(all. 1 - art. 1)
                                                             Allegato

   LINEE DIRETTRICI PER L'OPERATIVITA' DELLA INFRASTRUTTURE S.P.A.
(Ai  sensi dell'art. 8, comma 4, del decreto-legge 15 aprile 2002, n.
63,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 15 giugno 2003, n.
                                112)

1. Criteri di gestione.
    L'attivita' della societa' si svolge secondo i seguenti criteri:
      1.1 economicita' della gestione;
      1.2 stabilita' patrimoniale;
      1.3 diversificazione del rischio nel medio periodo;
      1.4  contenimento  dei  costi  di  provvista, anche per effetto
dell'ottenimento  di  un  rating  della societa' pari almeno a quello
assegnato  all'indebitamento  a  medio  termine  non  garantito e non
subordinato della Repubblica italiana.

2. Tipologia degli interventi.
    La  societa' e' incaricata della prestazione dei seguenti servizi
d'interesse economico generale:
      finanziamenti,  sotto  qualsiasi forma finalizzati a promuovere
e/o  a  favorire la realizzazione di infrastrutture e di grandi opere
pubbliche, purche' suscettibili di utilizzazione economica;
      finanziamenti,  sotto qualsiasi forma, finalizzati a promuovere
e/o  a  favorire  la  realizzazione  di  investimenti per lo sviluppo
economico generale.

3. Modalita' di finanziamento.
    3.1 I  finanziamenti  concessi  dalla  societa'  sono relativi ad
interventi da realizzare in Italia.
    I  finanziamenti  erogati  dalla  societa'  sono  a medio e lungo
termine,  salvo  che  il  consiglio di amministrazione della societa'
decida diversamente con deliberazione motivata.
    La  societa'  eroghera' i propri finanziamenti a favore di quelli
interventi  che  - per le loro caratteristiche - richiedono modalita'
di finanziamento non reperibili ordinariamente sul mercato.
    I  finanziamenti  della  societa',  a  quali  sara' data adeguata
pubblicita', avranno carattere di sussidiarieta' e saranno effettuati
in  maniera complementare e non concorrente con quelli delle banche e
degli altri intermediari finanziari.
    3.2 Nella    fase    istruttoria,    la    societa'    accertera'
preventivamente che l'intervento:
      (i) sia  conforme  ai  requisiti e le condizioni previste dalla
legge nonche' alle presenti linee direttrici;
      (ii) sia compatibile con la normativa comunitaria in materia di
aiuti di Stato.
    Inoltre  nel  caso  in cui i finanziamenti di infrastrutture e di
grandi opere pubbliche siano effettuati in forma diretta, la societa'
acquisisce   tutta   la   documentazione  necessaria  per  effettuare
un'adeguata  valutazione  del merito creditizio del prenditore, sotto
il  profilo  patrimoniale  e  reddituale,  e  determina  una corretta
remunerazione   dei   rischi  da  assumere.  La  documentazione  deve
consentire  di  valutare  la  coerenza  tra  importo, forma tecnica e
progetto  finanziato;  essa  deve inoltre permettere l'individuazione
delle  caratteristiche  e  della  qualita'  del  prenditore  e  delle
garanzie  concesse,  al  fine  di  minimizzare  il rischio di credito
assunto dalla societa'.
    3.3 La   societa'   dara'   adeguata   pubblicita'  alla  propria
disponibilita'  a  finanziare  gli  interventi ritenuti conforme alle
condizioni e requisiti previsti dalla legge e dalle linee direttrici.
La  comunicazione  della  disponibilita' non costituira' in ogni caso
assunzione  di  un  obbligo  per  la societa', che rimarra' libera di
deliberare diversamente in un momento successivo. Ove possibile, tale
disponibilita'  dovra'  essere manifestata prima che venga avviata la
procedura  per  la  selezione del soggetto incaricato di realizzare e
gestire il progetto.

