(all. 1 - art. 1)
                                                             Allegato

REGOLA   TECNICA   DI   PREVENZIONE  INCENDI  PER  L'INSTALLAZIONE  E
L'ESERCIZIO  DI DEPOSITI DI GASOLIO PER AUTOTRAZIONE, AD USO PRIVATO,
DI    CAPACITA'    GEOMETRICA    NON    SUPERIORE    A   9   M3,   IN
CONTENITORI-DISTRIBUTORI  RIMOVIBILI PER IL RIFORNIMENTO DI AUTOMEZZI
              DESTINATI ALL'ATTIVITA' DI AUTOTRASPORTO.

         1. Termini, definizioni e tolleranze dimensionali.
    1.  Per i termini, le definizioni e le tolleranze dimensionali si
rimanda  a quanto stabilito con decreto ministeriale 30 novembre 1983
(Gazzetta  Ufficiale  n.  339  del  12 dicembre  1983). Ai fini della
presente regola tecnica, si definisce:
      capacita' geometrica di un contenitore-distributore rimovibile:
volume geometrico interno del contenitore-distributore rimovibile nel
seguito indicato con il termine contenitore-distributore;
      linee  elettriche  ad  alta  tensione:  si  considerano ad alta
tensione  le  linee  elettriche che superano i seguenti limiti: 400 V
efficaci per corrente alternata, 600 V per corrente continua.
                     2. Capacita' del deposito.
    1.  La capacita' complessiva massima del deposito e' fissata in 9
m3 e puo' essere ottenuta con uno o piu' contenitori-distributori.
                   3. Modalita' di installazione.
    1.  I contenitori-distributori rimovibili possono essere messi in
opera se muniti di:
      a) dichiarazione di conformita' al prototipo approvato;
      b) manuale di installazione, uso e manutenzione;
      c)  targa  di identificazione, punzonata in posizione visibile,
riportante:
        il nome e l'indirizzo del costruttore;
        l'anno di costruzione ed il numero di matricola;
        la  capacita'  geometrica,  lo  spessore  ed il materiale del
contenitore;
        la pressione di collaudo del contenitore;
        gli estremi dell'atto di approvazione.
    2.    I   contenitori-distributori   devono   essere   installati
esclusivamente  su aree a cielo libero. E' vietata l'installazione in
rampe  carrabili,  su  terrazze e comunque su aree sovrastanti luoghi
chiusi.
    3.  Le  piazzole  di  posa  dei  contenitori-distributori  devono
risultare in piano e rialzate di almeno 15 cm rispetto al livello del
terreno circostante.
    4.  I  contenitori-distributori devono essere provvisti di bacino
di   contenimento,  di  capacita'  non  inferiore  alla  meta'  della
capacita'   geometrica  del  contenitore-distributore  stesso,  e  di
tettoia   di   protezione  dagli  agenti  atmosferici  realizzata  in
materiale non combustibile.
    5.   I   contenitori-distributori,   ed  il  relativo  bacino  di
contenimento,  se  di  tipo  prefabbricato,  devono essere saldamente
ancorati  al terreno per evitare spostamenti durante il riempimento e
l'esercizio e per resistere ad eventuali spinte idrostatiche.
    6.  Lo  sfiato  del  tubo  di  equilibrio deve essere posizionato
all'altezza  di m 2,40 dal piano di calpestio e deve essere dotato di
apposito dispositivo tagliafiamma.
    7.  Il  grado  di  riempimento  dei contenitori-distributori deve
essere  non maggiore del 90% della capacita' geometrica degli stessi;
a tal fine deve essere previsto un apposito dispositivo limitatore di
carico.
