Allegato FONDI PARITETICI INTERPROFESSIONALI PER LA FORMAZIONE CONTINUA Sistema di monitoraggio Sommario: Obiettivi e caratteristiche generali; soggetti coinvolti e struttura del sistema; unita' di rilevazione e sistema degli indicatori. Premessa. 1. L'attivita' di monitoraggio dei Fondi interprofessionali nazionali per la formazione continua istituiti con l'art. 118 della legge n. 388/2000 (legge finanziaria 2001) trova il suo fondamento: nell'art. 48, comma 2, della legge n. 289/2002 (legge finanziaria 2003), che attribuisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il compito di esercitare «il monitoraggio sulla gestione dei Fondi» ed «entro tre anni dall'entrata a regime dei fondi» di effettuare «una valutazione dei risultati conseguiti dagli stessi»; nel decreto di concerto con il Ministero dell'economia del 29 aprile 2003, che all'art. 4, comma 3, afferma che «I Fondi sono altresi' tenuti a presentare, con cadenza semestrale, i dati di monitoraggio fisico relativi ai Piani formativi ed ai beneficiari delle iniziative realizzate secondo i modelli di monitoraggio predisposti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali»; nel decreto direttoriale n. 148/I/2003 del 24 giugno 2003, che all'art. 3 stabilisce che il Piano operativo di attivita' (POA), presentato da ciascun Fondo ai fini dell'erogazione della seconda anticipazione, deve contenere tra gli altri «obiettivi generali e specifici che i Fondi intendono conseguire. Gli obiettivi debbono essere quantificati». Obiettivi e caratteristiche generali. 2. In via generale l'attivita' di monitoraggio, assicurando una adeguata conoscenza circa le caratteristiche e lo stato di attuazione degli interventi, tende a favorire una migliore gestione ed efficacia delle politiche anche attraverso l'eventuale riprogrammazione degli interventi. Con riferimento all'attivita' dei Fondi interprofessionali per la formazione continua, il monitoraggio risponde in primo luogo alle esigenze di informazione e trasparenza circa i progressi compiuti nell'implementazione della politica nei confronti: dei diversi attori coinvolti, ossia il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le parti sociali, le regioni e le province autonome, oltre che gli stessi Fondi, in un'ottica generale di trasparenza nell'utilizzo delle risorse; dell'Osservatorio nazionale della formazione continua, di cui all'art. 48 della legge 289 del 27 dicembre 2002 (legge finanziaria 2003), chiamato a svolgere compiti di indirizzo e valutazione in ordine alle attivita' svolte dai Fondi; della piu' generale platea delle imprese, dei lavoratori e dei cittadini italiani. 3. Il sistema di monitoraggio ha dunque come obiettivo specifico quello di assicurare un flusso minimo di informazioni sullo stato di attuazione e la produzione di un sistema di indicatori fisici, finanziari e procedurali, utilizzabili in una logica di benchmarking, favorendo a tale scopo la diffusione di un modello minimo comune ed omogeneo tra tutti i Fondi. In questo modo sara' possibile da parte dei Fondi verificare in itinere lo svolgimento delle proprie attivita' e i risultati raggiunti, anche alla luce degli obiettivi fissati nei POA; e da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell'Osservatorio nazionale della formazione continua, svolgere i propri compiti di monitoraggio e valutazione complessiva della politica di formazione continua gestita dai Fondi 1). 4. In quest'ottica, il sistema di monitoraggio e' configurato in modo tale da assicurare una adeguata informazione circa: l'impiego delle risorse finanziarie complessivamente utilizzate dai Fondi per le tre categorie principali di spesa (attivita' di gestione, attivita' propedeutiche e attivita' finalizzate alla realizzazione dei Piani formativi) e il loro grado di attuazione anche in termini temporali; le attivita' realizzate attraverso i Piani formativi finanziati dai Fondi, tenendo conto delle diverse tipologie di intervento, delle caratteristiche dell'attivita' realizzata e del soggetto attuatore; il numero e le caratteristiche dei destinatari della formazione, sia con riferimento alle imprese che ai lavoratori coinvolti, anche tenendo conto della loro articolazione tipologica, settoriale e territoriale. Soggetti coinvolti e struttura del sistema. 