TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Oggetto e allegati
1.1 La presente Disciplina del mercato elettrico (nel seguito
denominata "Disciplina") e i documenti ad essa allegati, che ne
costituiscono parte integrante e sostanziale, contengono le regole di
funzionamento del mercato elettrico, ai sensi dell'articolo 5 del
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e del mercato dei
certificati verdi, di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro
dell'industria, del Commercio e dell'Artigianato 11 novembre 1999.
Articolo 2
Definizioni
2.1 Ai fini della Disciplina:
a) per Acquirente Unico si intende la societa' per azioni di cui
all'articolo 4 del D.lgs. n. 79/99;
b) per Autorita' si intende l'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas, istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481;
c) per bilanciamento si intende l'attivita' diretta e mantenere
l'equilibrio tra immissioni e prelievi di energia elettrica sulla
rete;
d) per book di negoziazione si intende il prospetto video in cui e'
esposto l'insieme delle proposte di negoziazione immesse dagli
operatori nel sistema informatico del mercato dei certificati
verdi, ordinate in base al prezzo e all'orario d'immissione;
e) per certificati verdi si intendono i certificati negoziabili di
cui all'articolo 5 del decreto dei Ministro dell'industria 11
novembre 1999;
f) per cliente finale idoneo si intende il soggetto incluso
nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 2.1, della deliberazione
dell'Autorita' 13 marzo 2003, n. 20/03, pubblicata nella G.U. n.
71 del 26 marzo 2003;
g) per cliente grossista si intende il soggetto che acquista e vende
energia elettrica senza esercitare attivita' di produzione,
trasmissione e distribuzione, incluso nell'elenco di cui
all'articolo 5, comma 5.1, della deliberazione dell'Autorita' n.
20/03;
h) per codice di identificazione del mercato e della seduta del
mercato si intende la sequenza alfanumerica che consente di
identificare in maniera univoca un mercato e una seduta del
mercato;
i) per codice di identificazione del punto di offerta si intende la
sequenza alfanumerica che consente di identificare in maniera
univoca un punto di offerta;
j) per codice di identificazione dell'operatore si intende la
sequenza alfanumerica che consente di identificare in maniera
univoca un operatore, ai fini della partecipazione al mercato;
k) per curva di domanda si intende la spezzata, sul piano
quantita-prezzo unitario, riferita ad un periodo rilevante,
ottenuta cumulando le offerte di acquisto congrue, ordinate per
prezzo unitario non crescente a partire da quelle senza
indicazione del prezzo;
l) per curva di offerta si intende la spezzata, sul piano quantita' -
prezzo unitario, riferita ad un periodo rilevante, ottenuta
cumulando le offerte di vendita congrue, ordinate per prezzo
unitario non decrescente;
m) per decreto del Ministro dell'industria 11 novembre 1999 si
intende il decreto del Ministro dell'industria, del Commercio e
dell'Artigianato 11 novembre 1999, recante direttive per
l'attuazione delle norme in materia di energia elettrica da fonti
rinnovabili di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 11 del D.lgs.
n. 79/99, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n.
292 del 14 dicembre 1999;
n) per D.lgs. n. 79/99 si intende il decreto legislativo 16 marzo
1999 n. 79, di "Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme
comuni per il mercato interno dell'energia elettrica", pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31 marzo 1999;
o) per disciplina del dispacciamento si intendono le condizioni
fissate dall'Autorita' per il servizio di trasmissione e
dispacciamento, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del D.lgs. n.
79/99, e le regole per il dispacciamento stabilite dal GRTN, ai
sensi dell'articolo 3, comma 6, del medesimo decreto;
p) per dispacciamento si intende l'attivita' diretta ad impartire
disposizioni per l'utilizzazione e l'esercizio coordinato degli
impianti di produzione, della rete di trasmissione e dei servizi
ausiliari;
q) per esclusione dal mercato si intende la perdita, in via
definitiva, della qualifica di operatore;
r) per giorno lavorativo si intende un giorno dal lunedi' al
venerdi', ad eccezione di quelli riconosciuti festivi dallo Stato
a tutti gli effetti civili, nonche' di quelli eventualmente
indicati nelle Disposizioni tecniche di funzionamento;
s) per GME si intende il Gestore del mercato elettrico, la societa'
per azioni cui e' affidata, ai sensi dell'articolo 5 del D.lgs. n.
79/99, la gestione economica del mercato elettrico;
t) per GRTN si intende il Gestore della rete di trasmissione
nazionale, la societa' per azioni che esercita, ai sensi
dell'articolo 3 del D.lgs. n. 79/99, le attivita' di trasmissione
e di dispacciamento dell'energia elettrica, ivi compresa la
gestione unificata della rete di trasmissione nazionale;
u) per indisponibilita' di un elemento della rete elettrica si
intende lo stato nel quale un elemento della rete elettrica non e'
utilizzabile da parte del relativo gestore per le attivita' di sua
competenza;
v) per liquidazione si intende la valorizzazione delle partite
economiche in dare o in avere;
w) per margine a salire si intende la quantita' massima che puo'
essere specificata nelle offerte di vendita riferibili ad uno
stesso punto di offerta, ai fini della verifica di congruita'
tecnica delle offerte presentate in una sessione di un mercato;
x) per margine a scendere si intende la quantita' massima che puo'
essere specificata nelle offerte di acquisto riferibili ad uno
stesso punto di offerta, ai fini della verifica di congnita'
tecnica delle offerte presentate in una sessione di un mercato;
y) per mercati dell'energia si intendono il MGP e il MA;
z) per mercato si intende il mercato organizzato e gestito dal GME e
articolato nel mercato elettrico e nel mercato dei certificati
verdi;
aa) per mercato del giorno prima dell'energia (MGP) si intende la
sede di negoziazione delle offerte di acquisto e vendita di
energia elettrica per ciascun periodo rilevante del giorno
successivo;
bb) per mercato di aggiustamento (MA) si intende la sede di
negoziazione delle offerte di acquisto e vendita di energia
elettrica per l'aggiustamento dei programmi di immissione e
prelievo definiti sul MGF;
cc) per mercato del servizio di dispacciamento (MSD) si intende la
sede di approvvigionamento da parte del GRTN delle risorse per il
servizio di dispacciamento;
dd) per mercato elettrico si intende l'insieme del MGP, del MA e del
MSD; ee) per negoziazione continua si intende la modalita' di
contrattazione basata sull'abbinamento automatico delle proposte
di acquisto e di vendita, con la possibilita' di inserimento di
nuove proposte in modo continuo durante le sessioni di
contrattazione;
ff) per offerta accettata si intende un'offerta congrua per la quale
il titolare acquisisce il diritto di ricevere la prestazione
richiesta e obbligo di fornire il servizio offerto, ai prezzi
stabiliti in applicazione della disciplina del mercato;
gg) per offerta multipla si intende un'offerta costituita da una
serie di offerte semplici presentate da uno stesso operatore per
lo stesso periodo rilevante e riferite ad uno stesso punto di
offerta;
hh) per offerta semplice si intende un'offerta che specifica una
quantita' di energia offerta in acquisto o in vendita ed un
prezzo unitario di acquisto o vendita dell'energia, riferita ad
un punto di offerta, ad un mercato e ad un periodo rilevante;
ii) per offerta valida si intende l'offerta presentata conformemente
alle procedure e nei termini previsti nella Disciplina;
jj) per offerta congrua si intende l'offerta valida che ha superato
con esito positivo tutte e verifiche previste nella Disciplina;
kk) per offerte bilanciate si intendono offerte di vendita a prezzo
nullo e offerte di acquisto senza indicazione di prezzo
presentate sul MA anche da operatori diversi, purche' riferite
allo stesso periodo rilevante e a punti di offerta appartenenti
alla stessa zona geografica o virtuale, tali che le rispettive
quantita' si equilibrino e siano identificate come reciprocamente
bilanciate mediante un apposito codice alfanumerico scelto dagli
operatori;
ll) per offerta predefinita si intende un'offerta semplice o multipla
che viene considerata come presentata da un operatore in ciascuna
seduta del MGP in cui il GME non riceve offerte da parte
dell'operatore medesimo;
mm) per operatore si intende la persona fisica o giuridica che e'
ammessa ad operare sul mercato elettrico o sul mercato dei
certificati verdi;
nn) per ordine di merito si intende l'ordine di priorita' di un
insieme di offerte di acquisto o di vendita definito in base al
prezzo offerto e, a parita' di quest'ultimo, in base ad altri
parametri di riferimento definiti nella Disciplina;
oo) per periodo di riferimento per la liquidazione si intende il
periodo rispetto al quale le partite economiche relative alle
sessioni di mercato che si svolgono all'interno del periodo
stesso sono liquidate congiuntamente;
pp) per periodo rilevante si intende il periodo temporale cui deve
essere riferita la singola offerta sul mercato elettrico;
qq) per polo di produzione limitato si intende quanto definito nella
disciplina del dispacciamento;
rr) per prezzo convenzionale si intende il prezzo unitario
dell'energia, definito nelle Disposizioni tecniche di
funzionamento, al quale sono convenzionalmente valorizzate le
offerte di acquisto senza indicazione di prezzo, ai fini della
verifica di congruita' sulla capienza delle garanzie finanziarie;
ss) per prezzo di riferimento si intende il prezzo medio, riferito ad
un MWh, ponderato per e relative quantita', di tutte e
transazioni eseguite durante una sessione del mercato dei
certificati verdi;
tt) per programma orario aggiornato cumulato di immissione o prelievo
per ciascun punto di offerta si intende il programma orario
preliminare cumulato di immissione o prelievo come modificato in
esito al MA;
uu) per programma orario finale cumulato di immissione o prelievo per
ciascun punto di offerta si intende il programma orario
aggiornato cumulato di immissione o prelievo come modificato in
esito al MSD;
vv) per programma orario preliminare cumulato di immissione o
prelievo per ciascun punto di offerta si intende il programma
orario ottenuto come somma dei programmi orari preliminari
relativi alle offerte accettate in esito al MGF e dei programmi
orari in esecuzione dei contratti di compravendita conclusi al di
fuori del sistema delle offerte, come eventualmente modificati in
esito al MGP;
ww) per programma orario di immissione si intende il diagramma orario
che definisce, con riferimento ad un punto di offerta e per
ciascun periodo rilevante, le quantita' di energia elettrica per
le quali si applica la disciplina del dispacciamento;
xx) per programma orario di prelievo si intende il diagramma orario
che definisce, con riferimento ad un punto di offerta e per
ciascun periodo rilevante, le quantita' di energia elettrica per
le quali si applica la disciplina del dispacciamento;
yy) per programmi orari aggiornati di immissione o prelievo si
intendono i programmi di immissione o prelievo risultanti dal
MOF, come modificati in esito al MA;
zz) per programmi orari finali di immissione o prelievo si intendono
i programmi di immissione o prelievo risultanti dal MGP, come
modificati in esito al MA e al MSD;
aaa) per programmi orari preliminari di immissione o prelievo si
intendono i programmi di immissione o prelievo risultanti dal
MGP;
bbb) per programmi orari preliminari provvisori di immissione o
prelievo si intendono i programmi di immissione o prelievo
risultanti dal MGP e suscettibili di variazione a seguito di
contestazioni;
ccc) per proposta di negoziazione si intende l'ordine di acquisto o
di vendita sul mercato dei certificati verdi immesso dagli
operatori nel book di negoziazione e contenente le informazioni
necessarie per l'esposizione e l'esecuzione;
ddd) per punto di immissione si intende quanto specificato nella
disciplina del dispacciamento;
eee) per punto di interconnessione con l'estero si intende la
frontiera, cioe' l'insieme delle linee di interconnessione della
RTN con ciascuno dei Paesi le cui reti sono direttamente
connesse con quest'ultima;
fff) per punto di offerta si intende il punto di dispacciamento come
definito dalla disciplina del dispacciamento, relativamente al
quale sono comunicati dall'utente di dispacciamento i margini a
salire e a scendere e relativamente al quale sono riferite le
quantita' oggetto delle offerte di acquisto e di vendita ai fini
del mercato e le quantita' oggetto dei programmi di immissione e
prelievo in esecuzione dei contratti di compravendita conclusi
al di fuori del sistema delle offerte, e relativamente al quale
sono definiti i programmi cumulati di immissione e prelievo;
ggg) per punto di offerta abilitato si intende il punto di offerta
abilitato dal GRTN a fornire servizi di dispacciamento mediante
offerte sul MSD;
hhh) per punto di offerta in immissione si intende l'insieme di uno o
piu' punti di immissione;
iii) per punto di offerta in prelievo si intende l'insieme di uno o
piu' punti di prelievo;
jjj) per punto di offerta misto si intende l'insieme di uno o piu'
punti, fisici o virtuali, abilitati sia all'immissione che al
prelievo;
kkk) per punto di prelievo si intende quanto specificato nella
disciplina del dispacciamento;
lll) per rete elettrica si intende l'insieme della RTN e delle altre
reti elettriche con obbligo di connessione di terzi e
direttamente connesse alla RTN;
mmm) per RTN si intende la rete di trasmissione nazionale, come
individuata dal decreto del Ministro dell'industria, del
Commercio e dell'Artigianato 25 giugno 1999, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale, Serie generale, Supplemento ordinario, n.
151 del 30 giugno 1999, e dai successivi programmi di sviluppo;
nnn) per seduta di un mercato si intende il periodo di tempo
all'interno del quale devono essere ricevute le offerte
affinche' esse possano essere considerate valide;
ooo) per sessione di un mercato si intende l'insieme delle attivita'
direttamente connesse al ricevimento e alla gestione delle
offerte, nonche' alla determinazione del corrispondente esito
del mercato;
ppp) per sospensione dal mercato si intende la temporanea inibizione
di un operatore dalla facolta' di presentare offerte sul
mercato;
qqq) per unita' di produzione CIP6 si intendono gli impianti di
produzione di energia elettrica di cui all'articolo 22, comma 3,
della legge 9 gennaio 1991, n. 9, e al titolo IV, lettera B),
del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 29
aprile 1992, n. 6, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie
generale, n. 109 del 12 maggio 1992, nonche' gli altri impianti
di produzione la cui energia elettrica e' oggetto del decreto
del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 21
novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie
generale, n. 280 del 30 novembre 2000;
rrr) per unita' di produzione essenziale ai fini della sicurezza si
intende quanto specificato nella disciplina del dispacciamento;
sss) per utente del dispacciamento si intende il soggetto che ha
concluso con il GRTN un contratto per il servizio di
dispacciamento, come definito nella disciplina del
dispacciamento, tenuto alla comunicazione dei margini a salire e
a scendere relativi al punto di offerta e alla presentazione di
offerte sul MSD riferite al punto stesso, qualora abilitato;
ttt) per zona di mercato si intende l'aggregato di zone geografiche
e/o virtuali caratterizzato da uno stesso prezzo zonale
dell'energia risultante dall'applicazione della Disciplina;
uuu) per zona geografica si intende una porzione della rete elettrica
per la quale esistono, per ragioni di sicurezza del sistema,
limiti fisici di scambio di energia con altre zone geografiche,
come individuata dalla disciplina del dispacciamento;
vvv) per zona virtuale si intende un punto di interconnessione con
l'estero o un polo di produzione limitato.
Articolo 3
Principi generali e modifiche della Disciplina
3.1 Il GME esercita le proprie funzioni secondo modalita'
trasparenti e non discriminatorie.
3.2 Il GME si dota di un assetto organizzativo idoneo a prevenire
conflitti di interesse, anche solo potenziali, e di procedure di
controllo per la verifica del rispetto della Disciplina e delle
Disposizioni tecniche di funzionamento.
3.3 Gli operatori sono tenuti a conformare i propri comportamenti
sul mercato agli ordinari principi di correttezza e buona fede.
3.4 Il GME predispone proposte di modifica della Disciplina e le
rende note, mediante pubblicazione sul proprio sito Internet o altro
mezzo idoneo, ai soggetti interessati, fissando un termine non
inferiore a quindici giorni entro il quale gli stessi soggetti
possono far pervenire eventuali osservazioni. Tenuto conto delle
osservazioni ricevute, il GME trasmette le proposte di modifica,
adeguatamente motivate, al Ministro delle Attivita' Produttive per
l'approvazione, sentita l'Autorita'.
3.5 La procedura di cui al precedente comma 3.4 non si applica nel
caso di interventi urgenti di modifica della Disciplina finalizzati a
salvaguardare il regolare funzionamento del mercato. In questo caso
la modifica, disposta dal GME, diviene efficace con la pubblicazione
sul sito internet del GME e viene tempestivamente trasmessa al
Ministro delle Attivita' Produttive per l'approvazione, sentita
l'Autorita'. Qualora il Ministro non approvi la modifica, la stessa
cessa di avere efficacia dalla data di comunicazione al GME della
determinazione del Ministro, il GME da' tempestiva comunicazione agli
operatori degli esiti della procedura di approvazione mediante
pubblicazione sul proprio sito Internet.
Articolo 4
Disposizioni tecniche di funzionamento
4.1 Le norme attuative e procedimentali della Disciplina sono
definite nelle Disposizioni tecniche di funzionamento (DTF). Nel
predisporre le DTF il GME si attiene ai criteri di neutralita',
trasparenza, obiettivita' e concorrenza tra gli operatori.
4.2 Le DTF sono pubblicate sul sito Internet del GME ed entrano in
vigore dalla data di pubblicazione.
4.3 Il GME puo' altresi' rendere note ai soggetti interessati
versioni preliminari delle DTF, fissando contestualmente un termine
entro il quale gli stessi soggetti possono far pervenire eventuali
osservazioni.
Articolo 5
Unita' di misura e arrotondamenti
5.1 Ai fini del mercato:
a) l'unita' di misura dell'energia elettrica e' il MWh, con
specificazione di tre decimali;
b) l'unita' di misura monetaria e' l'Euro, con specificazione di due
decimali;
c) l'unita' di misura dei prezzi unitari dell'energia elettrica e'
l'Euro/MWh, con specificazione di due decimali.
5.2 Il prezzo di cui al successivo Articolo 41, comma 41.2,
lettera c), puo' essere espresso con l'indicazione di un numero di
decimali superiore a due.