                      4. Distanze di sicurezza.
    1.  Rispetto al perimetro dei contenitori-distributori rimovibili
(con  esclusione  del bacino di contenimento) devono essere osservate
le seguenti distanze minime di sicurezza:
      a) fabbricati,  eventuali  fonti  di  accensione,  depositi  di
materiali   combustibili  e/o  infiammabili  non  ricompresi  tra  le
attivita'  soggette  ai controlli di prevenzione incendi ai sensi del
decreto  ministeriale  16 febbraio 1982 (Gazzetta Ufficiale n. 98 del
9 aprile 1982): 5 m;
      b) fabbricati  e/o  locali  destinati  anche  in parte a civile
abitazione,  esercizi pubblici, collettivita', luoghi di riunione, di
trattenimento   o  di  pubblico  spettacolo,  depositi  di  materiali
combustibili  e/o  infiammabili  costituenti  attivita'  soggette  ai
controlli  di  prevenzione  incendi ai sensi del decreto ministeriale
16 febbraio 1982: 10 m;
      c) linee  ferroviarie  e  tranviarie: 15 m, fatta salva in ogni
caso l'applicazione di specifiche disposizioni emanate in proposito;
      d) proiezione verticale di linee elettriche ad alta tensione: 6
m.
                     5. Distanze di protezione.
    1.   Rispetto  al  perimetro  dei  contenitori-distributori  (con
esclusione  del  bacino  di  contenimento)  deve essere osservata una
distanza di protezione di almeno 3 m.
                           6. Recinzione.
    1.  I  contenitori-distributori devono essere ubicati in apposita
zona  delimitata  da  recinzione  in  muratura  o rete metallica alta
almeno  1,8  m e dotata di porta apribile verso l'esterno, chiudibile
con serratura o lucchetto.
    2.  Nel  caso  di  depositi  collocati  in attivita' provviste di
recinzione  propria,  la recinzione di cui al comma precedente non e'
necessaria.
                    7. Altre misure di sicurezza.
    1.   I   contenitori-distributori  devono  essere  contornati  da
un'area,  avente  ampiezza non minore di 3 m, completamente sgombra e
priva di vegetazione che possa costituire pericolo di incendio.
    2.  In prossimita' dei contenitori-distributori non devono essere
depositati materiali di alcun genere.
    3.  Appositi  cartelli  fissi  ben  visibili  devono segnalare il
divieto di avvicinamento al deposito da parte di estranei e quello di
fumare  ed  usare  fiamme  libere.  La  segnaletica di sicurezza deve
rispettare le prescrizioni del decreto legislativo 14 agosto 1996, n.
493.
    4.   Apposito   cartello   fisso   deve   indicare  le  norme  di
comportamento  e  i  recapiti  telefonici  dei Vigili del fuoco e del
tecnico  della  ditta  distributrice  del carburante da contattare in
caso di emergenza.
               8. Impianto elettrico e messa a terra.
    1.  Gli  impianti  e  le apparecchiature elettriche devono essere
realizzati ed installati in conformita' a quanto previsto dalle leggi
1° marzo 1968, n. 186 e 5 marzo 1990, n. 46.
    2.  Il contenitore-distributore deve essere dotato di dispositivo
di blocco dell'erogazione che intercetti l'alimentazione elettrica al
motore  del  gruppo erogatore in caso di basso livello carburante nel
contenitore.
    3.  Il  contenitore-distributore  deve essere provvisto di idonea
messa a terra.
                            9. Estintori.
    1.  In  prossimita'  del  contenitore-distributore, devono essere
tenuti  almeno  due estintori portatili aventi carica minima pari a 6
kg  e  capacita' estinguente non inferiore a 21A-89B-C e un estintore
carrellato  avente  carica  nominale  non minore di 30 kg e capacita'
estinguente non inferiore a B3.
                       10. Norme di esercizio.
    1.  Per i divieti e le limitazioni da osservare sia nella fase di
riempimento  del  contenitore-distributore  che  nelle  operazioni di
erogazione  del  carburante, si rimanda a quanto previsto dal decreto
ministeriale  31 luglio  1934 e successive modifiche ed integrazioni.
Inoltre devono essere rispettate le seguenti norme di esercizio:
      a) il      personale     addetto     al     riempimento     del
contenitore-distributore, prima di iniziare le operazioni, deve:
        assicurarsi    della    quantita'    di   prodotto   che   il
contenitore-distributore puo' ricevere;
        verificare  l'efficienza  delle apparecchiature a corredo del
contenitore-distributore e l'assenza di perdite;
        effettuare  il collegamento equipotenziale tra autocisterna e
punto di riempimento;
        verificare   il   rispetto   dei   divieti  al  contorno  del
contenitore-distributore;
      b) il contenitore-distributore deve essere trasportato scarico.