5. Il sistema di monitoraggio e' alimentato principalmente attraverso le informazioni prodotte: dall'INPS, che raccoglie le adesioni ai Fondi mediante le denunce contributive aziendali (mod. DM10/2), in grado di fornire, oltre alle risorse disponibili, le informazioni relative alla platea potenziale dei beneficiari (in termini di imprese e lavoratori) secondo le indicazioni previste da uno specifico protocollo di intesa in via di perfezionamento; dai Fondi nazionali e le loro articolazioni a livello regionale/territoriale, che forniscono informazioni circa la quantificazione degli obiettivi attraverso la presentazione dei POA, nonche' le informazioni di natura finanziaria relative alle risorse, spese e rendicontate, sia destinate al finanziamento dei piani formativi, che utilizzate direttamente dai Fondi per attivita' propedeutiche e gestionali; gli stessi soggetti attuatori che presentano ai Fondi i Piani formativi e che producono le informazioni di natura fisica e finanziaria relative ai Piani formativi finanziati. 6. Per conseguire pienamente gli obiettivi preposti il sistema di monitoraggio e' concepito su un duplice livello corrispondente alle due fasi successive previste per la sua realizzazione: nella prima fase il sistema prevede che i Fondi, come risvolto della propria attivita' di selezione e finanziamento dei Piani formativi, provvedano alla raccolta ed elaborazione di un set minimo di variabili da trasmettere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali con cadenza semestrale (a partire dal giugno 2004 per i Fondi costituiti alla data di emanazione della presente circolare); 1) La rilevazione di variabili omogenee consente peraltro la comparabilita' con altri strumenti che interessano la stessa platea di utenza (ad esempio l'asse D1 del FSE, l'art. 6 della legge n. 53/2000, la legge n. 236/1993), nonche' con altre analisi e indagini realizzate a livello nazionale ed europeo (Excelsior, Eurostat-Cvts). nella seconda fase il sistema di rilevazione, piu' approfondito e ottenuto attraverso il monitoraggio telematico compilato per singolo progetto direttamente dai soggetti attuatori, e' invece organizzato con il contributo metodologico, operativo e finanziario del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e attuato attraverso l'assistenza tecnica dei Fondi ai soggetti attuatori. In questa sede si provvede alla definizione delle principali caratteristiche del sistema di monitoraggio previsto per la prima fase, rinviando a una progettazione specifica la definizione delle caratteristiche, modalita' e tempi previsti per il sistema di monitoraggio telematico. Unita' di rilevazione e sistema indicatori - Prima fase. 7. L'attivita' di monitoraggio prevista nella prima fase prevede l'organizzazione presso i singoli fondi di un sistema per la raccolta di un set minimo di informazioni e la loro elaborazione a livello aggregato. Si tenga presente che a tale scopo il sistema di monitoraggio dovra' essere costruito all'interno di ciascun Fondo assumendo il progetto come unita' minima di rilevazione, in quanto componente singola del Piano formativo, nonche' prevedere la compilazione di una breve scheda per ciascuna impresa e lavoratore coinvolto. Tuttavia nella prima fase l'alimentazione da parte dei singoli Fondi del sistema centrale di monitoraggio presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, avverra' mediante la trasmissione delle sole variabili aggregate cosi' come di seguito richieste. 8. L'insieme delle variabili richieste (puntualmente specificate nelle tavole seguenti consentono la costruzione di un sistema articolato secondo tre tipologie di indicatori: fisici, finanziari e procedurali: gli indicatori fisici consentono di monitorare l'output delle attivita' finanziate dai Fondi attraverso la rilevazione delle variabili relative: a) ai piani formativi e ai progetti finanziati; b) alle imprese che hanno avuto accesso ai Fondi; c) ai lavoratori coinvolti nella formazione; gli indicatori finanziari consentono di monitorare i flussi di risorse finanziarie che interessano ciascun Fondo registrando: a) le risorse trasferite, ossia la dotazione di risorse finanziarie di ciascun Fondo erogate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dall'INPS; b) le risorse spese da ciascun Fondo (a livello nazionale e regionale/territoriale), distinte tra le risorse erogate ai soggetti attuatori per l'attuazione dei Piani e quelle spese dai Fondi per la realizzazione delle attivita' propedeutiche e di gestione; c) le risorse rendicontate, ovvero l'ammontare delle risorse presentate dai Fondi nelle relazioni rendicontuali per le tre tipologie di spesa (gestione, propedeutiche e realizzazione); gli indicatori procedurali tendono a monitorare l'avanzamento della spesa nelle varie fasi che caratterizzano il processo di attuazione registrando i tempi di attuazione e calcolando gli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni iniziali. ----> vedere Tabelle da pag. 83 a pag. 84 della G.U. <----