5.3 Ai fini del mercato, tutti gli arrotondamenti si eseguono con
il criterio matematico. In particolare, le cifre sono arrotondate per
eccesso o per difetto all'ultimo decimale ammesso piu' vicino e, nel
caso si pongano a meta', sono arrotondate per eccesso.
Articolo 6
Accesso al sistema informatico del GME
6.1 L'accesso al sistema informatico del GME puo' avvenire:
a) attraverso la rete internet;
b) attraverso eventuali ulteriori modalita' definite nelle DTF.
Articolo 7
Corrispettivi per i servizi erogati dal GME
7.1 Gli operatori del mercato elettrico, a fronte dei servizi
forniti dal GME, sono tenuti al versamento a favore dello stesso di
un corrispettivo di accesso, di un corrispettivo fisso annuo e di un
corrispettivo per ogni MWh negoziato.
7.2 Gli operatori del mercato dei certificati verdi, a fronte dei
servizi da questo forniti, sono tenuti al versamento a favore dello
stesso di un corrispettivo per ogni 100 MWh di energia sottostante al
certificato trattato.
7.3 La misura dei corrispettivi di cui ai precedenti commi 7.1 e
7.2 e' definita annualmente dal GME al fine di assicurare il proprio
equilibrio economico e finanziario ed epubblicata sul sito Internet
del GME, congiuntamente ai parametri per la determinazione della
stessa.
Articolo 8
Informazioni di mercato
8.1 I dati ed i risultati del mercato, a livello aggregato, sono
di pubblico dominio e sono pubblicati sul sito Internet del GME. Ogni
operatore ha accesso ai dati e ai risultati del mercato che lo
riguardano direttamente.
8.2 Fatti salvi i casi in cui obbligo di comunicazione derivi da
leggi, regolamenti o altri provvedimenti delle autorita', il GME
mantiene il riserbo sulle informazioni relative alle offerte di
vendita e di acquisto per un periodo minimo di dodici mesi.
8.3 Il GME trasmette al GRTN unicamente le informazioni necessarie
per le attivita' di competenza di quest'ultimo.
Articolo 9
Comunicazione e pubblicazione di dati e di informazioni
9.1 Ove non diversamente disposto, la comunicazione e la
pubblicazione dei dati e delle informazioni previste dalla Disciplina
sono effettuate per via telematica. In particolare:
a) la comunicazione ad un operatore avviene attraverso la messa a
disposizione di dati e di informazioni sulla sezione del sistema
informatico del OME il cui accesso eriservato all'operatore
medesimo;
b) la pubblicazione avviene attraverso la messa a disposizione di
dati e di informazioni sulla sezione ad accesso non riservato del
sistema informatico del GME.
9.2 Le offerte presentate dagli operatori si considerano ricevute
alla data e nell'orario risultanti dal sistema informatico del GME.
Ogni altra comunicazione si considera ricevuta:
a) nel giorno e nell'ora di ricezione, se pervenuta tra le ore 08,00
e le ore 16,00;
b) alle ore 08,00 del giorno successivo a quello di ricezione, se
pervenuta tra le ore 16,00 e le ore 24,00;
c) alle ore 08.00 del giorno di ricezione, se pervenuta tra le ore
00,00 e le ore 08,00.
9.3 Ai fini della determinazione dell'orario di ricezione di una
comunicazione fa fede l'orario del protocollo del GME. Nel caso in
cui una comunicazione avvenga per via telematica, fa fede l'orario
del sistema informatico del GME.
Articolo 10
Sicurezza di accesso
10.1 Gli operatori accedono al mercato attraverso apposite
procedure, definite nelle DTF, finalizzate a garantire il
riconoscimento degli operatori e l'autenticita' delle transazioni.
10.2 Gli operatori sono tenuti a custodire e a mantenere riservati
i codici di accesso e ogni altro dato o strumento necessario per
l'accesso al sistema informatico del GME.
TITOLO II
AMMISSIONE AL MERCATO
Articolo 11
Requisiti di ammissione al mercato
11.1 Possono partecipare al mercato i soggetti dotati di adeguata
professionalita' e competenza nell'utilizzo di sistemi telematici e
dei sistemi di sicurezza ad essi relativi, ovvero i soggetti che
dispongano di dipendenti o ausiliari dotati di tale professionalita'
e competenza.
11.2 Non possono partecipare al mercato:
a) coloro che siano stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi
gli effetti della riabilitazione, ovvero con sentenza che applica
la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del
reato, alla reclusione per il delitto di cui all'articolo 501 del
codice penale, o per uno dei delitti contro l'inviolabilita' della
segretezza delle comunicazioni informatiche o telematiche previsti
agli articoli 617 quater, quinquies e sexies del codice penale,
ovvero per il delitto di frode informatica di cui all'articolo 640
ter del codice penale;
b) coloro che siano stati esclusi dal mercato, salvo il caso di
esclusione disposta ai sensi del successivo Articolo 20.
11.3 Nel caso in cui il soggetto interessato all'ammissione al
mercato sia una persona giuridica, le condizioni di cui al precedente
comma 11.2 sono riferite al titolare, al legale rappresentante o al
soggetto munito dei necessari poteri, agli amministratori e al
direttore generale, ovvero ai soggetti che ricoprono cariche
equivalenti a quelle di amministratore e di direttore generale.
11.4 Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in
parte da ordinamenti stranieri, (a verifica della sussistenza dei
requisiti previsti dai precedenti commi 11.2 e 11.3 e' effettuata
sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale a cura del
GME.
11.5 Il GME, con cadenza almeno biennale, verifica il permanere in
capo agli operatori dei requisiti previsti per l'ammissione al
mercato. A tal fine, puo' richiedere ulteriore documentazione ovvero
l'aggiornamento di quella gia' presentata.
Articolo 12
Domanda di ammissione al mercato e Contratto di adesione
12.1 Il soggetto che intende partecipare al mercato presenta al GME:
a) una domanda di ammissione al mercato, redatta secondo l'apposito
modello allegato alla Disciplina (Allegato 1) e corredata della
documentazione indicata al successivo Articolo 13;
b) copia sottoscritta del "Contratto di adesione al mercato", redatto
secondo l'apposito modello allegato alla Disciplina (Allegato 2).
Articolo 13
Documentazione da allegare alla domanda di ammissione al mercato
13.1 La domanda di ammissione al mercato, sottoscritta dal
soggetto interessato, ecorredata di:
a) dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che il soggetto che
richiede l'ammissione al mercato o, nel caso che tale soggetto sia
persona giuridica, i soggetti di cui al precedente Articolo 11, comma
11.3, non sono stati destinatari, in Italia, di provvedimenti
comportanti la perdita dei requisiti di cui al precedente Articolo
11, comma 11.2, lettera a), e non sono stati destinatari, all'estero,
di provvedimenti corrispondenti a quelli che comporterebbero, secondo
l'ordinamento italiano, la perdita dei medesimi requisiti;
b) qualora la domanda di ammissione sia sottoscritta dal legale
rappresentante ovvero da altro soggetto munito dei necessari poteri,
dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la titolarita' dei
poteri di rappresentanza.
13.2 Per i cittadini extracomunitari non residenti in Italia, in
luogo della documentazione di cui al precedente comma 13.1, lettera
a), deve essere allegato un certificato, rilasciato dall'autorita'
competente dello Stato estero, attestante che il soggetto che
richiede l'ammissione al mercato o, nel caso che tale soggetto sia
persona giuridica, i soggetti di cui al precedente Articolo 11, comma
11.3. non siano stati destinatari di provvedimenti corrispondenti a
quelli che comporterebbero, secondo l'ordinamento italiano, la
perdita dei requisiti di onorabilita' di cui al precedente Articolo
11, comma 11.2, lettera a). Tale certificato, se redatto in lingua
straniera, deve essere accompagnato da una traduzione in lingue
italiana, certificata conforme al testo originale dall'autorita'
consolare italiana dello Stato in cui e' stato redatto il certificato
medesimo. Nel caso in cui l'ordinamento dello Stato estero non
preveda il rilascio del certificato sopra indicato, il soggetto
interessato deve produrre una dichiarazione sostitutiva dello stesso,
resa nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 20 dicembre
1966, n. 1253, corredata di un parere legale, rilasciato da persona
abilitata a svolgere la professione legale nel medesimo Stato estero,
che confermi la circostanza che in tale Stato non e' previsto il
rilascio del certificato per il quale e' resa la dichiarazione
sostitutiva. La dichiarazione del soggetto interessato ed il parere
legale, se redatti in lingua straniera, devono essere accompagnati da
una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo
originale dall'autorita' consolare italiana dello Stato in cui e'
stato redatto il certificato medesimo.
13.3 Per i cittadini extracomunitari non residenti in Italia, in
luogo della documentazione di cui al precedente comma 13.1, lettera
b), deve essere allegato un certificato, rilasciato dall'autorita'
competente dello Stato estero, attestante la titolarita' dei poteri
di rappresentanza. Tale certificato, se redatto in lingua straniera,
deve essere accompagnato da una traduzione in lingua italiana,
certificata conforme al testo originale dall'autorita' consolare
italiana dello Stato in cui e' stato redatto il certificato medesimo.
Nel caso in cui l'ordinamento dello Stato estero non preveda il
rilascio del certificato sopra indicato, il soggetto interessato deve
produrre una dichiarazione sostitutive dallo stesso, resa nel
rispetto delle disposizioni di cui alla legge 20 dicembre 1966, n.
1253, corredata di un parere legale, rilasciato da persona abilitata
a svolgere la professione legale nel medesimo Stato estero, che
confermi la circostanza che in tale Stato non e' previsto il rilascio
del certificato per il quale e' resa la dichiarazione sostitutiva. La
dichiarazione del soggetto interessato ed il parere legale, se
redatti in lingua straniera, devono essere accompagnati da una
traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo
originale dall'autorita' consolare italiana dello Stato in cui e'
stato redatto il certificato medesimo.
13.4 Nei casi in cui la documentazione indicata ai precedenti
commi 13.1, 13.2 e 13.3, sia gia' in possesso del GME, il soggetto
interessato e' esentato dal produrla. La domanda deve indicare tale
circostanza e la data di invio al GME della documentazione medesima.
Articolo 14
Procedura di ammissione
14.1 Entro quindici giorni di calendario dalla data di ricezione
della domanda, verificato il possesso dei requisiti di cui al
precedente Articolo 11, nonche' la regolarita' della documentazione
presentata, il GME comunica al soggetto interessato l'ammissione
ovvero il rigetto della domanda; in quest'ultimo caso il GME fornisce
adeguata motivazione. Tale comunicazione e' effettuata mediante
raccomandata con avviso di ricevimento anticipata via telefacsimile.
14.2 Al fine della verifica del possesso dei requisiti di cui al
precedente Articolo 11, comma 11.1, il GME puo' richiedere al
soggetto interessato di fornire idonea documentazione.
14.3 Con il provvedimento di ammissione viene riconosciuta a
qualifica di operatore e vengono indicati i mercati, elettrico e/o
dei certificati verdi, nei quali il soggetto interessato e' ammesso
ad operare.
14.4 Nel caso in cui la documentazione sia irregolare o
incompleta, il SME comunica al soggetto interessato gli adempimenti
necessari per regolarizzare o completare la documentazione medesima,
nonche' il termine entro cui provvedere a tali adempimenti. Tale
comunicazione sospende il termine di cui al precedente comma 14.1,
che riprende a decorrere dalla ricezione, da parte del GME, della
documentazione regolarizzata o completata.
Articolo 15
Ammissione al mercato del GRTN e dell'Acquirente Unico
15.1 In deroga a quanto previsto al precedente Articolo 14, la
qualifica di operatore e' attribuita di diritto al GRTN e
all'Acquirente Unico.
15.2 Con apposita convenzione tra il GRTN e il GME, pubblicata sul
sito internet del GME stesso, possono essere previste specifiche
modalita' di garanzia dell'adempimento delle obbligazioni conseguenti
alla partecipazione al mercato elettrico del GRTN, alternative a
quelle di cui al successivo articolo 70, aventi la stessa efficacia
delle garanzie ivi previste.
Articolo 16
Elenco degli operatori ammessi al mercato
16.1 Gli operatori ammessi al mercato secondo quanto previsto ai
precedenti Articolo 14 e Articolo 15 sono inseriti in un apposito
"Elenco degli operatori ammessi al mercato", formato e tenuto dal GME
nel rispetto di quanto previsto dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675,
e successive modifiche ed integrazioni.
16.2 Per ciascun operatore, l'Elenco degli operatori ammessi al
mercato contiene:
a) codice di identificazione dell'operatore;
b) cognome e nome, ovvero denominazione o ragione sociale, luogo di
residenza e luogo di domicilio ove diverso da quello di residenza,
ovvero sede legale, codice fiscale, partita IVA, recapito
telefonico, numero di telefacsimile, indirizzo e-mail, soggetto
cui fare riferimento per eventuali comunicazioni e relativo
recapito;
c) mercati sui quali l'operatore e' ammesso ad operare: mercato
elettrico e/o mercato dei certificati verdi;
d) stato dell'operatore: ammesso, attivo, sospeso, richiesta di
esclusione pendente;
e) codice di identificazione dei punti di offerta a cui l'operatore
ha titolo a riferire offerte;
f) potenza disponibile all'operatore per l'immissione o il prelievo
di energia elettrica in un Paese confinante, ai fini della
consegna o del ritiro alla frontiera italiana;
g) capacita' di interconnessione tra un Paese confinante e l'Italia
disponibile all'operatore;
h) coordinate bancarie dell'operatore;
i) ammontare delle garanzie finanziarie prestate a favore del GME e
del GRTN;
j) codice del conto su cui il GRTN registra il numero dei certificati
verdi in possesso dell'operatore;
k) regime fiscale dell'operatore.
16.3 Il GME pubblica, relativamente agli operatori, i seguenti
dati ed informazioni:
cognome e nome, ovvero denominazione o ragione sociale; luogo di
residenza ovvero sede legale: mercati sui quali l'operatore e'
ammesso ad operare.
16.4 Ciascun operatore puo' accedere ai dati ed alle informazioni
ad esso relativi contenuti nell'Elenco degli operatori ammessi al
mercato.
Articolo 17
Richiesta di inserimento di dati e di informazioni nell'Elenco degli
operatori ammessi al mercato
17.1 Ai fini della presentazione di offerte sul mercato elettrico,
ciascun operatore richiede al GME l'inserimento nell'Elenco degli
operatori ammessi al mercato dei dati e delle informazioni di cui al
precedente Articolo 16, comma 16.2, lettere e), f), g), h), j) e k).
17.2 L'inserimento dei dati e delle informazioni di cui al
precedente Articolo 16, comma 16.2, lettera i), avviene a seguito
delle comunicazioni di cui ai successivi Articolo 70, comma 70.6, e
Articolo 71, commi 71.6 e 71.9.
17.3 Alla richiesta di inserimento dei dati e delle informazioni
di cui al precedente Articolo 16, comma 16.2, lettera e), e' allegata
una dichiarazione, resa dall'utente del dispacciamento del punto di
offerta, attestante che l'operatore richiedente ha titolo a
presentare offerte relativamente a detto punto di offerta. Tale
dichiarazione riporta, almeno, l'indicazione di:
a) codice di identificazione del punto di offerta oggetto della
richiesta di inserimento;
b) data a partire dalla quale l'operatore richiedente ha titolo a
presentare offerte relative a tale punto di offerta;
c) data fino alla quale l'operatore richiedente ha titolo a
presentare offerte relative a tale punto di offerta.
17.4 Alla richiesta di inserimento dei dati e delle informazioni
di cui all'Articolo 16, comma 16.2, lettera 1), e' allegata una
dichiarazione, resa dal gestore della rete di trasmissione del Paese
confinante, attestante l'impegno a consegnare alla frontiera italiana
ovvero a ritirare a tale frontiera, secondo le modalita' concordate
con il GRTN, l'energia elettrica e la potenza corrispondente agli
impegni che saranno assunti dall'operatore sul mercato elettrico.
Detta dichiarazione riporta, almeno, l'indicazione di:
a) quantita' di energia elettrica e potenza massima, corrispondente
agli impegni assunti dall'operatore sul mercato elettrico, che il
gestore della rete di trasmissione del Paese confinante si impegna
a consegnare ovvero a ritirare alla frontiera italiana;
b) data a partire dalla quale il gestore che rende la dichiarazione
si impegna a consegnare ovvero a ritirare l'energia elettrica e la
potenza corrispondente agli impegni assunti dall'operatore sul
mercato elettrico;
c) data fino alla quale il gestore che rende la dichiarazione si
impegna a consegnare ovvero a ritirare l'energia elettrica e la
potenza corrispondente agli impegni assunti dall'operatore sul
mercato elettrico.
17.5 Alla richiesta di inserimento dei dati e delle informazioni
di cui al precedente Articolo 16, comma 16.2, lettera g), e' allegata
una dichiarazione, resa dal gestore della rete responsabile
dell'assegnazione della capacita' di interconnessione, attestante che
l'operatore dispone della capacita' di interconnessione specificata
nella richiesta. Detta dichiarazione riporta, almeno, l'indicazione
di:
a) data a partire dalla quale l'operatore dispone della capacita' di
interconnessione oggetto della richiesta;
b) data fino alla quale l'operatore dispone della capacita' di
interconnessione oggetto della richiesta.
17.6 Qualora la dichiarazione di cui al precedente comma 17.5
debba essere rilasciata dal GRTN, l'operatore e' esentato dal
produrla. In tal caso la richiesta di inserimento dei dati e delle
informazioni di cui al precedente Articolo 16, comma 16.2, lettera
g), deve indicare tale circostanza.
17.7 Successivamente alla ricezione delle richieste di cui al
precedente comma 17.1, l'Elenco degli operatori ammessi al mercato
viene aggiornato dal GME. Ai fini delle, verifiche di congruita'
tecnica di cui al successivo Articolo 29, tale modifica produce
effetti a partire dalle ore 00,00 del secondo giorno lavorativo
successivo al ricevimento della richiesta da parte del GME. Per le
richieste di cui ai precedenti commi 17.3, 17.4 e 17.5, gli effetti
si producono comunque non prima delle date di cui, rispettivamente,
ai precedenti commi 17.3, lettera b), 17.4, lettera b), e 17.5,
lettera a).
