Allegato
LINEE DIRETTRICI PER L'OPERATIVITA' DELLA INFRASTRUTTURE S.P.A.
(Ai sensi dell'art. 8, comma 4, del decreto-legge 15 aprile 2002, n.
63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2003, n.
112)
1. Criteri di gestione.
L'attivita' della societa' si svolge secondo i seguenti criteri:
1.1 economicita' della gestione;
1.2 stabilita' patrimoniale;
1.3 diversificazione del rischio nel medio periodo;
1.4 contenimento dei costi di provvista, anche per effetto
dell'ottenimento di un rating della societa' pari almeno a quello
assegnato all'indebitamento a medio termine non garantito e non
subordinato della Repubblica italiana.
2. Tipologia degli interventi.
La societa' e' incaricata della prestazione dei seguenti servizi
d'interesse economico generale:
finanziamenti, sotto qualsiasi forma finalizzati a promuovere
e/o a favorire la realizzazione di infrastrutture e di grandi opere
pubbliche, purche' suscettibili di utilizzazione economica;
finanziamenti, sotto qualsiasi forma, finalizzati a promuovere
e/o a favorire la realizzazione di investimenti per lo sviluppo
economico generale.
3. Modalita' di finanziamento.
3.1 I finanziamenti concessi dalla societa' sono relativi ad
interventi da realizzare in Italia.
I finanziamenti erogati dalla societa' sono a medio e lungo
termine, salvo che il consiglio di amministrazione della societa'
decida diversamente con deliberazione motivata.
La societa' eroghera' i propri finanziamenti a favore di quelli
interventi che - per le loro caratteristiche - richiedono modalita'
di finanziamento non reperibili ordinariamente sul mercato.
I finanziamenti della societa', a quali sara' data adeguata
pubblicita', avranno carattere di sussidiarieta' e saranno effettuati
in maniera complementare e non concorrente con quelli delle banche e
degli altri intermediari finanziari.
3.2 Nella fase istruttoria, la societa' accertera'
preventivamente che l'intervento:
(i) sia conforme ai requisiti e le condizioni previste dalla
legge nonche' alle presenti linee direttrici;
(ii) sia compatibile con la normativa comunitaria in materia di
aiuti di Stato.
Inoltre nel caso in cui i finanziamenti di infrastrutture e di
grandi opere pubbliche siano effettuati in forma diretta, la societa'
acquisisce tutta la documentazione necessaria per effettuare
un'adeguata valutazione del merito creditizio del prenditore, sotto
il profilo patrimoniale e reddituale, e determina una corretta
remunerazione dei rischi da assumere. La documentazione deve
consentire di valutare la coerenza tra importo, forma tecnica e
progetto finanziato; essa deve inoltre permettere l'individuazione
delle caratteristiche e della qualita' del prenditore e delle
garanzie concesse, al fine di minimizzare il rischio di credito
assunto dalla societa'.
3.3 La societa' dara' adeguata pubblicita' alla propria
disponibilita' a finanziare gli interventi ritenuti conforme alle
condizioni e requisiti previsti dalla legge e dalle linee direttrici.
La comunicazione della disponibilita' non costituira' in ogni caso
assunzione di un obbligo per la societa', che rimarra' libera di
deliberare diversamente in un momento successivo. Ove possibile, tale
disponibilita' dovra' essere manifestata prima che venga avviata la
procedura per la selezione del soggetto incaricato di realizzare e
gestire il progetto.
4. Finanziamento di infrastrutture e di grandi opere pubbliche.
4.1 I finanziamenti, in particolare, saranno erogati per
infrastrutture e opere pubbliche destinate a soddisfare esigenze di
interesse generale, che siano gestite:
(a) da amministrazioni pubbliche;
(b) da soggetti individuati attraverso opportune procedure di
selezione nel rispetto dei principi di pubblicita', trasparenza,
imparzialita' e concorrenzialita', ovvero delle norme applicabili in
materia.
4.2 Se il finanziamento di infrastrutture e di grandi opere
pubbliche e' concesso dalla societa' per il tramite di banche e altri
intermediari finanziari, su questi grava il rischio dell'insolvenza
del prenditore finale. Il tasso di interesse a carico di quest'ultimo
non dovra' essere superiore, per la quota corrispondente a quella
erogata dalla societa', al tasso di interesse a carico dell'ente
finanziatore, maggiorato di un margine per remunerare il rischio
creditizio assunto dall'ente finanziatore e i costi del servizio.
Detto margine dovra' essere preventivamente approvato dalla societa'.
La societa' seleziona, in base a procedure trasparenti e non
discriminatorie, le banche e gli altri intermediari finanziari
ammessi alla prestazione del servizio.
5. I finanziamenti finalizzati ad investimenti per lo sviluppo
economico generale.
5.1 I finanziamenti finalizzati ad investimenti per lo sviluppo
economico generale sono concessi - nel rispetto dei principi
comunitari in materia di aiuti di Stato - unicamente per il tramite
di banche e altri intermediari finanziari, ovvero sono messi a
disposizione di soggetti istituzionalmente deputati al sostegno dello
sviluppo economico e sono ammessi esclusivamente nelle seguenti aree
di investimento:
aiuti alle piccole e medie imprese;
concessione di prestiti per l'edilizia residenziale pubblica;
finanziamento per lo sviluppo regionale.
A tali finanziamenti si applica quanto previsto al precedente
paragrafo 3.2.
