Allegato REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI PER L'INSTALLAZIONE E L'ESERCIZIO DI DEPOSITI DI GASOLIO PER AUTOTRAZIONE, AD USO PRIVATO, DI CAPACITA' GEOMETRICA NON SUPERIORE A 9 M3, IN CONTENITORI-DISTRIBUTORI RIMOVIBILI PER IL RIFORNIMENTO DI AUTOMEZZI DESTINATI ALL'ATTIVITA' DI AUTOTRASPORTO. 1. Termini, definizioni e tolleranze dimensionali. 1. Per i termini, le definizioni e le tolleranze dimensionali si rimanda a quanto stabilito con decreto ministeriale 30 novembre 1983 (Gazzetta Ufficiale n. 339 del 12 dicembre 1983). Ai fini della presente regola tecnica, si definisce: capacita' geometrica di un contenitore-distributore rimovibile: volume geometrico interno del contenitore-distributore rimovibile nel seguito indicato con il termine contenitore-distributore; linee elettriche ad alta tensione: si considerano ad alta tensione le linee elettriche che superano i seguenti limiti: 400 V efficaci per corrente alternata, 600 V per corrente continua. 2. Capacita' del deposito. 1. La capacita' complessiva massima del deposito e' fissata in 9 m3 e puo' essere ottenuta con uno o piu' contenitori-distributori. 3. Modalita' di installazione. 1. I contenitori-distributori rimovibili possono essere messi in opera se muniti di: a) dichiarazione di conformita' al prototipo approvato; b) manuale di installazione, uso e manutenzione; c) targa di identificazione, punzonata in posizione visibile, riportante: il nome e l'indirizzo del costruttore; l'anno di costruzione ed il numero di matricola; la capacita' geometrica, lo spessore ed il materiale del contenitore; la pressione di collaudo del contenitore; gli estremi dell'atto di approvazione. 2. I contenitori-distributori devono essere installati esclusivamente su aree a cielo libero. E' vietata l'installazione in rampe carrabili, su terrazze e comunque su aree sovrastanti luoghi chiusi. 3. Le piazzole di posa dei contenitori-distributori devono risultare in piano e rialzate di almeno 15 cm rispetto al livello del terreno circostante. 4. I contenitori-distributori devono essere provvisti di bacino di contenimento, di capacita' non inferiore alla meta' della capacita' geometrica del contenitore-distributore stesso, e di tettoia di protezione dagli agenti atmosferici realizzata in materiale non combustibile. 5. I contenitori-distributori, ed il relativo bacino di contenimento, se di tipo prefabbricato, devono essere saldamente ancorati al terreno per evitare spostamenti durante il riempimento e l'esercizio e per resistere ad eventuali spinte idrostatiche. 6. Lo sfiato del tubo di equilibrio deve essere posizionato all'altezza di m 2,40 dal piano di calpestio e deve essere dotato di apposito dispositivo tagliafiamma. 7. Il grado di riempimento dei contenitori-distributori deve essere non maggiore del 90% della capacita' geometrica degli stessi; a tal fine deve essere previsto un apposito dispositivo limitatore di carico. 4. Distanze di sicurezza. 1. Rispetto al perimetro dei contenitori-distributori rimovibili (con esclusione del bacino di contenimento) devono essere osservate le seguenti distanze minime di sicurezza: a) fabbricati, eventuali fonti di accensione, depositi di materiali combustibili e/o infiammabili non ricompresi tra le attivita' soggette ai controlli di prevenzione incendi ai sensi del decreto ministeriale 16 febbraio 1982 (Gazzetta Ufficiale n. 98 del 9 aprile 1982): 5 m; b) fabbricati e/o locali destinati anche in parte a civile abitazione, esercizi pubblici, collettivita', luoghi di riunione, di trattenimento o di pubblico spettacolo, depositi di materiali combustibili e/o infiammabili costituenti attivita' soggette ai controlli di prevenzione incendi ai sensi del decreto ministeriale 16 febbraio 1982: 10 m; c) linee ferroviarie e tranviarie: 15 m, fatta salva in ogni caso l'applicazione di specifiche disposizioni emanate in proposito; d) proiezione verticale di linee elettriche ad alta tensione: 6 m. 5. Distanze di protezione. 1. Rispetto al perimetro dei contenitori-distributori (con esclusione del bacino di contenimento) deve essere osservata una distanza di protezione di almeno 3 m. 6. Recinzione. 1. I contenitori-distributori devono essere ubicati in apposita zona delimitata da recinzione in muratura o rete metallica alta almeno 1,8 m e dotata di porta apribile verso l'esterno, chiudibile con serratura o lucchetto. 2. Nel caso di depositi collocati in attivita' provviste di recinzione propria, la recinzione di cui al comma precedente non e' necessaria. 7. Altre misure di sicurezza. 1. I contenitori-distributori devono essere contornati da un'area, avente ampiezza non minore di 3 m, completamente sgombra e priva di vegetazione che possa costituire pericolo di incendio. 2. In prossimita' dei contenitori-distributori non devono essere depositati materiali di alcun genere. 3. Appositi cartelli fissi ben visibili devono segnalare il divieto di avvicinamento al deposito da parte di estranei e quello di fumare ed usare fiamme libere. La segnaletica di sicurezza deve rispettare le prescrizioni del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493. 4. Apposito cartello fisso deve indicare le norme di comportamento e i recapiti telefonici dei Vigili del fuoco e del tecnico della ditta distributrice del carburante da contattare in caso di emergenza. 8. Impianto elettrico e messa a terra. 1. Gli impianti e le apparecchiature elettriche devono essere realizzati ed installati in conformita' a quanto previsto dalle leggi 1° marzo 1968, n. 186 e 5 marzo 1990, n. 46. 2. Il contenitore-distributore deve essere dotato di dispositivo di blocco dell'erogazione che intercetti l'alimentazione elettrica al motore del gruppo erogatore in caso di basso livello carburante nel contenitore. 3. Il contenitore-distributore deve essere provvisto di idonea messa a terra. 9. Estintori. 1. In prossimita' del contenitore-distributore, devono essere tenuti almeno due estintori portatili aventi carica minima pari a 6 kg e capacita' estinguente non inferiore a 21A-89B-C e un estintore carrellato avente carica nominale non minore di 30 kg e capacita' estinguente non inferiore a B3. 10. Norme di esercizio. 1. Per i divieti e le limitazioni da osservare sia nella fase di riempimento del contenitore-distributore che nelle operazioni di erogazione del carburante, si rimanda a quanto previsto dal decreto ministeriale 31 luglio 1934 e successive modifiche ed integrazioni. Inoltre devono essere rispettate le seguenti norme di esercizio: a) il personale addetto al riempimento del contenitore-distributore, prima di iniziare le operazioni, deve: assicurarsi della quantita' di prodotto che il contenitore-distributore puo' ricevere; verificare l'efficienza delle apparecchiature a corredo del contenitore-distributore e l'assenza di perdite; effettuare il collegamento equipotenziale tra autocisterna e punto di riempimento; verificare il rispetto dei divieti al contorno del contenitore-distributore; b) il contenitore-distributore deve essere trasportato scarico.