17.8 Alla richiesta di inserimento dei dati e delle informazioni
di cui al precedente Articolo 16, comma 16.2, lettera k), sono
allegate le seguenti dichiarazioni:
a) qualora l'operatore intenda avvalersi della facolta' prevista, per
i soggetti che hanno effettuato cessioni all'esportazione o
esportazioni assimilate, di acquistare beni e servizi senza
applicazione dell'IVA, ai sensi dell'articolo 8, lettera c), del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
dichiarazione d'intento, redatta ai sensi dell'articolo 1, lettera
c), del decreto legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito nella
legge 27 febbraio 1984, n. 17. Nel caso in cui l'operatore intenda
continuare ad avvalersi della facolta' di effettuare acquisti
senza applicazione dell'IVA, e' tenuto a rinnovare la
dichiarazione alla scadenza del periodo di validita' della stessa.
In caso di mancato rinnovo della dichiarazione nei termini di
legge, il GME applica al soggetto interessato l'ordinario regime
IVA;
b) qualora l'operatore intenda presentare offerte di acquisto di
energia elettrica per gli usi di cui alla Tabella A, Parte III, n.
103, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, ad aliquota IVA del 10%, dichiarazione, resa
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 attestante che lo stesso soggetto e' titolare dei
punti di prelievo per i quali l'energia elettrica e' destinata ai
suddetti usi.
Articolo 18
Verifiche
18.1 Il GME verifica il rispetto della Disciplina e delle DTF al
fine di assicurare il regolare funzionamento del mercato secondo i
criteri di neutralita', trasparenza, obiettivita', nonche' di
concorrenza tra gli operatori. A tal fine, il GME puo' richiedere
agli operatori ogni informazione o documento utile concernente le
operazioni da questi effettuate sul mercato, eventualmente anche
mediante la convocazione in audizione dei medesimi.
Articolo 19
Obblighi di comunicazione
19.1 Gli operatori sono tenuti a comunicare al GME,
tempestivamente e comunque entro tre giorni lavorativi dal suo
verificarsi, ogni variazione circa fatti, stati e qualita' che sia
tale da comportare la perdita o la modifica dei requisiti per
l'ammissione al mercato ovvero sia tale da modificare i dati e le
informazioni di cui al precedente Articolo 16, comma 16.2, dichiarati
dall'operatore e inseriti nell'Elenco degli operatori ammessi al
mercato.
19.2 A seguito di ogni comunicazione di cui al precedente comma
19.1, il GME aggiorna l'Elenco degli operatori ammessi al mercato.
Articolo 20
Esclusione su richiesta dal mercato
20.1 Ai fini dell'esclusione dal mercato, gli operatori presentano
presso il GME, o inoltrano al medesimo mediante raccomandata con
avviso di ricevimento, apposita richiesta scritta, indicando la data
a decorrere dalla quale l'esclusione viene richiesta.
20.2 L'esclusione su richiesta dal mercato decorre dalla data
successiva tra le seguenti:
a) il sesto giorno lavorativo successivo alla data di ricezione, da
parte del GME della richiesta di cui al precedente comma 20.1;
b) la data indicata nella richiesta di cui al precedente comma 20.1.
20.3 L'esclusione su richiesta dal mercato non esonera l'operatore
dall'adempimento degli obblighi conseguenti agli impegni assunti sul
mercato.
20.4 Qualora, nel corso del periodo di durata della sospensione
disposta ai sensi dei successivi Articolo 98 e Articolo 99,
l'operatore presenti richiesta di esclusione dal mercato, la
riammissione alle negoziazioni potra' avere effetto soltanto una
volta decorso il periodo di durata della sospensione.
TITOLO III
FUNZIONAMENTO DEL MERCATO ELETTRICO
Articolo 21
Articolazione del mercato elettrico e periodo rilevante
21.1 Il mercato elettrico si articola in:
a) mercato del giorno prima dell'energia (MGP), avente per oggetto la
contrattazione di energia, tramite offerte di vendita e di
acquisto. Il MGP si svolge in un'unica sessione relativa al giorno
successivo. A tale mercato partecipano sia la domanda che
l'offerta;
b) mercato di aggiustamento (MA), avente per oggetto la
contrattazione, tramite offerte di vendita e di acquisto, delle
variazioni di quantita' di energia rispetto a quelle negoziate sul
MGP. Il MA si svolge in un'unica sessione relativa al giorno
successivo. A tale mercato partecipano sia la domanda che
l'offerta;
c) mercato del servizio di dispacciamento (MSD), avente per oggetto
l'approvvigionamento delle risorse per il servizio di
dispacciamento.
21.2 Il periodo rilevante per i mercati di cui al precedente comma
21.1 e' pari all'ora fissa.
Articolo 22
Zone geografiche e zone virtuali
22.1 Il GRTN comunica al GME, che le pubblica sul proprio sito
internet, le zone geografiche e le zone virtuali che caratterizzano
il mercato elettrico.
Articolo 23
Dati e informazioni sui punti di offerta
23.1 Il GME riceve dal GRTN i seguenti dati e informazioni,
relativi a ciascun punto di offerta relativamente al quale possono
essere presentate offerte sul mercato elettrico:
a) codice di identificazione del punto di offerta;
b) eventuali abilitazioni per la presentazione di offerte relative al
punto di offerta sul MSD;
c) identita' dell'utente del dispacciamento del punto di offerta.
Articolo 24
Ora solare e ora legale
24.1 Le modalita' di definizione del periodo rilevante in
occasione del passaggio dall'ora solare all'ora legale e dall'ora
legale all'ora solare sono indicate nelle DTF.
Articolo 25
Offerte di acquisto e vendita e punti di offerta
25.1 Sul mercato elettrico le quantita' ed i relativi prezzi
unitari si riferiscono ad energia elettrica.
25.2 Le quantita' ed i prezzi unitari specificati nelle offerte di
acquisto e di vendita possono assumere solo valori maggiori od uguali
a zero. L'indicazione del prezzo per le offerte di acquisto
presentate sul MGP e sul MA e' facoltativa.
25.3 Le quantita' di energia elettrica specificate nelle offerte
di acquisto e di vendita sono riferite ai punti di offerta.
25.4 Le quantita' di' energia elettrica specificate nei programmi
di immissione e di prelievo sono riferite ai punti di offerta.
25.5 Il punto di offerta in prelievo deve essere compatibile con
il regime fiscale degli operatori.
25.6 Ciascuna offerta di vendita o di acquisto presentata su uno
dei mercati che costituiscono il mercato elettrico deve essere
coerente con le potenzialita' di immissione o prelievo nel punto di
offerta a cui l'offerta e' riferita e deve corrispondere alla
effettiva volonta' di immettere o prelevare l'energia elettrica
oggetto dell'offerta nel punto di offerta.
25.7 Le modalita' di attribuzione delle perdite convenzionali alle
quantita' specificate nelle offerte di acquisto e di vendita, come
stabilito nella disciplina del dispacciamento, sono definite nelle
DTF.
25.8 Piu' operatori possono presentare offerte riferite allo
stesso punto di offerta sul MGP e sul MA.
Articolo 26
Modalita' di presentazione delle offerte
26.1 Le offerte sul mercato elettrico possono essere presentate
mediante:
a) la compilazione degli appositi moduli disponibili nel sistema
informatico del GME;
b) l'invio di un file, attraverso il sistema informatico del GME, nel
formato definito nelle DTF.
26.2 La ricezione da parte del GME attraverso le modalita' di cui
al precedente comma 26.1, lettera a), in una seduta di uno dei
mercati che costituiscono il mercato elettrico, di un'offerta valida
di un operatore, riferita ad un punto di offerta, comporta la
sostituzione con tale offerta di tutte le offerte presentate dallo
stesso operatore, riferite allo stesso punto di offerta e allo stesso
periodo rilevante precedentemente ricevute dal GME nel corso della
medesima seduta del mercato, nonche', limitatamente al MGP,
dell'eventuale offerta predefinita presentata dall'operatore per il
punto di offerta. La presentazione di offerte attraverso le modalita'
di cui al precedente comma 26.1, lettera b), consente la sostituzione
o l'integrazione, secondo le modalita' previste nelle DTF, delle
offerte presentate dallo stesso operatore, riferite allo stesso punto
di offerta e allo stesso periodo rilevante precedentemente ricevute
dal GME nel corso della medesima seduta del mercato, nonche',
limitatamente al MGP, dell'eventuale offerta predefinita presentata
dall'operatore per il punto di offerta.
26.3 Un'offerta valida puo' essere sostituita con una nuova
offerta fino al termine della seduta del mercato. Ai fini della
definizione dell'ordine di priorita', si fa riferimento all'orario di
presentazione dell'ultima modifica pervenuta.
26.4 Un'offerta valida presentata da un operatore puo' essere
revocata fino al termine della seduta del mercato per il quale
l'offerta e' stata presentata. La revoca di un'offerta predefinita ha
valore anche per tutti i mercati le cui sedute sono ancora aperte.
Articolo 27
Contenuto minimo delle offerte
27.1 Le offerte sul mercato elettrico riportano almeno le seguenti
indicazioni:
a) il codice di identificazione dell'operatore che presenta
l'offerta;
b) il codice di identificazione del mercato e della seduta del
mercato per cui l'offerta e' presentata;
c) il codice di identificazione del punto di offerta a cui l'offerta
e' riferita;
d) il periodo rilevante a cui l'offerta si riferisce;
e) la tipologia dell'offerta (acquisto/vendita);
f) l'eventuale indicazione di offerta predefinita o bilanciata;
g) la quantita' offerta;
h) il prezzo unitario relativo alla quantita' offerta.
27.2 Il numero massimo di offerte semplici che compongono
un'offerta multipla e' definito nelle DTF. Ai fini della
determinazione dell'esito dei mercati ciascuna offerta multipla e'
considerata come un insieme di offerte semplici.
Articolo 28
Controllo di validita' delle offerte
28.1 Entro il termine stabilito nelle DTF, il GME controlla la
validita' di ciascuna offerta ricevuta. Entro lo stesso termine, il
GME comunica all'operatore interessato l'esito del controllo e i
motivi dell'eventuale esito negativo.
28.2 Un'offerta ricevuta e' considerata valida se soddisfa le
seguenti condizioni:
a) l'operatore non e' sospeso al momento della ricezione
dell'offerta;
b) l'operatore ha titolo a presentare offerte riferite al punto di
offerta;
c) l'operatore, ove necessario, disponga della capacita' di
interconnessione di cui al precedente Articolo 16, comma 16.2,
lettera g);
d) l'offerta e' stata presentata con le modalita' di cui al
precedente Articolo 26, comma 26.1;
e) l'offerta riporta tutte le indicazioni di cui al precedente
Articolo 27, comma 27.1;
f) l'offerta e' stata ricevuta entro i termini che definiscono la
durata della seduta di mercato, indicati nelle DTF;
g) il punto di offerta risulta abilitato al mercato cui l'offerta si
riferisce.
Articolo 29
Verifica della congruita' tecnica delle offerte
29.1 Il GME procede alla verifica della congruita' tecnica delle
offerte valide al termine della seduta di mercato.
29.2 Un'offerta valida e' congrua se soddisfa le seguenti
condizioni:
a) l'operatore non e' sospeso;
b) l'offerta, qualora presentata da un operatore che non sia utente
del dispacciamento, e' garantita ai sensi del successivo Articolo
72;
c) l'offerta rispetta i requisiti specificati per i singoli mercati e
le singole tipologie di offerta di cui, rispettivamente, ai
successivi Articolo 40 e Articolo 51.
29.3 Ai fini dell'applicazione dei requisiti specifici previsti ai
successivi Articolo 40 e Articolo 51, il GME utilizza i margini a
salire e ascendere comunicati per ciascun punto di offerta dai
rispettivi utenti del dispacciamento.
29.4 I margini relativi ai punti di offerta sono presentati
secondo le stesse modalita' di cui al precedente Articolo 26.
Articolo 30
Indisponibilita' di elementi della rete elettrica
30.1 Gli operatori rimangono titolari dei diritti e sono tenuti
all'adempimento delle obbligazioni assunte sul mercato elettrico
anche nel caso di indisponibilita' di elementi della rete elettrica
dovuta a responsabilita' del gestore o del titolare della medesima,
al fatto del terzo, ad ordine di pubbliche autorita' o nelle ipotesi
di forza maggiore.
Articolo 31
Sospensione del mercato
31.1 Su richiesta del GRTN, ricorrendo condizioni eccezionali
individuate nella disciplina del dispacciamento, il GME dispone la
sospensione del mercato.
31.2 In tutti i casi di sospensione del mercato, il GME ne da'
informativa all'Autorita' e al Ministero delle Attivita' Produttive.
Articolo 32
Condizioni di emergenza
32.1 Si considerano condizioni di emergenza:
.ofr=3; a) il caso in cui il GME non sia in grado di pubblicare,
entro il termine previsto, le informazioni preliminari di cui al
successivo Articolo 36, comma 36.1, lettere a), b) e c), o Articolo
47, comma 47.1, lettere a), b) e c);
b) il caso in cui il GME non sia in grado di ricevere offerte inviate
dagli operatori, attraverso le modalita' di cui al precedente
Articolo 26, comma 26.1, a causa di disfunzioni nei propri sistemi di
telecomunicazione;
c) il caso in cui il GME non sia in grado di determinare gli esiti
relativi ad una sessione di mercato, anche a causa di disfunzioni nel
sistema informatico del GME stesso;
d) il caso in cui il GME non sia in grado di comunicare agli
operatori gli esiti relativi ad una sessione di mercato, anche a
causa di disfunzioni nel sistema informatico o nei sistemi di
telecomunicazione del GME stesso.
32.2 Qualora si verifichi il caso di cui al precedente comma 32.1,
lettera b), il GME comunica agli operatori, secondo modalita'
indicate nelle DTF, l'insorgere della condizione di emergenza e il
nuovo termine di chiusura della seduta di mercato. In presenza di
eventi di particolare gravita', qualora entro il nuovo termine per la
chiusura della seduta del mercato non siano pervenute le offerte
presentate da un operatore e riferite ad un punto di offerta, in
mancanza di offerte predefinite, il GME utilizza le offerte
presentate dallo stesso operatore per lo stesso mercato e lo stesso
punto di offerta, corrispondenti allo stesso giorno della settimana
precedente piu' recente con analoghe caratteristiche.
32.3 Qualora si verifichi il caso di cui al precedente comma 32.1,
lettera c), il GME sospende le operazioni sul mercato elettrico e
comunica al GRTN e agli operatori, secondo modalita' indicate nelle
DTF, la durata presunta della sospensione.
32.4 Le modalita' di comunicazione adottate dal GME qualora si
verifichino i casi di cui al precedente comma 32.1, lettere a) e d),
sono definite nelle DTF.
Articolo 33
Assegnazione di coefficienti di priorita' alle offerte predefinite
33.1 Ai fini della determinazione dell'ordine di priorita' delle
offerte, di cui al successivo Articolo 38, il coefficiente di
priorita' applicato alle offerte predefinite per la determinazione
dell'esito del MGP, e' determinato entro le ore 12,00 di ciascuna
domenica per ciascun operatore e ciascun punto di offerta, attraverso
un meccanismo casuale descritto nelle DTF. Tale coefficiente e'
valido per i successivi sette giorni di calendario.
TITOLO IV
MERCATI DELL'ENERGIA
CAPO I
MERCATO DEL GIORNO PRIMA DELL'ENERGIA (MGP)
Articolo 34
Oggetto del MGP
34.1 Nei contratti di acquisto e vendita di energia elettrica
stipulati sul MGP, il GME e' controparte degli operatori.
34.2 Sul MGP vengono selezionate offerte di acquisto e di vendita
di energia elettrica relative ai periodi rilevanti del giorno di
calendario successivo a quello in cui termina la seduta. Ai fini
dell'immissione o del prelievo dell'energia elettrica oggetto delle
offerte accettate si applica la normativa prevista nella disciplina
del dispacciamento.
Articolo 35
Termini di presentazione delle offerte
35.1 La seduta del MGP:
a) si apre almeno nove giorni di calendario prima di quello a cui le
offerte si riferiscono;
b) si chiude il giorno di calendario precedente a quello a cui le
offerte si riferiscono.
35.2 Gli orari di apertura e di chiusura della seduta del MGP sono
definiti nelle DTF.
Articolo 36
Informazioni preliminari al mercato
36.1 Almeno sessanta minuti prima della chiusura della seduta del
MGP, il GME riceve dal GRTN e pubblica le seguenti informazioni:
a) i limiti ammissibili dei transiti orari di energia tra le zone
geografiche;
b) i limiti ammissibili dei transiti orari di energia per ciascuna
delle zone di interconnessione con l'estero;
o) la massima capacita' oraria di esportazione di energia dai poli di
produzione limitati;
d) la stima della domanda oraria di energia elettrica per zona
geografica;
e) l'entita' oraria degli eventuali saldi con l'estero a titolo di
compensazione in natura;
f) i programmi di utilizzo delle unita' di produzione CIP6.
36.2 I dati contenuti nelle informazioni di cui al precedente
comma 36.1 sono riferiti ai valori complessivi di sistema.
Articolo 37
Offerte di vendita e di acquisto
37.1 Sul MGP gli operatori possono presentare offerte semplici,
multiple o predefinite.
37.2 Sul MGP gli operatori possono riferire offerte di vendita
solo a punti di offerta in immissione o misti e offerte di acquisto
solo a punti di offerta in prelievo o misti. Una stessa offerta
multipla puo' specificare solo offerte di vendita o solo offerte di
acquisto, ad eccezione di quelle riferite a punti di offerta misti,
per le quali le offerte multiple possono specificare sia offerte di
vendita che offerte di acquisto.