4. Finanziamento di infrastrutture e di grandi opere pubbliche.
    4.1 I   finanziamenti,   in   particolare,  saranno  erogati  per
infrastrutture  e  opere pubbliche destinate a soddisfare esigenze di
interesse generale, che siano gestite:
      (a) da amministrazioni pubbliche;
      (b) da  soggetti  individuati attraverso opportune procedure di
selezione  nel  rispetto  dei  principi  di pubblicita', trasparenza,
imparzialita'  e concorrenzialita', ovvero delle norme applicabili in
materia.
    4.2 Se  il  finanziamento  di  infrastrutture  e  di grandi opere
pubbliche e' concesso dalla societa' per il tramite di banche e altri
intermediari  finanziari,  su questi grava il rischio dell'insolvenza
del prenditore finale. Il tasso di interesse a carico di quest'ultimo
non  dovra'  essere  superiore,  per la quota corrispondente a quella
erogata  dalla  societa',  al  tasso  di interesse a carico dell'ente
finanziatore,  maggiorato  di  un  margine  per remunerare il rischio
creditizio  assunto  dall'ente  finanziatore  e i costi del servizio.
Detto margine dovra' essere preventivamente approvato dalla societa'.
La  societa'  seleziona,  in  base  a  procedure  trasparenti  e  non
discriminatorie,  le  banche  e  gli  altri  intermediari  finanziari
ammessi alla prestazione del servizio.

5. I  finanziamenti  finalizzati  ad  investimenti  per  lo  sviluppo
economico generale.
    5.1 I  finanziamenti  finalizzati ad investimenti per lo sviluppo
economico   generale  sono  concessi  -  nel  rispetto  dei  principi
comunitari  in  materia di aiuti di Stato - unicamente per il tramite
di  banche  e  altri  intermediari  finanziari,  ovvero  sono messi a
disposizione di soggetti istituzionalmente deputati al sostegno dello
sviluppo  economico e sono ammessi esclusivamente nelle seguenti aree
di investimento:
      aiuti alle piccole e medie imprese;
      concessione di prestiti per l'edilizia residenziale pubblica;
      finanziamento per lo sviluppo regionale.
    A  tali  finanziamenti  si  applica quanto previsto al precedente
paragrafo 3.2.
    5.2 La  societa'  puo',  nel  rispetto  delle  norme  sugli aiuti
applicabili  in  materia,  assumere  partecipazioni  che non dovranno
essere di maggioranza ne' comunque di controllo, detenere immobili ed
esercitare  ogni  attivita' strumentale connessa o accessoria ai suoi
compiti  istituzionali.  Per  lo  svolgimento  di  tali  attivita' la
societa'  puo'  altresi'  acquisire  quote azionarie di societa' gia'
partecipate  dalla  Cassa  depositi  e  prestiti operanti nel settore
delle infrastrutture.

6. Provvista.
    La   societa'   reperisce   la   provvista   necessaria   per  il
finanziamento   dei   propri   interventi   prevalentemente  mediante
emissione di titoli, favorendo il coinvolgimento delle banche e degli
altri  intermediari  finanziari,  italiani  ed esteri, e dei capitali
privati,  secondo  criteri  di  trasparenza  e  senza discriminazioni
determinate dalla nazionalita' del fornitore della provvista.

7. Gestione dei rischi finanziari.
    La   societa'   adotta  misure  prudenziali  nella  gestione  del
bilanciamento  delle  scadenze  delle poste dell'attivo e del passivo
idonee  al  mantenimento  del  rating assegnato. La societa' utilizza
altresi'  strumenti derivati con finalita' di contenimento dei rischi
di tasso e di cambio e degli altri rischi di mercato.

8. Liquidita'.
    Il  consiglio  di amministrazione determina la misura dell'attivo
della  societa'  da mantenere in forma prontamente liquidabile, anche
in funzione del mantenimento del rating assegnato alla societa'.

9. Accantonamenti.
    La  societa'  effettua  accantonamenti  a fondo rischi secondo il
prudente   apprezzamento  del  consiglio  di  somministrazione  e  in
conformita' con le norme di vigilanza applicabili.

10. Distribuzione degli utili.
    Gli  utili  netti  della  societa'  sono  destinati a riserva. Il
Consiglio  di  amministrazione  puo' determinarne la distribuzione ai
soci  purche'  non  sia pregiudicato il mantenimento del rating della
societa'.

