  tre  membri  di  cui  due scelti fra appartenenti alle rispettive
organizzazioni  firmatarie dell'Accordo territoriale sulla base delle
designazioni,  rispettivamente,  del  locatore e del conduttore ed un
terzo  -  che svolge funzioni di presidente - sulla base della scelta
operata  dai  due  componenti come sopra designati qualora gli stessi
ritenga no di nominarlo.
La  richiesta  di  intervento  della  Commissione  non  determina  la
sospensione delle obbligazioni contrattuali.

                             Articolo 15
                               (Varie)

A  tutti  gli  effetti  del  presente contratto, compresa la notifica
degli  atti  esecutivi,  e  ai  fini della competenza a giudicare, il
conduttore  elegge domicilio nei locali a lui locati e, ove egli piu'
non  li occupi o comunque detenga, presso l'ufficio di segreteria del
Comune ove e' situato l'immobile locato.
Qualunque  modifica  al presente contratto non puo' aver luogo, e non
puo' essere provata, se non con atto scritto.
Il   locatore  ed  il  conduttore  si  autorizzano  reciprocamente  a
comunicare   a   terzi  i  propri  dati  personali  in  relazione  ad
adempimenti connessi col rapporto di locazione (legge n. 675/96).
Per  quanto  non  previsto dal presente contratto le parti rinviano a
quanto in materia disposto dal Codice civile, dalle leggi n. 392/78 e
n.  431/98  o comunque dalle norme vigenti e dagli usi locali nonche'
alla  normativa  ministeriale  emanata in applicazione della legge n.
431/98 ed all'Accordo territoriale.
Altre clausole ....................................................

Letto,    approvato    e    sottoscritto    .sp:    ................,
li'....................

Il locatore .............................

Il conduttore ...........................

A  mente  dell'articolo  1342, secondo comma, codice civile, le parti
specificamente  approvano i patti di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 del presente contratto.

Il locatore ......................

Il conduttore ....................

NOTE

(1)  Per  le persone fisiche, riportare: nome e cognome: luogo e data
di  nascita,  domicilio  e codice fiscale. Per le persone giuridiche,
indicare:  ragione  sociale,  sede,  codice  fiscale,  partita I.V.A.
numero  d'iscrizione al Tribunale: nonche' nome. cognome luogo e data
di nascita del legale rappresentante.
(2) L'assistenza e' facoltativa.
(3)  Documento  di  riconoscimento:  tipo ed estremi. I dati relativi
devono essere riportati nella denuncia da presentare all'autorita' di
P.S.,   da   parte  del  locatore,  ai  sensi  dell'articolo  12  del
decreto-legge  21  marzo 1978. n. 59 convertito dalla legge 18 maggio
1978.   n.   191.  Nel  caso  in  cui  il  conduttore  sia  cittadino
extracomunitario.  deve  essere  data  comunicazione all'autorita' di
P.S., ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 286/98.
(4) Cancellare la parte che non interessa.
(5) La durata minima e' di anni tre.
(6) Cancellare la lettera A oppure B.