37.3 Le offerte di vendita esprimono la disponibilita' a vendere
una quantita' di energia, come eventualmente modificata per tenere
conto delle perdite, non superiore a quella indicata nell'offerta ad
un prezzo unitario non inferiore a quello indicato nell'offerta
stessa. Le offerte di acquisto esprimono la disponibilita' ad
acquistare una quantita' di energia, come eventualmente modificata
per tenere conto delle perdite, non superiore a quella indicata
nell'offerta ad un prezzo unitario non superiore a quello
eventualmente indicato nell'offerta stessa.
37.4 Ai fini della determinazione dell'esito del mercato ai sensi
del successivo Articolo 41, le quantita' oggetto delle offerte di
acquisto o vendita possono essere accettate anche solo parzialmente.
37.5 Un'offerta di vendita sul MGP, qualora accettata, comporta
l'impegno ad immettere in rete, in un dato periodo rilevante, i
quantitativi di energia elettrica specificati nell'offerta, o parte
di essi in caso di accettazione parziale, valorizzati a prezzi non
inferiori ai prezzi unitari specificati per ciascun quantitativo
nell'offerta stessa.
37.6 Un'offerta di acquisto sul MGP, qualora accettata, comporta
l'impegno a prelevare dalla rete, in un dato periodo rilevante, i
quantitativi di energia elettrica specificati nell'offerta, o parte
di essi in caso di accettazione parziale, valorizzati a prezzi non
superiori ai prezzi unitari specificati per ciascun quantitativo
nell'offerta stessa.
Articolo 38
Ordine di priorita' delle offerte
38.1 Le offerte di vendita vengono ordinate per prezzo non
decrescente, a partire da quelle con prezzo piu' basso fino a quelle
con prezzo piu' alto. Le offerte di acquisto vengono ordinate per
prezzo non crescente, a partire da quelle senza indicazione di prezzo
fino a quelle con prezzo piu' basso.
38.2 Nel caso di offerte di vendita e di acquisto aventi lo stesso
prezzo, si applicano i criteri di priorita' eventualmente definiti
nella disciplina del dispacciamento.
38,3 A parita' di priorita' come risultante dall'applicazione dei
precedenti commi 38.1 e 38.2:
a) le offerte predefinite hanno priorita' inferiore rispetto alle
offerte presentate durante la seduta di mercato;
b) tra le offerte presentate durante la seduta di mercato, l'ordine
di priorita' corrisponde all'ordine temporale di ricezione delle
offerte;
c) tra le offerte predefinite, l'ordine di priorita' e' definito
sulla base dei coefficienti di priorita' di cui al precedente
Articolo 33.
Articolo 39
Margini a salire e margini a scendere ai fini del MGP
39.1 Entro il termine di chiusura della seduta del MGP, il GME
acquisisce dagli utenti del dispacciamento i valori dei margini a
salire e a scendere ai fini del MGP relativi ad ogni punto di
offerta.
39.2 Le quantita' specificate nei margini possono assumere solo
valori maggiori o uguali a zero.
39.3 Nel caso di consegna o ritiro dell'energia alla frontiera
italiana, tale quantita' non puo' superare quella corrispondente agli
impegni assunti dall'operatore che il Gestore della rete di
trasmissione del Paese confinante rispettivamente si impegna a
consegnare ovvero a ritirare alla frontiera italiana.
39.4 Nel caso di consegna dell'energia importata da un Paese
confinante o di ritiro dell'energia esportata verso un Paese
confinate attraverso l'utilizzo di capacita' di interconnessione
nella disponibilita' dell'operatore, tale quantita' non puo' superare
il minor valore tra l'energia di cui al precedente comma 39.3 e la
capacita' di interconnessione assegnata all'operatore.
39.5 Qualora l'utente del dispacciamento non fornisca i dati di
cui al precedente comma 39.1, il GME utilizza i valori dei margini a
salire e a scendere, relativi al MGF, acquisiti piu' di recente.
Articolo 40
Requisiti di congruita' tecnica delle offerte sul MGP
40.1 Ai fini di quanto previsto al precedente Articolo 29, comma
29.2, lettera c), si applicano le disposizioni contenute nel presente
articolo.
40.2 Le offerte di vendita presentate sul MGP relativamente a
punti di offerta in immissione o misti sono congrue se il
quantitativo di energia elettrica in esse specificato e' non
superiore al margine a salire ai fini del MGP per lo stesso punto di
offerta e lo stesso periodo rilevante, ridotto della somma dei
quantitativi di energia elettrica specificati nelle altre offerte di
vendita riferite allo stesso punto di offerta per lo stesso periodo
rilevante, aventi priorita' maggiore e gia' verificate congrue.
40.3 Le offerte di acquisto presentate sul MGP relativamente a
punti di offerta in prelievo o misti sono considerate congrue se il
quantitativo di energia elettrica in esse specificato e' non
superiore al margine a scendere ai fini del MGP per lo stesso punto
di offerta e lo stesso periodo rilevante, ridotto della somma dei
quantitativi di energia elettrica specificati nelle altre offerte di
acquisto riferite allo stesso punto di offerta per lo stesso periodo
rilevante, aventi priorita' maggiore e gia' verificate congrue.
Articolo 41
Esito provvisorio del MGP e programmi orari preliminari provvisori
di immissione o prelievo
41.1 Le disposizioni del presente articolo si applicano a ciascun
periodo rilevante per il quale sono accettate offerte sul MGP.
41.2 Il GME individua le offerte provvisoriamente accettate ed i
corrispondenti prezzi di valorizzazione in modo tale che:
a) il valore netto delle transazioni risultanti sia massimo,
compatibilmente con il rispetto dei vincoli di trasporto tra zone
geografiche e/o virtuali e a condizione che l'ammontare di'
energia elettrica, oggetto delle offerte di vendita accettate, sia
pari all'ammontare di energia elettrica oggetto delle offerte di
acquisto accettate;
b) il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica in ciascuna
zona geografica o virtuale, salvo quanto previsto alla successiva
lettera c), sia pari al minimo costo, determinato sulla base delle
offerte di acquisto e di vendita congrue, del soddisfacimento di
un incremento del prelievo di energia elettrica nella zona,
compatibilmente con il rispetto dei vincoli di trasporto tra zone
geografiche e/o virtuali;
c) il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica acquistata
relativamente ai punti di offerta in prelievo appartenenti alle
zone geografiche sia unico e in particolare sia pari alla media
dei prezzi di cui alla precedente lettera b), ponderati per le
quantita' di energia specificate nelle offerte di acquisto
riferite ai punti di offerta in prelievo appartenenti alle
relative zone geografiche;
d) siano accettate esclusivamente le offerte di vendita tali per cui
il prezzo di offerta sia non superiore al prezzo di cui alla
precedente lettera b);
e) siano accettate esclusivamente le offerte di acquisto tali per cui
il prezzo di offerta sia non inferiore al prezzo di cui alla
precedente lettera c) o, per le offerte relative ai punti di
offerta misti o ai punti di offerta in prelievo localizzati in
zone virtuali, al prezzo di cui alla precedente lettera b).
41.3 Ai fini di quanto previsto al precedente comma 41.2, vengono
considerate anche le quantita' corrispondenti ai programmi di
immissione e prelievo comunicati dagli operatori in esecuzione di
contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle
offerte, valutate rispettivamente alla stregua di offerte di vendita
a prezzo zero e di acquisto senza indicazione di prezzo, cui si
applicano le priorita' stabilite nella disciplina del dispacciamento.
41.4 Ai fini del precedente comma 41.2, lettera a), per valore
netto delle transazioni si intende la differenza tra il valore
complessivo delle offerte di acquisto accettate e il valore
complessivo delle offerte di vendita accettate. Tali valori
complessivi sono determinati valorizzando l'ammontare di energia
elettrica specificato in ciascuna offerta accettata, ovvero
l'ammontare accettato in caso di accettazione parziale dell'offerta,
al prezzo specificato nell'offerta stessa. Le quantita' specificate
nelle offerte di acquisto senza indicazione di prezzo vengono
convenzionalmente valorizzate ad un prezzo stabilito dal GME come
definito nelle DTF, in maniera da garantire la massima priorita' di
prezzo delle offerte stesse.
41.5 Le offerte individuate come provvisoriamente accettate
costituiscono il programma orario preliminare provvisorio di
immissione o prelievo.
41.6 In esito alla determinazione del programma orario preliminare
provvisorio di immissione o prelievo, il GME comunica a ciascun
operatore che ha presentato offerte sul MGP, limitatamente a tali
offerte:
a) le offerte provvisoriamente accettate, specificando l'ammontare di
energia elettrica accettata;
b) i programmi orari preliminari provvisori di immissione o prelievo
di cui al precedente comma 41.5, relativi alle offerte presentate
dall'operatore e provvisoriamente accettate;
c) le offerte respinte in quanto non congrue in esito alle verifiche
di cui al precedente Articolo 29, comma 29.2, indicandone la
motivazione;
d) le partite economiche provvisoriamente liquidate.
Articolo 42
Contestazione dell'esito provvisorio del MGP e dei programmi orari
preliminari provvisori e dei relativi prezzi
42.1 In deroga a quanto previsto dal successivo Articolo 104,
l'operatore puo' contestare l'esito provvisorio del mercato di cui al
precedente Articolo 41, comma 41.5, inviando apposita comunicazione
al GME entro il termine definito nelle DTF, comunque non inferiore a
trenta minuti dal momento in cui tali programmi orari preliminari
provvisori sono stati comunicati all'operatore stesso.
42.2 L'operatore decade dal diritto di presentare eventuali
contestazioni relative all'esito provvisorio del mercato una volta
trascorso il termine di cui al precedente comma 42.1.
42.3 Le contestazioni sono inoltrate per via telematica
utilizzando appositi moduli disponibili nel sistema informatico del
GME.
42.4 Ogni contestazione deve riportare, a pena di
inammissibilita', l'indicazione di:
a) codice di identificazione dell'offerta interessata dalla
contestazione, come attribuito dal sistema informatico del GME;
b) determinazione del GME oggetto della contestazione;
c) motivi della contestazione.
Articolo 43
Esito del MGP e programmi orari preliminari di immissione o prelievo
43.1 Entro due ore dal termine di cui al precedente Articolo 42,
comma 42.1, il GME, esaminate le eventuali contestazioni ricevute,
individua le offerte accettate ed i corrispondenti prezzi di
valorizzazione secondo le modalita' di cui al precedente Articolo 41,
commi 41.2, 41.3 e 41.4, e definisce:
a) i programmi orari preliminari di immissione o prelievo;
b) i prezzi di valorizzazione dell'energia elettrica determinati
senza tenere conto dei vincoli di trasporto tra zone geografiche
e/o virtuali;
c) i prezzi di valorizzazione delle offerte di vendita accettate in
ciascuna zona di mercato e delle offerte di acquisto accettate.
43.2 Entro il termine di cui al precedente comma 43.1, il GME
pubblica i seguenti dati ed informazioni:
a) i prezzi di cui al precedente comma 43.1, lettere b) e c);
b) per ciascuna zona geografica, le quantita' complessive di energia
elettrica oggetto di offerte di acquisto e di vendita accettate;
c) la curva di domanda e la curva di offerta relative a ciascuna zona
di mercato.
43.3 Entro il termine di cui al precedente comma 43.1, il GME
comunica a ciascun operatore che ha presentato offerte sul MGP,
limitatamente a tali offerte:
a) i programmi orari preliminari di immissione o prelievo di cui al
precedente comma 43.1, lettera a), relativi alle offerte
presentate dall'operatore e accettate;
b) le offerte respinte in quanto non congrue in esito alle verifiche
di cui al precedente Articolo 29, comma 29.2, indicandone la
motivazione;
c) le partite economiche liquidate di cui al successivo Articolo 61,
comma 61.1, lettera a);
d) l'esito delle contestazioni di cui al precedente Articolo 42.
43.4 In esito al MGP, il GME comunica all'utente del
dispacciamento di ciascun punto di offerta e al GRTN, il relativo
programma orario preliminare cumulato di immissione o prelievo
dell'unita' comprensivo dei programmi dei contratti di compravendita
conclusi al di fuori del sistema delle offerte con riferimento allo
stesso punto di offerta.
Articolo 44
Valorizzazione dei vincoli di rete e di mercato sul MGP
44.1 Nel caso di separazione del MGP in due o piu' zone, il GME
versa al GRTN se positivi, o da questo riceve se negativi, i margini
netti derivanti dalla differenza tra gli importi addebitati agli
operatori acquirenti e gli importi accreditati agli operatori
venditori.
CAPO II
MERCATO DI AGGIUSTAMENTO (MA)
Articolo 45
Oggetto del MA
45.1 Nei contratti di acquisto e vendita di energia elettrica
stipulati sul MA, il GME e' controparte degli operatori.
46.2 Sul MA vengono selezionate offerte di acquisto e di vendita
di energia elettrica relative ai periodi rilevanti del giorno di
calendario successivo a quello in cui termina la seduta. Ai fini
dell'immissione o del prelievo dell'energia elettrica oggetto delle
offerte accettate si applica la normativa prevista nella disciplina
del dispacciamento.
Articolo 46
Termini di presentazione delle offerte
46.1 Il MA si svolge il giorno di calendario precedente a quello a
cui le offerte si riferiscono. La seduta del MA dura non meno di
sessanta minuti. L'orario di apertura e di chiusura delle sedute del
MA e' definito nelle DTF.
Articolo 47
In formazioni preliminari al mercato
47.1 Almeno sessanta minuti prima della chiusura della seduta del
MA, il GME riceve dal GRTN e pubblica le seguenti informazioni:
a) i margini residui di scambio di energia rispetto ai limiti
ammissibili dei transiti orari tra le zone geografiche risultanti
alla chiusura del MGF;
b) i margini residui di scambio di energia rispetto ai limiti
ammissibili dei transiti orari per ciascuno dei punti di
interconnessione con l'estero dopo la chiusura del MGP;
c) la capacita' oraria residua di esportazione di energia dei poli di
produzione limitati risultante alla chiusura del MGP;
d) le variazioni dei programmi di utilizzo delle unita' di produzione
CIP6, rispetto ai programmi di immissione e prelievo risultanti
alla chiusura del MGP.
47.2 I dati contenuti nelle informazioni di cui al precedente
comma 47.1 sono riferiti ai valori complessivi di sistema.
Articolo 48
Offerte di vendita e di acquisto
48.1 Sul MA gli operatori possono presentare offerte semplici,
multiple e bilanciate.
48.2 Sul MA gli operatori possono riferire offerte di vendita e di
acquisto sia a punti di offerta in immissione sia a punti di offerta
in prelievo che a punti di offerta misti. Una stessa offerta multipla
puo' specificare sia offerte di acquisto che offerte di vendita.
48.3 Ai fini della determinazione dell'esito del mercato ai sensi
del successivo Articolo 52, le offerte di acquisto o vendita possono
essere accettate anche solo parzialmente.
48.4 Le offerte di vendita esprimono la disponibilita' a vendere o
a rivendere una quantita' di energia, come eventualmente modificata
per tenere conto delle perdite, non superiore a quella indicata
nell'offerta ad un prezzo unitario non inferiore a quello indicato
nell'offerta stessa.
48.5 Le offerte di acquisto esprimono la disponibilita' ad
acquistare o a riacquistare una quantita' di energia, come
eventualmente modificata per tenere conto delle perdite, non
superiore a quella indicata nell'offerta ad un prezzo unitario non
superiore a quello eventualmente indicato nell'offerta stessa.
48.6 Un'offerta di vendita sul MA, qualora accettata, comporta
l'impegno ad aumentare l'immissione di energia elettrica in rete o a
ridurre il prelievo di energia elettrica dalla rete in un punto di
offerta, in un dato periodo rilevante, per i quantitativi di energia
elettrica specificati nell'offerta, o parte di essi in caso di
accettazione parziale, rispetto a quelli definiti nei programmi
preliminari di immissione o prelievo, valorizzati a prezzi non
inferiori ai prezzi unitari specificati per ciascun quantitativo
nell'offerta stessa.
48.7 Un'offerta di acquisto sul MA, qualora accettata, comporta
l'impegno a ridurre l'immissione di energia elettrica in rete o ad
aumentare il prelievo di energia elettrica dalla rete in un punto di
offerta, in un dato periodo rilevante, per i quantitativi di energia
elettrica specificati nell'offerta, o parte di essi in caso di
accettazione parziale, rispetto a quelli definiti nei programmi
preliminari di immissione o prelievo, valorizzati a prezzi non
superiori ai prezzi unitari specificati per ciascun quantitativo
nell'offerta stessa.
Articolo 49
Ordine di priorita' delle offerte
49.1 A parita' di prezzo, hanno priorita' le offerte indicata
dagli operatori come offerte bilanciate.
49.2 Fermo restando quanto previsto al precedente comma 49.1, in
presenza di piu' offerte di vendita o di acquisto caratterizzate da
uno stesso prezzo, le offerte vengono ordinate secondo lo stesso
ordine di priorita' di cui al precedente Articolo 38, comma 38.2.
Articolo 50
Margini a salire e margini a scendere ai fini del MA
50.1 Entro la chiusura della seduta del MA, il GME acquisisce
dagli utenti del dispacciamento i dati concernenti i margini a salire
e a scendere ai fini del MA, relativi ad ogni punto di offerta.
50.2 Qualora l'utente del dispacciamento non fornisca i dati di
cui al precedente comma 50.1, il GME determina i valori dei margini a
salire e a scendere relativi al MA secondo i criteri definiti nelle
DTF.
Articolo 51
Requisiti di congruita' tecnica delle offerte sul MA
51.1 Ai fini di quanto previsto al precedente Articolo 29, comma
292, lettera c), si applicano le disposizioni contenute nel presente
articolo.
51.2 Le offerte di vendita presentate sul MA, relativamente ad un
punto di offerta e ad un periodo rilevante, sono considerate congrue
se il quantitativo di energia elettrica in esse specificato e' non
superiore al margine a salire ai fini del MA, per lo stesso punto di
offerta e lo stesso periodo rilevante, ridotto della somma dei
quantitativi di energia elettrica specificati nelle altre offerte di
vendita riferite allo stesso punto di offerta per lo stesso periodo
rilevante, aventi priorita' maggiore e gia' verificate congrue.