11. Gestione del rischio di credito.
    La societa' potra' adottare politiche di contenimento del rischio
di credito derivante dalla concessione di impieghi e finanziamenti.

12. Garanzia dello Stato.
    La garanzia dello Stato puo' essere concessa con separati decreti
ai  sensi  dell'art.  8,  comma  2,  del citato decreto-legge, che ne
determinano  limiti  e  condizioni. La garanzia puo' essere accordata
per  i  titoli  emessi  e per i finanziamenti assunti dalla societa',
nonche'  per  le  operazioni  di  copertura  dai  rischi dalla stessa
concluse,  e  per le garanzie concesse dalla societa'; la garanzia si
estende  a  tutti  gli  accessori  del debito principale e a tutte le
spese  sostenute  dai creditori garantiti per l'escussione. I crediti
dello  Stato  a  titolo  di regresso o di surroga nei confronti della
societa'  sono  subordinati e non potranno essere soddisfatti sino al
completo  soddisfacimento di tutti i diritti dei creditori garantiti.
Nei limiti di cui al decreto con cui e' concessa, la garanzia diviene
automaticamente  operante,  senza  obbligo  di  preventiva escussione
della  societa',  al  semplice  ricevimento  da  parte  del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  di  una  comunicazione  scritta  di
inadempimento della societa'.

13. Patrimoni separati.
    La societa' puo' destinare i propri beni e diritti relativi a una
o piu' operazioni di finanziamento al soddisfacimento dei diritti dei
portatori  dei  titoli  e  dei concedenti di finanziamenti mediante i
quali  la societa' stessa raccoglie la relativa provvista. I beni e i
diritti cosi' destinati costituiscono patrimonio separato a tutti gli
effetti  da  quello  della  societa'  e da quelli relativi alle altre
operazioni.  Dalla  data  dell'emissione  dei  titoli  da parte della
societa'  o  della  concessione dei finanziamenti da essa assunti, su
ciascun  patrimonio  separato  non  sono  ammesse  azioni da parte di
qualsiasi  creditore  diverso  dai portatori dei titoli emessi ovvero
dai  concedenti i finanziamenti. Delle obbligazioni nei confronti dei
portatori  dei  titoli  e  dei concedenti i finanziamenti, nonche' di
ogni  altro  creditore  nell'ambito  di ciascuna operazione, risponde
esclusivamente  il  patrimonio  separato  con  i  beni  e  i  diritti
destinati.  La  destinazione dei beni di cui presente paragrafo, e la
relativa  costituzione  del patrimonio separato, viene effettuata con
delibera   del   consiglio   di   amministrazione  della  societa'  a
maggioranza assoluta dei suoi componenti. La delibera deve indicare:
      l'operazione  o  le  operazioni  in  relazione  alla  quali  il
patrimonio  viene  separato, incluse le condizioni ed i termini delle
relative forme di provvista;
      i  diritti  a garanzia dei quali viene costituito il patrimonio
separato;
      i  beni  e  i diritti compresi nel patrimonio separato, inclusa
l'indicazione  analitica  degli  stessi nonche' degli impieghi per la
gestione dell'eventuale liquidita';
      le eventuali regole di rendicontazione del patrimonio separato.
    Il  verbale  della deliberazione degli amministratori deve essere
redatto  da  un  notaio;  entro  trenta giorni, dovra' provvedersi al
deposito  dello  stesso  presso  il  registro  delle  imprese ed alla
richiesta della relativa iscrizione.

14. Struttura organizzativa e controllo.
    Il   consiglio   di   amministrazione   determina   la  struttura
organizzativa  della societa'. Essa conferisce altresi' l'incarico di
revisione del bilancio ad una primaria societa' di revisione.

15. Vigilanza.
    Il   Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  adotta,  ove  la
situazione  lo  richieda, provvedimenti specifici nei confronti della
societa'  al  fine  di assicurare che in ogni momento i comportamenti
operativi  della  stessa  siano  coerenti  con  le  linee  direttrici
formulate  dal  Ministro.  Il  Ministero informa prontamente la Banca
d'Italia dei rilievi effettuati e delle misure adottate.