5.2 La societa' puo', nel rispetto delle norme sugli aiuti
applicabili in materia, assumere partecipazioni che non dovranno
essere di maggioranza ne' comunque di controllo, detenere immobili ed
esercitare ogni attivita' strumentale connessa o accessoria ai suoi
compiti istituzionali. Per lo svolgimento di tali attivita' la
societa' puo' altresi' acquisire quote azionarie di societa' gia'
partecipate dalla Cassa depositi e prestiti operanti nel settore
delle infrastrutture.
6. Provvista.
La societa' reperisce la provvista necessaria per il
finanziamento dei propri interventi prevalentemente mediante
emissione di titoli, favorendo il coinvolgimento delle banche e degli
altri intermediari finanziari, italiani ed esteri, e dei capitali
privati, secondo criteri di trasparenza e senza discriminazioni
determinate dalla nazionalita' del fornitore della provvista.
7. Gestione dei rischi finanziari.
La societa' adotta misure prudenziali nella gestione del
bilanciamento delle scadenze delle poste dell'attivo e del passivo
idonee al mantenimento del rating assegnato. La societa' utilizza
altresi' strumenti derivati con finalita' di contenimento dei rischi
di tasso e di cambio e degli altri rischi di mercato.
8. Liquidita'.
Il consiglio di amministrazione determina la misura dell'attivo
della societa' da mantenere in forma prontamente liquidabile, anche
in funzione del mantenimento del rating assegnato alla societa'.
9. Accantonamenti.
La societa' effettua accantonamenti a fondo rischi secondo il
prudente apprezzamento del consiglio di somministrazione e in
conformita' con le norme di vigilanza applicabili.
10. Distribuzione degli utili.
Gli utili netti della societa' sono destinati a riserva. Il
Consiglio di amministrazione puo' determinarne la distribuzione ai
soci purche' non sia pregiudicato il mantenimento del rating della
societa'.
11. Gestione del rischio di credito.
La societa' potra' adottare politiche di contenimento del rischio
di credito derivante dalla concessione di impieghi e finanziamenti.
12. Garanzia dello Stato.
La garanzia dello Stato puo' essere concessa con separati decreti
ai sensi dell'art. 8, comma 2, del citato decreto-legge, che ne
determinano limiti e condizioni. La garanzia puo' essere accordata
per i titoli emessi e per i finanziamenti assunti dalla societa',
nonche' per le operazioni di copertura dai rischi dalla stessa
concluse, e per le garanzie concesse dalla societa'; la garanzia si
estende a tutti gli accessori del debito principale e a tutte le
spese sostenute dai creditori garantiti per l'escussione. I crediti
dello Stato a titolo di regresso o di surroga nei confronti della
societa' sono subordinati e non potranno essere soddisfatti sino al
completo soddisfacimento di tutti i diritti dei creditori garantiti.
Nei limiti di cui al decreto con cui e' concessa, la garanzia diviene
automaticamente operante, senza obbligo di preventiva escussione
della societa', al semplice ricevimento da parte del Ministero
dell'economia e delle finanze di una comunicazione scritta di
inadempimento della societa'.
13. Patrimoni separati.
La societa' puo' destinare i propri beni e diritti relativi a una
o piu' operazioni di finanziamento al soddisfacimento dei diritti dei
portatori dei titoli e dei concedenti di finanziamenti mediante i
quali la societa' stessa raccoglie la relativa provvista. I beni e i
diritti cosi' destinati costituiscono patrimonio separato a tutti gli
effetti da quello della societa' e da quelli relativi alle altre
operazioni. Dalla data dell'emissione dei titoli da parte della
societa' o della concessione dei finanziamenti da essa assunti, su
ciascun patrimonio separato non sono ammesse azioni da parte di
qualsiasi creditore diverso dai portatori dei titoli emessi ovvero
dai concedenti i finanziamenti. Delle obbligazioni nei confronti dei
portatori dei titoli e dei concedenti i finanziamenti, nonche' di
ogni altro creditore nell'ambito di ciascuna operazione, risponde
esclusivamente il patrimonio separato con i beni e i diritti
destinati. La destinazione dei beni di cui presente paragrafo, e la
relativa costituzione del patrimonio separato, viene effettuata con
delibera del consiglio di amministrazione della societa' a
maggioranza assoluta dei suoi componenti. La delibera deve indicare:
l'operazione o le operazioni in relazione alla quali il
patrimonio viene separato, incluse le condizioni ed i termini delle
relative forme di provvista;
i diritti a garanzia dei quali viene costituito il patrimonio
separato;
i beni e i diritti compresi nel patrimonio separato, inclusa
l'indicazione analitica degli stessi nonche' degli impieghi per la
gestione dell'eventuale liquidita';
le eventuali regole di rendicontazione del patrimonio separato.
Il verbale della deliberazione degli amministratori deve essere
redatto da un notaio; entro trenta giorni, dovra' provvedersi al
deposito dello stesso presso il registro delle imprese ed alla
richiesta della relativa iscrizione.
14. Struttura organizzativa e controllo.
Il consiglio di amministrazione determina la struttura
organizzativa della societa'. Essa conferisce altresi' l'incarico di
revisione del bilancio ad una primaria societa' di revisione.
15. Vigilanza.
Il Ministro dell'economia e delle finanze adotta, ove la
situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti della
societa' al fine di assicurare che in ogni momento i comportamenti
operativi della stessa siano coerenti con le linee direttrici
formulate dal Ministro. Il Ministero informa prontamente la Banca
d'Italia dei rilievi effettuati e delle misure adottate.