51.3 Le offerte di acquisto presentate sul MA, relativamente ad un
punto di offerta e ad un periodo rilevante, sono considerate congrue
se il quantitativo di energia elettrica in esse specificato e' non
superiore al margine a scendere ai fini del MA, per lo stesso punto
di offerta e lo stesso periodo rilevante, ridotto della somma dei
quantitativi di energia elettrica specificati nelle altre offerte di
acquisto riferite allo stesso punto di offerta per lo stesso periodo
rilevante, aventi priorita' maggiore nell'ordine di merito e gia'
verificate congrue.
51.4 Ciascun insieme di offerte bilanciate, identificato
attraverso il medesimo codice alfanumerico scelto dagli operatori, e'
considerato congruo se:
a) le singole offerte soddisfano i requisiti di cui ai precedenti
commi 51.2 e 51.3;
b) le singole offerte sono riferite al medesimo periodo rilevante e
alla medesima zona geografica o virtuale;
c) la somma dei quantitativi di energia elettrica specificati nelle
offerte di vendita e' uguale alla somma dei quantitativi di
energia elettrica specificati nelle offerte di acquisto, tenuto
conto delle perdite convenzionali attribuite ai sensi
dell'Articolo 25, comma 25.7, nonche' di un margine di tolleranza
specificato nelle DTF.
51.5 Qualora una o piu' offerte dell'insieme di offerte bilanciate
risulti non congrua, la non congruita' si estende all'insieme di
offerte bilanciate.
Articolo 52
Esito del MA e programmi orari aggiornati di immissione o prelievo
52.1 Le disposizioni del presente articolo si applicano a ciascun
periodo rilevante per il quale sono accettate offerte sul MA.
52.2 Il GME individua le offerte accettate ed i corrispondenti
prezzi di valorizzazione in modo tale che:
a) il valore netto delle transazioni risultanti sia massimo,
compatibilmente con il rispetto dei vincoli di trasporto tra zone
geografiche e/o virtuali e a condizione che l'ammontare di energia
elettrica, oggetto delle offerte di vendita accettate, sia pari
all'ammontare di energia elettrica oggetto delle offerte di
acquisto accettate;
b) il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica in ciascuna
zona geografica o virtuale sia pari al minimo costo, determinato
sulla base delle offerte di acquisto e di vendita congrue, del
soddisfacimento di un incremento del prelievo di energia elettrica
nella zona, compatibilmente con il rispetto dei vincoli di
trasporto tra zone geografiche e/o virtuali;
c) siano accettate esclusivamente le offerte di vendita tali per cui
il prezzo di offerta sia non superiore al prezzo di cui alla
precedente lettera b);
d) siano accettate esclusivamente le offerte di acquisto tali per cui
il prezzo di offerta sia non inferiore al prezzo di cui alla
precedente lettera b).
52.3 Ai fini del precedente comma 52.2, lettera a), per valore
netto delle transazioni si intende la differenza tra il valore
complessivo delle offerte di acquisto accettate e il valore
complessivo delle offerte di vendita accettate. Tali valori
complessivi sono determinati valorizzando l'ammontare di energia
elettrica specificato in ciascuna offerta accettata, ovvero
l'ammontare accettato in caso di accettazione parziale dell'offerta,
al prezzo specificato nell'offerta stessa. Le quantita' specificate
nelle offerte di acquisto senza indicazione di prezzo vengono
valorizzate ad un prezzo convenzionale stabilito dal GME in maniera
da garantire a massima priorita' di prezzo delle offerte stesse.
52.4 Per ogni offerta di acquisto accettata sul MA riferita a
punti di offerta in prelievo, il GME determina il corrispettivo di
non arbitraggio che l'operatore che ha presentato tale offerta e'
tenuto a pagare, se negativo, o a ricevere, se positivo, pari al
prodotto tra la quantita' accettata e la differenza tra il relativo
prezzo di cui al precedente Articolo 41, comma 41.2, lettera b), e il
prezzo di cui al precedente Articolo 41, comma 41.2, lettera c).
52.5 Per ogni offerta di vendita accettata sul MA riferita a punti
di offerta in prelievo, il GME determina il corrispettivo di non
arbitraggio che l'operatore che ha presentato tale offerta e' tenuto
a pagare, se positivo, o a ricevere, se negativo, pari al prodotto
tra la quantita' accettata e la differenza tra il relativo prezzo di
cui al precedente Articolo 41, comma 41.2, lettera b), e il prezzo di
cui al precedente Articolo 41, comma 41.2, lettera c).
52.6 I programmi orari preliminari di immissione o prelievo, come
modificati dalle offerte accettate in esito al MA, costituiscono i
programmi orari aggiornati di immissione o prelievo per ciascun punto
di offerta e per ciascun operatore.
Articolo 53
Comunicazione dei programmi orari aggiornati di immissione o
prelievo
53.1 In esito alla determinazione dai programmi orari aggiornati
di immissione o prelievo, il GME pubblica i seguenti dati ed
informazioni:
a) i prezzi di valorizzazione dell'energia elettrica determinati
senza tenere conto dei vincoli di trasporto tra zone geografiche
e/o virtuali;
b) i prezzi di valorizzazione delle offerte accettate in ciascuna
zona di mercato;
c) per ciascuna zona geografica, le quantita' complessive di energia
elettrica oggetto di offerte di acquisto e di vendita accettate;
d) la curva di domanda e la curva di offerta relative a ciascuna zona
di mercato.
53.2 In esito alla determinazione dei programmi orari aggiornati
di immissione o prelievo, il GME comunica a ciascun operatore che ha
presentato offerte sul MA, limitatamente a tali offerte:
a) le offerte accettate, specificando l'ammontare di energia
elettrica accettata;
b) i programmi orari aggiornati di immissione o prelievo di cui al
precedente Articolo 52, comma 52.6, relativi alle offerte
presentate dall'operatore e accettate;
c) le offerte respinte in quanto non congrue in esito alle verifiche
di cui al precedente Articolo 29, indicandone la motivazione;
d) le partite economiche liquidate di cui al successivo Articolo 61,
comma 61.1, lettera b).
53.3 In esito al MA, il GME comunica all'utente del dispacciamento
di ciascun punto di offerta e al GRTN il programma orario aggiornato
cumulato di immissione o prelievo del punto di offerta.
Articolo 54
Valorizzazione dei vincoli di rete e di mercato sul MA
54.1 Nel caso di separazione del MA in due o piu' zone, il GME
versa al GRTN i margini netti derivanti dalla differenza tra gli
importi addebitati agli operatori acquirenti e gli importi
accreditati agli operatori venditori.
Articolo 55
Valorizzazione dei corrispettivi di non arbitraggio sul MA
55.1 Il GME versa al GRTN, se positivi, o da questo riceve se
negativi, i margini netti derivanti dalla differenza tra gli importi
addebitati e gli importi accreditati agli operatori ai sensi del
precedente Articolo 52, commi 52.4 e 52.5.
TITOLO V
MERCATI PER L'APPROVVIGIONAMENTO DELLE RISORSE PER IL SERVIZIO DI
DISPACCIAMENTO
CAPO I
MERCATO DEL SERVIZIO DI DISPACCIAMENTO (MSD)
Articolo 56
Oggetto del MSD
56.1 Sul MSD il GRTN stipula i contratti di acquisto e vendita ai
fini dell'approvvigionamento delle risorse per il servizio di
dispacciamento.
56.2 Sul MSD vengono selezionate offerte di acquisto e di vendita
relative ai periodi rilevanti del giorno di calendario successivo a
quello in cui termina la seduta. Ai fini dell'immissione o del
prelievo dell'energia elettrica in esito all'accettazione delle
offerte si applica la normativa prevista nella disciplina del
dispacciamento.
56.3 Sul MSD il periodo rilevante e' definito nella disciplina del
dispacciamento.
Articolo 57
Termini per la presentazione delle offerte
57.1 La seduta del MSD si svolge il giorno di calendario
precedente a quello a cui le offerte si riferiscono e dura non meno
di sessanta minuti. L'orario di apertura e di chiusura della seduta
del MSD e' definito nelle DTF in conformita' a quanto previsto nella
disciplina del dispacciamento.
Articolo 58
Offerte di vendita e di acquisto
58.1 Sul MSD le offerte possono essere riferite solo a punti di
offerta abilitati e possono essere presentate solo dai rispettivi
utenti del dispacciamento.
Articolo 59
Esito del MSD
59.1 Il GME comunica al GRTN le offerte ricevute sul MSD per
ciascun punto di offerta e per ciascun periodo rilevante.
59.2 Il GRTN comunica al GME le offerte accettate.
59.3 Per ogni offerta di acquisto accettata sul MSD riferita a
punti di offerta in prelievo, il GME determina il corrispettivo di
non arbitraggio che l'operatore che ha presentato tale offerta e'
tenuto a pagare, se negativo, o a ricevere, se positivo, pari al
prodotto tra la quantita' accettata e la differenza tra il relativo
prezzo di cui al precedente Articolo 41, comma 41.2, lettera b), e il
prezzo di cui al precedente Articolo 41, comma 41.2, lettera c).
59.4 Per ogni offerta di vendita accettata sul MSD riferita a
punti di offerta in prelievo, il GME determina il corrispettivo di
non arbitraggio che l'operatore che ha presentato tale offerta e'
tenuto a pagare, se positivo, o a ricevere, se negativo, pari al
prodotto tra la quantita' accettata e la differenza tra il relativo
prezzo di cui al precedente Articolo 41, comma 41.2, lettera b), e il
prezzo di cui al precedente Articolo 41, comma 41.2, lettera c).
Articolo 60
Pubblicazioni e comunicazioni agli operatori
60.1 In esito al MSD, per ciascuna zona geografica e per ciascuna
ora, il GME pubblica i seguenti dati e informazioni:
a) le quantita' complessive oggetto di offerte di acquisto e di
vendita accettate;
b) il valore medio orario dei prezzi delle offerte di acquisto e di
vendita accettate, nonche' il prezzo dell'offerta di acquisto a
prezzo piu' basso e il prezzo dell'offerta di vendita a prezzo
piu' alto accettate.
60.2 In esito al MSD, il GME comunica a ciascun operatore che ha
presentato offerte sul MSD, limitatamente a tali offerte:
a) le offerte accettate, specificando l'ammontare della quantita'
accettata;
b) i programmi orari finali di immissione o prelievo;
c) le partite economiche liquidate di cui al successivo Articolo 61,
comma 61.1, lettera c).
60.3 In esito al MSD, il GME comunica all'utente del
dispacciamento di ciascun punto di offerta abilitato e al GRTN il
programma orario finale cumulato di immissione o prelievo
dell'unita'.
TITOLO VI
LIQUIDAZIONE E FATTURAZIONE DELLE PARTITE ECONOMICHE DEL MERCATO
ELETTRICO
CAPO I
LIQUIDAZIONE DELLE PARTITE ECONOMICHE
Articolo 61
Liquidazione delle offerte accettate
61.1 Al termine di ciascuna sessione dei mercati di cui si compone
il mercato elettrico, il GME valorizza le partite economiche relative
a ciascuna offerta accettata. In particolare, il GME valorizza:
a) i programmi orari preliminari di immissione o prelievo risultanti
dal MGP;
b) le modifiche ai programmi orari preliminari di immissione o
prelievo risultanti dal MA;
c) le offerte accettate sul MSD di cui al precedente Articolo 59,
comma 59.2;
d) i corrispettivi dovuti al GME, di cui al precedente Articolo 7,
comma 7.1, per le transazioni concluse su ogni sessione dei
mercati di cui si compone il mercato elettrico.
61.2 Il GME determina, per ogni periodo rilevante, separatamente
per l'insieme dei punti di offerta nella disponibilita'
dell'operatore:
a) la somma delle valorizzazioni delle partite economiche in dare
relative a tutte le offerte accettate sul MGP e sul MA;
b) la somma delle valorizzazioni delle partite economiche in dare
relative a tutte le offerte accettate sul MSD;
c) la somma delle valorizzazioni delle partite economiche in avere
relative a tutte le offerte accettate sul MGP e sul MA;
d) la somma delle valorizzazioni delle partite economiche in avere
relative a tutte le offerte accettate sul MSD;
e) la somma delle valorizzazioni dei corrispettivi dovuti al GME per
tutte le transazioni effettuate sul MGP, sul MA e sul MSD.
Articolo 62
Liquidazione giornaliera
62.1 Per ogni giorno, sulla base delle valorizzazioni e delle
somme di cui al precedente Articolo 61, il GME determina per ciascun
operatore, separatamente per l'insieme dai punti di offerta:
a) la somma, per tutti i periodi rilevanti, degli importi di cui al
precedente Articolo 61, comma 61.2, lettera a);
b) la somma, per tutti i periodi rilevanti, degli importi di cui al
precedente Articolo 61, comma 61.2 lettera b);
c) la somma, per tutti i periodi rilevanti, degli importi di cui al
precedente Articolo 61, comma 61.2 lettera c);
d) la somma, per tutti i periodi rilevanti, degli importi di cui al
precedente Articolo 61, comma 61.2 lettera d);
e) la somma, per tutti i periodi rilevanti, degli importi di cui al
precedente Articolo 61, comma 61.2 lettera e);
62.2 Il GME, entro i termini definiti nelle DTF, comunica
all'operatore gli importi di cui al precedente comma 62.1.
Articolo 63
Partite economiche di pertinenza del GRTN
63.1 Il GME, per ogni periodo rilevante, determina e comunica al
GRTN le partite economiche di pertinenza del GRTN stesso. In
particolare, il GME valorizza:
a) i margini di cui al precedente Articolo 44, relativi al MGP;
b) i margini di cui al precedente Articolo 54, relativi al MA;
c) i margini di cui al precedente Articolo 55, relativi al MA;
d) gli oneri relativi alla partecipazione del GRTN al MSD.
CAPO II
FATTURAZIONE DELLE PARTITE ECONOMICHE
Articolo 64
Periodo di fatturazione
64.1 Il periodo di fatturazione delle partite economiche liquidate
relative al mercato elettrico e' definito nelle DTF.
Articolo 65
Fatturazione
65.1 Per ogni periodo di fatturazione, secondo le modalita' ed
entro i termini definiti nelle DTF, il GME:
a) fattura ad ogni operatore proprio debitore, per tutti i periodi
rilevanti compreai nel periodo di fatturazione, gli importi di cui
al precedente Articolo 62, comma 62.1, lettere a) ed e);
b) comunica al GRTN, relativamente a ciascun operatore debitore del
GRTN stesso, per tutti i periodi rilevanti compresi nel periodo di
fatturazione, gli importi di cui al precedente Articolo 62, comma
62.1, lettera b). Contestualmente, copia della comunicazione e'
inviata a tale operatore;
c) comunica ad ogni operatore proprio creditore, per tutti i periodi
rilevanti compresi nel periodo di fatturazione, gli importi di cui
al precedente Articolo 62, comma 62.1, lettera c);
d) comunica ad ogni operatore creditore del GRTN, per tutti i periodi
rilevanti compresi nel periodo di fatturazione, gli importi di cui
al precedente Articolo 62, comma 62.1, lettera d).
Contestualmente, copia della comunicazione e' inviata al GRTN;
e) comunica al GRTN, per tutti i periodi rilevanti compresi nel
periodo di fatturazione, gli importi relativi ai margini di cui al
precedente Articolo 63, ai fini delle relative fatturazioni.
65.2 A seguito delle comunicazioni di cui al precedente comma
65.1, lettera b), il GRTN emette fattura nei confronti dell'operatore
debitore.
65.3 A seguito delle comunicazioni di cui al precedente comma
65.1, lettere c) e d), gli operatori emettono fattura per gli importi
indicati, rispettivamente nei confronti del GME e del GRTN.
65.4 I termini e le modalita' della fatturazione nei confronti del
GME, di cui al precedente comma 65.3, ai fini della compensazione di
cui al successivo Articolo 73, sono definiti nelle DTF.
65.5 Le fatture e le comunicazioni di cui ai precedenti commi
65.1, 65.2 e 65.3, sono rese disponibili agli operatori per via
telematica, secondo le modalita' definite nelle DTF.
Articolo 66
Contenuto delle fatture
66.1 Le fatture e le comunicazioni di cui al precedente Articolo
65, commi 65.1, 65.2 e 65.3 evidenziano, per ciascun periodo
rilevante compreso nel periodo di fatturazione e per ciascuna
sessione dei mercati di cui si compone il mercato elettrico, almeno i
seguenti elementi, ove applicabili:
a) le quantita' di energia elettrica relative alle offerte accettate;
b) il prezzo a cui le quantita' di cui alla precedente lettera a)
sono valorizzate o i corrispettivi di cui al precedente Articolo
7, comma 7.1;
c) le partite fiscali applicate;
d) l'importo totale.
Articolo 67
Applicazione dei corrispettivi per i servizi erogati dal GME
67.1 Il corrispettivo d'accesso, di cui al precedente Articolo 7,
comma 7.1 e' fatturato contestualmente all'ammissione dell'operatore
al mercato.
67.2 Il corrispettivo fisso annuo, di cui al precedente Articolo
7, comma 7.1, e' fatturato, per i primi dodici mesi, in unica
soluzione al momento dell'ammissione dell'operatore al mercato e,
successivamente, ogni dodici mesi.
67.3 Il corrispettivo per ogni MWh, di cui al precedente Articolo
7, comma 7.1, e' applicato separatamente ad ogni offerta accettata
durante il periodo di fatturazione.
TITOLO VII
SISTEMI DI GARANZIA E PAGAMENTI DEL MERCATO ELETTRICO
CAPO I
SISTEMI DI GARANZIA
Articolo 68
Disposizioni generali
68.1 Il GME affida, sulla base di una procedura di selezione, il
servizio di tesoreria ad un primario istituto di credito o
finanziario.
Articolo 69
Garanzia degli utenti del dispacciamento
69.1 Gli utenti del dispacciamento presentano una garanzia a
copertura della regolazione dei pagamenti sul mercato elettrico e a
copertura dei corrispettivi di sbilanciamento.
