114.5 Il Collegio arbitrale e' composto da tre membri, di cui uno
nominato dal GME, uno nominato dall'operatore e un terzo, con
funzioni di Presidente, nominato di comune accordo da entrambi,
ovvero in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Roma,
ai sensi dell'articolo 810 del codice di procedura civile.
114.6 Il Collegio arbitrale decide secondo diritto ed il
procedimento arbitrale e' svolto secondo le disposizioni contenute
agli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile.
114.7 Il Collegio arbitrale ha sede in Roma presso la sede del
GME.
Articolo 115
Risoluzione delle controversie
115.1 Su richiesta di uno dei soggetti interessati, le
controversie tra il GME e gli operatori e tra gli operatori sono
risolte mediante il ricorso a procedure di arbitrato disciplinate
dall'Autorita'.
TITOLO X
CONTRATTI A TERMINE E DERIVATI
Articolo 116
Contratti a termine e derivati
116.1 Il GME puo' promuovere e organizzare la contrattazione di
contratti a termine sull'energia elettrica, quali, ad esempio,
contratti bilaterali standardizzati e contratti swap.
116.2 Il GME puo' promuovere lo sviluppo della contrattazione di
strumenti finanziari derivati sul prezzo dell'energia elettrica,
quali futures e options, anche al fine di fornire agli operatori
adeguate possibilita' di copertura del rischio.
TITOLO XI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
CAPO I
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Articolo 117
Disposizioni transitorie in materia di presentazione di offerte sul
MGP
117.1 Per un periodo transitorio, compreso tra il 1 febbraio 2004
ed il 31 dicembre 2004, non si applicano le disposizioni contenute al
precedente Articolo 36, comma 36.1, lettera e).
117.2 Per un periodo transitorio, compreso tra il 1 febbraio 2004
ed il 31 marzo 2004, in deroga a quanto stabilito al precedente
Articolo 37, comma 37.2, le offerte sul MGP riferite a punti di
offerta in prelievo possono essere presentate esclusivamente dal
GRTN.
117.3 Per un periodo transitorio, compreso tra il 1 aprile 2004 ed
il 31 dicembre 2004, in deroga a quanto stabilito al precedente
Articolo 37, comma 37.2, le offerte sul MGP riferite a punti di
offerta in prelievo possono essere presentate esclusivamente dagli
utenti del dispacciamento.
117.4 Per un periodo transitorio compreso tra il 1 aprile 2004 ed
il 31 dicembre 2004:
a) il GME, dopo la chiusura del MGP ed entro il termine stabilito
nelle DTF, comunica al GRTN, per ciascuna zona geografica o
virtuale e per ciascun periodo rilevante, la quantita' totale di
energia elettrica relativa alle offerte di acquisto presentate sul
MGP ai sensi del precedente comma 117.3;
b) il GRTN, entro il termine stabilito nelle DTF, puo' presentare sul
MGP offerte integrative di acquisto o vendita secondo i criteri
stabiliti nella disciplina del dispacciamento.
117.5 Il GME pubblica sul proprio sito internet le offerte
presentate dal GRTN ai sensi dei precedenti commi 117.2 e 117.4.
Articolo 118
Disposizioni transitorie in materia di presentazione di offerte sul
MA
118.1 Per un periodo transitorie, compreso tra il 1 febbraio 2004
ed il 31 dicembre 2004, in deroga a quanto stabilito al precedente
Articolo 48, comma 48.2, le offerte sul MA possono essere riferite
esclusivamente a punti di offerta in immissione e a punti di offerta
misti.
Articolo 119
Disposizioni transitorie in materia di liquidazione e fatturazione
delle partite economiche e regolazione dei pagamenti
119.1 Con apposita convenzione tra il GME ed il GRTN, sono
definite le modalita' ed i termini per la liquidazione, fatturazione
delle partite economiche e per la regolazione dei pagamenti relativi
alle offerte presentate dal GRTN sul MGP ai sensi del precedente
Articolo 117, commi 117.2 e 117.4.
119.2 Per un periodo transitorio compreso tra il 1 febbraio 2004
ed il 31 dicembre 2004 la regolazione dei pagamenti e' effettuata in
acconto e salvo conguaglio secondo le modalita' ed i termini definiti
nelle DTF.
CAPO II
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 120
Funzionamento del sistema informatico
120.1 In caso di disfunzioni tecniche del sistema informatico, il
GME puo' sospendere, prorogare o chiudere anticipatamente una seduta
o una sessione di mercato.
120.2 Al fine di garantire e salvaguardare il buon funzionamento
tecnico, nonche' un utilizzo efficiente del sistema informatico del
GME, ed, in generale, il regolare funzionamento del mercato, il GME
puo' imporre limiti alla immissione, alla cancellazione ed alla
modifica di offerte o di proposte di negoziazione, nonche' limitare
il numero di collegamenti di ciascun operatore o di specifiche
categorie di operatori al sistema informatico del DME.
Articolo 121
Soggetti aggiudicatari di appalti per la fornitura di servizi per il
mercato elettrico
121.1 I soggetti aggiudicatari di appalti di servizi e/o di
forniture per la realizzazione del sistema informatico del GME per il
mercato elettrico non sono ammessi a tale mercato per un periodo di
tre anni decorrenti dalla successiva delle seguenti date:
a) di assunzione di responsabilita' da parte del GME determinata ai
sensi dell'articolo 1, comma 3, del D.lgs. n. 79/99;
b) di aggiudicazione dell'appalto.