69.2 La gestione integrata della garanzia prestata dagli utenti
del dispacciamento avviene secondo modalita' individuate in
un'apposita convenzione tra il GME e il GRTN, definita sulla base
delle disposizioni contenute nel presente Titolo e nella disciplina
del dispacciamento.
Articolo 70
Garanzie finanziarie degli operatori
70.1 Ai fini della presentazione di offerte congrue sui mercati
dell'energia, gli operatori che non siano utenti del dispacciamento
presentano garanzie finanziarie, nella forma di fideiussione a prima
richiesta, secondo il modello allegato alla Disciplina (Allegato 3),
rilasciate da istituti bancari, iscritti all'albo di cui all'articolo
13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e che
soddisfano i seguenti requisiti:
a) aderiscono al Sistema Italiano di Regolamento Lordo (BI-REL);
b) presentano un rating di lungo termine, attribuito da almeno una
delle seguenti societa': Standard & Poor's Rating Services,
Moody's Investor Service e Fitch, che sia non inferiore ad A-
delle scale Standard & Poor's o Fitch ovvero ad A3 della scala di
Moody's Investor Service.
70.2 Nel caso in cui un istituto fideiubente perda uno o entrambi
i requisiti di cui al precedente comma 70.1, lettere a) e b), le
fideiussioni rilasciate dall'istituto stesso restano valide fino al
termine definito nelle DTF.
70.3 La fideiussione deve essere presentata all'istituto
affidatario di cui al precedente Articolo 68.
70.4 Entro il giorno lavorativo successivo a quello in cui la
fideiussione viene presentata, l'istituto affidatario verifica che la
fideiussione sia stata rilasciata da un istituto bancario in possesso
dei requisiti previsti al precedente comma 70.1 e che sia completa e
conforme al modello allegato alla Disciplina.
70.5 Entro il termine di cui al precedente comma 70.4, l'istituto
affidatarie comunica all'operatore l'esito della verifica della
fideiussione presentata e, in caso di esito negativo, indica
all'operatore le carenze riscontrate.
70.6 Qualora la verifica abbia esito positivo, l'istituto
affidatario comunica al GME, entro il termine di cui al precedente
comma 70.4, l'ammontare garantito dalla fideiussione ed il periodo di
validita' della stessa.
70.7 L'operatore puo' contestare l'esito della verifica effettuata
dall'istituto affidatario, inviando comunicazione al GME. Della
contestazione e' competente il Collegio dei Probiviri, ai sensi del
successivo Articolo 113.
70.8 Ai fini della verifica di congruita' tecnica delle offerte
presentate sul mercato elettrico, l'ammontare garantito dalla
fideiussione ha validita' ed efficacia non prima del secondo giorno
lavorativo successivo a quello in cui il GME riceve la comunicazione
di cui al precedente comma 70.6.
Articolo 71
Ammontare della garanzia finanziaria
71.1 La fideiussione di cui al precedente Articolo 70 garantisce:
a) la regolazione dei pagamenti degli importi fatturati relativi a
partite economiche liquidate a seguito dell'accettazione di
offerte presentate sui mercati dell'energia nel periodo di
validita' della fideiussione, nonche' degli importi dovuti a
titolo di penale. Tali importi non comprendono i corrispettivi di
cui al precedente Articolo 7, comma 7.1;
b) il pagamento degli importi dovuti a titolo di interessi di mora;
c) il pagamento degli importi dovuti a titolo di spese di escussione,
il cui ammontare, definito nella convenzione tra il GME e
l'istituto affidatario, e' pubblicato sul sito Internet del GME.
71.2 L'ammontare della fideiussione a garanzia della regolazione
dei pagamenti di cui al precedente comma 71.1, lettera a),
considerato ai fini della verifica di congruita' di cui al precedente
Articolo 29, comma 29.2, lettera b), secondo quanto previsto al
successivo Articolo 72, e' determinato dall'operatore sulla base
delle offerte che intende presentare sul mercato elettrico.
71.3 L'operatore puo' in ogni momento richiedere la modifica
dell'ammontare garantito dalla fideiussione, presentando all'istituto
affidatario una lettera di aggiornamento di tale ammontare, conforme
al modello allegato alla Disciplina (Allegato 4), o presentando una
nuova fideiussione.
71.4 Entro il giorno lavorativo successivo a quello in cui la
lettera di aggiornamento viene presentata, l'istituto affidatario
verifica che la lettera sia conforme al relativo modello.
71.5 Entro il termine di cui al precedente comma 71.4, l'istituto
affidatario comunica all'operatore l'esito della verifica della
lettera di aggiornamento presentata e, in caso di esito negativo,
indica all'operatore le carenze riscontrate.
71.6 Qualora la verifica abbia esito positivo, l'istituto
affidatario comunica al GME, entro il termine di cui al precedente
comma 71.4, il nuovo ammontare garantito e la data a partire dalla
quale il nuovo valore si applica.
71.7 Per la verifica della nuova fideiussione si applica quanto
previsto al precedente Articolo 70.
71.8 Ai fini della verifica di congruita' tecnica delle offerte
presentate sul mercato elettrico, la modifica dell'ammontare
garantito dalla fideiussione ha valore a partire dalla successiva tra
le seguenti date:
a) il giorno lavorativo successivo a quello in cui il GME riceve la
comunicazione di cui al precedente comma 71.6;
b) la data indicata nella comunicazione di cui al precedente comma
71.6.
71.9 L'operatore, in casi eccezionali di necessita' e urgenza di
aumentare l'ammontare delle garanzie finanziarie ai fini della
presentazione di offerte sul mercato elettrico, puo' provvedervi, per
un periodo non superiore a cinque giorni lavorativi, attraverso il
versamento di una somma a favore del GME, a titolo di deposito
vincolato presso l'istituto affidatario, il quale ne da' immediata
comunicazione al GME. Il GME, ricevuta la comunicazione dall'istituto
affidatario, effettua la modifica dell'ammontare garantito con
validita' ed efficacia dal giorno lavorativo successivo a quello di
ricezione della comunicazione stessa. L'operatore non puo' richiedere
la restituzione della somma depositata fino a quando la sua posizione
non risulti interamente coperta da fideiussione.
71.10 Trascorsi cinque giorni lavorativi dal versamento del
deposito di cui al precedente comma 71.9, qualora l'ammontare
garantito dalla fideiussione non sia sufficiente a coprire la
posizione dell'operatore, l'operatore stesso viene sospeso dal
mercato elettrico ed il deposito trattenuto fino a quando la
posizione dell'operatore non sia nuovamente coperta per intero da
fideiussione.
Articolo 72
Capienza della garanzia finanziaria ai fini della verifica di
congruita'
72.1 A seguito della presentazione di offerte sui mercati
dell'energia che possano dare origine a partite economiche a debito
dell'operatore nei confronti del GME, il GME stesso verifica la
congruita' tecnica dell'offerta rispetto all'ammontare garantito.
L'offerta risulta garantita qualora l'ammontare della fideiussione,
come modificato ai sensi dei successivi commi 72.2 e 72.3, sia
superiore al valore massimo delle partite economiche derivanti
dall'offerta presentata, maggiorato dell'IVA e aumentato dell'uno
percento.
72.2 Ai fini delta verifica di congruita' tecnica, l'ammontare
della fideiussione di cui al precedente Articolo 71, comma 71.2, e':
a) maggiorato della somma eventualmente depositata ai sensi del
precedente Articolo 71, comma 71.9;
b) maggiorato dell'ammontare di eventuali partite economiche,
maggiorato dell'IVA ed aumentato dell'uno percento, gia' liquidate
nello stesso periodo di fatturazione, per le quali l'operatore
risulti creditore del GME;
c) ridotto dell'ammontare di eventuali partite economiche, maggiorato
dell'IVA ed aumentato dell'uno percento, gia' liquidate nello
stesso periodo di fatturazione, per le quali l'operatore risulti
debitore del GME;
d) ridotto dell'ammontare di eventuali partite economiche, maggiorato
dell'IVA ed aumentato dell'uno percento, derivanti dalle offerte
di acquisto presentate nella stessa sessione e gia' verificate
congrue.
72.3 Nel periodo intercorrente tra la fine di un periodo di
fatturazione ed il termine per il pagamento degli importi fatturati
relativi al periodo stesso, l'ammontare della fideiussione di cui al
precedente comma 72.2 e' ulteriormente ridotto dell'eventuale
ammontare in dare al netto dell'ammontare in avere nei confronti del
GME, liquidato nel periodo di fatturazione, maggiorato del saldo IVA
e aumentato dell'uno percento.
72.4 Ai fini della verifica di congruita' tecnica di cui al
precedente comma 72.1, le partite economiche derivanti da un'offerta
presentata vengono determinate sulla base dei quantitativi e dei
prezzi offerti. Nel caso di offerte senza indicazione di prezzo, le
partite economiche derivanti dall'offerta presentata vengono
determinate utilizzando un prezzo convenzionale pubblicato sul sito
Internet del GME.
72.5 Ai fini della verifica di congruita' tecnica di cui al
precedente comma 72.1, il GME verifica che il termine di validita' ed
efficacia della fideiussione sia successivo al termine della seduta
di mercato nella quale l'offerta e' presentata.
72.6 Gli importi di cui ai precedenti commi, considerati ai fini
della verifica di congruita' tecnica, non comprendono i corrispettivi
di cui al precedente Articolo 7, comma 7.1.
CAPO II
REGOLAZIONE DEI PAGAMENTI
Articolo 73
Compensazione dei pagamenti
73.1 Il GME determina, per ogni operatore, la posizione netta,
debitrice o creditrice, nei confronti del GME stesso, sulla base
della compensazione degli importi, comprensivi di IVA, di cui al
precedente Articolo 65, comma 65.1, lettere a) e c), con esclusione
degli importi di cui al precedente Articolo 61, comma 61.2, lettera
e).
Ai fini delle compensazioni di cui al presente comma, sono
considerati gli ammontari di cui al precedente Articolo 65, comma
65.1, lettera c), per i quali sia stata emessa fattura nei confronti
del GME entro i termini stabiliti al precedente Articolo 65, comma
65.4.
73.2 Il GME comunica ad ogni operatore, secondo le modalita' ed
entro i termini stabiliti nelle DTF, l'esito delle determinazioni di
cui al precedente comma 73.1, sulla cui base sono effettuati i
pagamenti secondo e modalita' ed entro i termini previsti ai
successivi Articolo 74 e Articolo 77.
Articolo 74
Pagamenti degli operatori a favore del GME
74.1 Gli operatori debitori del GME, in esito alle determinazioni
di cui al precedente Articolo 73, fanno pervenire all'istituto
affidatario, tramite bonifici di importo rilevante (BIR) o procedure
equivalenti, il pagamento degli importi dovuti, comunicati dal GME ai
sensi del precedente Articolo 73, comma 73.2, secondo le modalita' ed
entro i termini stabiliti nelle DTF.
74.2 Qualora il pagamento dell'importo dovuto non pervenga
all'istituto affidatario secondo quanto previsto al precedente comma
74.1, gli operatori debitori del GME possono far pervenire
all'istituto affidatario, tramite bonifici di importo rilevante (BIR)
o procedure equivalenti, il pagamento dell'importo dovuto, maggiorato
degli interessi di mora, determinati secondo i criteri e nella misura
indicata al successivo Articolo 80, nonche' di una penale pari
all'uno percento dell'importo dovuto, secondo le modalita' ed entro i
termini stabiliti nelle DTF.
74.3 Qualora il pagamento dell'importo dovuto dall'operatore non
pervenga all'istituto affidatario secondo quanto previsto al
precedente comma 74.2, il GME sospende l'operatore dal mercato
elettrico e procede all'escussione della fideiussione.
Articolo 75
Pagamenti degli operatori a favore del GRTN
75.1 I pagamenti degli operatori debitori del GRTN sono effettuati
secondo le modalita' ed entro i termini stabiliti dal GRTN stesso.
Articolo 76
Pagamento dei corrispettivi
76.1 Gli importi di cui al precedente Articolo 62, comma 62.1,
lettera e), devono essere pagati secondo le modalita' ed entro i
termini definiti nelle DTF.
Articolo 77
Pagamenti del GME a favore degli operatori
77.1 Salvo quanto previsto al successivo Articolo 79, i pagamenti
a favore degli operatori che, in esito alle determinazioni di cui al
precedente Articolo 73, risultino creditori del GME, sono effettuati
secondo le modalita' indicate al presente articolo.
77.2 I pagamenti a favore degli operatori che, in esito alle
determinazioni di cui al precedente Articolo 73, risultino creditori
del GME, sono effettuati per una quota pari al rapporto tra l'importo
pagato entro il termine e secondo le modalita' di cui al precedente
Articolo 74, comma 74.1, dagli operatori debitori del GME ed i
crediti vantati dal GME nei confronti degli operatori debitori,
secondo le modalita' ed entro i termini stabiliti nelle DTF.
77.3 I pagamenti a favore degli operatori che, in esito alle
determinazioni di cui al precedente Articolo 73, risultino creditori
del GME, sono effettuati per una quota pari al rapporto tra l'importo
pagato entro il termine e secondo le modalita' di cui al precedente
Articolo 74, comma 74.2, dagli operatori debitori del GME, ed i
crediti vantati dal GME nei confronti degli operatori debitori,
secondo le modalita' ed entro i termini stabiliti nelle DTF.
77.4 I pagamenti a favore degli operatori che, in esito alle
determinazioni di cui al precedente Articolo 73, risultino creditori
del GME, sono effettuati per una quota pari al rapporto tra l'importo
pagato dagli istituti fideiubenti ed i crediti vantati dal GME nei
confronti degli operatori debitori, secondo le modalita' ed entro i
termini stabiliti nelle DTF.
77.5 Qualora il GME, per cause ad esso imputabili, effettui i
pagamenti oltre i termini previsti al presente articolo, agli
operatori creditori sono riconosciuti interessi determinati
applicando il tasso indicato nella convenzione tra il GME e
l'istituto affidatario e pubblicato sul sito internet del GME.
Articolo 78
Pagamenti del GRTN a favore degli operatori
78.1 I pagamenti a favore degli operatori creditori del GRTN sono
effettuati secondo le modalita' ed entro i termini stabiliti dal GRTN
stesso.
Articolo 79
Mancato adempimento dell'istituto fideiubente
79.1 Le fideiussioni rilasciate da istituti che, in esito alla
richiesta di escussione, non effettuino il conseguente pagamento
entro il termine indicato nella fideiussione stessa restano valide
fino al termine stabilito nelle DTF.
79.2 Qualora un istituto fideiubente, in esito alla richiesta di
escussione, non effettui il conseguente pagamento entro il termine
indicato nella fideiussione, le eventuali nuove fideiussioni
rilasciate dallo stesso istituto, ai fini di cui al precedente
Articolo 70, comma 70.1, non sono accettate dal GME. Qualora un
istituto fideiubente adempia l'obbligazione garantita successivamente
al termine indicato nella fideiussione, le nuove fideiussioni
rilasciate dallo stesso istituto, ai fini di cui al precedente
Articolo 70, comma 70.1, non sono accettate prima che siano decorsi
dodici mesi dalla data del tardivo adempimento.
79.3 Nel caso di inadempimento dell'istituto fideiubente, i
crediti degli operatori nei confronti del GME, come risultanti in
esito alla compensazione di cui al precedente Articolo 73, sono
proporzionalmente ridotti per un ammontare complessivamente pari
all'importo del debito non pagato. In tal caso gli operatori
creditori non possono vantare alcun diritto ne' avanzare alcuna
pretesa nei confronti del GME per la parte del credito non
soddisfatta.
79.4 Nei casi di inadempimento dell'istituto fideiubente, il GME
intraprende le azioni necessarie per recuperare le somme dovute
dall'istituto fideiubente. Le somme eventualmente recuperate sono
versate pro quota agli operatori creditori relativamente allo stesso
periodo di fatturazione per il quale la fideiussione e' stata
escussa.
Articolo 80
Interessi di mora e penale
80.1 Nei casi di ritardato pagamento o di escussione della
fideiussione, l'importo dovuto dall'operatore debitore e' maggiorato
di una penale pari all'uno percento, degli interessi di mora di cui
al successivo comma 80.2, nonche', in caso di escussione della
fideiussione, delle spese ad essa connesse.
80.2 Gli interessi di mora sono determinati applicando il tasso di
interesse legale all'importo dovuto dall'operatore, per un numero di
giorni pari ai giorni:
a) di ritardato pagamento, qualora l'operatore paghi entro i termini
di cui al precedente Articolo 74, comma 74.2;
b) compresi tra il termine previsto al precedente Articolo 74. comma
74.1 e il giorno in cui l'istituto fideiubente fa pervenire al GME
il pagamento dell'ammontare escusso, qualora si proceda
all'escussione della fideiussione.
Articolo 81
Insufficienza delle garanzie finanziarie
81.1 Nel caso in cui un operatore risulti inadempiente
all'obbligazione di pagamento e la fideiussione non copra interamente
il debito, i crediti degli operatori nei confronti del GME, come
risultanti in esito alla compensazione di cui al precedente Articolo
73, sono proporzionalmente ridotti per un ammontare complessivamente
pari all'importo del debito non pagato. In tal caso gli operatori
creditori non possono vantare alcun diritto ne' avanzare alcuna
pretesa nei confronti del GME per la parte del credito non
soddisfatta.
81.2 Nei casi di cui ai precedente comma 81.1, il GME intraprende
le azioni necessarie per recuperare le somme dovute degli operatori
debitori. Le somme eventualmente recuperate sono versate pro quota
agli operatori creditori relativamente allo stesso periodo di
fatturazione a cui fa riferimento il recupero del credito.
TITOLO VIII
MERCATO DEI CERTIFICATI VERDI
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 82
Operatori
82.1 Possono operare sul mercato dei certificati verdi organizzato
dal GME, come acquirenti e come venditori, il GRTN, i produttori
nazionali ed esteri, i clienti grossisti, i soggetti che importano
energia elettrica e le formazioni associative di cui all'articolo 2,
comma 23, primo periodo, della legge 14 novembre 1995, n. 481.
Articolo 83
Accesso al sistema informatico del mercato dei certificati verdi
83.1 Le modalita' di accesso al sistema informatico del mercato
dei certificati verdi e di immissione delle proposte di
contrattazione di cui al successivo Articolo 89 sono definite nelle
DTF.
Articolo 84
Accesso del GME al registro dei certificati verdi
84.1 Il GME, al fine della verifica della titolarita' dei
certificati verdi offerti sul mercato, accede al registro dei
certificati verdi tenuto dal GRTN.
84.2 Le transazioni eseguite nel mercato dei certificati verdi
organizzato dal GME sono comunicate al GRTN il quale effettua
l'aggiornamento del registro dei certificati verdi.
Articolo 85
Certificati verdi ammessi alle contrattazioni
85.1 E' ammessa la contrattazione di certificati verdi di valore
pari a 100 MWh ed ancora validi ai fini delle verifiche di cui
all'articolo 7 del Decreto del Ministro dell'Industria 11 novembre
1999.
Articolo 86
Modalita' delle contrattazioni
86.1 La contrattazione sul mercato dei certificati verdi avviene
attraverso negoziazione continua.
86.2 Le sessioni di contrattazione del mercato dei certificati
verdi hanno luogo almeno una volta alla settimana nel periodo da
gennaio a marzo di ciascun anno e almeno una volta al mese nei mesi
restanti.
86.3 I giorni e gli orari delle sessioni di contrattazione del
mercato dei certificati verdi sono definiti nelle DTF.
Articolo 87
Informazioni relative al mercato dei certificati verdi
87.1 Il GME, durante lo svolgimento di ciascuna sessione di
contrattazione, per ciascun anno di validita' dei certificati verdi
ammessi alla contrattazione, comunica agli operatori i seguenti dati
e informazioni:
a) prezzo e quantita' delle proposte immesse sul mercato e non ancora
abbinate;
b) prezzo delle ultime tre transazioni eseguite nella sessione;
c) prezzo minimo e massimo della sessione;
d) prezzo di riferimento della sessione precedente a quella in corso;
e) volume scambiato nella sessione.
87.2 Il GME, al termine di ciascuna sessione di contrattazione,
pubblica per ciascun anno di validita' dei certificati verdi ammessi
alla contrattazione, i seguenti dati e informazioni:
a) prezzo minimo e massimo delle transazioni eseguite nella sessione;
b) prezzo di riferimento della sessione;
c) volume scambiato nella sessione.
Articolo 88
Fatturazione dei corrispettivi
88.1 Il GME fattura mensilmente ad ogni operatore l'importo
relativo al corrispettivo dovuto per la contrattazione sul mercato
dei certificati verdi, previsto dal precedente Articolo 7, comma 7.2.
Gli operatori effettuano il pagamento entro trenta giorni dal
ricevimento delle fatture.
88.2 L'operatore acquirente e' tenuto al pagamento del
corrispettivo, di cui al precedente comma 88.1 anche per le
transazioni annullate dal GME ai sensi del successivo Articolo 95,
comma 95.6.
CAPO II
CONTRATTAZIONE
Articolo 89
Presentazione delle proposte di contrattazione
89.1 Il GME organizza un book di negoziazione per ciascun anno di
validita' dei certificati verdi ammessi alla contrattazione.
89.2 Durante la sessione di contrattazione gli operatori
inseriscono nel book di negoziazione le proposte di negoziazione
indicando l'anno di validita' dei certificati, la quantita' dei
certificati oggetto della proposta e il prezzo riferito ad 1 MWh.
89.3 La quantita' minima negoziabile e' pari ad un certificato
verde.
89.4 Gli operatori possono immettere sul mercato dei certificati
verdi proposte di vendita limitatamente ai certificati iscritti nel
conto proprieta' del registro dei certificati verdi tenuto dal GRTN,
nonche' agli eventuali certificati gia' acquistati, nel corso della
stessa sessione di contrattazione, ad un prezzo non superiore a
quello convenzionale dichiarato dall'operatore stesso ai sensi del
successive Articolo 93, comma 93.1, lettera b).
89.5 Il GME verifica, nel registro dei certificati verdi, la
disponibilita' dei certificati verdi offerti in vendita da parte
degli operatori.
89.6 Le proposte di negoziazione, suddivise per acquisto e
vendita, danno origine, per ciascun anno di validita' dei certificati
verdi ammessi alla contrattazione, a liste ordinate secondo priorita'
di prezzo e, in caso di prezzo identico, secondo l'ordine temporale
di immissione. Le proposte di negoziazione sono ordinate per prezzo
decrescente nel caso di proposte di acquisto e per prezzo crescente
nel caso di proposte di vendita. Il book di negoziazione presenta le
migliori proposte di acquisto e di vendita.
89.7 Non sono ammesse proposte con limite di prezzo pari a zero o
con limite di prezzo negativo.
89.8 Le proposte di acquisto o di vendita senza limite di prezzo
sono accettate solo nel caso in cui nel book di negoziazione siano
gia' presenti proposte rispettivamente di vendita o di acquisto con
limite di prezzo.
89.9 Gli operatori possono ritirare le loro proposte mediante
cancellazione diretta dal book di negoziazione se non sono state
soggette ad abbinamento automatico secondo quanto previsto al
successivo Articolo 91.
89.10 Gli operatori possono modificare le proposte immesse sul
mercato dei certificati verdi qualora non siano state soggette ad
abbinamento automatico per t'intera quantita', secondo quanto
previsto al successivo Articolo 91. In caso di proposte parzialmente
abbinate, la modifica ha valore soltanto per la parte ineseguita. Le
proposte modificate perdono la priorita' temporale acquisita.
89.11 Le proposte, non abbinate ai sensi del successivo Articolo
91, sono cancellate automaticamente alla chiusura della sessione di
contrattazione.
Articolo 90
Verifica delle proposte
90.1 Una proposta di acquisto e' respinta nel caso in cui il
numero di certificati indicato nella proposta stessa sia superiore al
numero massimo di certificati acquistabili dall'operatore ai sensi
del successivo Articolo 93, comma 93.2, diminuito del numero di
certificati gia' acquistati dall'operatore nella stessa sessione o
per i quali l'operatore abbia gia' immesso proposte di acquisto non
ancora abbinate.
90.2 Una proposta di acquisto o di vendita presentata da un
operatore e' respinta qualora nel book di negoziazione sia gia'
presente una proposta rispettivamente di vendita o di acquisto
presentata dal medesimo operatore che si abbinerebbe con la suddetta
proposta.
Articolo 91
Esecuzione delle transazioni
91.1 Durante la contrattazione le transazioni sono eseguite
attraverso l'abbinamento delle proposte secondo i seguenti criteri:
a) nel caso di proposta di acquisto con limite di prezzo,
l'abbinamento avviene a capienza con proposte di vendita a prezzo
inferiore o uguale al limite fissato in acquisto e secondo
l'ordine di priorita' di cui al precedente Articolo 89 comma 89.6;
b) nel caso di proposta di vendita con limite di prezzo,
l'abbinamento avviene a capienza con proposte di acquisto a prezzi
uguali o superiori al limite fissato in vendita e secondo l'ordine
di priorita' di cui al precedente Articolo 89, comma 89.6;
c) nel caso di proposta di acquisto senza limite di prezzo,
l'abbinamento avviene a capienza con una o piu' offerte di vendita
con prezzo uguale al migliore prezzo di vendita presente al
momento dell'immissione della proposta di acquisto, secondo
l'ordine di priorita' di cui al precedente Articolo 89, comma
89.6;
d) nel caso di proposta di vendita senza limite di prezzo,
l'abbinamento avviene a capienza con una o piu' offerte di
acquisto con prezzo uguale al migliore prezzo di acquisto presente
al momento dell'immissione della proposta di vendita, secondo
l'ordine di priorita' di cui al precedente Articolo 89, comma
89.6.
91.2 Per ogni transazione eseguita mediante abbinamento
automatico, il prezzo e' pari al prezzo della proposta avente
priorita' temporale superiore.
91.3 Nel caso di esecuzione parziale di una proposta con limite di
prezzo, la parte ineseguita viene riproposta automaticamente con il
prezzo e la priorita' temporale della proposta originaria. Nel caso
di esecuzione parziale di una proposta senza limite di prezzo, la
parte ineseguita viene riproposta automaticamente con la priorita'
temporale della proposta originaria ed il prezzo pari all'ultimo
prezzo di esecuzione della parte eseguita.
Articolo 92
Registrazione delle transazioni eseguite
92.1 Il GME registra le informazioni riguardanti le transazioni
eseguite sul mercato dei certificati verdi relative a:
a) codice di identificazione della transazione;
b) prezzo;
c) quantita';
d) tipologia del certificato;
e) giorno e orario di esecuzione;
f) identita' degli operatori acquirenti e venditori.
CAPO III
PAGAMENTI DEL MERCATO DEI CERTIFICATI VERDI
Articolo 93
Deposito in conto prezzo
93.1 Al fine della presentazione di offerte di acquisito sul
mercato dei certificati verdi, ciascun operatore, entro le ore 12,00
del giorno lavorativo precedente all'apertura della sessione di
contrattazione:
a) rende disponibile su un conto intestato al GME una somma a titolo
di deposito in conto prezzo, con valuta lo stesso giorno e ne
comunica l'importo al GME secondo le modalita' definite nelle DTF;
b) comunica al GME, secondo le modalita' definite nelle DTF, un
prezzo convenzionale non inferiore al prezzo convenzionale minimo
pubblicato dal GME almeno cinque giorni lavorativi prima
dell'apertura della sessione stessa.
93.2 Il numero massimo di certificati acquistabili da parte di un
operatore nel corso di una sessione e' pari al rapporto, arrotondato
all'intero inferiore, tra il deposito in conto prezzo di cui al
precedente comma 93.1 lettera a), ed il prezzo convenzionale di cui
al precedente comma 93.1, lettera b).
Articolo 94
Flussi informativi
94.1 Il GME, entro le ventiquattro ore successive al termine di
ogni sessione, comunica anche per via telematica o mediante
telefacsimile, a ciascun operatore la conferma delle transazioni
eseguite con i seguenti dati:
a) quantita';
b) prezzo;
o) giorno e ora;
d) tipologia di certificati verdi acquistati o venduti;
e) importo da pagare o ricevere;
f) controparte.
94.2 Nel caso di cui al successivo Articolo 95, commi 95.2 e 95.3
lettera a), il GME comunica al GRTN il trasferimento della proprieta'
del certificato entro le ventiquattro ore successive al termine della
sessione nella quale si e' verificato tale trasferimento. Nel caso di
cui al successivo Articolo 95, comma 95.3, lettera b), il GME
comunica al GRTN il trasferimento della proprieta' del certificato,
dopo aver verificato l'avvenuto pagamento.
Articolo 95
Regolazione dei pagamenti
95.1 Entro le ventiquattro ore successive al termine di ogni
sessione, per ciascun operatore, il GME confronta l'importo da pagare
relativo a tutte le transazioni eseguite per cui l'operatore risulta
acquirente con il deposito in conto prezzo.
95.2 Nel caso in cui l'importo da pagare relativo a tutte le
transazioni eseguite per cui l'operatore risulta acquirente sia
inferiore o uguale al deposito in conto prezzo, il GME procede al
pagamento, per conto dell'operatore acquirente e a favore di ciascun
operatore venditore, del prezzo di acquisto e restituisce l'eventuale
differenza all'operatore acquirente.
95.3 Nel caso in cui l'importo da pagare relativo a tutte le
transazioni eseguite per cui l'operatore risulta acquirente sia
superiore al deposito in conto prezzo, il GME:
a) con riferimento alle transazioni eseguite il cui prezzo sia
inferiore o uguale al prezzo convenzionale indicato
dall'operatore, procede al pagamento, per conto dell'operatore
acquirente e a favore dell'operatore venditore, del prezzo di
acquisto;
b) con riferimento alle transazioni eseguite il cui prezzo sia
superiore al prezzo convenzionale indicato dall'operatore,
comunica anche per via telematica o mediante telefacsimile
all'operatore acquirente la quota dell'importo della transazione
dovuto a ciascun operatore venditore non coperta dal deposito in
conto prezzo, nonche' le coordinate bancarie dell'operatore
venditore stesso. Tale comunicazione e' inviata per conoscenza
all'operatore venditore interessato.
95.4 Nei casi di cui al precedente comma 95.3, lettera b),
l'operatore acquirente rende disponibile, con valuta due giorni
lavorativi successivi all'invio della comunicazione ivi prevista, la
quota dell'importo indicata nella comunicazione stessa, sul conto
corrente dell'operatore venditore, ed invia al GME, entro lo stesso
termine, copia dell'attestazione dell'avvenuto pagamento.
95.5 Entro il terzo giorno lavorativo successivo all'invio della
comunicazione di cui al precedente comma 95.3, lettera b),
l'operatore venditore segnala al GME l'eventuale mancato ricevimento
del pagamento da parte dell'operatore acquirente. In mancanza di tale
segnalazione, o altrimenti accertato l'avvenuto pagamento da parte
dell'operatore acquirente, il GME procede al pagamento, per conto
dell'operatore acquirente e a favore dell'operatore venditore, della
quota dell'importo della transazione dovuto all'operatore venditore
stesso, coperta dal deposito in conto prezzo.
95.6 Nel caso in cui l'operatore acquirente non effettui il
pagamento o non invii al GME copia dell'attestazione di avvenuto
pagamento secondo le modalita' e nei termini indicati al precedente
comma 95.4, il GME annulla la transazione. In tal caso, il GME
provvede a versare all'operatore venditore, a valere sul deposito in
conto prezzo dell'operatore acquirente inadempiente, un ammontare, a
titolo di penale, pari, per ogni certificato oggetto della
transazione, al prezzo convenzionale minimo pubblicato dal GME. Il
GME restituisce all'operatore inadempiente l'eventuale ammontare
residuo del deposito in conto prezzo.
TITOLO IX
SANZIONI, CONTESTAZIONI E CONTROVERSIE
CAPO I
VIOLAZIONI E SANZIONI
Articolo 96
Violazioni della Disciplina e delle DTF
96.1 Sono considerate violazioni della Disciplina e delle DTF i
seguenti comportamenti:
a) la negligenza, l'imprudenza e l'imperizia nell'utilizzo dei
sistemi di comunicazione e di invio delle offerte;
b) il ricorso pretestuoso allo strumento delle contestazioni di cui
ai successivi Capi II e III del presente Titolo;
c) la diffusione presso terzi di informazioni riservate relative ad
operatori terzi, o all'operatore stesso, e riguardanti, in
particolare, i codici di accesso al sistema informatico del GME,
ogni altro dato necessario per l'accesso al sistema informatico
del GME e il contenuto delle offerte presentate da operatori terzi
al GME, salvo che cio' avvenga per l'adempimento di obblighi
imposti da leggi, regolamenti o provvedimenti di autorita'
competenti;
d) il tentativo di accesso non autorizzato ad aree riservate del
sistema informatico del GME;
e) tutte le forme di utilizzo, a fini dolosi, dei sistemi di
comunicazione e di invio delle offerte;
f) ogni altro comportamento contrario agli ordinari principi di
correttezza e buona fede di cui al precedente Articolo 3, comma
3.3.
Articolo 97
Sanzioni
97.1 Il GME, qualora verifichi la sussistenza delle violazioni di
cui al precedente Articolo 96, irroga all'operatore, nel rispetto del
principio di uguaglianza e parita' di trattamento, tenuto conto della
gravita' della violazione, dell'eventuale recidiva e secondo la
gradualita' di cui al successivo Articolo 98, le seguenti sanzioni:
a) richiamo scritto in forma privata;
b) richiamo scritto in forma pubblica;
c) sanzione pecuniaria;
d) sospensione dell'operatore dal mercato;
e) esclusione dell'operatore dal mercato.
97.2 Nel caso in cui siano adottati provvedimenti di sospensione o
esclusione dal mercato, all'operatore puo' essere concesso, sotto il
controllo del DME, di effettuare la chiusura delle operazioni ancora
aperte, nonche' l'effettuazione delle eventuali operazioni a questa
imprescindibilmente connesse.
97.3 Rilevata una violazione, il GME invia all'operatore e, per
conoscenza, al gestore della rete elettrica in cui sono situati i
punti di immissione e prelievo, una comunicazione contenente:
a) la descrizione dell'ipotesi di violazione;
b) la fissazione di un termine, non inferiore a dieci giorni, per
l'eventuale presentazione di memorie e documenti e per l'eventuale
richiesta di audizione.
97.4 Qualora l'operatore richieda l'audizione, il GME fissa la
data della stessa dandone tempestiva comunicazione all'operatore. Nel
caso in cui l'operatore non partecipi all'audizione, e questa non sia
differita ad altra data qualora ricorrano giustificati motivi, il GME
procede sulla base degli elementi acquisiti.
97.5 Il GME, sulla base degli elementi acquisiti, irroga
l'eventuale sanzione, ovvero dispone l'archiviazione della procedura,
entro trenta giorni dall'invio della comunicazione di cui al
precedente comma 97.3.
97.6 Nel caso in cui le violazioni siano tali da compromettere
gravemente il corretto funzionamento del mercato elettrico, il GME in
via cautelativa sospende l'operatore dal mercato durante
l'espletamento della procedura sanzionatoria.
97.7 La sanzione, adeguatamente motivata, ovvero l'archiviazione,
e' notificata all'operatore interessato e, per conoscenza, al
Ministero delle Attivita' Produttive.
Articolo 98
Gradualita' delle sanzioni
98.1 Nei casi in cui le violazioni siano dovute a colpa
dell'operatore, il GME puo' irrogare le seguenti sanzioni:
a) richiamo scritto in forma privata;
b) richiamo scritto in forma pubblica;
c) sospensione dal mercato, per un periodo non inferiore a cinque
giorni e non superiore ad un mese. In caso di recidiva, la
sospensione dal mercato e' disposta per un periodo di un mese.
98.2 Nel caso in cui le violazioni di cui al precedente comma 98.1
abbiano determinato turbative al corretto funzionamento del mercato,
il GME puo' irrogare le seguenti sanzioni:
a) richiamo scritto in forma pubblica;
b) sospensione dal mercato per un periodo non inferiore ad un mese e
non superiore a un anno. In caso di recidiva, la sospensione dal
mercato e' disposta per un periodo di un anno.
98.3 Nei casi in cui le violazioni siano dovute a dolo
dell'operatore, il GME puo' irrogare le seguenti sanzioni:
a) sospensione dal mercato per un periodo non inferiore a sei mesi e
non superiore a diciotto mesi. In caso di recidiva, la sospensione
dal mercato e' disposta per un periodo di diciotto mesi.
b) esclusione dal mercato.
98.4 Nei casi in cui le violazioni di cui al precedente comma 98.3
abbiano determinato turbative al corretto funzionamento del mercato,
il GME puo' irrogare le seguenti sanzioni:
a) sospensione dal mercato per un periodo non inferiore a diciotto
mesi e non superiore a tre anni. In caso di recidiva, la
sospensione dal mercato e' disposta per un periodo di tre anni.
b) esclusione dal mercato.
98.5 In alternativa alla sanzione della sospensione dal mercato di
cui ai precedenti commi 98.1, lettera c), 98.2, lettera b), 98.3,
lettera a) e 98.4, lettera a), il GME puo' irrogare una sanzione
pecuniaria non inferiore allo zerovirgolacinque percento del
fatturato annuo dell'operatore e, comunque, non inferiore ad euro
centocinquantacinquemila/00 e non superiore ad euro centomilioni/00.
Articolo 99
Sospensione per inadempimento di obblighi di comunicazione e per
mancato pagamento del corrispettivo
99.1 Oltre che nei casi previsti ai precedenti Articolo 71, comma
71.10, Articolo 74, comma 74.3 e Articolo 98, il GME sospende
l'operatore dal mercato, ovvero irroga la sanzione pecuniaria di cui
al precedente Articolo 98, comma 98.5, nei seguenti casi:
a) nel caso in cui l'operatore non adempia all'obbligo di
comunicazione di cui al precedente Articolo 19, comma 19.1. La
sospensione e' disposta fino alla data di ricezione, da parte del
GME, di tale comunicazione;
b) nel caso in cui l'operatore non adempia all'obbligo di pagamento
dei corrispettivi di cui al precedente Articolo 7, commi 7.1 e
7.2, secondo quanto previsto al precedente Articolo 67. La
sospensione e' disposta fino alla data dell'avvenuto adempimento
di tale obbligo da parte dell'operatore.
Articolo 100
Pubblicita' delle sanzioni
100.1 Dell'irrogazione delle sanzioni di cui al precedente
Articolo 97, comma 97.1, lettere b), c), d) ed e), viene data
pubblicita', mediante pubblicazione sul sito internet del GME,
decorsi dieci giorni dalla notifica del provvedimento all'operatore
interessato, salvo che la questione sia stata devoluta al Collegio
dei Probiviri. In quest'ultimo caso, l'irrogazione della sanzione e'
resa pubblica, unitamente alla decisione confermativa del Collegio
dei Probiviri, successivamente alla notifica della decisione.
Articolo 101
Impugnazione del diniego di ammissione al mercato elettrico e delle
sanzioni
101.1 Avverso il diniego di ammissione al mercato, ovvero avverso
le sanzioni di cui al precedente Articolo 97, comma 97.1, puo' essere
proposto ricorso avanti il Collegio dei Probiviri nel termine di
dieci giorni dalla notifica del relativo provvedimento.
CAPO II
CONTESTAZIONI RELATIVE AL MERCATO ELETTRICO
Articolo 102
Modalita' di inoltro e contenuto minimo delle contestazioni
102.1 Le contestazioni relative al mercato elettrico sono
inoltrate, a pena di inammissibilita', per via telematica, nei
termini indicati al presente Capo e utilizzando appositi moduli
disponibili nel sistema informatico del GME.
102.2 Ogni contestazione deve riportare, a pena di
inammissibilita', l'indicazione dei seguenti elementi:
a) codice di identificazione dell'offerta oggetto della
contestazione, come attribuito dal sistema informatico del GME;
b) decisione del GME oggetto della contestazione;
c) descrizione sintetica dei motivi a base della contestazione.
Articolo 103
Contestazione dell'esito del controllo di validita' e della verifica
di congruita' tecnica delle offerte
103.1 L'operatore puo' contestare l'esito dei controlli e delle
verifiche di cui, rispettivamente, ai precedenti Articolo 28 e
Articolo 29, inviando una comunicazione al GME entro le ore 16,00 del
secondo giorno lavorativo successivo a quello in cui tale esito viene
comunicato all'operatore.
Articolo 104
Contestazione dell'esito dei mercati
104.1 Salvo quanto previsto al precedente Articolo 42 ed al
successivo Articolo 105, l'operatore puo' contestare l'esito di
ciascuno dei mercati in cui si articola il mercato elettrico,
relativamente agli esiti del processo di accettazione delle offerte e
di determinazione dei prezzi a cui tali offerte sono valorizzate,
inviando una comunicazione ai GME entro le ore 16,00 del secondo
giorno lavorativo successivo a quello in cui tali esiti sono
comunicati all'operatore.
Articolo 105
Contestazione dei programmi orari preliminari e dei relativi prezzi
105.1 Puo' contestare il programma orario preliminare di
immissione o prelievo e i relativi prezzi di valorizzazione delle
offerte, secondo quanto previsto al precedente Articolo 104,
unicamente:
a) l'operatore che abbia contestato il programma orario preliminare
provvisorio di immissione o prelievo;
b) l'operatore che, avendo presentato un'offerta sul MGP e non avendo
contestato il programma orario preliminare provvisorio di
immissione o prelievo, veda modificato l'esito del MGP in
relazione a tale offerta, a seguito della definizione dei
programmi orari preliminari di immissione o prelievo.
Articolo 106
Contestazione delle operazioni di liquidazione
106.1 L'operatore puo' contestare l'esito delle operazioni di
liquidazione di cui al Titolo VI, Capo I, inviando comunicazione al
GME entro le ore 16,00 del secondo giorno lavorativo successivo a
quello in cui tali esiti sono comunicati all'operatore.
Articolo 107
Contestazione delle operazioni di fatturazione
107.1 L'operatore puo' contestare l'esito delle operazioni di
fatturazione di cui al Titolo VI, Capo II, inviando una comunicazione
al GME entro le ore 16,00 del secondo giorno lavorativo successivo a
quello di emissione della fattura o di invio delle comunicazioni di
cui al precedente Articolo 65, comma 65.1.
107.2 Nel caso di cui al precedente comma 107.1, il GME sospende i
pagamenti relativi alle operazioni oggetto di contestazione. Sulle
somme risultanti dovute in esito alle contestazioni, sono
riconosciuti gli interessi di mora nella misura indicata al
precedente Articolo 80.
Articolo 108
Verifica delle contestazioni
108.1 Il GME comunica all'operatore interessato l'esito della
verifica delle contestazioni di cui ai precedenti Articolo 103,
Articolo 104, Articolo 106 e Articolo 107 entro le ore 16,00 del
secondo giorno lavorativo successivo al termine per la presentazione
di tali contestazioni.
108.2 Qualora una contestazione di cui ai precedenti Articolo 103
e Articolo 104, relativa ad un'offerta non risultata valida o
congrua, ovvero non accettata sul MGP o sul MA, sia accolta in quanto
la decisione del GME oggetto della contestazione risulta essere stata
viziata da errore od omissione imputabile al GME, nel caso in cui
l'offerta stessa sarebbe stata accettata in assenza della decisione
del GME oggetto della contestazione, il GME riconosce all'operatore
interessato unicamente un importo a titolo di indennizzo pari al
prodotto, se positivo, tra la quantita' specificata nell'offerta e:
a) la differenza tra l'onere di sbilanciamento in aumento, come
determinato in applicazione delle disposizioni vigenti, e il
prezzo determinatosi sul mercato cui l'offerta si riferisce,
qualora la contestazione riguardi un'offerta di acquisto;
b) la differenza tra il prezzo determinatosi sul mercato cui
l'offerta si riferisce e l'onere di sbilanciamento in diminuzione,
come determinato in applicazione delle disposizioni vigenti,
qualora la contestazione riguardi un'offerta di vendita.
108.3 Nel caso in cui una contestazione di cui ai precedenti
Articolo 103 e Articolo 104, relativa ad un'offerta non risultata
congrua o non accettata sul MSD sia accolta in quanto la decisione
del GME oggetto della contestazione risulta essere stata determinata
da errore od omissione imputabile al GME, nel caso in cui l'offerta
stessa sarebbe stata accettata in assenza della decisione del GME
oggetto della contestazione, il GME riconosce all'operatore
interessato unicamente un importo a titolo di indennizzo commisurato
al danno effettivamente subito dall'operatore, purche' dallo stesso
adeguatamente documentato, e comunque non superiore al cinque
percento delle maggiori partite economiche di mercato elettrico che
sarebbero derivate dall'offerta in assenza di tale errore od
omissione.
108.4 L'accettazione dell'importo riconosciuto dal GME, a titolo
di indennizzo, ai sensi dei precedenti commi 108.2 e 108.3, comporta
la rinuncia, da parte dell'operatore, ai rimedi di risoluzione delle
controversie previsti al successivo Capo IV del presente Titolo.
108.5 I limiti previsti ai precedenti commi 108.2 e 108.3, si
applicano, con riferimento alle contestazioni ivi indicate ed alle
eventuali controversie da queste derivanti, anche alle determinazioni
del Collegio dei Probiviri, di cui al successivo Articolo 111, e a
quelle in esito alle procedure di arbitrato di cui ai successivi
Articolo 114 e Articolo 115.
108.6 Nel caso in cui una contestazione di cui ai precedenti
Articolo 106 e Articolo 107 sia accolta, il GME provvede alle
conseguenti rettifiche.
108.7 Salvo quanto disposto al precedente Articolo 42,
l'accoglimento di una contestazione non comporta la modifica
dell'esito della sessione di mercato a cui essa si riferisce.
CAPO III
CONTESTAZIONI RELATIVE AL MERCATO DEI CERTIFICATI VERDI
Articolo 109
Modalita' di inoltro e contenuto minimo delle contestazioni
109.1 Le contestazioni relative al mercato dei certificati verdi
sono inoltrate per via telematica, a pena di inammissibilita', entro
sessanta minuti dal termine della sessione, utilizzando appositi
moduli disponibili nel sistema informatico del GME.
109.2 Ogni contestazione deve riportare, a pena di
inammissibilita', l'indicazione dei seguenti elementi:
a) codice di identificazione della proposta e/o della transazione
oggetto della contestazione, come attribuito dal sistema
informatico del GME;
b) descrizione sintetica dei motivi a base della contestazione.
Articolo 110
Verifica delle contestazioni
110.1 Il GME, entro il giorno lavorativo successivo a quello di
ricevimento della contestazione, comunica all'operatore l'esito della
verifica. Qualora la contestazione venga accolta, il GME riconosce
all'operatore unicamente un importo a titolo di indennizzo pari al
maggior costo o al minor ricavo derivante all'operatore dall'esito
del mercato dei certificati verdi oggetto della contestazione. Tale
indennizzo non puo' comunque essere superiore, per ciascun
certificato verde oggetto della proposta di negoziazione a cui si
riferisce la contestazione:
a) nel caso di proposte di acquisto con indicazione del prezzo, alla
differenza tra il prezzo massimo delle transazioni eseguite nella
sessione e il prezzo indicato nella proposta;
b) nel caso di proposte di vendita con indicazione di prezzo, alla
differenza tra il prezzo indicato nella proposta ed il prezzo
minimo delle transazioni eseguite nella sessione;
c) nel caso di proposte senza indicazione di prezzo, alla differenza
tra il prezzo massimo ed il prezzo minimo delle transazioni
eseguite nella sessione.
CAPO IV
CONTROVERSIE
Articolo 111
Collegio dei Probiviri
111.1 Con delibera del Consiglio di Amministrazione del GME e'
nominato il Collegio dei Probiviri.
111.2 Il Collegio di Probiviri ha sede presso il GME ed e'
composto da tre componenti effettivi, di cui uno con funzioni di
Presidente, e da un componente supplente.
111.3 I componenti del Collegio dei Probiviri, scelti tra persone
dotate di spiccate doti morali e professionali, nonche' di specifiche
competenze tecniche, restano in carica tre anni e possono essere
nominati una sola volta. Nel caso i cui un componente del Collegio
dei Probiviri si assenti, senza giustificato motivo, per tre sedute
consecutive, decade dalla nomina.
111.4 Con la delibera del Consiglio di amministrazione di nomina
per la prima volta del Collegio dei Probiviri sono altresi' stabiliti
i criteri per lo svolgimento delle attivita' del Collegio.
111.5 Il Consiglio di Amministrazione del GME, previe opportune
verifiche, puo' revocare la nomina di uno o piu' componenti o
dell'intero Collegio dei Probiviri, nel caso in cui il Presidente del
Collegio comunichi difficolta' nel funzionamento del Collegio
determinate dalla condotta di uno o piu' componenti, ovvero riceva
circostanziata notizia del cattivo funzionamento del Collegio.
111.6 Le decisioni del Collegio dei Probiviri, rese secondo
diritto e nel rispetto del principio del contraddittorio, sono
adottate entro venti giorni dalla data in cui la questione viene ad
esso devoluta e sono comunicate tempestivamente alle parti.
111.7 Il componente il Collegio dei Probiviri che abbia un
qualsiasi interesse personale o professionale, diretto o indiretto,
nelle decisioni che il Collegio e' chiamato ad adottare e' tenuto ad
astenersi dal concorrere alla formazione delle decisioni. In tal
caso, il componente ha l'obbligo di darne immediata comunicazione al
Presidente del Collegio il quale provvedera' alla convocazione del
componente supplente. La violazione di tale obbligo di astensione
costituisce motivo di revoca della nomina.
111.8 Il singolo componente del Collegio dei Probiviri cessa
dall'incarico per scadenza della nomina e, oltre al caso di decadenza
di cui al precedente comma 111.3 e di revoca di cui ai precedenti
commi 111.5 e 111.7, anche a seguito di dimissioni scritte, dallo
stesso presentate al Presidente ed accettate da parte del Collegio,
che puo' respingere le dimissioni stesse per una sola volta.
111.9 In caso di sopravvenuta incompatibilita', decadenza, revoca
o dimissioni di uno o piu' componenti del Collegio dei Probiviri, il
Consiglio di Amministrazione del GME effettua la nomina dei
componenti in sostituzione di quelli cessati.
Articolo 112
Ricorso al Collegio dei Probiviri
112.1 L'operatore, qualora non accetti l'esito della verifica
delle contestazioni di cui ai precedenti Articolo 108 e Articolo 110
puo' proporre ricorso al Collegio dei Probiviri.
112.2 Oltre a quanto previsto dal precedente Articolo 101 e al
precedente comma 112.1, il Collegio dei Probiviri e' altresi'
competente su ogni altra controversia insorta tra il GME e gli
operatori in ordine all'interpretazione ed alla applicazione della
Disciplina e delle DTF.
112.3 1 ricorsi al Collegio dei Probiviri, a pena di
inammissibilita', sono presentati mediante deposito presso il GME,
ovvero mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro
il termine di dieci giorni di calendario decorrenti da:
a) la comunicazione del provvedimento di diniego di ammissione al
mercato, o
b) la comunicazione del provvedimento sanzionatorio, o
c) la comunicazione dell'esito della verifica della contestazione,
oppure
d) la pubblicazione o la comunicazione della decisione o del
provvedimento avverso e quale si intende proporre ricorso.
112.4 Il ricorso, sottoscritto dall'operatore deve contenere, a pena
di inammissibilita', almeno l'indicazione di:
a) decisione del GME oggetto del ricorso;
b) motivi del ricorso;
c) nel caso di ricorsi aventi ad oggetto l'esito della verifica delle
contestazioni di cui ai precedenti Articolo 108 e Articolo 110,
oltre agli elementi di cui alle precedenti lettere a) e b),
mercato, giorno e ora dell'offerta oggetto della contestazione.
Articolo 113
Ricorso al Collegio dei Probiviri per la verifica delle garanzie
finanziarie
113.1 Qualora la verifica delle garanzie finanziarie di cui al
precedente Articolo 70, comma 70.4, ovvero la verifica della lettera
di aggiornamento di cui al precedente Articolo 71, comma 71.4, abbia
esito negativo, l'operatore puo' chiedere al Collegio dei Probiviri
di effettuare una nuova verifica.
113.2 Al fine della verifica di cui al precedente comma 113.1, il
Collegio dei Probiviri eintegrato da un componente tecnico scelto tra
professionisti dotati di comprovata esperienza nei settori bancario e
creditizio, ovvero tra professori ordinari di discipline giuridiche o
economiche relative ai medesimi settori.
113.3 Il componente tecnico di cui al precedente comma 113.2 e'
nominato con delibera del Consiglio di Amministrazione del GME, per
un periodo non superiore ad un anno, rinnovabile una sola volta per
la medesima durata.
113.4 Qualora, in esito alla nuova verifica di cui al precedente
comma 113.1, vi sia parita' di voti, prevale il voto espresso dal
Presidente del Collegio dei Probiviri. L'esito della verifica
effettuata dal Collegio dei Probiviri in composizione integrata, ha
effetto vincolante e definitivo per il GME, per l'operatore e per
l'istituto affidatario.
Articolo 114
Collegio arbitrale
114.1 Qualunque controversia insorta tra il GME e gli operatori
relativa all'interpretazione e all'applicazione della Disciplina e
delle DTF e' risolta in via definitiva da un Collegio arbitrale.
114.2 Costituisce condizione necessaria per l'attivazione della
procedura arbitrale il preventivo ricorso al Collegio dei Probiviri.
114.3 Le decisioni del Collegio dei Probiviri non sono vincolanti
per le decisioni del Collegio arbitrale, il quale ha ogni piu' ampio
potere di riesame della controversia, senza preclusione alcuna.
114.4 Il procedimento arbitrale deve essere promosso, a pena di
decadenza, entro trenta giorni dalla notifica della decisione del
Collegio dei Probiviri.